Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.250/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1A.250/2004 /biz

Sentenza dell'11 agosto 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Società I.________LLC,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 28 settembre
2004 dal Ministero pubblico
della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha
presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di
assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei
confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione
indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro
proveniente dal delitto di peculato. L'Autorità italiana ha chiesto di
perquisire, autorizzando la presenza degli inquirenti esteri, i locali di una
fiduciaria, di due studi legali e l'abitazione di un indagato.

B.
Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha
chiesto di acquisire la documentazione bancaria concernente determinate
società e quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti.
Con decisioni di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero
pubblico della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione
della rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza
richieste. Per quanto qui interessa, la polizia giudiziaria federale ha
inviato al MPC i documenti sequestrati il 24 settembre 2002 presso lo studio
legale dell'avv. H.________, amministratore della società società
I.________LLC, indicata nel complemento rogatoriale, e di cui è beneficiaria
economica E.________, già indagata per riciclaggio, mentre la banca
X.________ gli ha inviato la documentazione di un conto. Dopo aver invitato,
il 19 maggio 2004, il legale a esprimersi sulla prospettata consegna dei
documenti sequestrati e aver preso atto delle relative osservazioni, con
decisione di chiusura parziale del 28 settembre 2004 il MPC ha ordinato la
trasmissione all'Italia degli atti sequestrati.

C.
La società I.________LLC impugna questa decisione con un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio
federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11)
sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1
cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2
in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

1.5 La replica presentata dalla ricorrente, né richiesta né autorizzata, e
che non ha d'altra parte lo scopo di permettere il completamento del ricorso,
dev'essere stralciata dagli atti (art. 110 cpv. 4 OG).

1.6 La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda, richiamando
l'art. 80h lett. b AIMP, semplicemente sul fatto che i classificatori di cui
è ordinata la trasmissione contengono documentazione bancaria, societaria e
commerciale che la concernono. Essa non precisa tuttavia quali di tali atti
sono stati sequestrati presso la banca, ipotesi in cui la sua legittimazione
quale titolare del conto sarebbe pacifica (art. 80h lett. b in relazione con
l'art. 9a lett. a OAIMP) o, in particolare riguardo alla documentazione
societaria e commerciale, presso lo studio dell'avv. H.________, quindi
presso un terzo. In quest'ultimo caso legittimato a ricorrere sarebbe di
massima l'avvocato, sottoposto direttamente alla contestata perquisizione, il
quale non è tuttavia insorto contro la decisione litigiosa (art. 80h lett. b
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP; DTF 130 II 162 consid. 1.1 e
1.3, 127 II 151 consid. 4c/aa; sentenze 1A.293/2004 del 18 marzo 2005,
consid. 2, e 1A.283/2003 del 18 novembre 2004, consid. 1.3). La questione non
dev'essere comunque esaminata oltre, visto che il gravame è manifestamente
infondato nel merito.

2.
2.1 La ricorrente si limita in effetti a criticare, peraltro in maniera del
tutto generica, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa per il
procedimento penale estero. Essa precisa che la beneficiaria economica della
società è E.________, vedova dell'indagato D.________. Dalla rogatoria e
dalla decisione impugnata risulta, come sottolineato dalla ricorrente, che
D.________ era indagato per il reato di peculato e E.________ per quello di
riciclaggio. Visto che questi procedimenti si sono conclusi con il
patteggiamento delle pene, la ricorrente adduce che la documentazione
litigiosa, riconducibile a E.________, nei cui confronti non sussiste più
alcun procedimento penale, sarebbe inutile, ritenuto che il MPC non avrebbe
indicato alcuna connessione tra questi atti e gli altri indagati.

2.2 La censura è priva di consistenza. Il Tribunale federale, pronunciandosi
sul ricorso presentato da E.________ (causa 1A.194/2004 del 27 luglio 2005),
cui per brevità si rinvia, ha stabilito che la necessità, l'utilità e la
rilevanza potenziale di quei documenti per il procedimento estero non
potevano manifestamente essere escluse; conclusione che vale chiaramente
anche per gli atti in discussione, riconducibili alla medesima persona (DTF
122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Contrariamente all'accenno
ricorsuale, tra le richieste misure d'assistenza e l'oggetto del procedimento
penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente, ritenuto che la
società ricorrente, come sospettato dall'Autorità richiedente, può essere
stata usata per transazioni sospette (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65
consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). L'utilità potenziale di queste
informazioni, ricordato che la beneficiaria economica della ricorrente è
stata coinvolta nell'inchiesta penale, è quindi manifestamente data (DTF 126
II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2). Né è violato il principio della
proporzionalità (v. al riguardo DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib
157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c) e la domanda nemmeno appare
abusiva, le informazioni richieste essendo idonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).

2.3 La ricorrente accenna al fatto che D.________, contrariamente a quanto
indicato nella rogatoria e nella decisione impugnata, non sarebbe mai stato
indagato, perché sarebbe deceduto il 13 febbraio 1997, prima dell'apertura
del procedimento estero. Con questo accenno essa non dimostra tuttavia che
l'esposto dei fatti sarebbe erroneo o contraddittorio (DTF 126 II 495 consid.
5e/aa pag. 501): esso è quindi vincolante per il Tribunale federale. Del
resto, anche l'eventuale mancata apertura di un procedimento penale nei
confronti di detta persona non sarebbe decisivo, ritenuto che la stessa era
comunque coinvolta nei prospettati reati e l'autorità estera sospetta che
altri indagati sarebbero subentrati nei suoi rapporti bancari.

2.4 La ricorrente disattende inoltre che il procedimento penale, parzialmente
conclusosi con patteggiamenti delle pene nei confronti di alcuni indagati e
della sua beneficiaria economica, procede ancora nei confronti di altri
inquisiti: la domanda estera persegue in effetti lo scopo di determinare il
coinvolgimento di altre persone, in particolare di altri indagati nei diversi
ramificati avvenimenti oggetto d'inchiesta, e di rintracciare, se del caso, i
proventi degli ipotizzati reati. L'Autorità estera non ha limitato la propria
domanda ai fatti concernenti la società V.________Srl, oggetto degli invocati
patteggiamenti: essa ha piuttosto sottolineato l'importanza delle richieste
informazioni per delineare il quadro complessivo dei sospettati reati e per
permettere di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo
di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la
ricostituzione dei flussi di denaro e di pervenire quindi alla completa
identificazione delle persone e delle società coinvolte, nonché degli importi
delittuosi trasferiti all'estero. La criticata trasmissione è idonea a
raggiungere tale scopo (cfr. sentenza 1A.196/2004 del 29 luglio 2005, consid.
2).

2.5 Sempre al proposito va rilevato che, trattandosi di materiale probatorio,
la domanda non è divenuta priva d'oggetto, fintanto che il procedimento
penale non è concluso con un giudizio definitivo o lo Stato richiedente
l'abbia ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a
ed., Berna 2004, n. 168). Non v'è inoltre alcun motivo di ritenere che
l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse divenuta priva di
oggetto.

2.6 La critica della ricorrente secondo cui il MPC non avrebbe indicato le
ragioni che giustificano la contestata trasmissione, violando in tal modo il
suo diritto di essere sentita, è inconsistente. Il MPC non ha infatti deciso,
in maniera inammissibile, la trasmissione in blocco di tutti gli atti
sequestrati in modo acritico e indeterminato (v. al riguardo DTF 127 II 151
consid. 4c/aa, 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4), ma ha proceduto
alla necessaria cernita e, nella decisione impugnata, ha indicato numerosi
bonifici e versamenti sospetti avvenuti tra le società menzionate nella
rogatoria. Per di più la ricorrente, che non fa valere di non aver potuto
partecipare alla cernita e così adempiere il suo dovere di cooperazione (DTF
130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262), è stata
invitata dal MPC a pronunciarsi sulla rilevanza di tali atti e con lettera
del 15 giugno 2004, per il tramite del suo amministratore e legale toccato
dalla criticata misura di assistenza, ha semplicemente rilevato di attendere
l'emanazione di una decisione secondo l'art. 80d AIMP. L'asserzione della
ricorrente secondo cui l'avvocato Taborelli sarebbe stato improrpriamente
considerato il suo amministratore è ininfluente, rilevato, a proposito,
ch'egli non ha contestato tale qualità e che dagli atti sequestrati risulta
che ha firma individuale sul conto della ricorrente.

Accennando, in maniera del tutto generica e soltanto dinanzi al Tribunale
federale, all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento
penale estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che
le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258
consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa, dopo averli
consultati, non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione
quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per lo
stesso. La critica, tardiva, è quindi inammissibile.

3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 132 307).

Losanna, 11 agosto 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: