Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.44/2004
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1A.44/2004 /bom

Sentenza del 22 aprile 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Féraud,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rinaldo Maderni,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
27 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 27 giugno 2003 il Tribunale ordinario di Milano, nell'ambito del
procedimento penale aperto contro A.________ per titolo di spendita e
introduzione nello Stato, senza concerto, di carte di pubblico credito
falsificate (art. 455 e 458 CP italiano) ha presentato alla Svizzera una
richiesta di assistenza giudiziaria. L'autorità italiana chiedeva di
trasmetterle, per accertarne la sospettata falsità, 69 Certificati di credito
del Tesoro, del Ministero del Tesoro italiano, già sequestrati nel quadro dei
procedimenti penali aperti contro A.________ e altre persone sfociati nel
decreto di non luogo a procedere del 13 marzo 2000 del procuratore pubblico
del Cantone Ticino (PP).

B.
Con decisione di entrata in materia, di esecuzione e di chiusura del 19
agosto 2003 il PP ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione
all'Italia dei 69 Certificati di credito del Tesoro. La Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con decisione del 27
gennaio 2004, ha respinto, in quanto ricevibile un ricorso di A.________.

C.
A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame e di riformare la
decisione della CRP nel senso di annullare la decisione del PP e di rifiutare
la richiesta di assistenza. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei
considerandi.

Il PP e la Corte cantonale si rimettono al giudizio del Tribunale federale,
l'Ufficio federale di giustizia chiede di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2).

1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con
l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). Esso ha effetto
sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), sicché la
relativa domanda ricorsuale è superflua.

1.3 Il diritto di ricorrere, secondo l'art. 80h lett. b AIMP, spetta a
chiunque sia toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza
giudiziaria” e abbia "un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della stessa”. Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a
sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la
fonda adducendo semplicemente che sarebbe direttamente toccato dalla
contestata misura.

1.3.1 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la
legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto
bancario, del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente
sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o
interrogatorio; art. 80h lett. b in relazione con l'art. 9a della relativa
ordinanza, OAIMP, RS 351.11; DTF 128 II 211 consid. 2.3, 127 II 198 consid.
2d, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b). Gli interessati, toccati
solo in maniera indiretta, non possono pertanto impugnare   tali
provvedimenti, segnatamente il sequestro di documenti che li concernono in
mano di terzi (art. 9a lett. b OAIMP; DTF 123 II 161 consid. 1d/aa e bb, 122
II 130 consid. 2b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 310 pag. 356).

1.3.2 Il ricorrente non è stato sottoposto direttamente al criticato
provvedimento: dalla decisione impugnata risulta infatti che i documenti
litigiosi non sono stati sequestrati nell'ambito di una perquisizione
domiciliare presso il ricorrente, ma nel quadro del procedimento penale
interno, sfociato nel citato decreto di non luogo a procedere. Il ricorrente
non sostiene che, in tale ambito, i documenti sarebbero stati sequestrati al
suo domicilio: egli sottolinea per contro che non è dato di sapere chi ne
fosse il detentore al momento del sequestro. Ne consegue ch'egli non è
pertanto legittimato a opporsi alla trasmissione di documenti sequestrati
presso terzi.

1.3.3 Il semplice fatto che dalla verifica di questi atti potrebbe risultare
un suo eventuale (contestato) coinvolgimento nei fatti oggetto d'indagine in
Italia, non costituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la
legittimazione a ricorrere (cfr. DTF 129 II 268 consid. 2.3.3). La
circostanza che la criticata trasmissione possa far progredire il
procedimento penale aperto in Italia contro il ricorrente non è infatti
decisiva (DTF 116 Ib 106 consid. 2a pag. 110). La qualità di persona contro
cui è diretto il procedimento all'estero (art. 21 cpv. 3 AIMP),
implicitamente richiamata dal ricorrente, non conferisce, di per sé, la
facoltà di ricorrere. Questo diritto è infatti riconosciuto all'accusato solo
quando sia direttamente toccato dalla misura d'assistenza, per esempio da una
perquisizione. In effetti, l'invocata norma prevede le medesime condizioni
dell'art. 80h lett. b AIMP, non adempiute nella fattispecie; la condizione
alternativa del previgente art. 21 cpv. 3 AIMP, che riconosceva la
legittimazione a ricorrere anche alla persona i cui diritti di difesa
potessero essere lesi dal procedimento penale estero, circostanza peraltro
non addotta dal ricorrente, è stata infatti abrogata (DTF 126 II 356 consid.
3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19). Il ricorrente, anche quale
accusato, non è pertanto legittimato ad opporsi alla trasmissione di
documenti sequestrati, come nella fattispecie, presso terzi (Zimmermann, op.
cit. n. 309; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière
pénale, Basilea 2004, n. 17, 24 e seg. all'art. 21 AIMP).

1.3.4 Anche l'assunto ricorsuale, secondo cui la rogatoria concernerebbe il
sequestro e la consegna a scopo sia probatorio sia confiscatorio, non muta
l'esito del gravame. Il ricorrente non sostiene infatti d'essere il detentore
dei documenti litigiosi, né d'aver acquisito sugli stessi diritti in buona
fede (cfr. art. 74 e 74a AIMP), per cui, anche in tale ambito, dev'essergli
negata la legittimazione a ricorrere.

2.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico,  alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (B 102941).

Losanna, 22 aprile 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: