Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.139/2004
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1P.139/2004 /viz

Sentenza del 22 marzo 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.

A. ________, ricorrente,

contro

B.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2004
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 12 novembre 2003 il sostituto procuratore pubblico del Cantone Ticino ha
emanato, per il reato di diffamazione, nei confronti di A.________ un atto
d'accusa aggiuntivo ad un precedente decreto di accusa, del 10 giugno 2002.
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP)
ha respinto con sentenza del 21 gennaio 2004 un ricorso presentato
dall'accusata contro il provvedimento dell'autorità inquirente.

B.
A.________ impugna con un "ricorso per cassazione e di diritto pubblico” al
Tribunale federale il giudizio della CRP, chiedendo di annullarlo e di
invalidare l'atto di accusa. La ricorrente postula inoltre di essere ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337
consid. 1 e rinvii).

1.1 La ricorrente presenta il gravame in esame quale ricorso di dirit   to
pubblico e per cassazione. Riguardo a quest'ultimo rimedio essa accenna a una
pretesa violazione di disposizioni della legge federale sulla procedura
penale, del 15 giugno 1934 (PP). La Corte cantonale ha tuttavia respinto il
ricorso della ricorrente contro l'atto di accusa aggiuntivo in applicazione
del Codice di procedura penale ticinese, del 19 dicembre 1994 (CPP/TI; cfr.,
in particolare, l'art. 201 CPP/TI). ll giudizio impugnato è quindi stato
emanato sulla base del diritto cantonale e, d'altra parte, la ricorrente fa
essenzialmente valere una pretesa violazione di diritti costituzionali dei
cittadini. In tali circostanze, il ricorso per cassazione è inammissibile
(cfr. art. 269 PP).

1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, di massima, funzione puramente
cassatoria. Anche tale impugnativa è quindi inammissibile nella misura in cui
la ricorrente chiede più del semplice annullamento della decisione impugnata,
segnatamente di annullare anche il contestato atto di accusa aggiuntivo e una
precedente decisione emanata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (cfr.
DTF 129 I 129 consid. 1.2.1).

2.
2.1 Con la decisione impugnata, respingendo l'impugnativa della ricorrente
contro l'atto di accusa, i giudici cantonali hanno in sostanza confermato la
sua messa in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di
Lugano. Si tratta, al riguardo, di un giudizio che non mette fine alla causa,
siccome concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti
della ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a
quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid.
1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione
ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile
solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal
merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In
effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato
non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o
incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro
la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata
confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid.
1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). L'art. 87 OG è stato dettato da esigenze di
economia processuale: con questa disposizione il legislatore ha voluto
sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costituzionale, deve di
regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 122 I 39
consid. 1a/aa pag. 42 e rinvii).

2.2 La ricorrente non si esprime su questa prassi, né sostiene
esplicitamente, con una motivazione specifica, che il giudizio impugnato le
causerebbe un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. Del resto essa si
diffonde in critiche riguardanti la promozione dell'accusa, la conduzione
dell'istruttoria formale e la sua chiusura. Si tratta al proposito di
contestazioni che dovevano, se del caso, essere tempestivamente sollevate
nelle sedi cantonali appropriate (cfr. art. 191 e 196 cpv. 5 CPP/TI) e che
esulano quindi dalla presente causa, limitata al quesito dell'atto d'accusa
aggiuntivo. Comunque, secondo la giurisprudenza, un prolungamento della
durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi
di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I
39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa
conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo
penale. Così, un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte
di merito perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale
arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza
dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al
quale il ricorrente potrà ancora fare valere l'asserita violazione del
diritto federale e cantonale. In quella sede egli potrà inoltre contestare
l'accertamento arbitrario dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 115 Ia
311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche
DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza 1P.775/2001 del 14 gennaio 2002, consid.
2.2 e rinvii; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 507 n. 11; Walter Kälin, Das
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343
seg.; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994,
pag. 105, n. 312 e 315).
In tali circostanze, il fatto di dovere comparire dinanzi alla Corte delle
assise correzionali nella veste di accusata e i disagi connessi allo
svolgimento di un processo penale non raffigurano pregiudizi di carattere
giuridico per la ricorrente: la decisione impugnata non le arre  ca quindi un
pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. La ricorrente potrà
far valere nell'ambito del processo penale - e se del caso nel quadro di un
ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza -
i suoi diritti di parte e di difesa, in particolare il diritto di essere
sentito (cfr. art. 224 segg. e 227 CPP/TI), come pure la pretesa incompetenza
della Corte chiamata a giudicarla (cfr. art. 203 e 205 CPP/TI).

3.
Il ricorso di diritto pubblico deve quindi essere dichiarato inammissibile
secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG). La domanda di assistenza giudiziaria deve infatti essere respinta
essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole
(art. 152 cpv. 1 OG). Poiché alla controparte non sono state chieste
osservazioni, non v'è motivo di assegnare ripetibili della sede federale.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore della controparte, al
Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 22 marzo 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: