Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.23/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1A.23/2004 /biz

Sentenza del 21 dicembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte
e presidente del Tribunale federale,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto Cogliati,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
del 9 gennaio 2004 del Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
Il 14 marzo e il 9 agosto 1996, l'allora Ufficio federale di polizia, ora
Ufficio federale di giustizia (UFG), delegava al Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in
materia penale del 14 marzo 1996, e in seguito di ulteriori domande
complementari, presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Milano. L'autorità estera procedeva, in particolare, a indagini
contro B.________, C.________ e D.________, per concorso in reati continuati
di corruzione legati ad atti contrari ai doveri d'ufficio, addebitando al
primo di essersi fatto corrompere, agli altri due di aver corrotto. In
parziale esecuzione della domanda di assistenza, dopo l'evasione di numerosi
ricorsi presentati al Tribunale federale, l'autorità svizzera aveva trasmesso
all'Italia documenti bancari inerenti a diversi conti, in particolare al
conto X.________ presso la Banca V.________ di Lugano, di cui è titolare
A.________ e dal quale era stato versato denaro, di sospetto provento da
corruzione, sul conto Y.________, intestato all'indagato C.________ (sentenza
1A.109/1999 del 14 luglio 1999).

B.
La citata procura, in data 19 settembre 2003, dopo aver esaminato i documenti
trasmessigli e vista la necessità di esperire ulteriori accertamenti
nell'ambito di un procedimento penale avviato contro A.________, ha chiesto
di acquisire la documentazione di un conto presso la banca W.________ e del
conto Z.________ presso la Banca V.________ di Lugano, interessati da due
transazioni di 793'650 e di 200'000 dollari americani e concernenti il conto
X.________, nel frattempo estinto. Con ordinanza di entrata in materia, del 3
ottobre 2003, il MPC ha ammesso la richiesta e mediante decisione di chiusura
parziale, del 9 gennaio 2004, ha ordinato la trasmissione all'Italia della
documentazione del conto Z.________ intestato al citato indagato.

C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e, in via
subordinata, di rinviare la domanda di assistenza all'autorità estera,
invitandola a completarla nel senso dei considerandi. Dei motivi si dirà, in
quanto necessario, nei considerandi.

L'UFG propone di respingere il ricorso, il MPC di respingerlo in quanto
ammissibile

D.
Con scritto del 27 maggio 2004, il ricorrente ha trasmesso un provvedimento
della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione del 20
maggio 2004, secondo cui competente a procedere nelle indagini preliminari
nei suoi confronti è un'altra Procura. Invitata a esprimersi al riguardo, il
23 giugno 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Milano ha comunicato all'autorità svizzera che l'indagine a carico del
ricorrente è stata trasmessa all'altra Procura, precisando che quest'ultima
ha confermato il mantenimento della rogatoria.

Diritto:

1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne
agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito:
l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente
Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o
implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2
dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4). Le conclusioni
che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono,
di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e
rinvii).

1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2
in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente,
titolare del conto oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 80h
lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP).

2.
2.1 Il ricorrente fa valere che la rogatoria si fonderebbe su una decisione
del 2003 del Tribunale di Milano, nella quale sarebbe stato ritenuto a torto
un suo coinvolgimento penalmente rilevante, peraltro riguardo a reati
prescritti, nell'ambito di un'altra causa.

2.2 Nella richiesta di assistenza si rileva che dall'esame dei documenti
trasmessi dalla Svizzera nel 1998 concernenti il conto X.________ si
accertava la concomitanza di rimesse di denaro, sia dal conto del ricorrente
sia dell'indagato C.________, da relazioni estere del Casinò di Montecarlo:
ciò faceva apparire, all'epoca, i rapporti bancari come legati a
vincite/perdite presso tale Casinò. La Procura precisa che con decisione del
29 aprile 2003, motivata il 5 agosto successivo, la Quarta Sezione penale del
Tribunale di Milano, nell'ambito del processo di primo grado nei confronti di
C.________ e altri per il reato di concorso continuato in corruzione e
corruzione in atti giudiziari nella controversia civile cosiddetta
H.________/I.________, ha pronunciato una sentenza di condanna (su questa
controversia vedi la sentenza 1A.115/1996 del 16 gennaio 1997). Il
ricorrente, commercialista, aveva fatto parte del collegio di periti
incaricati dal Tribunale di quantificare il valore del gruppo I.________
nell'ambito della citata controversia. Secondo i giudici milanesi, quella che
doveva essere una equidistante perizia d'ufficio altro non sarebbe, di fatto,
che una perizia di parte, concordata ed elaborata con la fattiva
partecipazione della parte attrice. Questa conclusione si fonda sul
ritrovamento, nella documentazione sequestrata al condannato C.________, di
una bozza della perizia depositata dal collegio peritale; la bozza non
costituirebbe tuttavia una copia della perizia, ma una sua prima versione,
che solo in parte, sempre secondo i giudici milanesi, è poi stata travasata
letteralmente in quella consegnata al tribunale. La circostanza che uno dei
difensori "occulti" della parte atrice E.________ era in possesso di questa
bozza, parzialmente diversa dall'originale, dimostrerebbe che questa parte
"collaborava" alla stesura di tale atto. Il Tribunale di Milano ne ha
concluso che nei confronti del ricorrente sussistono forti elementi per
ritenerlo indiziato per lo meno del reato di abuso d'ufficio, se non peggio.

La citata Procura sottolinea che alla luce di queste motivazioni i movimenti
bancari tra il ricorrente e il condannato C.________ assumono, ora,
tutt'altra valenza. Essa lo ha pertanto iscritto nel registro degli indagati
per il reato di corruzione continuata in atti giudiziari, in relazione al
reato di falsa perizia, con le aggravanti di aver causato un ingente danno
patrimoniale e di aver commesso il fatto al fine di occultare il reato di
corruzione in atti giudiziari.

2.3 Il ricorrente critica come priva di ogni fondamento la conclusione dei
giudici milanesi, espressa nell'ambito di un procedimento concernente altri
soggetti e nel quale egli non avrebbe potuto difendersi. Aggiunge che,
secondo la sentenza medesima, si tratterebbe comunque di un'ipotesi di reato
abbondantemente prescritta. Egli fa valere inoltre che, contrariamente alla
tesi del criticato giudizio, secondo la normativa italiana, segnatamente in
applicazione del principio del contraddittorio, il consulente d'ufficio
sarebbe tenuto a informare i difensori dell'inizio e del prosieguo delle
operazioni peritali; né si potrebbe escludere che la citata bozza sia
pervenuta al condannato da parte di terzi. La sentenza milanese avrebbe
pertanto, secondo il ricorrente, riscontrato in maniera del tutto arbitraria
un suo agire penalmente rilevante, gli elementi su cui essa si fonda né
essendo decisivi né pertinenti.

2.4 Contrariamente a quanto parrebbe ritenere il ricorrente, gli art. 14 CEAG
e 28 AIMP, concernenti il contenuto della domanda (cfr. al riguardo DTF 118
Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88),
non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione
del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle
quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di
distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove
(v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag.
73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid.
3a). Nella fattispecie i sospetti si fondano sulle citate conclusioni dei
giudici milanesi.

2.5 Il ricorrente, adducendo semplicemente che dette conclusioni non
sarebbero sufficienti a dimostrare un suo coinvolgimento nei fatti oggetto
d'inchiesta, disconosce sia che l'autorità richiedente non deve, come si è
visto, provare la commissione del prospettato reato sia che il giudice
svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o
procedere a una valutazione del (contestato) mezzo di prova (DTF 122 II 367
consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib
264 consid. 3a). In concreto, la necessità di verificare l'eventuale
commissione dei reati è comunque resa verosimile.

2.6 Il ricorrente, sostenendo che non sussisterebbe alcuna connessione tra il
suo agire e i sospettati reati, disconosce inoltre che neppure l'eventuale
qualità di persona fisica o giuridica non implicata nell'inchiesta all'estero
consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta, infatti, che
sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il
reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica in concreto
e ciò senza che siano necessarie una sua implicazione nell'operazione
criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto
penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr.
Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). Per di più, l'assistenza dev'essere
accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto
autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati
fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547
consid. 3a pag. 552).

2.7 Il ricorrente rileva che sarebbero inspiegabili sia il fatto che la
Procura estera non ha avviato un procedimento penale nei suoi confronti
nell'ambito del procedimento aperto contro C.________ e gli altri condannati,
sia perché la stessa, in possesso dei documenti del suo conto, non ha chiesto
precedentemente, durante un interrogatorio, spiegazioni riguardo al bonifico
litigioso. Ora, premesso che il giudice dell'assistenza non deve pronunciarsi
sulle scelte istruttorie dell'autorità richiedente, dalla rogatoria risulta
chiaramente che l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati è
scaturita dagli accertamenti contenuti nella sentenza milanese: tenuto conto
di questa nuova circostanza, l'agire dell'autorità inquirente estera non
appare per nulla abusivo e, a un esame prima facie, destituito di ogni
fondamento. La consegna delle informazioni litigiose è pertanto giustificata
e idonea a far progredire le indagini, segnatamente nel senso di dimostrare o
meno la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: la sua utilità potenziale è
quindi data (DTF 126 II 258 consid. 9c). L'assunto del ricorrente, secondo
cui la Procura estera avrebbe potuto, nell'ambito di un suo interrogatorio
avvenuto nel marzo 2000, informarsi sui movimenti del suo conto, non regge.
Da una parte, perché si trattava dell'altra relazione bancaria e, dall'altra,
perché è evidente che sulla base delle nuove circostanze, emerse
successivamente nel quadro del processo milanese, l'autorità inquirente
estera intenda esaminare il suo coinvolgimento fondandosi sulla nuova
documentazione bancaria. Del resto, il ricorrente si limita in sostanza a
incentrare le sue critiche sulle (contestate) conclusioni contenute nella
sentenza milanese e sul fatto che, fondandosi su questo nuovo elemento, la
Procura estera l'ha iscritto nel registro degli indagati, insistendo su
un'asserita violazione dei suoi diritti di difesa nel quadro di quel
processo. Questi argomenti, come esposto, non sono tuttavia decisivi
nell'ambito dell'assistenza, tali critiche potendo infatti essere addotte, se
del caso, nel quadro del procedimento penale estero.

2.8 Spetterà in effetti all'autorità italiana verificare la fondatezza delle
(contestate) conclusioni espresse dai giudici milanesi. Compete infatti al
giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le
prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non
emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura
abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Non spetta all'autorità di
esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una
valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far
eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto
concerne l'attendibilità delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri
mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr.
anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376) e ancor meno di conclusioni
espresse in una sentenza. Trattandosi di una questione relativa alla
valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121
II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).

2.9 Contrariamente all'assunto ricorsuale, non si può negare che tra le
richieste misure di assistenza e l'oggetto dell'inchiesta penale italiana
sussista una relazione obiettiva sufficiente, come pure un chiaro nesso
causale tra la richiesta d'assistenza e i sospettati reati, connessione che
potrà essere confermata o no sulla base dei documenti sequestrati (DTF 129 II
462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c).

3.
3.1 A torto il ricorrente incentra il suo ricorso adducendo che l'asserita
prescrizione dei reati osterebbe all'accoglimento della rogatoria. Infatti,
diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr),
la CEAG, che prevale sull'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene
disposizioni che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta
prescrizione dell'azione penale, qualora si tratti, come in concreto, della
trasmissione di mezzi di prova. Trattasi di silenzio qualificato e non di
lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 117 Ib 53 consid. 2, 118 Ib
266 consid. 4b/bb pag. 268; causa 1A.91/1995 del 28 luglio 1995, consid. 3,
apparsa in Rep 1995 123; Zimmermann, op. cit., n. 435). Ne segue, che la
questione della prescrizione non dev'essere esaminata allorquando, come nel
caso di specie, lo Stato richiedente postula l'adozione di una misura
prevista dal Titolo II della CEAG. Per di più, il ricorrente, limitandosi in
maniera generica a elencare norme del diritto italiano e la prassi estera
concernenti la prescrizione, neppure adduce né rende verosimile che, secondo
il diritto svizzero, l'azione penale sarebbe esclusa a causa della
prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; cfr. sull'ammissibilità di
misure d'assistenza giudiziaria intervenuta la prescrizione assoluta secondo
il diritto svizzero, DTF 126 II 462). Le diffuse critiche ricorsuali, secondo
cui il Tribunale di Milano non avrebbe trasmesso d'ufficio gli atti alla
Procura, poiché si tratterrebbe di ipotesi di reato prescritte, come pure il
fatto che nella domanda di assistenza è stato omesso il passaggio concernente
la prescrizione, non sono quindi decisive.

3.2 Il ricorrente fa valere inoltre l'incompetenza territoriale della Procura
della Repubblica di Milano. Come rettamente rilevato dal ricorrente medesimo,
l'incompetenza territoriale non è determinante. Del resto, dando seguito a un
invito del Tribunale federale, la Procura milanese, con scritto del 23 giugno
2004, ha comunicato al MPC che l'indagine contro il ricorrente è stata
trasmessa a un'altra Procura; quest'ultima, con scritto del 22 giugno 2004,
ha confermato il mantenimento della rogatoria.

3.3 Manifestamente a torto il ricorrente sostiene che il MPC avrebbe violato
l'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 e 2 AIMP: in effetti è palese sia che in Italia
nessun giudice ha pronunciato nel merito una sua assoluzione o l'abbandono di
un procedimento avviato nei suoi confronti sia che abbia rinunciato a
infliggere una sanzione o se ne sia temporaneamente astenuto. Il fatto che il
Tribunale di Milano non abbia trasmesso d'ufficio gli atti concernenti il
ricorrente alla Procura della Repubblica non adempie infatti, con ogni
evidenza, gli estremi dell'invocata norma e non si oppone a un suo eventuale
perseguimento (cfr. Zimmermann, op. cit., n. 427-1 e 429). Per gli stessi
motivi anche l'accenno ricorsuale al principio "ne bis in idem" è
manifestamente privo di fondamento (cfr. l'art. III dell'Accordo).

3.4 Infine, accennando all'asserita inutilità dei documenti in esame per il
procedimento penale estero, adducendo semplicemente che non sarebbe stata
provata l'utilizzazione del conto per compiere i sospettati reati, il
ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che gli incombeva
secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 130 II 14 consid. 4.3,
126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli non ha
indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti,e
perché,sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero.
Anche per questo motivo il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere
respinto.

Inoltre, limitandosi a criticare la consegna di tutte le pezze giustificative
della sua relazione bancaria, comprese quelle successive al compimento degli
asseriti reati, il ricorrente misconosce che, secondo la prassi, quando le
autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di
procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i
documenti. Ciò perché esse debbono poter individuare il titolare giuridico ed
economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia
pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag.
468, 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza
1A.54/1999 del 14 maggio 1999, consid. 4b,  massima apparsa in Rep 1999 121).

4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 101 887/13).

Losanna, 21 dicembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: