Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.235/2004
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1P.235/2004 /bom

Sentenza del 17 maggio 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Féraud, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Elio Guarino,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale (emanazione dell'atto di accusa),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
16 marzo 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con atto di accusa dell'11 febbraio 2004 il procuratore pubblico del Cantone
Ticino (PP) ha messo in stato di accusa davanti alla Corte delle assise
correzionali di Bellinzona A.________, in detenzione preventiva dal 22 maggio
al 16 giugno 2003, tra l'altro per violazione aggravata e semplice della
legge federale sugli stupefacenti.

L'accusato è insorto dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo di accertare la nullità
dell'atto di accusa. L'insorgente faceva valere ch'esso ledeva l'art. 198
cpv. 2 CPP/TI, poiché l'abbandono del procedimento per l'imputazione di
riciclaggio era contenuto nell'atto di accusa medesimo e non in una decisione
separata. Adduceva inoltre che l'atto di accusa disattende il principio
accusatorio, indicando soltanto in maniera generica il reato rimproveratogli
e non elencando i mezzi di prova da assumere al dibattimento, impedendogli in
tal modo di preparare in maniera adeguata la propria strategia difensiva.

B.
La CRP, statuendo il 16 marzo 2004, ha rilevato che il PP, unitamente alle
osservazioni al ricorso in sede cantonale aveva emanato, un decreto di
abbandono separato e motivato riguardo al reato di riciclaggio, riservandosi
di modificare l'atto di accusa, tralasciando d'indicare il menzionato
abbandono. Su questo punto la Corte cantonale ha quindi stabilito che il
ricorso era divenuto privo di oggetto. Negata una violazione del principio
accusatorio, essa lo ha respinto per il resto.

C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame, di
annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità
cantonale per nuovo giudizio.

La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, il
Ministero pubblico propone di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2, 128 I 177 consid. 1).

1.2 La decisione impugnata, che respinge un ricorso inoltrato contro l'atto
di accusa, non pone fine alla procedura: essa concerne infatti solo una fase
del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una
funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo,
costituendo pertanto una decisione incidentale (DTF 120 Ia 260 consid. 2b,
117 Ia 247 consid. 1, 116 Ia 177 consid. 2a).

1.3 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un
nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla
competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal
merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la
decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se
il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è
ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e
incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso
contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata
confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 128 I 215 consid.
2, 127 I 92 consid. 1c).

1.3.1 Il ricorrente, richiamando gli art. 6 n. 3 lett. a CEDU, 32 cpv. 2
Cost. e 10 cpv. 2 Cost./TI, fa valere che la decisione impugnata, che
rinvierebbe di fatto a una tardiva valutazione della correttezza dell'atto di
accusa al giudice del merito, gli causerebbe un pregiudizio giuridico
irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG, poiché non gli permette di essere
informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni
contestategli, con conseguente pregiudizio irreparabile del diritto a una
difesa tempestiva e una possibile "illegittima esposizione alla sorpresa
processuale”, in particolare nella fase dell'istruzione dibattimentale. Il
ricorrente lamenta "l'incertezza dei significati” dell'atto di accusa e della
decisione della CRP, giudizio quest'ultimo che sarebbe idoneo a
"compromettere seriamente e definitivamente l'impostazione della strategia
difensiva, che potrebbe derivare dalla tendenziale definitività della
situazione di fatto da accertare processualmente nel dibattimento di prima
istanza". Il ricorrente ravvisa il pregiudizio irreparabile ai sensi
dell'art. 87 cpv. 2 OG nella "ricostruzione consapevole ed informata della
realtà processuale rilevante nel giudizio penale, immediata, unica ed
irripetibile”.

1.3.2 I generici e teorici nocumenti addotti dal ricorrente non comportano,
manifestamente, un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno
svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe
interamente. Un prolungamento della durata della vertenza o un aumento dei
suoi costi comporta solo pregiudizi fattuali e non giuridici (DTF 127 I 92
consid. 1c); la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo
svolgimento di un processo penale. Secondo la costante giurisprudenza, l'atto
d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito perché la
giudichi, non è infatti considerato decisione incidentale arrecante danno
irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in fine, 98 I
326; causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1b). Le
argomentazioni del ricorrente, inutilmente ripetitive, non inducono a
scostarsi da questa prassi invalsa.

1.3.3 Il ricorrente, limitandosi a richiamare il termine (prorogabile) di
dieci giorni per la notifica delle prove (art. 227 cpv. 2 CPP/TI) non
dimostra perché, in sede di dibattimento, il giudice del merito non potrebbe
esaminare l'asserita lesione dei suoi diritti costituzionali, segnatamente
quelli della difesa, di un equo processo e del principio accusatorio (al
riguardo cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a e c con rinvii). Queste generiche
censure potranno essere esaminate, se del caso, nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di condanna di
ultima istanza (DTF 128 I 215 consid. 2.1 e 2.2, 124 IV 145 consid. 1, 116 Ia
202 consid. 2b, 455; causa 1P.105/ 2001, sentenza del 28 maggio 2001, consid.
1b, apparsa in RDAT II-2001 n. 58 pag. 227; causa 1P.96/2002, sentenza del 14
marzo 2002, consid. 2.2). Del resto, qualora si prospetti una pena più
severa, l'accusato può dedurre direttamente dal diritto di essere sentito
(cfr. anche l'art. 250 CPP/TI) la facoltà di esprimersi su una qualificazione
giuridica della fattispecie diversa dall'atto di accusa (DTF 126 I 19 consid.
2a e c). Gli invocati nocumenti non sono d'altra parte, contrariamente
all'assunto ricorsuale, assimilabili al pregiudizio irreparabile derivante,
di massima, dal rifiuto dell'assistenza giudiziaria (DTF 126 I 207 consid. 2a
e b; cfr. anche DTF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1).

2.
2.1 Il ricorso, di natura appellatoria, sarebbe inoltre inammissibile anche
per carenza di motivazione. In effetti, il ricorrente limitandosi a
esprimersi in maniera generica e astratta sulla funzione dell'atto di accusa,
sulla portata del principio accusatorio e del contraddittorio, non dimostra,
con una motivazione conforme ai principi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (al
riguardo vedi DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii), perché la CRP avrebbe
negato a torto l'asserita lesione di questi principi. L'atto di accusa,
riguardo all'infrazione semplice della LStup, rimprovera al ricorrente d'aver
coltivato sul suo terreno alcune centinaia di piante di canapa e di aver
prescritto e somministrato "gocce di canapa” a suoi pazienti. Con riferimento
all'infrazione aggravata, gli si rimprovera di aver partecipato a un vasto
traffico di sostanze stupefacenti, consentendo che nel contesto dell'attività
di una determinata società, di cui era presidente del consiglio di
amministrazione, si attuasse l'acquisto, il deposito, il trasporto, la
coltivazione e la vendita di marijuana ad alto tenore di THC e di avere
inoltre sottoscritto atti giuridici, segnatamente un contratto di mandato e
uno di licenza, finalizzati alla coltivazione di canapa. Il ricorrente
avrebbe conseguito, agendo per mestiere, un guadagno personale considerevole
consentendo ad altri di realizzare una grossa cifra d'affari. La Corte
cantonale ha quindi ritenuto che i riferimenti dell'atto di accusa all'art.
19 n. 1 e 19 n. 2 lett. c LStup erano precisi, facilmente desumibili e
correttamente interpretati dal ricorrente.

2.2 Il ricorrente non sostiene né dimostra che con queste considerazioni la
CRP avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 201 CPP/TI. Questa norma
prevede infatti che contro l'atto di accusa può essere presentato ricorso per
opporne la nullità per vizio di forma (cpv. 1 lett. a), l'incompetenza delle
Assise indicate nell'atto di accusa (cpv. 1 lett. b) e le eccezioni che
sospendono o escludono la persecuzione del reato (cpv. 1 lett. c). L'art. 205
CPP/TI recita inoltre che la reiezione del ricorso, pronunciata per altro con
decreto non motivato, non è definitiva. Riguardo a quest'ultima norma, che
milita d'altra parte in favore dell'insussistenza di un pregiudizio
irreparabile, il ricorrente rileva semplicemente che il giudice del
dibattimento, che dispone di un libero esame, potrebbe interpretare e
valutare diversamente l'atto di accusa. Aggiunge che tuttavia questo esame
potrebbe eventualmente essere tardivo, esponendo l'accusato a gravissima
sorpresa processuale nell'ipotesi in cui egli abbia adottato una non meglio
precisata strategia difensiva che, in vista della nuova formulazione
dell'atto di accusa, potrebbe, a sorpresa, rivelarsi pregiudizievole. Questi
ipotetici accenni a un'eventuale lesione di una non meglio definita strategia
difensiva, sui quali è imperniato il ricorso, non adempiono i citati
requisiti di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) e non dimostrano sia la
sussistenza di un pregiudizio irreparabile sia l'arbitrarietà della sentenza
impugnata.

2.3  Il ricorrente, richiamando l'art. 200 cpv. 1 lett. b CPP/TI rileva
inoltre che l'atto di accusa deve indicare la forma della partecipazione al
reato, al suo dire la correità, la complicità o l'istigazione. La Corte
cantonale ha rilevato che queste censure concernono principalmente il merito
della lite e devono essere proposte durante il dibattimento; esse esulavano
pertanto da quelle eccepibili nell'ambito di un ricorso contro l'atto di
accusa, non potendone comportare la nullità. Anche queste censure potranno
essere, se del caso, sollevate contro un'eventuale sentenza di condanna.

2.4
2.4.1Infine, il ricorrente aggiunge che, secondo l'art. 200 cpv. 2 CPP/ TI,
all'atto di accusa dev'essere unito l'elenco dei mezzi di prova da assumere
al dibattimento.

La Corte cantonale ha rilevato che l'atto di accusa è trasmesso al giudice
competente con l'incarto dell'istruzione formale (art. 206 cpv. 1 CPP/TI),
solitamente accompagnato dall'elenco degli atti formanti l'incarto
dell'istruzione formale; ha inoltre richiamato l'art. 227 CPP/TI relativo
alla notificazione delle prove da assumere al dibattimento. La Corte
cantonale ha ritenuto che, nella fattispecie, il PP con l'atto di accusa ha
chiaramente manifestato l'intenzione di voler far capo ai mezzi di prova
raccolti nell'ambito delle informazioni preliminari e dell'istruzione
formale, noti all'accusato, oltre che al suo interrogatorio. Secondo la Corte
cantonale, il CPP/TI non prevederebbe un obbligo di precisare ulteriormente
l'indicazione dei mezzi di prova, questa esigenza concernendo unicamente
l'assunzione di nuovi mezzi probatori. Riguardo all'indicazione dei mezzi di
prova essa non ha pertanto ravvisato un vizio di forma secondo l'art. 201
cpv. 1 lett. a CPP/TI, tale da comportare l'annullamento dell'atto di accusa.

2.4.2 Al riguardo, il ricorrente si limita ad addurre che la vastità della
documentazione richiamata dal PP sarebbe tale da confondere i significati
dell'accusa, per cui sarebbe necessario sapere al più presto e con certezza
quali prove si riferiscono a quali capi di accusa. Con questa argomentazione
egli né dimostra l'arbitrarietà del giudizio impugnato né la sussistenza di
un pregiudizio irreparabile. Ciò a maggior ragione ritenuto che il ricorrente
medesimo accenna all'ulteriore possibilità prevista dall'art. 250 CPP/TI
della presentazione di un nuovo atto di accusa, nell'ipotesi in cui dal
dibattimento dovesse risultare che i fatti rivestono un carattere giuridico
diverso.

3.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 maggio 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: