Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.111/2004
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1P.111/2004 /bom

Sentenza del 24 settembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Caratti,

contro

Comune di Morcote, rappresentato dal Municipio,
6922 Morcote,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, Palazzo di
giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

revisione generale del piano regolatore,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 7 gennaio 2004 dal Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La comunione ereditaria fu B.________, composta da C.________, D.________,
E.________, F.________ e A.________, è proprietaria dei fondi part. n. XXX e
YYY di Morcote. A.________ è inoltre proprietario, in località Burò, a monte
della strada cantonale che collega Morcote a Barbengo, della particella n.
ZZZ, inedificata, di complessivi 5'278 m2.
Il 20 marzo 2000 il Consiglio comunale di Morcote ha adottato la revisione
generale del piano regolatore, che prevedeva l'inserimento del fondo part. n.
XXX e della parte inedificata del fondo part. n. YYY in una zona di
attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) per la costruzione della rampa di
accesso del previsto autosilo di Garavello e per la sistemazione stradale.
Sulla particella n. ZZZ era invece stato imposto un vincolo per la
realizzazione di un posteggio pubblico esterno (AP-EP 10a). I proprietari
sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiedendo lo
stralcio del parcheggio sul fondo part. n. ZZZ e l'attribuzione della
corrispondente superficie alla zona edificabile R2, la riduzione dell'area
vincolata per l'accesso all'autosilo, oltre all'assegnazione del fondo part.
n. XXX alla zona del nucleo tradizionale. Essi hanno pure criticato le
caratteristiche tecniche previste per i tratti stradali Figino-Burò (A0) e S.
Antonio-Pilastri (A3).

B.
Con risoluzione del 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente
approvato la revisione del piano regolatore e respinto l'impugnativa di
questi proprietari. Il Governo ha tuttavia negato l'approvazione del vincolo
di posteggio pubblico sul fondo part. n. ZZZ, siccome in contrasto con il
carattere forestale della particella, imponendo parimenti al Comune di
elaborare una variante del piano regolatore finalizzata ad approfondire la
problematica dei parcheggi esaminandone il fabbisogno e l'ubicazione.

C.
Il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT) ha
parzialmente accolto, con sentenza del 7 gennaio 2004, un ricorso dei
proprietari e annullato la risoluzione governativa nella misura in cui
approvava il marciapiede per la tratta A3 del piano del traffico. La Corte
cantonale ha in effetti ritenuto che le caratteristiche della strada,
riservata l'approvazione del calibro complessivo per questa tratta, dovevano
essere coordinate con l'adiacente tratto stradale A2 nell'ambito del previsto
piano particolareggiato concernente la strada pedonale attrezzata. Ha per
contro respinto le contestazioni sollevate dai proprietari riguardo al
collegamento Figino-Burò. Il TPT ha inoltre confermato i vincoli sulle
particelle n. XXX e YYY, siccome sorretti da un interesse pubblico
sufficiente e rispettosi del principio della proporzionalità, e ribadito il
carattere forestale dell'intera particella n. ZZZ, considerando inammissibile
la richiesta del proprietario di confermare relativamente a questo fondo lo
stralcio del vincolo di posteggio, già sancito da parte del Governo.

D.
A. ________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Postula inoltre di liberare i fondi
dai vincoli di attrezzature ed edifici pubblici e di attribuire parte del
fondo part. n. ZZZ alla zona edificabile R2. Chiede altresì l'assegnazione
delle particelle n. XXX e YYY alla zona del nucleo tradizionale e la modifica
del calibro stradale nei tratti Figino-Burò (A0) e S. Antonio-Pilastri (A3).
Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 9, 26, 27, 29 e 36 Cost.
Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

E.
Il TPT si conferma nella sua sentenza. La Divisione della pianificazione
territoriale del Dipartimento del territorio, in rappresentanza del Consiglio
di Stato, si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Municipio di
Morcote chiede invece la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337
consid. 1 e rinvii).

1.1  Trattandosi in concreto di una contestazione riguardante un piano di
utilizzazione (art. 14 LPT), contro la decisione impugnata, emanata da
un'autorità cantonale di ultima istanza, è di principio dato il ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale (art. 34 cpv. 3 LPT). Con questo
rimedio si può segnatamente fare valere una pretesa violazione di diritti
costituzionali del cittadino (art. 84 cpv. 1 lett. a OG).

1.2  La legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico si definisce
unicamente sulla base dell'art. 88 OG, senza riguardo alla circostanza se il
ricorrente avesse, in sede cantonale, qualità di parte (DTF 126 I 43 consid.
1a e rinvio). La legittimazione ricorsuale presuppone la capacità di essere
parte in giudizio e la qualità di stare in giudizio. Secondo l'art. 602 CC,
gli eredi sono proprietari in comune dei beni facenti parte della successione
e solo in comune possono disporne, fatte salve le facoltà di rappresentazione
e amministrazione previsti per contratto o per legge (art. 653 CC). Pertanto,
singoli eredi non sono legittimati ad agire in nome e per conto della
comunione; soltanto l'insieme dei proprietari in comune, quali litisconsorti
necessari, è abilitato a far valere i diritti della comunione ereditaria (DTF
125 III 219 consid. 1a, 119 Ib 56 consid. 1a), segnatamente esercitando un
ricorso di diritto pubblico (DTF 102 Ia 430 consid. 3).

1.3  Il ricorso di diritto pubblico in esame è presentato solo da A.________,
che fonda la sua legittimazione essenzialmente sulla sua qualità di parte
nella procedura cantonale. Rilevato ch'egli non fa valere una pretesa
violazione di diritti di parte dinanzi alla precedente istanza, come si è
visto e come risulta dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente
(DTF 126 I 43 consid. 1a, 123 I 279 consid. 3b), tale qualità nemmeno sarebbe
determinante ai fini della legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 88
OG. Il ricorrente inoltra il presente gravame a titolo indipendente e non
sostiene, né tale circostanza emerge dagli atti, di agire quale
rappresentante della comunione ereditaria (cfr. art. 602 cpv. 3 CC). Nella
misura in cui contesta il trattamento pianificatorio delle particelle n. XXX
e YYY, di proprietà della comunione ereditaria, il gravame è pertanto
inammissibile per carenza di legittimazione del ricorrente ad agire in nome e
per conto della stessa. Né è in concreto ravvisabile una particolare urgenza
o un motivo che giustificherebbe di derogare a questa regola (cfr. DTF 116 Ib
447 consid. 2a).

1.4  Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile anche laddove il
ricorrente critica le caratteristiche della tratta stradale A3 S.
Antonio-Pilastri, che non riguarda la particella di sua proprietà, ubicata
altrove, in località Burò, e non tocca quindi i suoi interessi giuridici.
Nella misura in cui censura il calibro della strada A0 Figino-Burò, che passa
di fronte al suo fondo part. n. ZZZ di sua proprietà, il ricorrente si limita
a sostenere che una carreggiata larga 6 m con un marciapiede di 1,50 m
sarebbero più adeguati dal profilo della sicurezza del traffico rispetto alla
prevista carreggiata di 4,50 m con le due bande laterali pedonali e ciclabili
di 1,50 m. Egli non sostiene, tuttavia, che il criticato progetto stradale
compromettere l'utilizzazione della sua proprietà o pregiudicherebbe
l'accesso al suo fondo (cfr. DTF 126 I 213 consid. 1b, 115 Ib 347 consid.
1c/bb). Queste contestazioni, presentate dal ricorrente nell'interesse
generale, sono quindi improponibili nell'ambito del ricorso di diritto
pubblico, volto a tutelare chi è colpito dalla decisione impugnata nei suoi
interessi personali e giuridicamente protetti (DTF 126 I 43 consid. 1a).
Ne consegue che al ricorrente può essere riconosciuta la legittimazione
ricorsuale giusta l'art. 88 OG unicamente nella misura in cui critica
l'azzonamento del fondo part. n. ZZZ di sua proprietà.

1.5  Con la riserva di eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto
pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii). In quanto il ricorrente chieda più dell'annullamento della sentenza
impugnata, segnatamente di modificare il piano regolatore e di attribuire il
suo fondo n. ZZZ alla zona residenziale, il gravame è inammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere ritenuto boschiva
tutta la superficie della particella n. ZZZ; sostiene che nella risoluzione
governativa di accertamento del carattere forestale, del 25 giugno 1997, il
limite del bosco sul fondo litigioso sarebbe stato arretrato, rispetto alla
strada, fino al limite fissato per la particella contigua lato "Arbostora”.
Egli ritiene quindi giustificato l'inserimento della parte non più boschiva
del suo fondo nella zona edificabile R2, analogamente a quanto stabilito per
le particelle confinanti.

2.2  Premesso che l'accertamento dei fatti è esaminato dal Tribunale federale
sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e
rinvio), risulta dal piano catastale annesso all'invocata risoluzione
governativa che il limite del bosco è stato fissato in corrispondenza del
lato del fondo a confine con la strada cantonale: l'accertamento del TPT
secondo cui all'intera particella era stato attribuito un carattere forestale
non contrasta quindi manifestamente con gli atti, ma è anzi conforme agli
stessi. D'altra parte, anche i comparti non edificati dei fondi vicini
risultano essere attribuiti all'area forestale, sicché non è certo
ravvisabile in concreto una disparità di trattamento, il principio
dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) rivestendo peraltro una portata
necessariamente limitata in ambito pianificatorio (DTF 121 I 245 consid.
6e/bb e rinvii, 117 Ia 434 consid. 3e).
Il ricorrente ripropone per il resto le critiche contro il vincolo di
posteggio pubblico, adottato dal Comune, ma non approvato dal Consiglio di
Stato. Ora, la Corte cantonale per questa ragione le ha ritenute prive di
oggetto e non le ha quindi esaminate. A prescindere dal fatto che, in questa
sede, il ricorrente non sostiene esplicitamente che i giudici cantonali
avrebbero violato il divieto dell'arbitrio rifiutandosi di entrare nel merito
delle censure (cfr. DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2), sulla questione
dei posteggi l'autorità cantonale non ha statuito definitivamente, ma ha
imposto al Comune di elaborare una variante del piano regolatore finalizzata
ad approfondire la problematica, esaminandone il fabbisogno e l'ubicazione.
Sul trattamento pianificatorio del fondo litigioso compete quindi al Comune
ancora un certo potere di apprezzamento. Questa situazione non permette di
ritenere, a questo stadio della procedura, che la contestata destinazione
AP-EP per la costruzione di un posteggio sarà in seguito confermata. La
decisione di imporre al Comune una variante, di natura incidentale, non
provoca per il ricorrente un pregiudizio irreparabile di natura giuridica
(art. 87 cpv. 2 OG), sicché le critiche da lui sollevate in merito al vincolo
di posteggio appaiono oggi premature e non devono pertanto essere
ulteriormente esaminate (cfr. per il caso contrario in cui il Comune non ha
più nessun potere d'apprezzamento, la sentenza 1P.550/2000 del 15 febbraio
2001, consid. 1c, pubblicata in RDAT II-2001, n. 63, pag. 252 segg.).

3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Morcote, che
non si è avvalso del patrocinio di un legale, non si assegnano ripetibili
della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Morcote, al
Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: