Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.105/2004
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1P.105/2004 /bom

Sentenza del 21 giugno 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb e Pont Veuthey, giudice supplente,
cancelliere Gadoni.

C. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Egidio Mombelli,

contro

dott. B.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari e dall'avv. Renzo Galfetti,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Corte delle assise correzionali di Lugano, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6900 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

procedimento penale (accertamento dei fatti e valutazione delle prove),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 30 dicembre 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto
B.________ colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o
inetta a resistere e di tentata coazione sessuale. Secondo la Corte,
l'accusato aveva, il 16 ottobre 1995, a Lugano, nel suo studio medico,
compiuto la congiunzione carnale con A.________, in quel momento inetta a
resistere siccome sotto l'influsso del farmaco "Dormicum” somministratole per
una gastroscopia; sempre nel suo studio medico, il 21 marzo 1995, B.________
aveva cercato di costringere con la forza C.________, ancora lievemente
intontita per gli effetti del "Dormicum” somministratole prima della
gastroscopia, a toccargli i genitali. L'accusato è stato condannato alla pena
di due anni di detenzione e all'interdizione dell'esercizio della professione
di medico per un periodo di due anni, quest'ultima pena essendo stata sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni; egli è pure stato
condannato a versare ad A.________ fr. 25'000.-- a titolo di riparazione
morale e fr. 85'000.-- per ripetibili, a C.________ fr. 10'000.-- a titolo di
riparazione morale e fr. 20'000.-- per ripetibili.

B.
Adita da B.________, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza dell'8 novembre
2001, ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile e non divenuto privo
d'oggetto, il ricorso e prosciolto l'imputato dall'accusa di tentata coazione
sessuale nei confronti di C.________. Riguardo all'accusa di atti sessuali
con persona incapace di discernimento o inetta a resistere nei confronti di
A.________, ha rinviato gli atti ad un'altra Corte delle assise correzionali
per un nuovo giudizio secondo i considerandi. Quanto alla tentata coazione
sessuale ai danni di C.________, la CCRP ha considerato arbitraria la
soluzione scelta dalla Corte del merito, che aveva ritenuto la versione
fornita dalla vittima sorretta da sufficienti indizi laddove essa incolpava
l'accusato di avere cercato di costringerla con la forza a toccargli i
genitali; un'eventuale condanna per molestie sessuali non sarebbe d'altra
parte entrata in considerazione, in mancanza di querela e per intervenuta
prescrizione del reato.

C.
Il Tribunale federale, con sentenza del 30 luglio 2002, ha accolto in quanto
ammissibile un ricorso presentato da C.________ contro il giudizio della
CCRP, annullandolo nella misura in cui proscioglieva l'imputato dall'accusa
di tentata coazione sessuale (causa 1P.19/ 2002). Questa Corte ha quindi
rinviato gli atti all'ultima istanza cantonale per ulteriori accertamenti,
segnatamente riguardo alla reazione della vittima presso il suo medico di
famiglia e alla descrizione riferita a quest'ultimo circa il preteso abuso,
nonché per l'emanazione di un nuovo giudizio secondo i considerandi contenuti
nella decisione. Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 13 agosto
2002, la CCRP ha a sua volta rinviato gli atti ad un'altra Corte delle assise
correzionali per un nuovo giudizio anche sull'accusa di tentata coazione
sessuale.

D.
La Corte delle assise correzionali di Lugano ha quindi di nuovo statuito il
29 ottobre 2002 su entrambe le accuse, prosciogliendo B.________ da tutte e
due le imputazioni. In particolare, riguardo all'accusa di tentata coazione
sessuale nei confronti di C.________, la Corte ha ritenuto la valutazione di
apparente credibilità del racconto iniziale della denunciante gravemente
compromessa sia dalla mancanza di sufficienti elementi oggettivi che lo
avvaloravano sia dal suo deliberato cambiamento di versione su questioni
essenziali. Il comportamento della vittima al dibattimento sminuiva infatti
la sua credibilità e permetteva di dubitare seriamente di ogni sua precedente
affermazione, sicché, per finire, non risultava sufficientemente provato che,
con il suo comportamento, l'accusato avesse ecceduto nelle molestie sessuali
spingendosi fino a tentare una coazione sessuale.

E.
Con sentenza del 30 dicembre 2003 la CCRP ha tra l'altro respinto in quanto
ammissibile un ricorso di C.________ contro il giudizio assolutorio di primo
grado. La Corte cantonale non ha ravvisato arbitrio nella criticata
valutazione delle prove.

F.
C.________ impugna dinanzi al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo
di annullarlo e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova,
oggettiva e completa valutazione dei fatti e l'emanazione di una nuova
decisione. La ricorrente chiede inoltre di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito. Fa valere una
violazione degli art. 9, 32 Cost. e 6 CEDU, con riferimento ad un
accertamento arbitrario dei fatti. Dei motivi si dirà, per quanto necessario,
nei considerandi.
La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il
Procuratore generale postula l'accoglimento del gravame, mentre B.________
chiede di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.

Diritto:

1.
Contro un giudizio in materia penale reso dall'ultima istanza cantonale è di
principio ammissibile, per fare valere la violazione di diritti
costituzionali dei cittadini e censurare quindi in particolare un
accertamento arbitrario dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove, il
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 84 cpv. 1 lett. a OG,
art. 86 cpv. 1 OG, art. 269 cpv. 2 PP). Nel primo processo la ricorrente è
stata riconosciuta vittima di un reato contro la sua integrità sessuale
secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV. Visto che l'accusato è stato in seguito
prosciolto dall'accusa di tale reato, la ricorrente può presentare un ricorso
di diritto pubblico contro la sentenza assolutoria in applicazione dell'art.
8 cpv. 1 LAV in relazione con l'art. 88 OG (cfr. DTF 126 I 97 consid. 1a;
sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 1.2). Il ricorso, tempestivo
(art. 89 cpv. 1 OG), è quindi, sotto i citati aspetti, ammissibile.

2.
2.1 La ricorrente sostiene che, in modo insostenibile, i primi Giudici le
avrebbero rimproverato di non avere immediatamente reagito all'aggressione,
opponendosi in modo più deciso, gridando, o alzando almeno il tono della
voce, oppure ancora uscendo dallo studio in modo precipitoso, adirato, magari
inveendo contro il medico così da potere essere notata dalle sue
collaboratrici. Ritiene di conseguenza arbitrario il giudizio della CCRP, che
non ha sanzionato tale conclusione, limitandosi a considerarla soltanto
opinabile.

2.2 Nella misura in cui l'analoga censura dinanzi all'ultima istanza
cantonale è stata sollevata dalla ricorrente, e non dal Procuratore pubblico,
la CCRP l'ha ritenuta appellatoria e pertanto inammissibile. Spettava quindi
alla ricorrente addurre in questa sede perché la Corte cantonale avrebbe
accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e non sarebbe
di conseguenza entrata nel merito della censura (DTF 118 Ib 26 consid. 2b,
134 consid. 2; sentenza 1P.105/ 2001 del 28 maggio 2001, consid. 5a,
pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). Ove la ricorrente non
spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la
CCRP avrebbe dovuto trattare nel merito la citata critica, il gravame è
inammissibile.
Comunque, al proposito, la Corte di merito ha rilevato un'apparente mancata
reazione della vittima, che si è limitata a lasciare lo studio del
gastroenterologo "quasi di corsa”, probabilmente senza nemmeno salutare la
signorina alla ricezione. Secondo la prima Corte, sarebbe invece stato
verosimile che, di fronte ad una simile aggressione, la ricorrente si fosse
opposta con maggiore energia, gridando o almeno alzando il tono della voce
oppure uscendo dallo studio medico in modo precipitoso, rumoroso o adirato,
magari inveendo nei confronti dell'accusato così da potere essere notata
dalle assistenti. La CCRP trattando invero la corrispondente censura
presentata dal Procuratore pubblico, ha considerato tali argomentazioni
opinabili, ma non arbitrarie nel risultato: il solo fatto di avere lasciato
lo studio medico a passo lesto ed inosservata non escludeva la pretesa
aggressione, ma nemmeno l'indiziava. In sostanza, secondo la CCRP, la
credibilità della vittima non usciva né inficiata né corroborata da tale suo
comportamento. Ora, ci si può effettivamente chiedere se, pretendendo dalla
ricorrente una reazione più veemente, i Giudici cantonali abbiano tenuto
sufficientemente conto della situazione e del particolare contesto in cui
sarebbe avvenuto l'episodio, nell'ambito di una visita medica, in modo
sorprendente ed imprevedibile per la paziente, da parte di un
gastroenterologo che le aveva appena diagnosticato un'ulcera. D'altra parte,
la ricorrente - che ha comunque agito senza particolari indugi lasciando
subito lo studio medico - ha spiegato in modo sostenibile le ragioni per cui
non aveva gridato: colta da paura e scossa per quanto stava succedendo,
quella di darsi alla fuga le era in effetti parsa l'unica soluzione. In tali
circostanze, è pertanto quantomeno discutibile che la Corte di merito abbia
ravvisato un'apparente mancanza di reazione immediata della vittima al
momento dell'aggressione. La questione non è tuttavia decisiva: innanzitutto
la CCRP ha ritenuto simile comportamento sostanzialmente neutro e non l'ha
quindi valutato a sfavore della ricorrente. In secondo luogo, nel valutarne
la credibilità, la Corte di merito, rettamente, non ha dato un peso decisivo
a tale comportamento, ma ha tenuto conto di altri elementi più significativi,
quali la manifestazione della ricorrente presso il suo medico di famiglia e
le incongruenze su aspetti rilevanti emerse in sede di dibattimento.

3.
3.1 La ricorrente critica inoltre le Autorità cantonali laddove hanno
ravvisato un suo comportamento incoerente nel procedimento penale e messo in
dubbio la sua credibilità. Ritiene che la sua versione dei fatti sarebbe
avvalorata dal contenuto della cartella clinica del suo medico di famiglia,
dalla testimonianza di quest'ultimo e da quella delle sue assistenti.

3.2 Nella misura in cui la ricorrente insiste sulla deposizione del dott.
E.________ al dibattimento, essa disattende che la testimonianza dello stesso
è stata ritenuta dalla Corte di merito complessivamente inutilizzabile,
poiché confusa e contraddittoria; nemmeno la CCRP ha in seguito dato peso
alla stessa, confermando in sostanza il giudizio di prima istanza. In questa
sede la ricorrente non fa valere, con una motivazione conforme all'art. 90
cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza (DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii),
che le Autorità cantonali sarebbero incorse nell'arbitrio ritenendo
inaffidabile la deposizione del medico di famiglia al dibattimento. Per il
resto, rettamente, i Giudici cantonali non hanno negato che la ricorrente si
era recata dal proprio medico di famiglia il giorno stesso dei fatti
litigiosi, il 21 marzo 1995, ciò che era confermato dalla cartella clinica.
Quest'ultima non indicava tuttavia nulla relativamente allo svolgimento dei
fatti esposto dalla denunciante, sicché, senza trarre deduzioni
manifestamente insostenibili, i Giudici cantonali non vi hanno desunto
alcunché riguardo all'intensità dell'abuso. Né i termini esatti del
comportamento tenuto dall'accusato risultano per finire essere stati riferiti
nel dettaglio dalla denunciante al dott. E.________ e alle sue assistenti,
sicché, in modo non manifestamente insostenibile, i Giudici cantonali hanno
ritenuto che, sebbene qualcosa di anomalo fosse effettivamente accaduto in
quell'occasione, permaneva il dubbio su un preteso atteggiamento del
gastroenterologo che eccedesse la semplice molestia. D'altra parte, pure
senza incorrere nell'arbitrio, le precedenti istanze hanno accertato che, in
occasione del secondo dibattimento, la ricorrente ha inserito nella sua
testimonianza elementi nuovi su aspetti non marginali, adducendo in
particolare di avere immediatamente riferito al proprio medico di famiglia i
dettagli del preteso abuso. Tale dichiarazione si scosta però dalla sua prima
testimonianza e non trova riscontro né nella deposizione del dott. E.________
né in quella delle sue collaboratrici. Anche la pretesa lunga telefonata in
tedesco tra il medico di famiglia e il gastroenterologo, non limitata a
questioni di diagnosi, non è stata addotta in precedenza dalla ricorrente e
poteva quindi sostenibilmente costituire per i Giudici una novità
suscettibile di fare sorgere dubbi riguardo alla sua credibilità. Senza
valutare arbitrariamente le prove disponibili, le precedenti istanze hanno
quindi ravvisato incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente, la quale
ha introdotto, sulla questione rilevante dell'intensità dell'abuso e della
sua reazione, nuovi e significativi particolari rispetto alla sua deposizione
iniziale.

4.
4.1 La ricorrente rimprovera inoltre alle istanze cantonali di essere incorse
nell'arbitrio per avere considerato in suo sfavore la mancata immediata
denuncia nei confronti del gastroenterologo. Ritiene che le spiegazioni da
lei addotte riguardo ai motivi del ritardo sarebbero perfettamente credibili,
tenuto altresì conto del genere di reato e del rapporto di subordinazione che
si instaurerebbe tra medico e paziente.

4.2 La CCRP non è entrata nel merito della censura, poiché l'ha ritenuta
insufficientemente motivata. In questa sede, la ricorrente non sostiene che
il mancato esame della censura sarebbe arbitrario. Comunque, la Corte
cantonale ha ritenuto, su questo aspetto, la sentenza di primo grado
discutibile, ma non ancora arbitraria. Questa conclusione non appare
manifestamente insostenibile ove si consideri che, come rilevato dai Giudici
cantonali, la ricorrente ha sostenuto che l'offesa era stata talmente grave
da risentirne ancora le conseguenze dopo sette anni. Né va trascurato che la
fondatezza del resoconto esposto dalla vittima non è stata sminuita
attribuendo in modo unilaterale un peso decisivo alla tardività della
denuncia. La Corte di merito prima e la CCRP poi si sono piuttosto fondate
sulle risultanze probatorie complessive, tenendo segnatamente conto anche di
aspetti più rilevanti rispetto al ritardo della denuncia, quali le
incongruenze emerse in sede dibattimentale.

5.
5.1 La ricorrente sostiene infine che la CCRP, senza spiegarne le ragioni, le
avrebbe creduto solo in parte, riconoscendo unicamente una molestia sessuale.
Ritiene che, a meno di incorrere nell'arbitrio, la Corte cantonale avrebbe
invece dovuto accertare completamente la versione da lei esposta,
suscettibile di costituire una tentata coazione. Tanto più che i Giudici non
hanno comunque creduto nemmeno all'accusato, il quale aveva già palesato
attitudini moleste nei confronti di altre pazienti.

5.2 Nella misura in cui la ricorrente critica i considerandi del giudizio
impugnato relativi alle contestazioni sollevate dal Procuratore pubblico, le
censure ricorsuali sono inammissibili, non potendole semplicemente far
proprie in questa sede. Inoltre, laddove la ricorrente insiste nel sostenere
che i Giudici cantonali avrebbero dovuto accertare la sua versione dei fatti,
fondandosi in sostanza sul suo resoconto e privilegiandolo rispetto a quello
fornito dall'accusato, essa disattende i termini della questione,
segnatamente la portata del rinvio pronunciato da questa Corte. Non si
trattava in effetti di semplicemente optare, nell'ambito di un nuovo
giudizio, per la versione della vittima, piuttosto che per quella
dell'accusato, bensì di valutare la credibilità della denunciante e il suo
racconto sulla base degli ulteriori accertamenti, relativi alla sua reazione
presso il medico di famiglia e in particolare alla descrizione riferitagli
del preteso abuso (cfr. sentenza 1P.19/2002, citata, consid. 3.2. e 3.3).
Ora, come si è visto, i Giudici cantonali hanno spiegato le ragioni per cui,
soprattutto sulla base delle nuove risultanze dibattimentali, la credibilità
della ricorrente appariva sminuita. Al proposito, senza incorrere
nell'arbitrio, fondandosi sulla deposizione della ricorrente al dibattimento,
in considerazione delle incongruenze emerse e valutati gli ulteriori indizi
già disponibili, essi hanno nutrito dubbi sull'intensità del comportamento
abusivo dell'accusato. D'altra parte, le istanze cantonali non hanno omesso
di tenere conto dell'atteggiamento e della personalità dell'accusato, nonché
degli episodi molesti nei confronti di altre sue ex pazienti. Queste
circostanze non permettono però, di per sé, di stabilire con quale intensità
l'accusato avrebbe concretamente violato l'integrità sessuale della
ricorrente (cfr. sentenza 1P.19/ 2002, citata, consid. 3.3, pag. 9), di modo
che, senza operare una deduzione insostenibile, i Giudici cantonali hanno
ritenuto ch'esse consentivano semmai di ritenere in concreto adempiuto
unicamente un comportamento suscettibile di costituire una semplice molestia.

6.
Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta,
vista la situazione finanziaria della ricorrente (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). In
considerazione della sua soccombenza, essa è tuttavia tenuta a versare alla
controparte un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159
cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3.
Non si preleva una tassa di giustizia.

4.
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore della ricorrente fr.
3'000.-- a titolo d'indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al
Tribunale federale.

5.
La ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

6.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Corte
delle assise correzionali di Lugano e alla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: