Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.123/2004
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1P.123/2004 /bom

Sentenza del 24 settembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Comune di Morcote, rappresentato dal Municipio,
6922 Morcote,
ricorrente,

contro

A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
opponenti, patrocinati dall'avv. dott. Gianluca Airaghi, studio legale
Cattaneo & Postizzi,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, Palazzo di
giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

revisione generale del piano regolatore,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 7 gennaio 2004 dal Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
E.  ________, C.________, D.________, B.________ e A.________ sono
comproprietari a Morcote dei fondi part. n. XXX e YYY, in località S.
Antonio. La particella n. YYY, di 259 m2, edificata con un fabbricato di
dimensioni ridotte con annesso un porticato, è costituita di una striscia di
terreno ubicata tra la riva del lago Ceresio e la strada cantonale.
Dirimpetto, separato dalla strada cantonale, ed a monte della stessa, sta
invece il fondo part. n. XXX.
Il 20 marzo 2000 il Consiglio comunale di Morcote ha adottato la revisione
generale del piano regolatore, che prevedeva l'inserimento di 1/5 circa della
superficie del fondo part. n. YYY nella zona di attrezzature ed edifici
pubblici AP-EP 1a, riservata a giardino e parco pubblico per realizzarvi aree
di accesso alla riva del lago. Su una striscia di terreno a confine con la
strada cantonale è stato imposto un vincolo per l'allargamento della
carreggiata e del marciapiede, mentre l'area rimanente è stata assegnata alla
zona della riva protetta riservata a svago privato (RP/SP). Il fondo part. n.
XXX è stato attribuito alla zona residenziale estensiva R2s. I proprietari
sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino contestando i
vincoli sulla particella n. YYY e chiedendone l'intera attribuzione alla zona
RP/SP. L'azzonamento del fondo part. n. XXX non è per contro stato impugnato.

B.
Con risoluzione del 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente
approvato la revisione del piano regolatore e respinto il gravame dei
comproprietari. Ha ritenuto la zona di attrezzature ed edifici pubblici
fondata su una sufficiente base legale, giustificata dall'interesse pubblico
e rispettosa del principio della proporzionalità. Pur rilevando l'assenza nel
programma di realizzazione del piano regolatore dei costi per attuare i
vincoli, l'Esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento in ragione
della buona situazione finanziaria del Comune, che gli avrebbe certamente
consentito di sostenere la spesa.

C.
Il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT) ha
parzialmente accolto, con sentenza del 7 gennaio 2004, un ricorso dei
comproprietari e annullato la risoluzione governativa nella misura in cui
approvava il vincolo AP-EP 1a e l'allargamento del marciapiede sulla loro
particella n. YYY. La Corte cantonale ha in effetti ravvisato carenze
insanabili nel programma di realizzazione del piano regolatore, segnatamente
per quanto concerne i costi delle opere e la loro copertura. Ha quindi
ritenuto che, per finire, non era possibile statuire con cognizione di causa
sull'interesse pubblico all'attuazione degli interventi previsti.

D.
Il Comune di Morcote impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione
dell'autonomia comunale e sostiene che il TPT avrebbe ritenuto carente il
programma di realizzazione sulla base di un'applicazione troppo restrittiva
della legge ed eccedendo nel proprio potere d'esame.

E.
Il TPT si conferma nella sua sentenza. La Divisione della pianificazione
territoriale del Dipartimento del territorio, in rappresentanza del Consiglio
di Stato, si rimette al giudizio del Tribunale federale. I comproprietari
chiedono invece di dichiarare inammissibile il ricorso, subordinatamente di
respingerlo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337
consid. 1 e rinvii).

1.1  Le decisioni cantonali di ultima istanza relative ai piani di
utilizzazione sono impugnabili, di regola, mediante ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale (art. 34 cpv. 3 LPT). Per costante
giurisprudenza la legittimazione a ricorrere secondo l'art. 88 OG spetta
tuttavia al Comune solo eccezionalmente e cioè quando sia colpito da un atto
d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti oppure quando sia leso
nella sua autonomia come detentore del pubblico potere (DTF 129 I 410 consid.

1.1 , 313 consid. 4.1, 128 I 3 consid. 1c e rinvii). Prevalendosi della sua
autonomia, un Comune può tra l'altro far valere la violazione del diritto
cantonale o comunale autonomo ed esigere che le autorità cantonali di ricorso
o di vigilanza osservino da un lato i limiti formali posti dalla legge e,
dall'altro lato, applichino in modo corretto il diritto materiale
determinante (DTF 124 I 223 consid. 2b, 122 I 279 consid. 8c pag. 291, 120 Ib
207 consid. 2). Il Comune può segnatamente criticare una decisione mediante
la quale l'autorità abbia ecceduto nel suo potere cognitivo o abbia applicato
arbitrariamente il diritto o non lo abbia interpretato correttamente. Con il
ricorso di diritto pubblico esso può anche invocare la violazione di diritti
costituzionali - come ad esempio il diritto di essere sentito - non però a
titolo indipendente, ma soltanto in stretta connessione con quella della sua
autonomia (DTF 129 I 313 consid. 4.1 e riferimenti, 121 I 218 consid. 2a).

1.2  Il Comune beneficia di autonomia in quelle materie che la legislazione
cantonale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte al suo
ordinamento, conferendogli una notevole libertà di decisione. Poco importa
che la materia in cui esso pretende di essere autonomo sia regolata dal
diritto federale, cantonale o comunale. Decisiva è la latitudine
dell'autonomia assicuratagli nella materia specifica dalla costituzione o
dalla legislazione cantonale (DTF 129 I 313 consid. 5.2, 126 I 133 consid. 2
e rinvii). Il Comune ticinese fruisce di un'autonomia tutelabile, ad esempio,
in vasti settori nel campo edilizio, nell'ambito della pianificazione del
territorio ed in materia di polizia edilizia (DTF 118 Ia 446 consid. 3c, 112
Ia 340 consid. 3, 110 Ia 205 consid. 2b, 103 Ia 468 consid. 2; sentenza
1P.252/2000 del 15 dicembre 2000, consid. 2c/bb, pubblicata in RDAT II-2001,
n. 1, pag. 3 segg.).
La Corte cantonale ha annullato la risoluzione governativa nella misura in
cui approvava il vincolo AP-EP 1a e l'allargamento del marciapiede sul fondo
part. n. YYY. Il Comune di Morcote, che si è visto invalidare una sua scelta
pianificatoria, è pertanto toccato nella sua autonomia in veste di detentore
del pubblico potere ai sensi della citata giurisprudenza.

1.3  Quando il ricorso con cui si invoca la violazione dell'autonomia
comunale
è fondato su norme di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina
liberamente la decisione impugnata, mentre restringe la sua competenza
all'arbitrio con riferimento a norme di rango inferiore, all'apprezzamento
delle prove e all'accertamento dei fatti (DTF 122 I 279 consid. 8c, 120 Ia
203 consid. 2a). Tuttavia, secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e la costante
giurisprudenza, applicabili anche al caso di violazione dell'autonomia
comunale (DTF 114 Ia 73 consid. 2a-b, 80 consid. 1b, 315 consid. 1b), il
Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente
sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (DTF
129 I 113 consid. 2.1 e rinvii). In particolare, per motivare l'arbitrio non
basta addurre un'altra soluzione, per quanto immaginabile o addirittura
preferibile, ma occorre dimostrare che la decisione impugnata viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contrasta
in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF
129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).

1.4  Il TPT non ha vietato definitivamente al Comune di adottare la scelta
pianificatoria annullata, ma gli ha lasciato esplicitamente la facoltà di
riproporla dopo averla compiutamente giustificata, segnatamente dal profilo
della valutazione e sostenibilità dei costi e delle fasi di realizzazione,
dando inoltre ai comproprietari la possibilità di contestarla con cognizione
di causa. In tali circostanze, ci si può chiedere se il giudizio impugnato
non costituisca una decisione incidentale che non provoca al Comune alcun
pregiudizio irreparabile, contro la quale il ricorso di diritto pubblico
sarebbe di principio inammissibile (cfr. art. 87 cpv. 2 OG). Visto l'esito
del gravame, il quesito può rimanere indeciso.

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un atteggiamento
contraddittorio, poiché su una questione qui non in discussione, riguardante
la zona esposta a pericoli naturali, ha tutelato la risoluzione governativa
ritenendo che, nonostante il mancato rispetto della legge cantonale sui
territori soggetti a pericoli naturali, del 29 gennaio 1990 (LTPN), essa
costituiva una soluzione pragmatica di compromesso; sulle questioni litigiose
del vincolo AP-EP 1a e dell'allargamento del marciapiede sulla part. n. YYY,
la Corte cantonale avrebbe invece applicato nel modo più restrittivo e
rigoroso possibile gli art. 26 e 30 della legge cantonale di applicazione
della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT). Secondo il ricorrente, nel giudizio
impugnato il TPT si sarebbe inoltre spinto oltre le sue competenze, limitate
alla violazione del diritto, eccedendo pertanto nel proprio potere d'esame.
Sostiene altresì che i costi per la realizzazione delle aree di accesso alla
riva del lago, con i relativi espropri, sarebbero compresi nell'importo di
fr. 1'000'000.-- valutati per la sistemazione della strada S.
Antonio-Pilastri.

2.2  Il TPT ha rilevato che il nuovo concetto di viabilità previsto dalla
revisione generale del piano regolatore consisteva nella realizzazione alle
estremità del nucleo, in località Indipendenza e Costa, di due rotonde e,
nelle loro vicinanze, di due autosili, uno interrato a Pilastri e l'altro
immerso nel lago a Garavello. Il tratto stradale così delimitato, per il
quale era previsto l'allestimento di un piano particolareggiato, comprendente
anche la riva del lago, veniva quindi declassato, con l'eliminazione dei
posteggi pubblici lungo il suo tracciato, a strada urbana con prevalenza
d'uso pedonale, in modo tale da disincentivare il traffico di transito. Il
piano regolatore prevedeva pure una passeggiata al lago, riservando alcune
aree per consentire al pubblico di accedere alla riva. La Corte cantonale ha
confermato le carenze del programma di realizzazione, già accertate dal
Consiglio di Stato, ma non ha condiviso la decisione di quest'ultimo di
approvare comunque il vincolo litigioso sulla base della buona situazione
finanziaria del Comune di Morcote. Il TPT ha in effetti accertato che il
programma di realizzazione, inserito a pagina 21 del rapporto di
pianificazione, prevedeva un investimento complessivo di circa fr.
27'600'000.-- per la realizzazione di talune opere pubbliche, ma ignorava
completamente la questione della copertura dei costi, visto che si limitava a
rinviare ad altra sede gli aspetti economici legati alla previsione dei costi
di gestione ed al prelievo dei contributi di miglioria, indicando soltanto
genericamente una partecipazione del Cantone e possibilmente della
Confederazione. Né il programma di realizzazione conteneva sufficienti
indicazioni riguardo all'ordine progressivo degli interventi pubblici ed al
loro coordinamento, accennando unicamente alla priorità della realizzazione
dei due autosili e all'allargamento, verso il lago, della strada cantonale
nel tratto S. Antonio-Pilastri. Il TPT ha pure rilevato che il programma di
realizzazione non specificava nemmeno le superfici soggette ad
espropriazione, necessarie per la realizzazione delle aree di accesso al
lago, ed i relativi costi. Ha in sostanza ritenuto tale strumento
pianificatorio non conforme alle esigenze degli art. 26 e, soprattutto, 30
LALPT.

2.3  Contrariamente all'opinione del ricorrente, non risulta nelle esposte
circostanze che la Corte cantonale abbia sindacato la scelta pianificatoria
comunale dal profilo dell'opportunità, assumendo un ruolo di pianificatore,
che non le spettava, ed eccedendo quindi nel suo potere d'apprezzamento. In
realtà, il TPT ha esplicitamente riconosciuto che sia il vincolo AP-EP 1a sia
quello per l'allargamento del marciapiede erano di per sé giustificati
dall'interesse pubblico, rispettosi del principio della proporzionalità e non
in contrasto con il piano direttore. Ha però, come visto, ritenuto carente il
programma di realizzazione, segnatamente dal profilo dell'esposizione dei
costi delle opere previste, della loro copertura e delle varie fasi di
attuazione. D'altra parte, le contestazioni sollevate in quella sede dai
proprietari erano riferite anche all'insufficiente valutazione delle
implicazioni finanziarie cagionate dai previsti interventi. Ravvisando una
violazione degli art. 26 e 30 LALPT, il TPT ha quindi statuito
sull'applicazione del diritto, come gli competeva quale autorità cantonale di
ricorso in virtù dell'art. 38 LALPT (cfr. sentenza 1A.85/1999, nella causa
Comune di Muzzano, consid. 6b-c, pubblicata in RDAT II-2001, n. 78, pag. 319
segg.).
2.4  Ora, il Comune ricorrente non spiega, con una motivazione conforme
all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ed alla giurisprudenza, per quali ragioni il
TPT avrebbe applicato gli art. 26 e 30 LALPT in modo non soltanto
discutibile, ma addirittura manifestamente insostenibile e quindi arbitrario.
Esso si limita a ritenere l'applicazione degli art. 26 e 30 LALPT da parte
dell'ultima istanza cantonale come estremamente rigorosa e restrittiva.
Sostiene inoltre che tale modo di procedere contrasterebbe con la soluzione
più pragmatica adottata in merito alla questione delle zone esposte ai
pericoli naturali, ove il mancato rispetto della LTPN non è stato ritenuto
determinante né dal Consiglio di Stato né dal TPT. Tuttavia, premesso che per
quanto concerne l'aspetto dei comparti soggetti a rischi naturali questa
Corte ha sostanzialmente accolto il ricorso di diritto pubblico presentato
dal Comune e annullato la decisione impugnata (sentenza del 16 settembre 2004
nella causa 1P.591/2003), un'applicazione restrittiva delle disposizioni
invocate non basta di per sé a fondare l'arbitrio. Tanto più che
l'interpretazione contestata appare conforme alla prassi del TPT in materia
(cfr. sentenza del TPT del 24 gennaio 1997, pubblicata in RDAT II-1997, n.
27, pag. 80 segg., in particolare pag. 84).
Comunque, un programma di realizzazione, pur se di valore indicativo, è
esplicitamente previsto dall'art. 26 LALPT quale componente del piano
regolatore. Esso deve indicare i costi delle opere ed il modo in cui sono
coperti, come pure l'ordine progressivo degli interventi pubblici ed il
coordinamento delle fasi di attuazione (cfr. art. 30 LALPT). Secondo il
messaggio n. 3170, del 31 marzo 1987, del Consiglio di Stato concernente la
LALPT, richiamato nella sentenza impugnata, il programma di realizzazione
costituisce essenzialmente un preventivo di massima degli interventi a carico
dell'ente pubblico che, riferito alle potenzialità finanziarie del Comune,
dimostra la fattibilità del piano regolatore e la realizzabilità dei vincoli
previsti. Esso deve provare che alle scelte del piano rispondano adeguati
mezzi finanziari e servire ad informare il cittadino sulle conseguenze di
ordine finanziario derivanti dall'attuazione del piano, come pure permettere
al Cantone di valutare i suoi futuri impegni nei confronti dei Comuni (cfr.
messaggio citato, pag. 13). Ora, come è stato esposto, alla pagina 21 del
rapporto di pianificazione sono unicamente elencati una serie di costi
riferiti alla sistemazione stradale e la costruzione degli autosili per un
importo complessivo di fr. 27'600'000.--. Riguardo alla copertura dei costi,
il rapporto non contiene specifiche indicazioni, limitandosi ad accennare
genericamente ad una partecipazione del Cantone e possibilmente della
Confederazione come all'eventualità di prelevare contributi di miglioria.
Esso non precisa l'ordine progressivo dei vari interventi ed il loro
coordinamento. Visto il tenore dell'art. 30 LALPT e considerata la rilevante
portata dell'investimento, la Corte cantonale poteva quindi, senza incorrere
nell'arbitrio né violare di conseguenza l'autonomia comunale, ritenere
insufficiente il programma di realizzazione, nonostante la favorevole
situazione finanziaria in cui verserebbe il Comune di Morcote.

3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Vista
la natura della controversia e considerato che il Comune ricorrente si è
rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni
ufficiali, senza avere un interesse pecuniario diretto, si rinuncia a
prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). Esso rifonderà
tuttavia agli opponenti, patrocinati da un legale iscritto nel registro
cantonale degli avvocati, un'indennità per ripetibili della sede federale
(art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Il ricorrente rifonderà agli opponenti un'indennità complessiva di fr.
2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore degli opponenti, al Consiglio
di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone
Ticino.

Losanna, 24 settembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: