Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.324/2004
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1P.324/2004 /biz

Sentenza del 30 giugno 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Reeb,
cancelliere Garré.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mauro von Siebenthal,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale (violazione di diritti formali, accertamento dei fatti,
valutazione delle prove)

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
27 aprile 2004 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto di accusa del 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto A.________, assistente di cura presso la casa di cura X.________
del Comune di Minusio, autore colpevole di vie di fatto aggravate, commesse
tra la fine del 2001 e il luglio del 2002 a danno di B.________ (1922-2003),
ospite dell'istituto, infermo e incapace di difendersi, ed in particolare per
avergli inflitto ripetuti pizzicotti, provocando urla di dolore, inferto
reiterate ginocchiate alle gambe, dato spintoni e strattonato, per averlo
afferrato con una mano e stretto con una morsa al fianco destro, percosso con
un calcio alle natiche ed infine colpito in un'occasione al viso con una
ciabatta scagliata da pochi metri.

B.
In applicazione della pena egli ha proposto la condanna di A.________ a 30
giorni d'arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un
anno.

C.
Con sentenza 5 novembre 2003, statuendo sull'opposizione interposta da
A.________, il giudice della Pretura penale ha confermato le suddette
imputazioni e la relativa proposta di pena.

D.
In data 27 aprile 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura della
sua ammissibilità, il ricorso formulato dall'interessato contro la sentenza
pretorile.

E.
A.________ insorge mediante ricorso di diritto pubblico avverso la sentenza
dell'ultima istanza cantonale domandandone l'annullamento. Fa valere la
violazione del principio in dubio pro reo, arbitrio sia nell'accertamento dei
fatti sia nella valutazione delle prove e la violazione di diritti formali.
Egli chiede inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Il Procuratore
pubblico, pur rinunciando alla formulazione di osservazioni, domanda che il
ricorso venga dichiarato irricevibile, rispettivamente respinto.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame
l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid.
1, 306 consid. 1.1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).

1.2 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti
costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale
dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile
in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La
legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).

1.3 Sulla base dell'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale deve contenere le
conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella
concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono
violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente
appellatorie sono irricevibili (DTF 129 I 173 consid. 1.5, 129 consid. 1.2.1,
113 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).

2.
2.1 In relazione all'inchiesta il ricorrente denuncia una violazione del
diritto d'essere sentito, un diniego di giustizia formale e la violazione dei
diritti della difesa giusta gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. nonché 6
CEDU. Circa l'ammissibilità di tali censure il ricorrente premette che la
CCRP le ha ritenute irricevibili perché non sollevate in precedenza,
accertamento che egli contesta. Ritenuto che detta Corte è comunque entrata
nel loro merito, ritenendole però materialmente infondate, le stesse
sarebbero ammissibili in sede di ricorso di diritto pubblico.

2.2 A torto. La CCRP ha effettivamente considerato, ma solo a titolo
abbondanziale, che i diritti della difesa e il principio della parità delle
armi non sono stati materialmente lesi, poiché con la formulazione
dell'opposizione al decreto d'accusa il prevenuto è riammesso a far valere
tutti i suoi mezzi di difesa davanti a un giudice indipendente, imparziale e
munito di pieno potere cognitivo. Indipendentemente da ciò la Corte cantonale
ha ritenuto le censure di per sé irricevibili, perché le pretese irregolarità
avrebbero dovuto essere eccepite "non appena possibile" a mente dell'art. 288
lett. b CPP/TI. A proposito tuttavia sia il verbale del dibattimento sia la
sentenza del primo giudice sono silenti. Il fatto che l'ultima autorità
cantonale abbia comunque ritenuto, a titolo abbondanziale, infondate tali
censure non sopperisce all'omissione. Spettava quindi al ricorrente
dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 OG, pure perché la CCRP avrebbe
in modo arbitrario ritenuto irricevibili le censure, in particolare per quale
ragione detta Corte avrebbe applicato l'art. 288 lett. b CPP/TI in modo
manifestamente insostenibile (v. DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).

3.
3.1 Censurato come incostituzionale, in quanto lesivo dei diritti della difesa
nel contesto dell'assunzione e della valutazione delle prove, è il mancato
allontanamento dal dibattimento dei testi, che il difensore del ricorrente
aveva intenzione di risentire separatamente o in confronto, dopo la loro
prima audizione. A mente dell'insorgente il rifiuto da parte del giudice
della Pretura penale si fonda su motivazioni del tutto insensate e
arbitrarie.

3.2 Al proposito la CCRP rileva che a norma dell'art. 244 cpv. 3 CPP/TI le
parti hanno "diritto di chiedere che determinati testimoni siano allontanati,
dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed
esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni". Dal verbale
del dibattimento risulta che il mattino del 4 novembre 2003, dopo
l'interrogatorio dei testi C.________, D.________, E.________ e F.________,
la difesa ha preteso il loro allontanamento, ma che il giudice ha respinto la
domanda "alla luce del principio della pubblicità delle udienze e considerato
che non sarà disposta alcuna ulteriore audizione dei testi, già sentiti
peraltro a più riprese nell'ambito dell'istruttoria preliminare". In rapporto
con l'ordine del processo la CCRP ha avallato gli argomenti del primo
giudice, annotando che del resto l'art. 122 cpv. 1 CPP/TI non prevede che i
testimoni, che non siano più chiamati a deporre, debbano lasciare l'aula del
dibattimento.

3.3 L'argomentazione merita tutela, come la merita la corretta distinzione
che la Corte cantonale fa tra l'aspetto dell'ordinamento dibattimentale e
quello della valutazione delle prove. Il rifiuto di allontanare i testi
dall'aula non comporta infatti conseguenze solo sullo svolgimento del
processo, bensì anche sulle premesse per l'apprezzamento delle prove, visto
che non viene motivato esclusivamente con ragioni di pubblicità del
dibattimento - in quanto tali non certamente arbitrarie e, invero, pur con le
possibili eccezioni previste dalla legge, di portata costituzionale (art. 30
cpv. 3 Cost.) - ma anche con riferimento alla facoltà di un apprezzamento
anticipato delle prove, ritenuto che il rifiuto dell'allontanamento dei
testimoni implica automaticamente anche l'impossibilità di una loro nuova
audizione. Sennonché da questo profilo le censure del ricorrente si rivelano
inammissibili per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 OG). Egli non spiega
infatti perché tale rifiuto comporterebbe un arbitrario accertamento delle
prove e omette pure di indicare quali fatti essenziali avrebbero potuto
essere accertati solo susseguentemente e non già durante il primo
interrogatorio. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, l'autorità può
rinunciare, come nel caso in esame, ad assumere rispettivamente a riassumere
quelle prove richieste, il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi
chiarimenti (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224
consid. 2b e rinvii; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

4.
4.1 Censurata viene anche la circostanza che il giudice della Pretura penale
abbia tollerato, con susseguente arbitrario avallo da parte della CCRP, che
la teste C.________ si rifiutasse di rispondere a una precisa domanda del
difensore circa i reali motivi della sua dimissione dall'istituto X.________;
fatto questo che non sarebbe stato correttamente verbalizzato in occasione
del dibattimento.

4.2 La CCRP non è entrata nel merito di quest'ultima censura con riferimento
all'art. 288 lett. b CPP/TI, argomentando che nel verbale del dibattimento
non figura che il primo giudice abbia respinto domande della difesa o che la
teste abbia declinato di rispondere a domande di quest'ultima.

4.3 L'argomento della pretesa incompletezza e scorrettezza del verbale e
della sentenza di prima istanza alla luce dell'art. 86 cpv. 1 OG è
irricevibile. Infatti non risulta dagli atti che la questione sia stata
sollevata in precedenza. La censura di arbitrio a questo proposito è inoltre
carente di motivazione e priva del necessario supporto probatorio (art. 90
cpv. 1 OG).

5.
5.1 Il ricorrente lamenta una violazione del principio "in dubio pro reo",
accertamento arbitrario dei fatti e valutazione arbitraria delle prove. Egli
sostiene che la CCRP ha arbitrariamente negato l'attendibilità dei piani di
lavoro prodotti dalla difesa, nonostante che la loro assunzione sia avvenuta
dopo ampie discussioni nel corso del processo di prima istanza, preferendo
"attribuire credibilità alle lacunose ed imprecise ricostruzioni fatte dai
testi in aula, dopo anni dai fatti, piuttosto che a documenti ufficiali della
casa di cura", mentre "la semplice lettura di quei documenti permetteva di
escludere la collocazione delle infrazioni nei termini garantiti dalla
prescrizione assoluta". Egli contesta altresì la credibilità della
deposizione della teste C.________.

5.2 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di
merito, il cui operato è già stato esaminato dalla CCRP nei limiti delle
facoltà che le competevano, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF
120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio, la cui
incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9 Cost., non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione
propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto
con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o
contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il
Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è
insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 129
I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un
accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).

5.3 Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della
presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e
14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi
convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando,
secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi
che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che
l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di
colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non
sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è
disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle
prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla
colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito
un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni
l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze
probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a 124 IV 86 consid. 2a, e
rispettivi rinvii).

5.4 Riferito all'onere della prova il principio "in dubio pro reo" impone
alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi
di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce in questo
ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 2c e d).

5.5 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è simile e almeno pari a
quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di
diritto pubblico, il gravame può essere diretto solo contro la decisione di
ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492
consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie,
il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione
nel gravame esaminato era simile e almeno pari a quello del Tribunale
federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c
CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 4): solo la decisione della CCRP stessa,
quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella
dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del ricorso in esame
davanti a questa sede. Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del
ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove
eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria
dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato.
Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già
sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi
contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che
costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia
stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte
dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che
l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo,
ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid.
1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti,
pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
5.6 Le critiche sugli accertamenti fattuali contenute nel ricorso soddisfano
solo in minima parte i suddetti requisiti, risultando così in gran parte
inammissibili. Il ricorrente procede infatti ad una lunga esposizione della
giurisprudenza e della dottrina in materia, senza però porle concretamente in
relazione con la fattispecie in esame. Così non spiega in alcun modo per
quale motivo la teste C.________ non sarebbe attendibile e per quali motivi i
giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio nella valutazione della sua
deposizione. Parimenti sulla questione dei piani di lavoro, cui la CCRP
avrebbe a torto negato rilevanza, preferendo attribuire credibilità alle
deposizioni testimoniali, il ricorrente si limita a sostenere, senza
sostanziali supporti argomentativi, che la loro attendibilità sarebbe stata
negata in maniera crassa, in considerazione delle lacunosità e imprecisioni
delle ricostruzioni fatte dai testi in aula.

Già in gran parte irricevibili nella forma, le censure del ricorrente si
manifestano infondate anche nella sostanza. Infatti nel giudizio impugnato è
rilevato che la teste C.________, la quale da luglio 2000 a settembre 2002 ha
lavorato come stagiaire all'istituto X.________, e specificamente al secondo
piano a partire dal maggio 2001, non ha mai avuto tentennamenti nel precisare
il periodo in cui ha visto il ricorrente colpire la sua anziana vittima con
una ciabatta lanciata da pochi metri, affermando in aula che l'episodio si è
verificato quando essa lavorava "già da qualche tempo" su questo piano. Nel
giudizio è pure ritenuto che a pochi mesi dai fatti, ovvero nel suo primo
verbale di polizia del 23 dicembre 2002, la teste aveva già situato l'evento
"nel maggio del corrente anno". Circa i piani di lavoro, e meglio sulla
circostanza che questi non prevedessero nel mese di maggio 2002 turni di
questa teste in coppia con il ricorrente, le ragioni che hanno portato i
giudici cantonali a situare l'evento in questo specifico mese sono ampiamente
esposte. I documenti in questione sono ritenuti meri canovacci di massima,
perché scritti a matita, spesso pasticciati, rigati ed incompleti. Non
riconoscere loro la qualifica assegnata dal ricorrente di "documenti
ufficiali della casa di cura" non appare arbitrario. Già il giudice delle
Pretura penale ha infatti considerato che una stagiaire può essere chiamata a
collaborare in modo estemporaneo ai compiti più disparati, anche di
brevissima durata, come quello di rifare un letto, senza che ragionevolmente
debba o possa essere registrato in specifici documenti. La ricostruzione
temporale del fatto in esame resiste pertanto alle critiche sollevate dal
ricorrente. Il ricorso va quindi respinto, nella limitata misura della sua
ricevibilità, anche su questo punto.

6. Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere
respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo della
possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Tuttavia, vista la
situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di prelevare una tassa
di giustizia ridotta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 30 giugno 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: