Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.61/2004
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1A.61/2004 /col

Sentenza del 13 aprile 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Féraud, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
2 marzo 2004 dell'Ufficio federale di giustizia.

Fatti:

A.
Il 19 febbraio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma,
nell'ambito del procedimento penale aperto contro B.________ e altri, nel
quadro dell'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla
contraffazione della contabilità di società del gruppo X.________, per
bancarotte fraudolente e per riciclaggio, ha presentato alla Svizzera una
richiesta di assistenza giudiziaria. L'autorità richiedente, ritenuto che
ingenti somme di denaro sarebbero state distratte a scapito della società
C.________ del citato gruppo e che parte di esse sarebbero transitate o state
depositate su conti presso la banca D.________, la banca E.________ e la
banca F.________ di Lugano e di Chiasso, ha chiesto il sequestro di qualsiasi
somma riconducibile a detti fatti, depositata presso questi istituti di
credito, e la consegna della documentazione bancaria dei conti.

B.
Fondandosi sull'art. XVIII cpv. 1 lett. a dell'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale, del 10 settembre 1998 (in seguito: l'Accordo; RS
0.351.945.41), l'Ufficio federale di giustizia (quale Ufficio centrale), con
decisione di entrata in materia e di sequestro del 2 marzo 2004, ha delegato
l'esecuzione della rogatoria al Ministero pubblico della Confederazione
(MPC), competente per istruire procedure in casi di criminalità organizzata e
di riciclaggio di denaro (art. 340bis CP). L'UFG ha inoltre posto sotto
sequestro conti e averi presso la banca D.________, la banca E.________ e la
banca F.________ intestati, tra l'altro, all'indagato A.________, sui quali
sono stati effettuati bonifici sospetti, ordinando alle banche di trasmettere
al MPC la documentazione di queste relazioni o di altre riferibili ai citati
fatti. Infine, l'UFG ha autorizzato le autorità giudiziarie italiane a
consultare gli atti sequestrati, qualora la loro presenza fosse necessaria
per determinare la rilevanza delle informazioni assunte (dispositivo n.
III/3).

C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale. Chiede, in ordine, di concedere effetto sospensivo al
gravame, nel senso di sospendere l'esecuzione della rogatoria riguardo al
sequestro del conto xxx presso la banca D.________, di cui è titolare, la
trasmissione al MPC dei relativi atti bancari, e l'autorizzazione
all'eventuale consultazione degli atti da parte delle autorità giudiziarie
italiane. In via principale, postula di annullare la decisione dell'UFG, in
via subordinata, di annullarla limitatamente al conto xxx, e in via ancor più
subordinata, di modificare la decisione impugnata nel senso che il
dispositivo n. III/3 sia annullato.
L'UFG propone di dichiarare inammissibile il ricorso.
L'istanza cautelare è stata accolta, in via superprovvisionale, limitatamente
alla presenza delle autorità italiane alla consultazione degli atti
concernenti il conto litigioso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2).

1.2 Il ricorrente contesta il sequestro del conto n. xxx presso la banca
D.________, l'ordinata consegna al MPC della documentazione di questa
relazione e l'autorizzazione alle autorità italiane di partecipare, se
necessario, all'esecuzione della rogatoria. Egli non impugna queste misure
riguardo a un suo altro contro presso la banca F.________ di Chiasso,
indicato nella domanda estera. Oggetto del litigio sono quindi unicamente i
criticati provvedimenti inerenti al conto presso la banca D.________.

1.3 Secondo l'art. 80e lett. b della legge federale sull'assistenza
internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), sono
impugnabili separatamente le decisioni incidentali anteriori a quella finale
che producono un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro
di beni (n. 1) o mediante la presenza di persone che partecipano al processo
estero (n. 2). Secondo la giurisprudenza, in tale ambito il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile solo in via eccezionale: spetta inoltre
al ricorrente rendere verosimile, sulla base di elementi specifici e
concreti, che il sequestro di beni o valori gli causa un pregiudizio
irreparabile (DTF 128 II 353 consid. 3 e rinvii).

1.4 Riguardo al criticato sequestro, il ricorrente si limita a rilevare che
gli sarebbe preclusa la possibilità di attingere ai fondi del conto litigioso
per far fronte alle proprie (non meglio specificate) esigenze. Questo
generico accenno non adempie manifestamente le esigenze poste dalla citata
giurisprudenza di precisare, sulla base di elementi specifici e concreti,
l'esistenza di un pregiudizio irreparabile. Il sequestro del conto dev'essere
pertanto mantenuto.

1.5 Il ricorso è inammissibile anche per quanto tende a sospendere la
trasmissione al MPC della documentazione del conto litigioso, visto che
questa consegna non comporta, manifestamente, alcun pregiudizio irreparabile;
l'elenco dei pregiudizi indicati dall'art. 80e lett. b AIMP è inoltre, di
massima, esaustivo (DTF 127 II 198 consid. 2b, 126 II 495 consid. 5a-d).

2.
2.1 Nella decisione impugnata l'UFG ha stabilito che la presenza delle
autorità italiane alla consultazione degli atti, assunti a seguito
dell'esecuzione della richiesta, è autorizzata qualora fosse necessaria a
determinare la rilevanza delle informazioni assunte per l'inchiesta estera.

2.2 Di massima, la presenza di funzionari esteri a una misura di esecuzione
non implica ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e
irreparabile: ciò può essere il caso quando sussista il rischio che le
autorità estere, con la loro presenza, possano avere conoscenza di fatti
inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso
sulla concessione e la portata dell'assistenza. Questo rischio può essere
evitato, quando l'autorità svizzera adotti le misure necessarie atte a
impedire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni
nell'ambito del procedimento estero (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 127 II 198
consid. 2b pag. 204).

2.3 In concreto, l'autorità richiedente non ha chiesto, come presuppone
l'art. IX cpv. 1 dell'Accordo, di poter partecipare alla consultazione degli
atti bancari. Questa norma prevede poi espressamente che le autorità italiane
non possono utilizzare, per indagini o come mezzo di prova, le informazioni
inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza in tale
ambito, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla
concessione e l'estensione dell'assistenza (cpv. 3; l'accordo complementare
con la Germania [art. III] prevede invece che le autorità estere sono
autorizzate a partecipare all'esecuzione della domanda). Ritenuta l'assenza
di una domanda specifica italiana giusta l'art. IX cpv. 1 dell'Accordo, l'UFG
non poteva pertanto ammettere la presenza delle autorità giudiziarie estere
con riserva dell'inutilizzabilità delle informazioni raccolte unicamente
sulla base dell'art. IX cpv. 3 dell'Accordo. Nella decisione impugnata l'UFG
non ha infatti fondato la criticata misura sull'art. 65a cpv. 2 AIMP, secondo
cui la loro presenza può essere ammessa qualora possa agevolare
considerevolmente l'esecuzione della domanda, e non ha inoltre richiesto la
necessaria assicurazione alle autorità estere (DTF 127 II 198 consid. 2b pag.
204; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 231 e 233), né un siffatto impegno è
desumibile dalla rogatoria, in cui si ribadisce il rispetto del principio
della specialità.

2.4 Nella risposta al ricorso, l'UFG precisa che, contrariamente a quanto
ritenuto dal ricorrente, la partecipazione delle autorità estere
all'esecuzione della rogatoria non sarebbe imminente. Ora, i timori del
ricorrente non sembrano, di primo acchito, sprovvisti di fondamento.
Consentendo la consultazione degli atti in maniera generale e indeterminata,
l'autorizzazione litigiosa può infatti essere interpretata in tal senso.
Certo, nella risposta l'UFG rileva che nelle motivazioni della decisione
impugnata aveva richiamato la sentenza del 23 dicembre 2003 (causa
1A.223/2003, consid. 4, destinata a pubblicazione), secondo cui la presenza
di autorità estere sarebbe stata autorizzata nell'ambito della cernita dei
documenti. Secondo l'UFG, la circostanza che l'autorità richiedente non ha
(ancora) chiesto di poter assistere all'esecuzione della rogatoria, non
sarebbe determinante, visto che una siffatta domanda dovrebbe essere accolta
in applicazione dell'art. IX dell'Accordo: la complessità del caso imporrebbe
comunque la presenza di funzionari dell'autorità estera alla cernita dei
documenti. Qualora essi dovessero rinunciare ad assistervi, il ricorso
diverrebbe del resto privo di oggetto.

2.5 Proprio quest'ultima considerazione dimostra che tale modo di procedere,
di per sé comprensibile, non è conforme al principio della proporzionalità.
Il rilascio di autorizzazioni indeterminate, nello stadio iniziale della
procedura, prima che vengano adottate concrete misure di esecuzione, non può
essere giustificato da motivi di economia processuale e di celerità, come
addotto dall'UFG nella risposta. Se, infatti, gli aventi diritto dovessero
consentire all'esecuzione semplificata della procedura (art. 80c AIMP), la
contestata autorizzazione sarebbe manifestamente superflua e la procedura
ricorsuale in esame inutile. Nella risposta, l'UFG sostiene che, alla luce
della complessità del caso, la presenza di funzionari esteri sarebbe comunque
necessaria e che la loro presenza faciliterebbe notevolmente l'esecuzione
della richiesta (cfr. l'art. 65a cpv. 2 AIMP, non richiamato nella decisione
impugnata). L'assunto non può essere condiviso: se la complessità della causa
avesse manifestamente imposto detta presenza, le autorità italiane, che
conducono l'inchiesta e ne conoscono pertanto i bisogni, avrebbero infatti
chiesto, conformemente all'art. IX dell'Accordo, di potervi assistere.
Inoltre, prima che le banche abbiano trasmesso i documenti richiesti, non è
possibile determinare sia la loro ampiezza sia la necessità concreta di
invitare espressamente, come rilevato dall'UFG nella risposta, le autorità
italiane a partecipare alla cernita. Del resto, nell'invocata decisione del
23 dicembre 2003 del Tribunale federale, la partecipazione alla cernita di
magistrati esteri era avvenuta, contrariamente al caso di specie, in
accoglimento di una domanda presentata a tale scopo dall'autorità richiedente
(consid. 4.4).
2.6 L'annullamento della contestata autorizzazione s'impone anche per un
altro motivo. Con l'impugnata decisione l'UFG ha in effetti delegato
l'esecuzione della rogatoria al MPC (dispositivo II/1), ordinando alle banche
di trasmettere a questa autorità, che dovrà stilare un elenco degli atti da
trasmettere, la documentazione richiesta (dispositivo III/2 e 4). Spetta
quindi al MPC, incaricato dell'esecuzione della domanda, e non all'UFG,
decidere con conoscenza di causa, dopo che le banche gli avranno consegnato
gli atti richiesti, se la presenza della autorità estere alla cernita, in
assenza di una specifica domanda estera, possa fondarsi sull'art. 65a cpv. 2
AIMP.

2.7 Le altre censure sollevate dal ricorrente (lacunosità della rogatoria,
violazione del principio della proporzionalità, asserita estraneità del conto
litigioso ai fatti descritti nella rogatoria, divieto di eccedere le
conclusioni della domanda estera) concernono la contestata ammissibilità
dell'assistenza: manifestamente premature, esse esulano dalla presente
procedura e sono inammissibili (causa 1A.172/1999, sentenza del 29 settembre
1999, consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204).

3.
Ne segue che il ricorso dev'essere parzialmente accolto e il dispositivo n.
III/3 della decisione impugnata annullato. Per il resto il ricorso, ritenuto
che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un pregiudizio
immediato e irreparabile, dev'essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto che il gravame è, in larga misura, inammissibile, si giustifica
di prelevare una tassa di giustizia, ridotta, a carico del ricorrente (art.
156 cpv. 1 e 2 OG). L'UFG rifonderà al ricorrente un'indennità per ripetibili
della sede federale, ridotta, visto l'accoglimento solo parziale del gravame
(art. 159 cpv. 1 OG) .

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e il dispositivo n.
III/3 della decisione impugnata è annullato limitatamente al conto n. xxx
presso la banca D.________.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1000.--- è posta a carico del ricorrente.
L'Ufficio federale di giustizia rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di
giustizia e, per conoscenza, al Ministero pubblico della Confederazione.

Losanna, 13 aprile 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: