Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.221/2004
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1P.221/2004 /bom

Sentenza del 27 maggio 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
B.________,
C.________,
ricorrenti,

contro

Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona.

nomina di un perito,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il
2 marzo 2004 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nell'ambito del rinnovamento della misurazione catastale nel Comune di
Bellinzona, A.________, B.________ e C.________ - proprietari di un fondo nel
relativo territorio comunale - hanno presentato un reclamo contro le
risultanze concernenti la loro particella. Ritenuti falliti per la mancata
comparsa dei reclamanti gli esperimenti di conciliazione dinanzi alla
Commissione fondiaria comunale, il Dipartimento delle finanze e dell'economia
del Cantone Ticino, per delega del Consiglio di Stato, ha nominato, con
decisione del 5 novembre 2003, un perito incaricato di statuire sul reclamo.
La risoluzione dipartimentale imponeva esplicitamente al perito di sentire i
ricorrenti e le controparti; stabiliva inoltre in fr. 350.-- al giorno, oltre
a un'indennità di fr. 30.--, la rimunerazione delle prestazioni peritali,
ponendole, a norma di legge, a carico esclusivo dei proprietari in caso di
soccombenza e, a giudizio del perito, a carico dei proprietari e del Comune
in caso di accoglimento parziale o totale del ricorso.

B.
I proprietari in questione hanno impugnato la risoluzione di nomina del
perito dinanzi al Consiglio di Stato che, con decisione del 2 marzo 2004, ha
dichiarato irricevibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedi-mento non
costituiva una decisione, ma un semplice atto amministra-tivo che non toccava
i diritti o gli obblighi dei ricorrenti e che non pote-va quindi essere
oggetto di impugnativa.

C.
A.________, B.________ e C.________ impugnano con un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla e di
essere convocati dinanzi alla Commissione fondiaria comunale. Fanno valere
una violazione degli art. 8, 29 e 30 Cost. Dei motivi si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi. I ricorrenti chiedono inoltre di conferire al
gravame l'effetto sospensivo.

D.
Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il
Dipartimento delle finanze e dell'economia non si è invece espresso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337
consid. 1 e rinvii).

1.2 La decisione impugnata, che riguarda la nomina del perito competente a
statuire sui reclami presentati contro il rinnovamento catastale, non pone
fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è
tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo
rimedio essendo secondo l'art. 87 cpv. 1 OG ammissibile contro le decisioni
pregiudiziali e incidentali sulla competenza notificate separatamente dal
merito. La decisione impugnata riguarda infatti, in ultima analisi, la
composizione dell'Autorità cantonale chiamata a pronunciarsi sul reclamo
(cfr. DTF 126 I 207 consid. 1b).

1.3 Contro la decisione impugnata, la legge non prevede in concreto il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 60 cpv. 1 LPamm,
art. 4 cpv. 4 della legge cantonale concernente le competenze organizzative
del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, del 25 giugno 1928). La
condizione dell'esaurimento delle istanze cantonali è pertanto adempiuta
(art. 86 cpv. 1 OG).

1.4 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano
in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii). Ove i ricorrenti chiedono più dell'annullamento della decisione
impugnata, segnatamente la convocazione dinanzi alla Commissione fondiaria
comunale, il loro gravame è inammissibile. D'altra parte, la questione della
pretesa convocazione difettosa dinanzi a tale Commissione non è stata
esaminata nel giudizio impugnato e non è quindi oggetto del litigio: le
censure sollevate al proposito dai ricorrenti esulano dalla lite e non devono
essere qui esaminate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1 e
rinvii).

2.
2.1 Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la risoluzione di nomina del perito
non concerne la costituzione, la modifica o l'annullamento di un diritto o di
un obbligo del singolo amministrato e non costituisce quindi una decisione
impugnabile: ha di conseguenza dichiarato irricevibile il ricorso dei
ricorrenti.

2.2 Risulta tuttavia dalla decisione impugnata e dai riferimenti indicati,
che nel diritto cantonale ticinese la nozione di decisione è simile a quella
dell'art. 5 PA e comprende i provvedimenti fondati sul diritto pubblico,
adottati iure imperi dall'autorità in un caso concreto per costituire,
modificare o annullare diritti o obblighi, oppure per constatarne
l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 9/10).
Ora, in concreto, con la risoluzione del 5 novembre 2003, il Dipartimento
delle finanze e dell'economia ha nominato il perito incaricato di statuire
sul reclamo dei ricorrenti, gli ha imposto di sentire le parti ed ha fissato
i principi della sua rimunerazione, stabilendo inoltre che le spese sarebbero
state parzialmente a carico dei ricorrenti anche in caso di accoglimento del
loro ricorso. La nomina di un perito comporta del resto il diritto per le
parti di chiederne la ricusazione quando non dovessero essere adempiuti i
requisiti d'indipendenza ed imparzialità (DTF 126 III 249 consid. 3c, 125 II
541 consid. 4a e rinvii; Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berna
2001, pag. 81). La risoluzione dipartimentale dispone quindi la specifica
nomina di una determinata persona chiamata a statuire su una fattispecie che
tocca gli interessi dei ricorrenti e stabilisce la rimunerazione delle
prestazioni peritali, ponendola possibilmente, almeno parzialmente, a loro
carico. Contrariamente all'opinione del Governo, essa non comporta quindi
unicamente semplici conseguenze fattuali ed organizzative per i ricorrenti,
ma si ripercuote in misura non insignificante sulla loro situazione
processuale, determinando effetti giuridici nei loro confronti. Nelle esposte
condizioni, negando al provvedimento litigioso il carattere di decisione, il
Consiglio di Stato ha pertanto emanato un giudizio manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I
8 consid. 2.1 e rinvii).

2.3 Certo, nel loro gravame al Consiglio di Stato, i ricorrenti non hanno
fatto valere motivi di ricusa nei confronti del perito, ma hanno lamentato
essenzialmente l'irregolare convocazione dinanzi alla Commissione fondiaria
comunale. La nomina del perito è tuttavia la conseguenza della mancata
comparsa dei ricorrenti al tentativo di conciliazione in quella sede. In tali
circostanze, ritenuto che la decisione dipartimentale è stata ritenuta a
torto quale semplice atto materiale, la causa deve essere rinviata alla
precedente istanza perché, dandosene i presupposti, si pronunci sulle censure
sollevate dai ricorrenti.

3.
Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere
accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese processuali
(art. 156 cpv. 1 OG). Ai ricorrenti, non patrocinati da un avvocato, non si
assegnano ripetibili della sede federale.
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione
impugnata annullata.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino e, per conoscenza, all'avv. X.________.

Losanna, 27 maggio 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: