Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.249/2004
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1A.249/2004 /biz

Sentenza dell'11 agosto 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Società T.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola,
studio legale Grignola-Taborelli,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 28 settembre
2004 dal Ministero pubblico
della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha
presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di
assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei
confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione
indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro
proveniente dal delitto di peculato. L'Autorità italiana ha chiesto di
perquisire, autorizzando la presenza degli inquirenti esteri, i locali di una
fiduciaria, di due studi legali e l'abitazione di un indagato.

B.
Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha
chiesto di acquisire la documentazione bancaria concernente determinate
società e quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti.
Con decisioni di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero
pubblico della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione
della rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza
richieste. Per quanto qui interessa, la polizia giudiziaria federale ha
inviato al MPC i documenti sequestrati il 24 settembre 2002 presso lo studio
legale dell'avv. H.________, amministratore della società londinese società
T.________ Dopo aver invitato, il 19 maggio 2004, il legale a esprimersi
sulla prospettata consegna dei documenti sequestrati e aver preso atto delle
relative osservazioni, con decisione di chiusura parziale del 28 settembre
2004 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti sequestrati.

C.
La società T.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio
federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11)
sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1
cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2
in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

1.5 La replica presentata dalla ricorrente, né richiesta né autorizzata, e
che non ha d'altra parte lo scopo di permettere il completamento del ricorso,
dev'essere stralciata dagli atti (art. 110 cpv. 4 OG).

2.
2.1 La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda, richiamando
l'art. 80h lett. b AIMP, semplicemente sul fatto che presso lo studio
dell'avv. H.________, quindi presso un terzo, sono stati sequestrati
classificatori contenenti documentazione bancaria e societaria, non di
pubblico dominio, che la concernono. Essa disattende tuttavia che,
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è
riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste
informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva
(perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128
II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d).

2.2 Con la decisione di chiusura è stata ordinata la trasmissione di atti
sequestrati presso uno studio legale: l'avvocato sottoposto alla contestata
perquisizione è, di massima, legittimato a impugnarla: egli non è tuttavia
insorto contro la decisione litigiosa né contro le criticate modalità del
sequestro (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP;
DTF 130 II 162 consid. 1.1 e 1.3, 127 II 151 consid. 4c/aa; sentenze
1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2 e 1A.283/2003 del 18 novembre 2004,
consid. 1.3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 306 e segg., in particolare n. 308 e
310). Ne segue che il ricorso parrebbe inammissibile per carenza di
legittimazione. La questione non dev'essere comunque esaminata oltre, visto
che il gravame è manifestamente infondato nel merito.

3.
3.1 La ricorrente si limita in effetti a criticare, peraltro in maniera del
tutto generica, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa per il
procedimento penale estero. Essa precisa che la beneficiaria economica della
società è E.________, vedova dell'indagato D.________. Dalla rogatoria e
dalla decisione impugnata risulta, come sottolineato dalla ricorrente, che
D.________ era indagato per il reato di peculato e E.________ per quello di
riciclaggio. Visto che questi procedimenti si sono conclusi con il
patteggiamento delle pene, la ricorrente adduce che la documentazione,
riconducibile a E.________, nei cui confronti non sussiste più alcun
procedimento penale, sarebbe inutile, ritenuto che il MPC non avrebbe
indicato alcuna connessione tra questi atti e gli altri indagati.

3.2 La censura è priva di consistenza. Il Tribunale federale, pronunciandosi
sul ricorso presentato da E.________ (causa 1A.194/2004 del 27 luglio 2005),
cui per brevità si rinvia, ha stabilito che la necessità, l'utilità e la
rilevanza potenziale di quei documenti per il procedimento estero non
potevano manifestamente essere escluse; conclusione che vale chiaramente
anche per gli atti in discussione, riconducibili alla medesima persona (DTF
122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Contrariamente all'accenno
ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento
penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente, ritenuto che la
società ricorrente può essere stata usata per transazioni sospette (DTF 129
II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c).
L'utilità potenziale di queste informazioni, ricordato che la beneficiaria
economica della ricorrente è stata coinvolta nell'inchiesta penale, è quindi
manifestamente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2). Né è
violato il principio della proporzionalità (v. al riguardo DTF 112 Ib 576
consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c)
e la domanda nemmeno appare abusiva, le informazioni richieste essendo idonee
a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid.
3a).

3.3 La ricorrente accenna al fatto che D.________, contrariamente a quanto
indicato nella rogatoria e nella decisione impugnata, non sarebbe mai stato
indagato, perché sarebbe deceduto il 13 febbraio 1997, prima dell'apertura
del procedimento estero. Con questo accenno essa non dimostra tuttavia che
l'esposto dei fatti sarebbe erroneo o contraddittorio (DTF 126 II 495 consid.
5e/aa pag. 501): esso è quindi vincolante per il Tribunale federale. Del
resto, anche l'eventuale mancata apertura di un procedimento penale nei
confronti di detta persona non sarebbe decisivo, ritenuto che la stessa era
comunque coinvolta nei prospettati reati e l'autorità estera sospetta che
altri indagati sarebbero subentrati nei suoi rapporti bancari.

3.4 La ricorrente disattende inoltre che il procedimento penale, parzialmente
conclusosi con patteggiamenti delle pene nei confronti di alcuni indagati,
procede ancora nei confronti di altri inquisiti: la domanda estera persegue
in effetti lo scopo di determinare il coinvolgimento di altre persone, in
particolare di altri indagati nei diversi ramificati avvenimenti oggetto
d'inchiesta, e di rintracciare, se del caso, i proventi degli ipotizzati
reati. L'Autorità estera non ha limitato la propria domanda ai fatti
concernenti la società V.________Srl, oggetto degli invocati patteggiamenti:
essa ha piuttosto sottolineato l'importanza delle richieste informazioni per
delineare il quadro complessivo dei sospettati reati e per permettere di
ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni
finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione
dei flussi di denaro e di pervenire quindi alla completa identificazione
delle persone e delle società coinvolte, nonché degli importi delittuosi
trasferiti all'estero. La criticata trasmissione è idonea a raggiungere tale
scopo (cfr. sentenza 1A.196/2004 del 29 luglio 2005, consid. 2).

3.5 Sempre al proposito va rilevato che, trattandosi di materiale probatorio,
la domanda non è divenuta priva d'oggetto, fintanto che il procedimento
penale non è concluso con un giudizio definitivo o lo Stato richiedente
l'abbia ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166;
Zimmermann, op. cit., Berna 2004, n. 168). Non v'è inoltre alcun motivo di
ritenere che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse divenuta
priva di oggetto.

3.6 La critica secondo cui il MPC non avrebbe indicato, quantomeno per ogni
classificatore, le ragioni che giustificano la contestata trasmissione,
violando in tal modo il suo diritto di essere sentita, è inconsistente. Il
MPC non ha infatti deciso, in maniera inammissibile, la trasmissione in
blocco di tutti gli atti sequestrati in modo acritico e indeterminato (v. al
riguardo DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186
consid. 4), ma ha proceduto alla necessaria cernita e, nella decisione
impugnata, ha indicato numerosi bonifici e versamenti sospetti avvenuti tra
le società menzionate nella rogatoria. Per di più la ricorrente, che non fa
valere di non aver potuto partecipare alla cernita e così adempiere il suo
dovere di cooperazione (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126 II 258 consid.
9b/aa pag. 262), è stata invitata dal MPC a pronunciarsi sulla rilevanza di
tali atti e con lettera del 15 giugno 2004, per il tramite del suo
amministratore e legale toccato dalla criticata misura di assistenza, ha
semplicemente rilevato di attendere l'emanazione di una decisione secondo
l'art. 80d AIMP.

Accennando, in maniera del tutto generica e soltanto dinanzi al Tribunale
federale, all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento
penale estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che
le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258
consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa, dopo averli
consultati, non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione
quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per lo
stesso. La critica, tardiva, è quindi inammissibile.

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penal (B 132 307).

Losanna, 11 agosto 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: