Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.57/2004
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1A.57/2004 /viz

Sentenza del 15 ottobre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Reeb,
cancelliere Crameri.

A. ________,
X.________ SA,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. John Rossi,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con la Repubblica
Ceca,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
dell'8 febbraio 2004 della Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 24 giugno 2002 la "Obere Staatsanwaltschaft" di Praga ha presentato alla
Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale
nell'ambito del procedimento aperto contro A.________ e altre cinque persone
per titolo di truffa. Essa chiedeva di procedere all'audizione testimoniale
di alcune persone e di acquisire documentazione diversa (estratti del
registro fondiario e di quello di commercio, atti fiscali e quelli
concernenti opere di riattamento di un immobile sito a Z.________).

B.
Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 21 ottobre 2002 il
procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ammesso la domanda di assistenza e
disposto l'esecuzione delle misure richieste. Mediante decisione di chiusura
del 17 marzo 2003 egli ha ordinato la trasmissione della documentazione
acquisita, di quattro verbali di interrogatorio e di un rapporto di
esecuzione della polizia cantonale con i diversi allegati. La Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con
decisione dell'8 febbraio 2004, ha dichiarato irricevibile, per carenza di
legittimazione, un ricorso sottopostole da A.________ e dalla X.________ SA
di Lugano, ritenendolo comunque, in via abbondanziale, infondato nel merito.

C.
Avverso questo giudizio i due insorgenti presentano un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via preliminare, di
sospendere la procedura ricorsuale fino all'emanazione della pronunzia
dell'autorità richiedente su un'istanza di archiviazione del ricorrente e,
nel merito, di annullare la decisione della CRP e quella di chiusura e di
rifiutare la richiesta di assistenza. Dei motivi si dirà, in quanto
necessario, nei considerandi.
Con decreto del 18 marzo 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico
ha respinto l'istanza di sospensione della procedura.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il
Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia chiedono di respingere
il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 La Repubblica ceca e la Svizzera sono parti contraenti della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG;
RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia
penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982
(OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente
Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come
pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello
convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana
da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
dall'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno
oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di
massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e
rinvii).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con
l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

1.5 L'implicita censura addotta dai ricorrenti, secondo cui la Corte
cantonale avrebbe negato loro a torto la legittimazione a ricorrere, è
ammissibile nel quadro del ricorso di diritto amministrativo (DTF 128 II 211
consid. 2.2, 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130 consid. 1).

1.5.1 I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano
richiamando l'art. 80h lett. b AIMP. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria
la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto
bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente
sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o
interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II
258 consid. 2d). La persona contro cui è diretto il procedimento penale
all'estero può ricorrere alle medesime condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP).

1.5.2 Con la decisione di chiusura è stata ordinata la trasmissione di un
rapporto della polizia cantonale, con diversi allegati, concernente la
posizione personale del ricorrente, e cinque verbali di interrogatorio,
segnatamente del dott. B.________, di C.________, dell'avv. D.________ e di
E.________, responsabile della Y.________ SA: i testimoni non hanno impugnato
questa decisione. I ricorrenti adducono nondimeno che i verbali conterrebbero
informazioni riservate, peraltro non meglio precisate, che li
concernerebbero.

1.5.3 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la
trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al
teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in
cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si
prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb,
122 II 130 consid. 2b). Per contro, un terzo non è, di massima, legittimato a
contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente,
neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente (DTF 130
II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d/bb, 124 II 180 consid. 2b).

1.5.4 Secondo la prassi del Tribunale federale, il titolare del conto oggetto
della domanda di assistenza giudiziaria è, in via eccezionale, legittimato a
impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto nella
misura in cui le informazioni contenute possano essere equiparate a una
trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato,
in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione. Quest'eccezione a
un'applicazione rigida della prassi inerente la legittimazione è stata
ammessa solo, a titolo eccezionale, nell'ipotesi in cui la trasmissione di
verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le
norme sulla protezione giuridica (DTF 124 II 180 consid. 2; cfr. in senso
critico Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 311, che propone peraltro di
abbandonare quest'eccezione). La circostanza che uno dei testimoni,
segnatamente l'avv. D.________, è il direttore/amministratore unico della
società ricorrente non è decisiva, visto ch'egli non ha impugnato la
trasmissione del verbale, la legittimazione a ricorrere non essendo d'altra
parte riconosciuta al presidente o all'azionista unico di una società, entità
distinte da quest'ultima (DTF 121 II 38 consid. 2a, 459 consid. 2c pag. 462,
114 Ib 156 consid. 2a). Per di più, la ricorrente non contesta la tesi della
CRP, secondo cui, visto il tenore di alcune domande, il legale non sarebbe
intervenuto quale suo direttore/amministratore unico, ma sulla base di un
mandato legale. Ora, i ricorrenti non sostengono che si tratterrebbe di
informazioni inerenti a una loro relazione bancaria né che si sarebbe in
presenza della citata eccezione, del resto nemmeno richiamata, né ciò è
ravvisabile nella fattispecie. Ne segue che la CRP ha negato a ragione la
legittimazione dei ricorrenti ad opporsi alla contestata trasmissione dei
verbali d'audizione.

2.
2.1 Con la decisione di chiusura è stata ordinata altresì la consegna del
rapporto di esecuzione della polizia cantonale, unitamente a 21 allegati.
I ricorrenti sostengono che la pratica relativa al permesso di lavoro e
quella fiscale non sono accessibili al pubblico, essendo quindi equiparabili,
in sostanza, a documenti bancari. Adducono che pure gli atti del registro
fondiario concernenti la ricorrente non sarebbero accessibili al pubblico,
come le informazioni inerenti al riattamento dell'immobile a Z.________
(contratti, fatture, ecc.), affidate a una ditta di costruzioni e a un'altra
società, che avrebbero un obbligo di discrezione nei confronti dei
depositanti. Richiamando la DTF 121 II 38, dove è stato ritenuto che la
persona perseguita è legittimata ad opporsi alla trasmissione allo Stato
richiedente dell'incarto di una procedura civile alla quale è parte in
Svizzera, i ricorrenti sostengono che quest'eccezione dovrebbe essere
applicata anche per i citati atti attinenti a procedure amministrative.

2.2 L'assunto non regge. In effetti, come stabilito nell'invocata sentenza,
in quella causa la legittimazione a ricorrere era stata ammessa perché i
ricorrenti erano parti in un processo civile: la rivelazione del suo
contenuto comportava pertanto la rivelazione di un segreto d'ufficio,
fattispecie manifestamente non realizzata, in particolare, riguardo a due
società anonime che non hanno agito nell'ambito dell'esecuzione di un compito
di diritto pubblico secondo l'art. 320 cpv. 1 CP (cfr. DTF 121 IV 216 consid.
3a-c). I ricorrenti, toccati solo in maniera indiretta, non possono pertanto
impugnare l'acquisizione presso terzi di atti che li concernono, segnatamente
presso la K.________ SA e presso la Y.________ SA. La circostanza che il
ricorrente è indagato nello Stato richiedente non è decisiva (DTF 123 II 161
consid. 1d/aa e bb, 122 II 130 consid. 2b; v. anche DTF 116 Ib 106 consid.
2a; Zimmermann, op. cit., n. 308 -310).

2.3 Limitandosi a rilevare che la documentazione del registro fondia rio non
sarebbe accessibile al pubblico, i ricorrenti disattendono che ognuno ha il
diritto di sapere chi è iscritto come proprietario di un fondo (art. 970 CC)
e che gli acquisti di proprietà fondiaria sono pubblicati (art. 970a CC).
Inoltre, chi giustifica un interesse, ciò che è manifesto nel caso di specie
per l'autorità richiedente, ha il diritto di consultare il registro o di
farsene rilasciare estratti (art. 970 cpv. 2 CC). Riguardo agli estratti del
registro di commercio è sufficiente ricordare ch'esso è pubblico e che le
iscrizioni sono pubblicate (art. 930 e 931 CO).

2.4 Il ricorrente rileva, infine, che sia la pratica relativa al suo permesso
di lavoro sia quella fiscale che lo concerne, come la documentazione di un
conto bancario, non sarebbero accessibili al pubblico. Ne deduce che per
questi atti e, aggiunge, per quelli prodotti dai testimoni e dalle citate
società, occorrerebbe applicare l'eccezione indicata nella DTF 121 II 38.
Rilevato che si tratta in gran parte di semplici fatture e distinte di
pagamento e quindi di atti non soggetti a segreto, i ricorrenti misconoscono
che la legittimazione a ricorrere del titolare di una relazione bancaria è
espressamente prevista dall'art. 9a lett. a OAIMP. La questione di sapere se,
limitatamente agli asseriti atti della procedura fiscale, peraltro non
indicati dal ricorrente, possa essere ammessa la legittimazione a ricorrere,
non dev'essere esaminata oltre: in effetti il ricorso, nella minima misura in
cui sarebbe se del caso ammissibile, sarebbe manifestamente infondato nel
merito, come ritenuto, a ragione, in via abbondanziale, dalla Corte
cantonale.

3.
3.1 I ricorrenti sostengono che il reato di falsità in documenti, ritenuto
dalla CRP, non potrebbe essere ammesso perché non menzionato nella domanda di
assistenza e perché questa fattispecie sarebbe realizzata solo in Svizzera,
ma non nello Stato richiedente.

3.2 Il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento dei fatti, visto
ch'essi non risultano - né i ricorrenti lo dimostrano - manifestamente
inesatti o incompleti, né sono stati accertati violando norme essenziali di
procedura (art. 105 cpv. 2 OG). La Corte cantonale ha rilevato che gli
accusati, mediante attività truffaldine, avrebbero ottenuto finanziamenti da
un istituto bancario allo scopo di conseguire vantaggi pecuniari in favore di
società riconducibili al ricorrente, sottoponendo ai funzionari bancari, tra
l'altro, documenti falsi. I giudici cantonali hanno quindi ritenuto che tali
fatti sarebbero punibili in Svizzera per titolo di truffa (art. 146 CP) e
falsità in documenti (art. 251 CP). Il fatto che secondo il Codice penale
della Repubblica Ceca il reato di falsità in documenti sia punito soltanto di
fronte a falsificazioni di atti pubblici, non è, infatti, secondo i giudici
cantonali, decisivo. La tesi dev'essere condivisa. In effetti, i ricorrenti
disconoscono che nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, il Tribunale
federale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali
menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza
con le norme del diritto svizzero. Esso deve vagliare piuttosto, limitandosi
a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera -
effettuata la dovuta trasposizione (cfr. DTF 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag.
546) - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la
punibilità secondo il diritto elvetico va determinata senza tener conto delle
particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste.
L'atto perseguito all'estero deve quindi denotare "gli elementi obiettivi di
una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero" (art. 64 AIMP; DTF 124
II 184 consid. 4b/cc e rinvii). Insistendo sull'asserita mancanza di
punibilità secondo il diritto dello Stato richiedente, i ricorrenti
disattendono che, aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle
facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG e ha sottoposto
all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni
rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata
in vigore posteriormente alla Convenzione, ha attenuato questa esigenza,
imponendo al giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto
perseguito all'estero denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie
punibile secondo il diritto svizzero, ciò che si verifica in concreto (art.
64 cpv. 1 AIMP; DTF 112 Ib 576 consid. 11 pag. 591 seg.; Zimmermann, op.
cit., n. 348, 352 e segg., 376). L'assunto ricorsuale, secondo cui
l'allestimento di documenti falsi non sarebbe perseguibile nello stato
richiedente, la rogatoria concernendo soltanto il reato di truffa
("Kreditbetrug") secondo il § 250b cpv. 1 CP della Cechia e non di falsità in
documenti, è pertanto ininfluente. Anche l'assunto, secondo cui il ricorrente
non avrebbe redatto o sottoposto egli medesimo ai funzionari bancari
documenti falsi, non è decisivo, ritenuto che nella domanda estera si indica
espressamente l'utilizzazione di atti falsificati, agire imputabile se del
caso anche agli altri indagati.

3.3 I ricorrenti rilevano che nella rogatoria tali fatti sarebbero
perseguibili conformemente al § 250b cpv. 1 CP estero, che prevede un'ipotesi
di truffa analoga a quella dell'art. 146 CP. Essi sostengono tuttavia che, in
realtà, applicabile sarebbe il § 250b cpv. 2 CP estero, che disciplina
un'ipotesi di truffa che non sarebbe punibile in Svizzera: ne deducono
pertanto che non sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità. La
censura non dev'essere esaminata, l'assistenza dovendo essere concessa quando
sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile
secondo il diritto svizzero, nella fattispecie, come si è visto, secondo
l'art. 251 CP (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii).

3.4 Contrariamente all'accenno ricorsuale, la domanda estera adempie le
esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni
esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la
qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti
essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non
sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata
(DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c
pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo, come
implicitamente sostenuto dai ricorrenti, di provare la commissione del reato,
ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali
fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere
la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove.

3.5 Il ricorrente, limitandosi ad addurre che l'esposto dei fatti non
permetterebbe di dimostrare il suo coinvolgimento, disconosce sia che
l'autorità richiedente non deve, come si è visto, provare la commissione del
prospettato reato sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve
esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei
(contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b
pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a).
Compete infatti al giudice straniero del merito, dinanzi al quale il
ricorrente potrà avvalersi compiutamente dei suoi diritti di difesa,
esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF
122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere
che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In
effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero
dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei
mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di
testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro
dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid.
5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag.
376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove,
spetterà alle autorità ceche risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244,
118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).

3.6 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una
domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero
dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità
richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per
pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può
sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera
che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere
rifiutata solo se l'invocato principio, nella limitata misura in cui può
esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d
pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia
manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far
progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).
Ciò non si verifica in concreto. D'altra parte, la valutazione definitiva del
materiale probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono riservati al
giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib
64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Certo, il ricorrente
fonda la sua argomentazione sulla sua estraneità ai reati indicati nella
domanda: l'argomento non è tuttavia decisivo, visto ch'egli è indagato nel
procedimento estero e che, d'altra parte, la concessione dell'assistenza non
presuppone comunque che l'interessato, nei cui confronti la domanda è
rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello
Stato richiedente. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto
per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma
anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente
sospettati siano effettivamente stati commessi da parte del ricorrente o
dagli altri inquisiti (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

4.
4.1 La circostanza che nell'ambito del procedimento estero il ricorrente tenti
di ottenere l'abbandono del procedimento penale non è quindi decisiva: non
v'è infatti motivo di ritenere che lo Stato richiedente mantenga la domanda
qualora la stessa fosse priva d'interesse. In effetti, trattandosi di
materiale probatorio, una domanda estera diventa senza oggetto solo quando lo
Stato richiedente la ritiri espressamente o il processo all'estero si sia nel
frattempo concluso con giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente
non si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a in fine pag.
166; Zimmermann, op. cit., n. 168).

4.2 Infine, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo
chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non
presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi
tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'autorità di
esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro,
essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag.
371 seg.). Ora, i ricorrenti, né dinanzi al MPC e neppure dinanzi alla Corte
cantonale hanno indicato quali singoli documenti, e per quali ragioni,
sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. I
generici accenni addotti dinanzi al Tribunale federale sono tardivi e,
pertanto, inammissibili.

4.3
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico, alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (B 121 790).

Losanna, 15 ottobre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: