Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.287/2004
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1A.287/2004 /viz

Sentenza del 2 settembre 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Eusebio, Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Gadoni.

X. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dagli avv. dott. Carlo Solcà e
avv. Luca Beretta Piccoli,

contro

Comune di Ligornetto, 6853 Ligornetto,
rappresentato dal Municipio,
6853 Ligornetto,
patrocinato dall'avv. Daniele Meier,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

licenza edilizia per la realizzazione di due servizi igienici all'interno di
un deposito agricolo fuori della zona edificabile,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 27 ottobre
2004 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La X.________ SA, con sede a Ligornetto, coltiva e vinifica uve. Il 27
novembre 2003 ha presentato al Municipio di Ligornetto una domanda di
costruzione per la formazione di due servizi igienici presso lo stabile
esistente sul fondo part. n. xxx di proprietà di A.________. Il progetto
prevede la realizzazione di una toilette per gli uomini e di una per le
donne, per una superficie complessiva di circa 10 m2, all'interno
dell'attuale deposito per veicoli e macchinari agricoli della ditta. La
particella, di complessivi 9'259 m2, è situata fuori dal comparto edificabile
del piano regolatore comunale, in una zona di protezione del paesaggio. Essa
è inoltre inserita nelle superfici per l'avvicendamento colturale secondo il
piano direttore cantonale.

B.
Con decisione del 19 febbraio 2004 il Municipio di Ligornetto, preso atto
dell'opposizione dei Servizi generali del Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, che hanno ritenuto il progetto non conforme alla zona
agricola né alle esigenze poste dall'art. 24 LPT, ha negato all'istante il
rilascio della licenza edilizia. Adito dalla X.________ SA il Consiglio di
Stato ne ha accolto il ricorso con risoluzione del 4 maggio 2004, annullando
la decisione municipale e rinviando gli atti all'esecutivo comunale affinché
rilasciasse la licenza edilizia. Secondo il Governo, l'opera litigiosa
adempiva le condizioni poste dall'art. 24 LPT per la costruzione di edifici
fuori dalle zone edificabili.

C.
Contro la risoluzione governativa il Comune di Ligornetto è insorto dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza del 27 ottobre 2004,
l'ha annullata e ha confermato la decisione municipale di diniego della
licenza edilizia. La Corte cantonale ha ritenuto che l'intervento progettato
non era conforme alla zona agricola, né adempiva il presupposto
dell'ubicazione vincolata. Ha inoltre considerato ch'esso non poteva essere
autorizzato nemmeno in applicazione degli art. 24a cpv. 1 e 24c LPT.

D.
La X.________ SA impugna con un ricorso di diritto amministrativo del 3
dicembre 2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo
e di confermare la risoluzione governativa. La ricorrente fa valere una
violazione del diritto federale, in particolare un eccesso del potere di
apprezzamento. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

E.
La Corte cantonale, il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale dello sviluppo
territoriale rinunciano a presentare osservazioni, mentre il Comune di
Ligornetto chiede la reiezione del gravame. La ricorrente si è riconfermata
nelle sue richieste con una replica del 22 aprile 2005.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza
concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT),
conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della
zona edificabile, nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT (DTF
129 II 321 consid. 1.1). È irrilevante che la contestata decisione abbia
rilasciato oppure negato l'autorizzazione (cfr. DTF 118 Ib 335 consid. 1a,
concernente l'art. 24 vLPT). La sentenza impugnata, emanata dall'ultima
istanza cantonale, conferma il diniego della licenza edilizia in particolare
sulla base degli art. 24 segg. LPT, per cui il ricorso di diritto
amministrativo, tempestivo, è di principio ammissibile.

1.2 La ricorrente, istante nella procedura edilizia, è toccata dal diniego
dell'autorizzazione litigiosa ed ha un interesse degno di protezione
all'annullamento della decisione impugnata: essa è quindi legittimata a
ricorrere (art. 103 lett. a OG).

1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il
Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'autorità
giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti
oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG). Né può essere vagliata l'eventuale inadeguatezza della decisione
impugnata, non prevista dall'art. 34 cpv. 1 LPT (cfr. art. 104 lett. c n. 3
OG).

2.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che i servizi igienici,
ancorché previsti all'interno del deposito agricolo esistente,
comporterebbero un uso più intenso delle opere di urbanizzazione del fondo,
segnatamente della canalizzazione fognaria, e costituiscono quindi un
impianto ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT, soggetto all'autorizzazione
edilizia. I giudici cantonali hanno in seguito escluso la conformità alla
zona agricola secondo gli art. 16a cpv. 1 e 2 LPT e 34 cpv. 1, 2, 3 e 4 OP,
ritenendo i servizi igienici non oggettivamente necessari per l'utilizzazione
agricola del fondo e in contrasto con i principi pianificatori, potendo
manufatti simili proliferare su una gran parte del territorio agricolo
ticinese. Essi hanno poi escluso l'adempimento dei requisiti dell'art. 24
LPT, in particolare quello dell'ubicazione vincolata, per l'assenza di un
bisogno oggettivo e perché nulla impedisce la realizzazione dei servizi
all'interno della zona edificabile. La Corte cantonale ha per finire ritenuto
che l'uso accresciuto delle canalizzazioni esclude l'applicazione dell'art.
24a cpv. 1 LPT e che la conformità del deposito esistente con la zona
agricola non permette di applicare nemmeno l'art. 24c LPT.

3.
Secondo la ricorrente i progettati servizi igienici sarebbero compatibili con
la destinazione della zona agricola siccome oggettivamente necessari per il
suo personale (15 dipendenti fissi, 10-15 operai avventizi durante circa
quattro mesi all'anno e una cinquantina di vendemmiatori nel periodo di
raccolta dell'uva). Questo personale, impiegato nell'attività di produzione
delle uve esercitata sul fondo stesso e su quelli circostanti, sarebbe
costretto a liberarsi all'aperto, non potendosi pretendere che si rechi negli
esercizi pubblici distanti qualche chilometro. L'esistenza sulla particella
del deposito agricolo già allacciato alla canalizzazione delle acque luride
escluderebbe d'altra parte sia un aggravio delle opere di urbanizzazione sia
contrasti con interessi pubblici preponderanti. La ricorrente precisa che il
bisogno sarebbe divenuto inderogabile a causa della cessazione dell'affitto
dello stabile sul fondo vicino part. n. yyy di Besazio, nel quale si trovano
i servizi finora utilizzati dai dipendenti. Accenna altresì, in questo
contesto, a un ulteriore edificio posto sulla particella n. zzz di
Ligornetto, ma utilizzato da A.________ per l'attività vitivinicola.
La ricorrente sostiene inoltre che l'opera progettata adempirebbe comunque i
requisiti eccezionali previsti dagli art. 24 e 24a LPT poiché, come
risulterebbe dalle esposte argomentazioni, i servizi igienici sarebbero in
quel luogo oggettivamente necessari e non comporterebbero ripercussioni
concrete sull'ambiente, tant'è che l'autorità cantonale avrebbe in passato
già riconosciuto a due riprese la loro necessità. La ricorrente accenna
infine agli art. 24c LPT, 41 e 42 OPT, asserendo che non sarebbe concepibile
negarle il permesso di costruire due servizi igienici nel deposito
riconosciuto come conforme alla zona agricola da parte della stessa Corte
cantonale, quando addirittura un edificio non più conforme a tale zona
potrebbe essere rinnovato, trasformato, sostanzialmente ampliato o
ricostruito.

4.
4.1 Come si è visto, il piano direttore cantonale situa il fondo part. n. xxx
nelle superfici per l'avvicendamento colturale. Tale strumento pianificatorio
non istituisce tuttavia vincoli diretti per i proprietari e non è quindi
determinante per la concessione del permesso (art. 9 cpv. 1 LPT; Adelio
Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 120-123 e n. 143). Decisivo è al
proposito il piano regolatore del Comune di Ligornetto, che colloca la
particella fuori della zona edificabile. L'autorizzazione a costruire, la cui
necessità è pacifica (cfr. art. 22 LPT), può pertanto essere rilasciata
soltanto se sono adempiute le condizioni, cumulative (DTF 124 II 252 consid.
4), poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione dell'impianto
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b). Una pretesa conformità
dell'impianto alla destinazione della zona agricola (art. 16a LPT, art. 34
OPT), su cui insiste particolarmente la ricorrente, non è quindi in
discussione e non deve essere esaminata.

4.2 La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 24 lett. a LPT ha
carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto la
giurisprudenza pone severe esigenze. Occorre infatti che sia necessario
costruire l'edificio o l'impianto, fuori della zona a cui normalmente
apparterrebbe, per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio, o per la
natura del terreno; il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè
dall'esclusione di ogni altra ubicazione, ma motivi puramente finanziari,
personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124
II 252 consid. 4a). La valutazione degli interessi richiesta dall'art. 24
lett. b LPT esige, secondo l'art. 3 OPT, la determinazione e la ponderazione
di tutti gli interessi pubblici e privati toccati dal progetto, segnatamente
degli interessi perseguiti sia dalla stessa LPT sia da norme speciali
concernenti la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio,
dell'aria e delle foreste (DTF 129 II 63 consid. 3.1).
4.3 Non si può negare che i servizi igienici litigiosi rispondano a un
bisogno effettivo della ricorrente, rispettivamente del suo personale
impiegato nella produzione vitivinicola. L'esistenza di un analogo interesse
privato è d'altra parte già stata riconosciuta da questa Corte, pur se in un
contesto diverso (cfr. sentenza 1A.125/2000 del 23 agosto 2000, consid. 4).
Rettamente i giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che la costruzione
dell'impianto non sia oggettivamente necessaria, non essendo ravvisabili
specifici motivi tecnici o inerenti all'esercizio del deposito agricolo come
pure alle caratteristiche del fondo in forza dei quali l'impianto debba
necessariamente essere costruito sulla particella n. xxx, fuori della zona
edificabile. La ricorrente non adduce del resto argomenti decisivi al
proposito. Sostenendo principalmente che, senza tali servizi, il suo
personale sarebbe costretto a liberarsi all'aperto, siccome gli esercizi
pubblici ai quali si potrebbe fare capo distano qualche chilometro, la
ricorrente non invoca il bisogno oggettivo richiesto dalla giurisprudenza, ma
semplici ragioni di comodità. Simili motivi non sono però sufficienti per
considerare adempiuto il requisito dell'ubicazione vincolata, e ciò
quand'anche l'esigenza di disporre di nuovi servizi si fosse effettivamente
accentuata dopo la cessazione dell'affitto della particella n. yyy di
Besazio.

4.4 Né l'opera litigiosa appare vincolata sotto il profilo negativo, non
essendo seriamente ravvisabili ragioni che permettano di escludere ch'essa
può essere costruita altrove.
La ricorrente medesima accenna al fondo part. n. zzz di Ligornetto, del quale
afferma però di non potere fruire poiché l'attività vitivinicola sarebbe lì
esercitata da A.________. L'autorità comunale, nella risposta del 25 gennaio
2005, ha osservato che tale fondo dista poche centinaia di metri da quello
oggetto dell'intervento litigioso e che la X.________ SA è praticamente
riconducibile a A.________, che ne presiede il consiglio di amministrazione,
tant'è che l'uva prodotta dalla società verrebbe vinificata sulla particella
n. zzz. Nella replica del 22 aprile 2005 la ricorrente non ha esplicitamente
contestato queste argomentazioni, che non occorre tuttavia ulteriormente
approfondire. È incontestato che A.________ è pure proprietario della
particella n. xxx di Ligornetto oggetto della presente procedura, avendo in
questa veste firmato la domanda di costruzione. In circostanze simili, benché
si tratti effettivamente di un altro soggetto giuridico, come afferma la
ricorrente, è difficile comprendere per quale motivo il proprietario non
permetta l'utilizzo dei servizi esistenti sul fondo part. n. zzz,
acconsentendo invece all'uso di quelli che sarebbero realizzati sulla
particella n. xxx. Del resto, la ricorrente nulla adduce riguardo alla natura
ed alla durata del rapporto giuridico che dovrebbe garantirle quest'ultima
possibilità.

4.5 Ne discende che, non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione
vincolata, l'autorizzazione edilizia non può essere concessa in applicazione
dell'art. 24 LPT, senza che occorra esaminare la domanda sotto il profilo
dell'interesse pubblico contrastante. Che in passato le autorità cantonali
abbiano espresso pareri diversi non è determinante al riguardo, la sentenza
impugnata non essendo per gli esposti motivi lesiva del diritto federale.

5.
5.1 Né può entrare in considerazione nella fattispecie l'art. 24a LPT, pure
invocato in via subordinata dalla ricorrente. Questa disposizione presuppone
infatti l'assenza di lavori di trasformazione, ciò che non si realizza
tuttavia in concreto dovendo l'edificio esistente sulla particella n. xxx
essere trasformato per insediarvi i servizi (cfr., sulla portata di questa
norma, DTF 127 II 215 consid. 4b pag. 223).

5.2 Il progetto della ricorrente non rientra infine nemmeno nel campo di
applicazione dell'art. 24c LPT, relativo agli edifici e impianti situati
fuori della zona edificabile divenuti non conformi alla destinazione della
zona in seguito a un cambiamento di regolamentazione. La protezione della
situazione acquisita sancita dalla norma riguarda infatti le costruzioni
realizzate o trasformate conformemente al diritto materiale allora in vigore,
ma divenute incompatibili con la destinazione della zona per effetto di
modifiche posteriori di atti legislativi o di piani (cfr. art. 41 OPT; DTF
129 II 396 consid. 4.2.1). La situazione giuridica del deposito agricolo
esistente sulla particella n. xxx non rientra manifestamente in questa
disciplina, non essendo in discussione modifiche legislative o di piani.

6.
Ne segue che il gravame deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
e vanno quindi poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti nella procedura del ricorso di
diritto amministrativo (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato, al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello
sviluppo territoriale.

Losanna, 2 settembre 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: