Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.265/2004
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1A.265/2004 /biz

Sentenza del 12 settembre 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Bernhard Rüdy,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
dell'8 ottobre 2004 del Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione
Distrettuale Antimafia, ha inoltrato, il 23 aprile 1997, una richiesta di
assistenza giudiziaria, e in seguito numerosi complementi, nell'ambito di un
procedimento penale aperto tra l'altro per i reati di associazione di stampo
mafioso e riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di
armi e di sostanze stupefacenti, nonché da estorsioni, a carico di
B.________, C.________, A.________ e altri. In tale ambito la Svizzera ha
concesso più volte l'assistenza giudiziaria.

B.
Per quanto qui interessa, con decisione di entrata in materia del 27 maggio
2004 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ammesso una domanda
integrativa del 19 giugno (recte: maggio) 2004: ha quindi ordinato
l'interrogatorio, in qualità di indagato, del cittadino spagnolo A.________ e
la registrazione fonica dell'audizione. L'interessato, invitato a esprimersi,
ha accettato la consegna all'Italia del verbale e della trascrizione
dell'interrogatorio, avvenuto il 16 giugno 2004. Il verbale è stato trasmesso
il medesimo giorno, la trascrizione il 6 agosto 2004. L'indagato si è per
contro opposto alla consegna della registrazione fonica del suo
interrogatorio.

C.
Il MPC, dopo aver rilevato che la registrazione litigiosa è utile per le
indagini poiché permette all'Autorità estera di verificare "tramite un
confronto delle voci" dichiarazioni contraddittorie dell'interessato, con
decisione di chiusura dell'8 ottobre 2004 ha ordinato la trasmissione
all'Italia della cassetta dell'audizione.

D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Il MPC e l'Ufficio federale di giustizia propongono di respingere il ricorso
in quanto ammissibile.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne
agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito:
l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente
Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o
implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337
consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il
rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 119 Ib 56 consid. 1d;
cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione con la quale il MPC
ordina la consegna di una registrazione fonica di un interrogatorio,
acquisita in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto
amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo
per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è di massima ricevibile
dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
Il ricorrente è legittimato a impugnare la trasmissione della registrazione
fonica della sua audizione quale imputato (v., sulla legittimazione del
testimone, DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459
consid. 2c).

2.
2.1 Con sentenza 1A.89/2005 del 15 luglio 2005 il Tribunale federale ha
respinto un ricorso di diritto amministrativo presentato dal ricorrente
contro la trasmissione all'Italia di sei verbali dei suoi interrogatori. In
quella decisione sono stati accertati l'utilità dei verbali per l'inchiesta
italiana (consid. 2), indipendentemente dalla circostanza che nei suoi
confronti, ma non solo, sono pendenti indagini penali sia in Italia sia in
Svizzera (consid. 3) e l'adempimento del requisito della doppia punibilità
(consid 4.1 e 4.2). È stato stabilito altresì che la trasmissione tra le
autorità giudiziarie dei due Stati di atti di indagini della polizia
giudiziaria e di risultanze istruttorie, già acquisite nell'ambito
dell'inchiesta elvetica avviata separatamente, non costituisce una misura
coercitiva secondo gli art. 5 n. 1 lett. a CEAG e relativa riserva della
Svizzera, X n. 1 dell'Accordo e 64 cpv. 1 AIMP (consid. 4.3-4.4).
2.2 Il ricorrente fa valere che, se avesse saputo che la cassetta litigiosa
sarebbe stata trasmessa all'Italia, egli non avrebbe acconsentito alla
registrazione del suo interrogatorio e che, se fosse stato espressamente
informato al riguardo, si sarebbe rifiutato di deporre. La consegna della
cassetta contro la sua volontà violerebbe pertanto sia il suo diritto della
personalità sia quello di non rispondere. Ciò comporterebbe il divieto di
utilizzare questo mezzo di prova visto che, al suo dire, l'obbligo di
informazione dell'autorità riguardo al diritto di non rispondere si
riferirebbe di regola alla verbalizzazione delle dichiarazioni. La tesi non
regge.

2.3 Ci si potrebbe chiedere se la consegna di una registrazione fonica per
effettuare un confronto della voce costituisca una misura coercitiva o possa
essere equiparata alla trasmissione di informazioni sull'identità di una
persona (generalità, impronte digitali, fotografie, ecc.) e pertanto alla
consegna di atti d'indagini della polizia giudiziaria o di risultanze
istruttorie (cfr. le Direttive dell'UFG sull'AIMP, 8a ed. 2001, pag. 47),
trasmissibili senza l'emanazione di una decisione di chiusura (cfr. art. 75a
AIMP e 35 OAIMP) oppure un'informazione che potrebbe essere trasmessa
spontaneamente ai sensi dell'art. 67a AIMP (cfr. sentenza del 15 luglio 2005
nei confronti del ricorrente, consid. 4). Comunque l'audizione formale, anche
se volontaria perché espressamente richiesta dal ricorrente, si fonda
nondimeno su una domanda di assistenza e ha avuto luogo alla presenza delle
Autorità inquirenti svizzere e italiane, per cui costituisce, di massima, una
misura coercitiva (sentenza 1A.314/2000 del 5 marzo 2001, consid. 3b).
D'altra parte, nella fattispecie non è stata semplicemente ordinata la
trasmissione di un estratto della voce del ricorrente, ma la versione
integrale, della durata di alcune ore, del suo interrogatorio quale imputato,
concernente fatti inerenti alla sua sfera segreta, che potrebbe essere
utilizzato come mezzo di prova (cfr. DTF 130 II 236 consid. 6.1 e 6.2, 129 II
544 consid. 3.2 e 3.4, 125 II 238 consid. 5b, 356 consid. 12c; Laurent
Moreillon [editore], Entraide internationale en matière pénale, Commentario,
Basilea 2004, n. 6, 14 e segg. all'art. 67a AIMP; Robert Zimmermann, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004,
n. 237-1 e 238 ). Visto l'esito del ricorso la questione non dev'essere
esaminata oltre.

2.4 Nella fattispecie, già in una precedente richiesta del 27 febbraio 2003
l'Autorità estera aveva espressamente chiesto la registrazione fonica
dell'audizione del ricorrente. Nella decisione incidentale del 25 luglio 2003
il MPC aveva ammesso tale richiesta. Il 16 settembre 2003 il ricorrente era
stato interrogato, dopo che gli era stato comunicato che si sarebbe proceduto
alla registrazione fonica dell'audizione. Egli già in quell'occasione si era
opposto alla trasmissione delle cassette registrate.

2.4.1 Come si evince dagli atti di causa, dal complemento rogatoriale e dalla
decisione impugnata, l'interrogatorio in esame è stato effettuato su espressa
istanza dei difensori italiani del ricorrente, a seguito della notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini: ciò allo scopo di fornire
informazioni che avrebbero consentito la ricostruzione delle vicende
processuali che lo riguardano. Nella domanda integrativa del 19 giugno
(recte: maggio) 2004 si chiedeva espressamente di autorizzare la
registrazione fonica dell'audizione da effettuare alla presenza degli
inquirenti esteri. Nella decisione incidentale del 27 maggio 2004, mediante
la quale è stata ordinata tale misura, il MPC aveva esplicitamente ammesso la
registrazione fonica dell'interrogatorio. Nell'audizione del 16 giugno 2004,
avvenuta alla presenza degli inquirenti esteri e di tre difensori del
ricorrente, questi è stato informato segnatamente del suo diritto di non
rilasciare informazioni, del fatto che le sue dichiarazioni potevano essere
utilizzate nei suoi confronti, del suo diritto di non rispondere sia secondo
il diritto svizzero (art. 41 cpv. 2 PP) sia secondo quello estero (art. 65
CPP italiano) e che si procedeva alla registrazione fonica dell'audizione:
solo alla fine dell'interrogatorio il ricorrente si è opposto alla
trasmissione all'Autorità rogante della cassetta registrata.

2.4.2 Discende chiaramente da quanto appena esposto che, contrariamente al
suo assunto, il ricorrente, assistito dai suoi legali, è stato espressamente
informato del fatto che le sue dichiarazioni sarebbero state registrate. In
applicazione del principio della buona fede processuale egli avrebbe dovuto
opporsi all'inizio dell'interrogatorio a questa modalità d'assunzione del
mezzo di prova. Era infatti manifesto che le Autorità italiane intendevano
utilizzare la registrazione per procedere a una comparazione delle voci,
questione già discussa nel quadro dell'audizione del 16 settembre 2003,
durante la quale il ricorrente contestava di essere o di avere usato lo
pseudonimo "Manolo". Egli è quindi stato chiaramente informato fin
dall'inizio sia del fatto che le dichiarazioni potevano essere utilizzate nei
suoi confronti sia della facoltà di non rispondere alle domande
(sull'inapplicabilità, di massima, dell'art. 6 CEDU, cui accenna il
ricorrente, nell'ambito della procedura interna della Svizzera quale Stato
richiesto v. DTF 131 II 169 consid. 2.2.3 e rinvii).

2.4.3 L'obbligo dell'autorità di informare l'imputato del suo diritto di non
rispondere è quindi stato ossequiato. Pertanto la questione del divieto di
utilizzazione di un mezzo di prova assunto violando garanzie procedurali, ed
eventualmente della sussistenza di un'eccezione al citato divieto, non si
pone (DTF 130 I 126 consid. 2 e 3 con rinvii; sentenza 1P.570/2004 del 3
maggio 2005 destinata a pubblicazione in DTF 131 X xxx, consid. 3.2 e 4.4;
cfr. Roberto Fornito, Beweisverbote im schweizerischen Strafprozess, tesi San
Gallo 2000, pag. 146 segg., 292, 295 in alto, pag. 115.). Né il ricorrente fa
valere, sotto il profilo del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
Cost.), di non aver potuto consultare il verbale del suo interrogatorio, da
lui sottoscritto, o la relativa trascrizione, atti da lui prodotti con il
ricorso, o di non aver potuto ascoltare il nastro registrato (cfr. al
riguardo DTF 130 II 473 consid. 4). Ora, il ricorrente, come già visto
assistito durante l'interrogatorio dai suoi legali, non si è opposto
all'annunciata registrazione, per cui il contestato mezzo di prova non è
stato assunto in maniera illegale.

2.4.4 Secondo l'art. 179bis CP si rende punibile, tra l'altro, chiunque
registra su un supporto del suono una conversazione, estranea non pubblica
senza l'assenso di tutti gli interlocutori, mentre l'art. 179ter CP prevede
la punibilità della registrazione clandestina di conversazioni
(sull'utilizzazione di siffatte registrazioni operate da privati nel quadro
dell'assistenza internazionale in materia penale vedi la sentenza 1A.303/2000
del 5 marzo 2001, consid. 2 con riferimenti anche alla dottrina; cfr. anche
sentenza 1A.314/2000 del 5 marzo 2001, consid. 6). In quella causa è stato
stabilito che le registrazioni non erano avvenute illegalmente, ritenuto che
l'interessato - come nella fattispecie - ne era a conoscenza poiché sapeva
della sorveglianza telefonica sul posto di lavoro: è stato quindi ritenuto
ch'egli aveva dato il suo accordo alle relative registrazioni e non era
quindi stato leso il suo diritto della personalità. La circostanza ch'egli
non aveva acconsentito alla trasmissione delle registrazioni interne ad
autorità estere non era decisiva, determinante essendo piuttosto che
l'assunzione del mezzo di prova era avvenuta legalmente e che lo stesso non
soggiaceva pertanto al divieto di utilizzazione (consid. 2c e d).

2.5 Neppure la tesi ricorsuale secondo cui la contestata trasmissione non
poggerebbe su alcuna base legale regge. L'art. 63 AIMP dispone che
l'assistenza comprende informazioni e atti processuali ammessi nel diritto
svizzero in quanto sembrino necessari all'estero, segnatamente, con elenco
non esaustivo, l'audizione e il confronto di persone (FF 1995 III 23; cpv. 1
in relazione con il cpv. 2 lett. b; cfr. anche l'art. 2 cpv. 4 OAIMP). L'art.
VI dell'Accordo prevede la possibilità di ascoltare mediante videoconferenza
un testimone o un perito o, con il suo consenso, la persona sottoposta a
procedimento penale (cpv. 1, 3 e 9; su questo tema v. DTF 131 II 132 e l'art.
9 del Secondo Protocollo addizionale alla CEAG, concluso l'8 novembre 2001 ed
entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005, RS 0.351.12).

2.6 La registrazione fonica litigiosa persegue lo scopo di verificare,
mediante un confronto delle voci, se il ricorrente abbia agito sotto lo
pseudonimo di "Manolo". L'idoneità della cassetta litigiosa a far progredire
l'inchiesta estera è quindi manifesta e non è d'altra parte contestata. È
inoltre stato rispettato il principio della specialità, richiamato dal MPC
durante l'audizione con particolare riferimento alla garanzia prevista
all'art. 65a cpv. 3 AIMP, riguardo alla presenza degli inquirenti esteri, che
hanno confermato per iscritto di non utilizzare le informazioni acquisite
durante l'audizione prima della decisione sulla concessione e sulla portata
dell'assistenza (DTF 131 II 132 consid. 2.2, 2.4 e 2.5).
2.7 Il ricorrente accenna infine al fatto che, nell'ambito della precedente
audizione del 16 settembre 2003, il MPC non ha trasmesso la registrazione
fonica, per cui, ordinando la consegna di quella inerente al secondo
interrogatorio, l'Autorità federale non si sarebbe attenuta a un asserito
"accordo tacito", ledendo in tal modo la sua fiducia. L'assunto è privo di
consistenza, ritenuto che il MPC non ha fornito alcuna assicurazione in tal
senso al ricorrente, né un tale impegno era deducibile dal suo agire (sul
principio della buona fede v. DTF 130 I 26 consid. 8 pag. 60, 129 I 161
consid. 4.1 pag. 170, 128 II 112 consid. 10b/aa). Era d'altra parte manifesto
che la registrazione litigiosa, espressamente chiesta dall'Autorità italiana,
poteva essere utilizzata nell'ambito del procedimento estero e che il
ricorrente non si è opposto alla registrazione.

2.8 Il ricorrente misconosce infatti che il suo mancato accordo a una
consegna della cassetta litigiosa, nell'ambito dell'esecuzione semplificata
secondo l'art. 80c AIMP, non comporta, di per sé, come implicitamente da lui
ritenuto, un divieto di utilizzarla. In tale evenienza alla parte delle
informazioni non rientranti in questa particolare forma di esecuzione si
applica infatti la procedura ordinaria (art. 80c cpv. 3 AIMP). Ciò è avvenuto
in concreto: nell'ambito della decisione di chiusura il MPC ha rettamente
ritenuto l'utilità della cassetta litigiosa per il procedimento estero e ne
ha ordinato la consegna. Come già stabilito dal Tribunale federale, nemmeno
la mancata conoscenza da parte del ricorrente della procedura di assistenza
giudiziaria gli conferisce il diritto di opporsi alla trasmissione del mezzo
di prova in questione (sentenza 1A.89/2005 del 15 luglio 2005, consid. 5).

3.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG)

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale ( B 96383).

Losanna, 12 settembre 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: