Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.253/2004
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1P.253/2004 /biz

Sentenza del 20 aprile 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,

contro

Municipio di Porza, 6948 Porza,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

legittimazione a ricorrere contro una decisione dell'autorità di vigilanza
sui comuni,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
5 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietario dei fondi part. vvv e www di Porza, che
beneficiano di un diritto di passo a carico del fondo part. xxx, una strada
in comproprietà coattiva, tra gli altri, del fondo yyy, di proprietà del
vicino B.________. Il 27 novembre 1997 questi aveva presentato al Municipio
di Porza una domanda di costruzione per modificare il tracciato stradale.
A.________ si era opposto alla domanda, contestando essenzialmente le
caratteristiche tecniche del nuovo tracciato. Accogliendo sostanzialmente le
argomentazioni dell'opponente, il Municipio di Porza aveva rilasciato con
decisione del 2 febbraio 1998 la licenza edilizia alla condizione, per quanto
qui interessa, che i dettagli esecutivi dell'accesso fossero concordati con
la competente autorità cantonale e che, per impedire la formazione di
ghiaccio, la strada fosse riscaldata tramite delle serpentine durante il
periodo invernale nel tratto con una pendenza del 27 %.

B.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 20 marzo 2001,
A.________ ha presentato alla Sezione degli enti locali del Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino un'istanza di intervento contro la
passività del Municipio di Porza nel far rispettare le condizioni della
licenza edilizia. Il 22 ottobre 2002, l'autorità cantonale, ritenendo non
ravvisabili interessi pubblici preponderanti tali da imporre le misure di
vigilanza prospettate dall'istante, ha evaso l'istanza comunicando a
quest'ultimo ed all'esecutivo comunale che una sistemazione stradale soltanto
provvisoria era per il momento sufficiente. Ha rilevato che a un'immediata
realizzazione definitiva del tracciato si opponevano motivi oggettivamente
sostenibili e ragionevoli, volti ad impedire un danneggiamento della strada
in seguito al permanente traffico di cantiere legato all'edificazione delle
particelle vicine, non ancora ultimata.

C.
Con sentenza del 23 giugno 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha
dichiarato irricevibile un ricorso di A.________ contro l'evasione
dell'istanza di intervento da parte della Sezione degli enti locali ed ha
trasmesso gli atti al Consiglio di Stato per competenza. Quest'ultimo, con
risoluzione dell'11 novembre 2003, statuendo quale autorità di vigilanza sui
Comuni, ha accolto nel senso dei considerandi l'istanza di intervento. Ha
richiamato il Municipio di Porza a vigilare affinché le condizioni della
licenza edilizia fossero realizzate e, se del caso, ad avviare le necessarie
procedure per attuarle. Ha altresì sollecitato l'autorità comunale ad
adottare provvisoriamente una soluzione temporanea, per esempio come quella
prospettata dalla Sezione degli enti locali.

D.
Con sentenza del 5 marzo 2004, il Tribunale cantonale amministrativo ha
dichiarato irricevibile un ricorso di A.________ contro la risoluzione
governativa. Ha ritenuto il ricorrente non legittimato ad impugnarla poiché
il Consiglio di Stato, statuendo quale autorità di vigilanza sul Comune e
richiamando l'obbligo per il Municipio di vigilare sull'applicazione delle
condizioni della licenza edilizia e di regolare provvisoriamente la
situazione, non aveva modificato a suo danno la situazione giuridica
preesistente alla denuncia.

E.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una denegata e una
ritardata di giustizia. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

F.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Municipio di Porza
chiede di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale emanata
dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 207 della legge organica comunale,
del 10 marzo 1987 [LOC]), il ricorso di diritto pubblico è di principio
ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. Con questo
rimedio il ricorrente può censurare una violazione dei diritti costituzionali
dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG).

1.3 In quanto ricorrente dinanzi all'ultima istanza cantonale, A.________ è
legittimato secondo l'art. 88 OG a fare valere che a torto essa non avrebbe
esaminato il suo gravame nel merito (DTF 120 Ia 220 consid. 2a, 129 II 297
consid. 2.3). Unicamente l'aspetto della legittimazione è del resto stato
trattato dal Tribunale cantonale amministrativo e può quindi essere oggetto
del presente gravame. Né il ricorrente è abilitato in questa sede a censurare
il contenuto della risoluzione governativa dell'11 novembre 2003 poiché solo
la decisione dell'ultima istanza cantonale, ad eccezione di quelle delle
autorità precedenti, può essere oggetto del ricorso di diritto pubblico (art.
86 cpv. 1 OG).

2.
2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre alla designazione
della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente
(lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei
diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso
di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto,
ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono
sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente
motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed
eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei
suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 III 626 consid. 4,
129 I 185 consid. 1.6).
2.2 Ove il ricorrente non si confronti con il diniego della sua
legittimazione a ricorrere dinanzi alla Corte cantonale, la sola questione ad
essere oggetto del presente litigio, ma critichi soprattutto la mancata
adozione da parte dell'autorità di vigilanza di provvedimenti più incisivi
volti a fare rispettare le condizioni della licenza edilizia del 2 febbraio
1998, il gravame è inammissibile. L'art. 207 cpv. 2 LOC prevede in effetti il
diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo solo per chi è
leso nei suoi interessi legittimi, escluso il Comune. In applicazione di
questa disposizione, i giudici cantonali hanno ritenuto l'istante non
legittimato a impugnare la risoluzione resa dall'autorità di vigilanza sui
Comuni poiché non modificava a suo discapito la situazione giuridica
preesistente all'inoltro della denuncia e non lo ledeva quindi nei suoi
interessi legittimi. Spettava quindi al ricorrente spiegare con
un'argomentazione specifica perché la precedente istanza, negandogli la
legittimazione ricorsuale, avrebbe applicato l'art. 207 LOC in modo
manifestamente insostenibile e quindi arbitrario.

3.
3.1 Il ricorrente presenta un ricorso di diritto pubblico per "denegata
rispettivamente ritardata giustizia". Rileva che, pur accogliendo formalmente
la sua istanza di intervento dopo due anni e otto mesi dall'inoltro alla
Sezione degli enti locali e dopo oltre cinque anni dal rilascio della licenza
edilizia, l'autorità di vigilanza non ha modificato la situazione, omettendo
in particolare di imporre un più incisivo rispetto delle condizioni della
licenza edilizia e incorrendo in tal modo in un diniego di giustizia.
Sostiene che un simile modo di evadere l'istanza di intervento costituirebbe
una lesione dei suoi legittimi interessi, ciò che giustificherebbe di
riconoscergli la legittimazione a impugnare la decisione dell'autorità di
vigilanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

3.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., invero non esplicitamente invocato dal
ricorrente, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative
ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere
giudicato entro un termine ragionevole. La giurisprudenza desumeva il divieto
del diniego di giustizia formale e della ritardata giustizia già dall'art. 4
vCost. (DTF 130 I 312 consid. 5.1 e rinvii). Nel caso di denegata giustizia,
l'autorità competente rimane del tutto inattiva o esamina l'istanza in modo
insufficiente; in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro
un termine adeguato (DTF 107 Ib 160 consid. 3b e c; sentenza 1P.315/2001 del
20 giugno 2001, consid. 2, pubblicata in RDAT II-2001, n. 55, pag. 216
segg.).
Premesso che l'introduzione dell'istanza di intervento non conferisce il
diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza (art. 196a LOC), il
Consiglio di Stato si è pronunciato sull'istanza di intervento con la
decisione dell'11 novembre 2003, dopo che gli atti gli sono stati trasmessi
per competenza con la decisione del 23 giugno 2003 della Corte cantonale. Dal
canto suo, quest'ultima ha statuito sul ricorso dell'istante contro la
risoluzione governativa con la sentenza impugnata, del 5 marzo 2004. Non
risulta, né il ricorrente lo sostiene esplicitamente, che tali scadenze non
siano ragionevoli o che non risultino giustificate dalla natura della
procedura e dall'insieme delle circostanze (DTF 130 I 312 consid. 5.1-5.2 e
rinvii). Accennando a una pretesa denegata giustizia e fondando sulla stessa
un suo legittimo interesse a impugnare la decisione dell'autorità di
vigilanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il ricorrente
critica in realtà la mancata adozione di misure più incisive e concrete nei
confronti del Municipio di Porza. Tuttavia, un diniego o ritardo di giustizia
non è ravvisabile quando una decisione, fosse pure illegale o irregolare, sia
stata comunque presa (DTF 105 III 107 consid. 5a) e, d'altra parte, il fatto
che l'autorità di vigilanza non abbia dato seguito all'istanza di intervento
nel senso auspicato dall'istante non comporta di per sé una modifica a suo
danno della situazione giuridica preesistente all'istanza stessa (DTF 111 Ia
280 consid. 2). Come visto, una simile evenienza non è invero seriamente
prospettata nemmeno dal ricorrente.

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Municipio di Porza, che
non si è avvalso del patrocinio di un legale, non si assegnano ripetibili
della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Porza, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 20 aprile 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: