Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.102/2004
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1P.102/2004 /biz

Sentenza del 24 marzo 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Michele Rossi,

contro

Comune di Sorengo,
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Aldo Foglia,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, Palazzo di
giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

revisione del piano regolatore di Sorengo,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 gennaio 2004 dal
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel Comune di Sorengo, i terreni pre-collinari situati ad ovest di via
Cortivallo e di via Gemmo, a confine con il Comune di Breganzona (ora Comune
di Lugano), formano il comparto di Casarico, costituito dai fondi part. uuu e
vvv di Sorengo, di complessivi 42'100 m2. Secondo il previgente piano
regolatore, la particella uuu era soggetta a un vincolo di piano di quartiere
obbligatorio, che prevedeva un indice di sfruttamento di 0,4 e un'altezza
massima delle costruzioni di 8 m. L'adiacente fondo vvv, di proprietà dello
Stato del Cantone Ticino, era inserito nella zona per attrezzature ed edifici
di interesse pubblico, in cui era prevista la costruzione di una scuola
cantonale.
Il 28 febbraio 2000 il Consiglio comunale di Sorengo ha adottato la revisione
del piano regolatore comunale, che prevede per l'intero comparto di Casarico
l'adozione di un piano di quartiere obbligatorio, suddiviso in due settori.
Al settore A è attribuita la particella vvv, destinata per un massimo del 50
% ad attrezzature scolastiche ed amministrative e per un minimo del 50 % alla
residenza, mentre al settore B è assegnata la particella uuu, destinata
unicamente alla residenza. In entrambi i settori sono tra l'altro previsti un
indice di sfruttamento massimo dello 0,6 ed un'altezza massima delle
costruzioni di 10 m.

B.
C.________, allora proprietario dei fondi part. www e xxx di Breganzona,
confinanti con il comparto di Casarico, è insorto dinanzi al Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, contestando in particolare l'aumento dei parametri
edificatori relativi a questo comparto, suscettibili di creare disarmonia nel
disegno edilizio della zona e di sminuire quindi la qualità dei luoghi. Con
risoluzione del 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo
piano regolatore. Ha contestualmente respinto il ricorso del proprietario
rilevando che i parametri edificatori nel comparto litigioso erano
sostanzialmente equivalenti a quelli della zona residenziale nel resto del
territorio comunale, tenendo conto, nell'ottica di un uso razionale e
parsimonioso del territorio in un contesto di agglomerato urbano, di una
densificazione ragionata, senza ampliamento della zona edificabile.
Frattanto, il 30 marzo 2001, C.________ aveva venduto ad A.A.________ e
B.A.________, la particella yyy di Breganzona, derivante da uno scorporo di
una superficie di 2'285 m2 del fondo part. xxx. Questi fondi sono inseriti
nel piano regolatore di Breganzona nella zona residenziale estensiva soggetta
a piano di quartiere (R2A/PQ), nella quale è di principio previsto un indice
di sfruttamento dello 0,4, un indice di occupazione del 30 % e un'altezza
massima delle costruzioni di 7,50 m alla gronda e di 9,50 m al colmo.

C.
C.________ e i coniugi A.________ si sono aggravati contro la risoluzione
governativa con due distinti ricorsi, che il Tribunale della pianificazione
del territorio del Cantone Ticino (TPT) ha respinto con un unico giudizio del
16 gennaio 2004. Ha ritenuto adeguate l'informazione e la partecipazione
della popolazione al processo pianificatorio e ha considerato che l'aumento
delle possibilità edificatorie per la zona residenziale di Sorengo fosse
modesto, giustificato dall'interesse pubblico e rispettoso del principio di
proporzionalità. La Corte cantonale ha poi ritenuto non censurabile il fatto
che il Comune di Sorengo avesse optato per una densificazione della zona
edificabile esistente, senza estenderne il perimetro, ed ha infine rilevato
che le autorità comunali di Sorengo non avessero disatteso il loro obbligo di
coordinare la pianificazione con i piani regolatori dei Comuni vicini,
segnatamente con quello di Breganzona.

D.
A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con un ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo. Postulano
inoltre l'annullamento della risoluzione governativa e del piano regolatore
nella misura in cui stabiliscono nuovi parametri edificatori riguardo al
fondo part. uuu di Sorengo. I ricorrenti fanno valere una violazione della
garanzia della proprietà, del divieto dell'arbitrio e delle garanzie
procedurali generali. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

E.
Il TPT si riconferma nella sua sentenza, mentre la Divisione della
pianificazione territoriale, in rappresentanza dello Stato del Cantone
Ticino, e il Comune di Sorengo chiedono la reiezione del gravame.
Con decreto presidenziale del 18 marzo 2004 al ricorso è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.1 Il ricorso è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali
del cittadino ed è stato presentato tempestivamente contro una decisione
finale emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza: esso è di
principio ricevibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 OG e 34
cpv. 3 LPT.

1.2 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto
pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei
loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che
rivestono carattere obbligatorio generale. Questo rimedio è quindi aperto
solamente a chi è toccato dal provvedimento nei suoi interessi personali e
giuridicamente protetti; il ricorso presentato nell'interesse generale o per
tutelare semplici interessi di fatto è per contro irricevibile (DTF 129 I 217
consid. 1, 126 I 81 consid. 3b e rinvii). In ambito pianificatorio ed
edilizio, il vicino è quindi legittimato, sotto il profilo dell'art. 88 OG, a
interporre ricorso di diritto pubblico contro un piano regolatore solamente
se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto
l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c
pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste
disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione
litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Questi presupposti sono
generalmente adempiuti quando il vicino fa valere la violazione di
disposizioni concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, l'indice di
sfruttamento, l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44
consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid 3b, 112 Ia 413 e rinvii). Nella misura
in cui contestano l'aumento dei parametri edificatori, in particolare
l'altezza massima delle costruzioni e l'indice di sfruttamento sul fondo
confinante part. uuu di Sorengo, i ricorrenti sono toccati dal criticato
provvedimento nei loro interessi personali e pertanto di principio
legittimati a interporre il gravame in esame.

1.3 Con la riserva di eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto
pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii). In quanto i ricorrenti chiedano più dell'annullamento della sentenza
impugnata, segnatamente di annullare anche la risoluzione governativa e il
piano regolatore comunale nella misura in cui stabiliscono nuovi parametri
edificatori riguardo al fondo part. uuu di Sorengo, il gravame è
inammissibile.

2.
2.1 I ricorrenti sostengono che a torto il TPT avrebbe riconosciuto
l'interesse pubblico dell'aumento delle possibilità edificatorie nel comparto
litigioso e che, pure a torto, avrebbe ammesso la proporzionalità del
provvedimento. Rilevano che la popolazione di Sorengo non sarebbe aumentata
nel corso degli ultimi dieci anni, sicché un incremento generale dei
parametri edificatori non si giustificherebbe. Secondo i ricorrenti, gli
obiettivi pianificatori avrebbero potuto comunque essere raggiunti
sottoponendo alle nuove disposizioni edilizie unicamente la particella vvv e
la parte non direttamente confinante con la loro proprietà del fondo part.
uuu. Rimproverano al proposito alla Corte cantonale di non avere esaminato
quest'ultimo aspetto dal profilo della proporzionalità, che avrebbe imposto
di mantenere sotto il previgente regime pianificatorio almeno una fascia di
circa 7'000 m2 del fondo part. uuu lungo il confine con la loro particella.

2.2 Una restrizione della proprietà dei ricorrenti per l'aumento dei
parametri edificatori sul fondo confinante è compatibile con la garanzia
della proprietà, sancita dall'art. 26 Cost., soltanto se si fonda su una base
legale sufficiente, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante
e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.;
DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii). Il Tribunale federale esamina
liberamente se siano adempiuti i requisiti dell'interesse pubblico e della
proporzionalità, contestati dai ricorrenti. Esso si impone tuttavia un certo
riserbo, non essendo un'autorità superiore di pianificazione, in presenza di
situazioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; si
astiene inoltre dall'interferire in questioni di spiccato apprezzamento,
quali sono in genere l'istituzione o la delimitazione delle zone edilizie.
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque
esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 337
consid. 4.1 e rinvii).

2.3 La Corte cantonale ha rilevato, sulla base del rapporto di
pianificazione, che il Comune di Sorengo costituisce uno spazio insediativo a
carattere prevalentemente residenziale di tipo estensivo, in cui viene
favorita l'abitazione di qualità. Il territorio comunale è valorizzato dalla
presenza di parchi naturali aventi funzione di polmone verde dell'area
urbana. La zona residenziale, per la quale il previgente piano regolatore
prevedeva un indice di sfruttamento tra 0,4 e 0,5 con un'altezza massima
delle costruzioni di 8 m, interessa soprattutto il territorio collinare ed è
destinata prevalentemente alla residenza monofamiliare. La morfologia della
zona collinare, la forma e le dimensioni dei fondi, la tradizione edilizia
della regione, caratterizzata da una tipologia abitativa su tre piani fuori
terra, come pure le nuove esigenze di standard abitativo, consentono
possibilità edificatorie essenzialmente sopraelevando gli edifici. Sulla base
di questi motivi e in considerazione del fatto che i ¾ dei terreni
edificabili sono già costruiti, l'autorità comunale ha incrementato i
parametri edificatori massimi per la zona residenziale, segnatamente
aumentando l'indice di sfruttamento a 0,6 e l'altezza massima delle
costruzioni a 10 m. I giudici cantonali hanno quindi ritenuto la scelta
pianificatoria del Comune di Sorengo di densificare l'attuale zona
edificabile, senza estenderne il perimetro, conforme al principio
pianificatorio di un'utilizzazione parsimoniosa del suolo (art. 1 e 3 LPT).
Tale scelta consentiva altresì di valorizzare ulteriormente la vocazione
residenziale del Comune, tenuto conto della sua posizione privilegiata e dei
collegamenti efficienti soprattutto con i mezzi di trasporto pubblico. La
Corte cantonale ha quindi concluso che il provvedimento pianificatorio
permetteva un risparmio di territorio ed era giustificato da un prevalente
interesse pubblico e rispettoso del principio di proporzionalità.

2.4 I ricorrenti sostengono che un generale aumento dei parametri edificatori
su tutto il territorio del Comune di Sorengo non sarebbe necessario,
soprattutto per la stagnazione dell'evoluzione demografica nell'ultimo
decennio. Essi non si confrontano tuttavia con le citate circostanziate
argomentazioni su cui la Corte cantonale ha fondato l'esistenza
dell'interesse pubblico e della proporzionalità del provvedimento
pianificatorio. Né i ricorrenti adducono che le valutazioni contenute al
proposito nel giudizio impugnato si fonderebbero su accertamenti di fatto
manifestamente insostenibili e quindi arbitrari. D'altra parte, dinanzi al
TPT, i ricorrenti hanno essenzialmente censurato la mancata coordinazione
della pianificazione di Sorengo con quella di Breganzona e l'insufficiente
informazione della popolazione. Essi non hanno per contro fatto
esplicitamente valere un preteso sovradimensionamento della zona edificabile
del nuovo piano regolatore, sicché la critica sollevata in questa sede
riguardo alla mancata crescita demografica è inammissibile per il mancato
esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). Comunque, risulta
dalla risoluzione governativa che nonostante la densificazione, la
contenibilità del nuovo piano regolatore non si scosta in modo rilevante da
quella del piano previgente, essendo stata presa in considerazione, nella
zona residenziale, una maggiore superficie utile lorda per unità insediativa.
D'altra parte, anche il TPT ha tenuto conto, nell'esame del provvedimento,
delle nuove esigenze di standard abitativo e del fatto che ¾ dei fondi
inseriti nella zona edificabile sono già edificati. Queste circostanze, non
messe in discussione dai ricorrenti, potevano di certo essere prese in
considerazione dai giudici cantonali nella valutazione della misura
pianificatoria litigiosa.

2.5 A torto i ricorrenti rimproverano poi alla Corte cantonale un diniego di
giustizia e una violazione del principio della proporzionalità, ch'essi
ravvisano nel mancato esame della possibilità di sottoporre almeno una fascia
della particella uuu di Sorengo a confine con la loro proprietà a parametri
edificatori più contenuti, affini a quelli validi per l'adiacente zona
residenziale di Breganzona. I ricorrenti disattendono al proposito che nella
determinazione delle zone edilizie occorre fare capo a criteri pianificatori
generali, che si riferiscono al comprensorio interessato nel suo complesso e
non alle esigenze edificatorie della singola particella o del singolo
proprietario interessato (DTF 114 Ia 245 consid. 5b pag. 251). Poiché occorre
formare delle zone, è necessario poterle delimitare, sicché, dal profilo del
diritto costituzionale, è sufficiente che la delimitazione delle zone si
fondi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli e non sia quindi
arbitraria (DTF 117 Ia 434 consid. 3e e rinvii). Premesso che un aumento dei
parametri edificatori nei comparti edificabili esistenti, sotto il profilo
della pianificazione territoriale in generale e da quello di un'utilizzazione
parsimoniosa del suolo in particolare, è di massima preferibile a
un'estensione della superficie della zona edificabile (cfr. art. 1 cpv. 1
LPT; DTF 119 Ia 300 consid. 3c, 113 Ia 266 consid. 3a, sentenza 1A.56/1999
del 31 marzo 2000, apparsa in RDAF 2000 I pag. 427 segg., consid. 4b, pag.
433), la decisione di sottoporre l'intera superficie del fondo part. uuu ai
nuovi parametri edificatori, tenuto conto dell'analogo regime pianificatorio
applicabile ai fondi vicini nella zona residenziale del Comune di Sorengo,
non risulta manifestamente insostenibile. Né è del resto ravvisabile
un'evidente sproporzione rispetto ai parametri applicabili nel confinante
comprensorio residenziale di Breganzona, ove è inserito il fondo dei
ricorrenti. D'altra parte, il TPT ha precisato che l'armonizzazione della
pianificazione dovrà essere concretizzata anche con la verifica puntuale dei
singoli progetti edilizi.

3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). I ricorrenti dovranno inoltre
rifondere al Comune di Sorengo, patrocinato da un legale, un'equa indennità
per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido, che rifonderanno in solido al Comune di Sorengo un'indennità di fr.
2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.

Losanna, 24 marzo 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: