Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.31/2004
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1P.31/2004 /biz

Sentenza del 17 marzo 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

1. dott. Gianfranco Bolognini,
2. Ordine dei Medici del Cantone Ticino,

3. dott. Gianfranco Soldati,

4. avv. Francesca Gemnetti,

5. dott. Tullio Righinetti,
ricorrenti,
patrocinati dagli avv.ti Pierpaolo Caldelari e Nicola Corti,

contro

Gran Consiglio del Cantone Ticino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero
Cantonale per il periodo 2004-2007,

ricorso di diritto pubblico contro il decreto del 18 dicembre 2003 del Gran
Consiglio del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 23 dicembre 2003, n. 102-103,
pag. 9047, è stato pubblicato l'esito della seduta del 18 dicembre 2003
durante la quale il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino,
seguendo la proposta del Consiglio di Stato, ha proceduto alla nomina in
blocco dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC) per il periodo 2004-2007. Tra gli eletti non figura il dott.
Gianfranco Bolognini, membro dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino, che
si era proposto per il Partito Popolare Democratico. Il Consiglio di Stato
del Cantone Ticino con la sua proposta avrebbe inteso confermare una prassi
che, in pratica, escluderebbe dalla carica tutti i medici.

B.
Contro la citata decisione granconsigliare, il dott. Gianfranco Bolognini,
l'Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT), il dott. Gianfranco Soldati,
l'avv. Francesca Gemnetti e il dott. Tullio Righetti, presentano un ricorso
di diritto pubblico secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 85 lett. a OG al
Tribunale federale. Chiedono di annullare sia la decisione del Gran Consiglio
sia quella del Consiglio di Stato; postulano inoltre di accertare il
carattere illecito della prassi dell'Esecutivo cantonale. Dei motivi si dirà,
in quanto necessario, nei considerandi.
Il Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio,
propone, in via principale di dichiarare irricevibile il gravame e, in via
subordinata di respingerlo in quanto ammissibile. Con atto completivo,
tardivo, i ricorrenti si confermano nelle loro allegazioni e conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1).

1.2 L'atto completivo, impostato dai ricorrenti il 5 aprile 2004, che non
rispetta pertanto il termine fissato loro scadente il 2 aprile precedente, è
tardivo e dev'essere quindi stralciato dagli atti.

1.3 Salvo eccezioni, non realizzate in concreto, il ricorso di diritto
pubblico ha natura puramente cassatoria: esso è quindi inammissibile nella
misura in cui è chiesto più o altro che il semplice annullamento della
decisione impugnata (DTF 129 I 173 consid. 1.5, 185 consid. 1.5, 126 I 213
consid. 1c, 124 I 327 consid. 4a e b con numerosi rinvii a decisioni di
accertamento). Inammissibilità da riconoscere, segnatamente, per la
conclusione ricorsuale tendente all'accertamento dell'asserito carattere
illecito della prassi del Consiglio di Stato e per la richiesta di annullare
anche la decisione governativa, ritenuto che oggetto dell'impugnazione è
soltanto quella granconsigliare.

1.4 I ricorrenti, con un unico allegato, presentano un ricorso di diritto
pubblico per violazione del diritto di voto secondo l'art. 85 lett. a OG e un
ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei
cittadini ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG.

1.5 Per costante giurisprudenza, anche i ricorsi per violazione dei diritti
politici e i ricorsi relativi alle elezioni e votazioni cantonali sottostanno
alle stesse esigenze procedurali degli altri ricorsi di diritto pubblico; il
ricorso deve pertanto precisare in che consista la violazione delle norme
giuridiche o dei diritti costituzionali invocati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG;
DTF 129 I 185 consid. 1.6, 121 I 334 consid. 1b, 357 consid. 2d). Nell'ambito
di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce infatti
unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente
motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione
giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale
misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti
costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 I consid. 2.1, 127 I 38
consid. 3c).

1.6 I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro
legittimazione e a dimostrarla (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c;
cfr. anche DTF 130 IV 43 consid. 1.4), si limitano a rilevare che se è vero
che nessun candidato dispone di un diritto specifico a che la propria
candidatura sfoci in una nomina, sarebbe altrettanto vero che ogni cittadino
avente diritto di voto avrebbe il diritto di partecipare alla "res publica",
senza vedersi preclusa la via di partecipazione da discriminazioni infondate.
L'assunto, come si vedrà, non regge.

Riguardo al ricorso fondato sull'art. 85 lett. a OG, i ricorrenti aggiungono
che questo rimedio concerne anche le condizioni di eleggibilità e le norme di
incompatibilità, segnatamente quelle previste dall'art. 11 della legge
sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale), del 19 dicembre 2000, dal titolo
marginale "incompatibilità". Questa norma prevede che, tra altre persone, non
sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione dell'EOC "gli
amministratori, gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il
personale di strutture ospedaliere concorrenti" (lett. c). L'art. 13 dispone
inoltre che i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran
Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni
(cpv. 1).

1.6.1 Certo, è vero che il ricorso per violazione del diritto di voto tutela
anche il diritto d'eleggibilità (DTF 128 I 34 consid. 1b e 1e), ritenuto
ch'esso concerne il libero esercizio dei diritti democratici. La libertà di
voto e di elezione garantisce infatti al cittadino elettore che siano
riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e
non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2
Cost.; DTF 130 I 290 consid. 3, 129 I 232 consid. 4.2, 125 I 441 consid. 2a,
124 I 55 consid. 2a).

1.6.2 I ricorrenti disconoscono, tuttavia, che nella fattispecie non si
tratta della partecipazione diretta del ricorrente, quale elettore o
candidato, a un'elezione popolare. Si è infatti, manifestamente, in presenza
di una elezione indiretta, segnatamente della nomina da parte del Gran
Consiglio dei membri del consiglio di amministrazione dell'EOC. Ora, secondo
la costante giurisprudenza, come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato
nelle osservazioni al ricorso, le elezioni indirette, come pure le votazioni
interne di un'autorità, non possono essere oggetto di un ricorso per
violazione del diritto di voto (DTF 112 Ia 174 consid. 2, 108 Ia 281 consid.
1, 106 Ia 307 consid. 2, 105 Ia 369 consid. 2, 38 I 19; sentenza 1P.730/1999
del 9 giugno 2000, consid. 2, apparsa in RDAT II-2000, n. 65, pag. 246; cfr.
anche DTF 123 I 41 consid. 6b e c; Walter Kälin, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna, 1994, pag. 151; Christoph
Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde, tesi, Zurigo 1990, pag. 182 e segg.).

Nell'ambito di una siffatta elezione, non può pertanto essere violato il
diritto di voto dei cittadini, ma, se del caso, una norma di natura
organizzativa. Qualora nell'ambito di una elezione indiretta sia invocata la
lesione di una tale norma, per esempio del diritto legalmente riconosciuto a
una minoranza di essere adeguatamente rappresentata nel seno di un'autorità o
di una commissione, il criticato modo di procedere non può essere contestato
con un ricorso ai sensi dell'art. 85 lett. a OG, ma, semmai, con un ricorso
per violazione dei diritti costituzionali
dei cittadini secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG. In questa evenienza, la
legittimazione a ricorrere si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG
(DTF 112 Ia 174 consid. 2, 99 Ia 444 consid. 1 e rinvii).

Ne segue che il ricorso per violazione del diritto di voto è inammissibile.

2.
2.1 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce
unicamente sulla base dell'art. 88 OG, indipendentemente dalla circostanza
che il ricorrente avesse qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253
consid. 1b, 118 Ia 112 consid. 2a). Questa norma riconosce il diritto di
ricorrere ai privati o agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti
o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere
obbligatorio generale. Nel caso di una decisione concreta, tale
legittimazione spetta unicamente a chi è toccato nei suoi interessi
giuridicamente tutelati, vale a dire, di regola, in quegli interessi privati
ai quali il diritto costituzionale assicura la protezione (DTF 129 I 217
consid. 1 e rinvii).

L'art. 88 OG esclude l'azione popolare a tutela dell'interesse generale; il
ricorso di diritto pubblico non è infatti destinato a salvaguardare interessi
meramente fattuali né quelli pubblici di portata generale (DTF 130 I 82
consid. 1.3, 121 I 267 consid. 2, 120 Ib 27 consid. 3a). Secondo la costante
giurisprudenza, il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il principio della
parità di trattamento (art. 8 Cost.) non conferiscono, da soli, una posizione
giuridica protetta ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 129 I 113 consid. 1.5, 217
consid. 1.3, 126 I 81).

2.2 Incombe inoltre al ricorrente addurre i fatti che considera idonei a
fondare la sua legittimazione, affinché il Tribunale federale possa stabilire
se e in che misura la decisione impugnata leda, in maniera attuale e
personale, i suoi interessi giuridicamente protetti (DTF 120 Ia 227 consid.
1, 115 Ib 505 consid. 2 pag. 508 in alto).

2.3 Al riguardo i ricorrenti, confondendo e mescolando le condizioni di
legittimazione dei due rimedi esperiti, come già rilevato, si limitano ad
addurre che se è vero che nessun candidato dispone di un diritto specifico a
che la propria candidatura sfoci in una nomina, sarebbe altrettanto vero che
ogni cittadino avente diritto di voto avrebbe il diritto di partecipare alla
"res publica", senza vedersi preclusa la via di partecipazione da
discriminazioni infondate. Aggiungono, sempre sotto il profilo dell'art. 85
lett. a OG, che il dott. Gianfranco Soldati è nel contempo medico e
granconsigliere e ch'egli lamenta in particolare l'asserita impossibilità
d'ordine procedurale di favorire la nomina di un collega professionale.
Argomento addotto anche dall'avv. Francesca Gemnetti, pure granconsigliera e
segretaria generale amministrativa dell'OMCT, interessata a favorire la
nomina di un medico. Infine, il dott. Tullio Righetti, anch'egli
granconsigliere, ravvisa nella criticata prassi del Consiglio di Stato e nel
risultato della procedura di nomina un'illecita violazione del proprio
diritto di voto. Quest'ultima censura, come si è visto, è inammissibile nel
quadro di un'elezione indiretta. Dal profilo dell'art. 88 OG, i ricorrenti si
limitano per contro a rilevare di essere "particolarmente legati all'atto
impugnato, poiché tutti direttamente frustrati e lesi a vario titolo dai
frutti della contestata prassi", sottolineando di disporre, fatta eccezione
per l'OMCT, della capacità civica attiva e passiva. Come si è visto,
quest'ultimo rilievo è tuttavia ininfluente per fondare la legittimazione a
ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 123 I 41 consid. 5c/aa).

2.3.1 La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro, segnatamente
al Gran Consiglio nel caso di specie, non conferisce, conformemente alla
costante prassi, una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi
dell'art. 88 OG, la tutela di compiti pubblici e il funzionamento degli
organismi pubblici o politici non potendo costituire oggetto di un ricorso di
diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, che è previsto per la
tutela di diritti individuali (DTF 123 I 41 consid. 5c/ee, 121 I 252 consid.
1a, 112 Ia 174 consid. 3a; sentenza 1P.730/ 1999 del 9 giugno 2000, citata).

2.3.2 La stessa conclusione vale per il candidato non eletto, qualora la
normativa cantonale non gli conferisca un diritto alla nomina. Il dott.
Bolognini rettamente non sostiene di avere un diritto personale a essere
nominato nel Consiglio di amministrazione dell'EOC. Le norme da lui
richiamate, segnatamente gli art. 11 e 13 della legge sull'EOC, tutelano
interessi pubblici e non quelli personali giuridicamente protetti dei
ricorrenti e del candidato non eletto. Un'eventuale lesione dei loro
interessi non comporta la loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art.
88 OG (DTF 123 I 41 consid. 5c/bb e dd, 112 Ia 174 consid. 3c e rinvii).

2.3.3 Neppure l'Ordine dei medici del Cantone Ticino fa valere e dimostra che
dalla normativa cantonale risulterebbe un diritto d'essere rappresentato da
un suo membro nel Consiglio di amministrazione dell'EOC (DTF 123 I 41 consid.
5c/ff, 112 Ia 174 consid. 3d pag. 179). Neppure questo ricorrente si prevale
di una norma tendente a tutelarlo in maniera particolare; criticando le
modalità di applicazione degli art. 11 e 13 della legge sull'EOC, adduce
soltanto la salvaguardia di interessi pubblici generali. Infatti, non fa
valere la violazione di specifiche norme che gli conferirebbero, per esempio,
la facoltà di vantare un diritto a essere adeguatamente rappresentato da
parte di un suo membro nel citato consiglio di amministrazione. L'interesse
dell'Ordine dei medici alla nomina di un suo membro non costituisce un
interesse specifico e giuridicamente protetto, ma un interesse generale e
fattuale (DTF 123 I 412 consid. 5c/ff).

2.3.4 La sentenza del Tribunale federale da esso invocata a sostegno della
sua legittimazione quale corporazione di diritto pubblico (P.1155/82 del 7
maggio 1984, apparsa in RDAT 1984, n. 39, pag. 79) concerne un'altra
fattispecie e non è decisiva.

In quella causa la legittimazione gli era stata eccezionalmente riconosciuta
per la salvaguardia degli interessi dei suoi membri, assimilandolo a un
ordine professionale privato. Per prassi costante, la legittimazione di
un'associazione sussiste infatti, oltre al caso pacifico in cui essa è
direttamente colpita dalla decisione impugnata, se la potestà ricorsuale a
tutela dei diritti invocati compete ai singoli membri, se la maggioranza o
gran parte di essi sono toccati dall'atto impugnato e se gli statuti le
affidano la difesa degli interessi comuni, presupposti il cui adempimento non
è addotto dal ricorrente (DTF 130 I 82 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 1.6,
125 I 71 consid. 1b/aa). L'associazione non è tuttavia legittimata, come
nella fattispecie, a far valere l'asserita tutela di interessi pubblici (DTF
130 I 82 consid. 1.3). Nell'invocata sentenza, la risoluzione del Consiglio
di Stato, delineando la situazione giuridica di un gran numero di medici
ospedalieri (primari, viceprimari e consulenti), assumeva la natura di
un'ordinanza di portata generale: questi professionisti si vedevano in
effetti escludere il diritto di incassare per intero le loro note d'onorario,
per cui era indubbio ch'essi fossero toccati personalmente dal contestato
provvedimento (consid. 1a e b; cfr. anche DTF 125 I 71 consid. 1a e b/aa).

2.3.5 I ricorrenti, richiamando l'art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica) e
rilevando che uno dei suoi corollari è il divieto di discriminazione, si
limitano ad addurre che l'asserita discriminazione operata nei confronti dei
medici non è contenuta nella legge, ma sarebbe il risultato della contestata
prassi adottata e mantenuta dal Governo. Certo, di massima, la lesione del
divieto di discriminazione, che va oltre il principio dell'uguaglianza e il
divieto dell'arbitrio, ritenuta la sua portata sufficientemente definita e
limitata, può essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico, benché,
come nella fattispecie, non sussista un diritto nel merito (DTF 129 I 217
consid. 1.1 e riferimenti). I ricorrenti, con il loro accenno, non dimostrano
tuttavia, con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 90 cpv.
1 lett. b OG, di rientrare nella cerchia delle persone tutelate dall'art. 8
cpv. 2 Cost., segnatamente di essere discriminati a causa dell'origine, della
razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo
di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche.

2.4 I ricorrenti sostengono che sarebbe incompatibile con il principio della
separazione dei poteri il fatto che l'Esecutivo cantonale potrebbe far
rientrare dalla finestra quanto il Parlamento avrebbe fatto uscire dalla
porta, mantenendo la propria opposizione a che qualsiasi medico possa
accedere alla carica litigiosa laddove il Parlamento avrebbe operato una
chiara scelta di segno opposto. Ora, secondo la giurisprudenza, non vi è
legittimazione a proporre un ricorso per violazione del principio della
separazione dei poteri, o del divieto dell'arbitrio, quale semplice
cittadino, membro di un'autorità o candidato a un'autorità, come pure quale
funzionario o quale partito politico, senza una lesione di interessi
giuridicamente protetti (DTF 123 I 41 consid. 5d, 112 Ia 174 consid. 3a-3d).

2.5 Infine, i ricorrenti, che non sono legittimati nel merito, nemmeno
possono far valere che la motivazione della decisione impugnata non sarebbe
sufficiente, non abbastanza differenziata o errata nel merito (DTF 129 I 217
consid. 1.4, 118 Ia 232 consid. 1c). In effetti, in concreto, sebbene la
contestata decisione granconsigliare non contenga una motivazione specifica,
i motivi posti a fondamento della nomina giusta l'art. 13 della legge
sull'EOC sono contenuti nel messaggio governativo n. 5451 del 16 dicembre
2003, che costituisce in pratica la vera e propria motivazione della
decisione impugnata (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b all'art. 26). Nel caso di specie
non si è d'altra parte in presenza, né i ricorrenti lo sostengono, di
un'assenza di motivazione lesiva dell'art. 29 cpv. 2 Cost. in relazione con
l'art. 8 cpv. 2 Cost. (al riguardo vedi DTF 129 I 232 consid. 3.2 e 3.4).
2.6 I ricorrenti non fanno valere nessuna lesione dei loro interessi
giuridicamente protetti, ma si prevalgono unicamente dell'interesse pubblico.
Le loro censure materiali non possono pertanto essere esaminate per carenza
di legittimazione.

2.7 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, i
ricorrenti possono censurare la violazione delle garanzie procedurali che il
diritto cantonale o l'invocato art. 29 Cost. conferisce loro quali parti,
sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In
tal caso, l'interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si
fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto della parte ricorrente di
partecipare alla procedura cantonale (DTF 129 I 217 consid. 1.4, 128 I 218
consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b). Questa censura non è sollevata dai
ricorrenti. Del resto, il diritto di invocare le garanzie procedurali non
permette ai ricorrenti, non legittimati in questa sede, di rimettere in
discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di
diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse
con il merito della vertenza, quali in particolare l'obbligo dell'autorità di
motivare sufficientemente la decisione (DTF 129 I 217 consid. 1.4 con
numerosi rinvii, 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90
consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti, segnatamente sui motivi per i quali
il dott. Bolognini non è stato proposto, non può infatti essere distinto da
quello sul merito, che tuttavia egli non è legittimato a impugnare. In
effetti, come rilevato dal Governo nelle osservazioni al gravame, i medici,
che non siano dipendenti dell'EOC (art. 11 lett. a della legge sull'EOC) o
titolari o dipendenti di cliniche private, quali strutture ospedaliere
concorrenti (lett. c), possono senz'altro essere eletti nel consiglio di
amministrazione dell'Ente. L'apertura a favore dei medici che lavorano in
proprio non significherebbe tuttavia, sempre secondo il Consiglio di Stato,
che uno di loro debba sedere in questo consiglio, la legge non avendo
stabilito il principio che almeno uno di questi medici debba necessariamente
esservi eletto.

3.
Ne segue che sia il ricorso per violazione dei diritti politici sia quello
per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini devono essere
dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, per sé e per il Gran Consiglio.

Losanna, 17 marzo 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: