Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.295/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1A.295/2004 /viz

Sentenza del 27 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

M.________ Ltd., e per essa E.________ SA
ora Banca E.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Alessandro Martinelli,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 10 novembre
2004 dal Ministero pubblico
della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva
presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza
giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i
reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in
effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali,
ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il
gruppo è il beneficiario economico.
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del
20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero
pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale
contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di
appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e
riciclaggio, il Tribunale federale ha recentemente respinto rispettivamente
dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un
indagato di cui era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e
documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001,
1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e
197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e
254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004).

B.
Mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di
eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la
documentazione di numerosi conti bancari, tra i quali figura la relazione n.
xxx della M.________ Ltd. presso la Banca O.________.
Con decisione di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la
richiesta integrativa e con decisione di chiusura del 10 novembre 2004 ha
ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione di apertura e degli
estratti del citato conto.

C.
La M.________ Ltd., e per essa la E.________ SA ora Banca E.________, impugna
questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale. Chiede, in via preliminare, di assegnarle un termine di 10 giorni
dalla ricezione di una copia completa della domanda integrativa del 22 giugno
2004 per poter completare il gravame e, in via principale, di annullare la
decisione impugnata.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG), senza formulare osservazioni, propone
di respingere il gravame in quanto ammissibile. Il MPC chiede, in via
principale di dichiararlo inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo
in quanto ammissibile. Con replica dell'11 gennaio 2005, la ricorrente
ribadisce le proprie conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1, 129 I 185 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne
agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito:
l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di
applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la
prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente
o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2
dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto
sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile
dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

2.
2.1 Nel gravame la ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), rileva, in maniera
del tutto generica e senza produrre alcun documento a sostegno della sua tesi
tranne il cosiddetto formulario A, relativo al beneficiario economico della
relazione bancaria, che il conto litigioso, di cui era titolare, è stato
estinto il 20 dicembre 1996. Aggiunge che, nel frattempo, essa sarebbe stata
liquidata ed estinta e sostiene, accennando alla DTF 123 II 153, che la Banca
E.________ (già E.________ SA), quale beneficiaria economica del conto, le
sarebbe quindi subentrata e sarebbe pertanto legittimata a ricorrere.

2.2 Certo, in materia d'assistenza giudiziaria, l'avente diritto
esclusivamente economico di una persona giuridica è eccezionalmente
legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta ed
essa, pertanto, non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d). Spetta
tuttavia all'avente diritto dimostrare l'avvenuto scioglimento della società,
e che in tale atto egli sia indicato chiaramente quale beneficiario,
producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze
1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000, del 18 maggio 2000,
consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999, del 26 agosto 1999, consid.
3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag. 352). Per di più, lo scioglimento
della società non può servire quale semplice pretesto o configurare un abuso
di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la
società è stata liquidata senza ragioni, in particolare di carattere
economico, plausibili, dopo aver avuto conoscenza della procedura penale in
corso (sentenze citate).

2.3 Nelle osservazioni al ricorso, il MPC rileva che da una lettera del 19
dicembre 1996, firmata da Z.________, risulta che al momento della chiusura
del conto, il 20 dicembre 1996, l'azionista unica della ricorrente era la
società T.________, alla quale è stato versato il saldo della relazione
bancaria. L'Autorità federale solleva quindi dubbi sulla circostanza che la
E.________ SA o la Banca E.________ possa essere l'avente diritto economico
della ricorrente; quest'ultima non ha d'altra parte prodotto l'atto di
dissoluzione indicante chiaramente l'identità del beneficiario economico. Il
MPC si chiede inoltre se non sia in presenza di un abuso di diritto.
In replica la ricorrente ribadisce che la Banca E.________ sarebbe la
beneficiaria economica del conto, limitandosi a richiamare al riguardo il
citato formulario A del 1992. Adduce poi, senza tuttavia produrre alcun
documento ufficiale, ch'essa sarebbe stata radiata il 18 dicembre 1998,
producendo un fax del 16 novembre 1998 indirizzato a Z.________ da una
società inglese, della quale non è spiegata del tutto la funzione che
svolgeva. Infine, la ricorrente sostiene semplicemente che il fatto che il
suo azionista unico abbia ricevuto il saldo del conto estinto non
escluderebbe la possibilità che il beneficiario della relazione bancaria sia
una terza persona.

2.4 Queste semplici asserzioni, per di più espresse soltanto nella replica,
non adempiono manifestamente le severe esigenze imposte dalla citata
giurisprudenza per riconoscere, eccezionalmente, la legittimazione a
ricorrere dell'avente diritto economico. La ricorrente non dimostra infatti
né lo scioglimento della società né le circostanze in cui sarebbe avvenuto;
non dimostra nemmeno, perché l'avente diritto economico indicato nel
formulario A del 1992 non sarebbe nel frattempo mutato, visto che il saldo
del conto estinto è stato versato, nel 1998, a un'altra società. Di
conseguenza alla Banca E.________ non può essere riconosciuta, riguardo alla
M.________ Ltd., la legittimazione a ricorrere e il ricorso dev'essere
dichiarato inammissibile. Esso sarebbe comunque stato manifestamente
infondato anche nel merito.

3.
3.1 La ricorrente rileva che il testo della domanda integrativa del 22 giugno
2004 è stato in gran parte cancellato, concernendo verosimilmente
informazioni riguardanti terzi: né è possibile leggere la parte contenente le
richieste dello Stato estero; ciò non le permetterebbe di valutare
compiutamente il contenuto della rogatoria. Per questo motivo essa chiede di
concederle la facoltà di completare il ricorso. Ora, dopo aver esposto i
fatti sui quali essa fonda i propri sospetti, l'Autorità richiedente indica,
a pagina 13 della rogatoria, il conto della ricorrente. Nella decisione
impugnata il MPC, riassunto l'esposto dei fatti, ha espressamente indicato,
riprendendole, le richieste dell'Autorità italiana (pag. 3, consid. I n. 2).
La conclusione ricorsuale in via preliminare avrebbe dovuto quindi essere
respinta.

3.2 Priva di fondamento sarebbe stata la censura concernente l'asserita
carenza di motivazione della decisione impugnata, ritenuto che la ricorrente
disconosce ch'essa va esaminata alla luce delle precedenti numerose sentenze
emanate nell'ambito del procedimento penale interessante, in gran misura
direttamente notificate allo studio legale che patrocina la ricorrente.
Anche la critica di carenza di motivazione, in particolare riguardo
all'assenza di considerazioni per quanto attiene l'adempimento dei
presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio e di quello che
gli deve stare a monte, sarebbe priva di consistenza. La ricorrente
misconosce in effetti che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza
non deve necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma
può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è
infatti raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente,
rintracciando segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga
richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di
assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tendono non soltanto l'art.
1 cpv. 1 CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic. Secondo l'art. 27
cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa
Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato".
Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce
unicamente al reato di riciclaggio, definito all'art. 6 CRic, e non agli atti
delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1
lett. e CRic con la specifica denominazione di "reato principale". Pertanto,
quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita
l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste il
reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza anche quando
il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie,
sull'esistenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Zimmermann,
op. cit., n. 367). Per di più, la doppia punibilità dei sospettati reati è
stata più volte ribadita dal Tribunale federale.

3.3 Priva di consistenza sarebbe pure la censura concernente l'asserita
lesione del principio di proporzionalità per avere il MPC ordinato la
trasmissione dell'intera documentazione del conto, senza indicare l'utilità
di tali documenti per l'inchiesta estera. Ora, con questa obiezione, la
ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva
secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c,
122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa non ha del tutto indicato dinanzi
all'autorità di esecuzione quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente
irrilevanti per il procedimento estero. L'accenno secondo cui essa non
avrebbe potuto annunciarsi in tempo per partecipare alla cernita degli atti
da trasmettere non è decisivo (v. al riguardo DTF 130 II 14 consid. 4.3 e
4.4). Infatti, l'assunto secondo cui la banca, alla quale devono essere
notificate le decisioni di entrata nel merito e di chiusura anche quando i
documenti da trasmettere concernono un conto estinto (DTF 130 II 505 consid.
2), avrebbe dovuto effettuare una breve ricerca, richiedente un certo tempo,
per risalite all'avente economico del conto, non è determinante, visto che
eventuali manchevolezze del titolare del conto, nell'informare l'istituto di
credito riguardo all'avente diritto economico al momento della chiusura della
relazione bancaria, non sono imputabili al MPC.
Inoltre, sempre riguardo alla contestata trasmissione, occorre ricordare che,
secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti
bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano
di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il
titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità
giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462
consid. 5.3 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e
c; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n. 478-1).

3.4 Infine, pure l'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di
una ricerca indiscriminata di prove sarebbe infondato. Il conto litigioso è
infatti espressamente indicato nella domanda estera. Nella decisione
impugnata si precisa inoltre che la ricorrente è menzionata come una società
sconosciuta sul mercato, sprovvista di ogni organizzazione e che ha ricevuto
denaro da un conto di una società coinvolta a più riprese nell'inchiesta
estera. La domanda integrativa italiana non costituisce pertanto
un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"),
ritenuto che tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del
procedimento penale estero sussiste una relazione sufficiente (DTF 129 II 462
consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c).

4.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 95 799).

Losanna, 27 gennaio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: