Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.235/2004
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1A.235/2004 /col

Sentenza del 5 novembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale, Reeb, Féraud,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Alessandro Martinelli,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (presenza
dell'autorità inquirente italiana a operazioni di assistenza giudiziaria),

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 1° settembre
2004 dal Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva
presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza
giudiziaria, completata, in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i
reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in
effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali,
ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il
gruppo è il beneficiario economico.
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare del 20
maggio 2002, concernenti un procedimento penale contro il citato indagato,
B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita,
frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale
federale ha respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi
ricorsi presentati da società e da un indagato di cui era stata ordinata la
trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano
(cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997,
1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002,
1A.73/ 2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004).

B.
Mediante complemento del 3 agosto 2004 la citata procura ha chiesto di
eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di perquisire il
domicilio di A.________ e gli uffici a sua disposizione al fine di acquisire
la documentazione di numerose società e persone fisiche interessate dal
procedimento penale. L'Autorità estera ha garantito di non utilizzare le
informazioni prima di averle ottenute nel quadro di una decisione formale di
trasmissione.
Con decisione del 1° settembre 2004 il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) ha ammesso la richiesta integrativa; esso ha autorizzato
le autorità giudiziarie italiane, segnatamente il sostituto Procuratore della
Repubblica, a partecipare alle perquisizioni e alla consultazione degli atti
acquisiti (dispositivo n. 3). Il 28 settembre 2004 è stata eseguita la
perquisizione presso l'abitazione e gli uffici dell'interessata.

C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
del 6 ottobre 2004 al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di
concedere effetto sospensivo al ricorso e di differire pertanto la cernita
dei documenti acquisiti durante la perquisizione. In via principale chiede di
modificare la decisione impugnata nel senso di non autorizzare la presenza di
rappresentanti dell'Autorità estera alla consultazione degli atti; in via
subordinata postula di autorizzare la loro presenza soltanto alla cernita dei
documenti relativi alle società menzionate esplicitamente nella richiesta
integrativa.
Frattanto, con sentenza del 18 ottobre 2004, il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile un analogo ricorso di alcuni titolari di conti
contro la partecipazione delle autorità giudiziarie italiane alla cernita
della documentazione bancaria riguardante gli stessi (causa 1A.217/ 2004).

D.
L'Ufficio federale di giustizia e il MPC propongono di dichiarare
inammissibile il ricorso; il MPC chiede inoltre di non concedere l'effetto
sospensivo all'impugnativa.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 La ricorrente, che è tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda
genericamente sul fatto di essere toccata personalmente e direttamente dalla
misura di assistenza giudiziaria. Tuttavia, trattandosi di perquisizioni
domiciliari, solo il proprietario o il locatario sono di massima considerati
personalmente e direttamente toccati ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP
(art. 9a lett. b OAIMP). Ove la perquisizione ha interessato gli uffici della
X.________ SA, presso la quale la ricorrente è impiegata, solo la società
sarebbe legittimata a ricorrere (cfr. DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). Alla
ricorrente può quindi essere riconosciuta la legittimazione unicamente nella
misura in cui il provvedimento coercitivo riguarderebbe l'abitazione
familiare.

2.
2.1 L'art. 80g cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale, presa
dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale è
impugnabile separatamente, entro il termine di dieci giorni dalla sua
comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto amministrativo in caso
di pregiudizio immediato e irreparabile, ai sensi dell'art. 80e lett. b,
mediante il sequestro di beni (n. 1) o la presenza di persone che partecipano
al processo all'estero (n. 2). Occorre però rilevare che un tale pregiudizio
deve rimanere un'eccezione (FF 1995 III 3; DTF 126 II 495 consid. 3 e 5):
anche secondo la giurisprudenza il ricorso di diritto amministrativo, in tale
ambito, è infatti ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid.
2.1, 353 consid. 3).
Spetta al proposito al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile,
sulla base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni o la
presenza di partecipanti al processo all'estero gli causa un pregiudizio
immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere
sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione
di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii).

2.2 Secondo la giurisprudenza, la presenza di funzionari esteri a una misura
di esecuzione, che deve mantenere il carattere di passività che le è proprio
(DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid.
7c pag. 169; causa 1A.69/2001 del 3 maggio 2001, consid. 1), non implica
ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e irreparabile: ciò può
essere il caso quando sussista il rischio che le autorità estere, con la loro
presenza, possano avere conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima
che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata
dell'assistenza. Questo rischio, di regola, può tuttavia essere evitato,
quando l'autorità svizzera adotti le misure necessarie atte a impedire
un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del
procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano
appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la consegna di
copie di atti fino al passaggio in giudicato della decisione di chiusura (DTF
128 II 211 consid. 2.1, 127 II 198 consid. 2b pag. 204; causa 1A.228/2003 del
10 marzo 2004, consid. 3.3.1; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 231-233, 296 e
296-1; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière
pénale, Basilea 2004, n. 2, 3 e 16 all'art. 65a AIMP; contra Peter Popp,
Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, n.
421/422 pag. 285 seg.).
2.3 La ricorrente contesta la partecipazione dei magistrati esteri alla
cernita della documentazione nel frattempo acquisita, sostenendo che tale
documentazione sarebbe coperta dal segreto bancario e professionale e che
numerosi atti non sarebbero in relazione con l'inchiesta estera. Ritiene che
la domanda di assistenza costituirebbe una ricerca indiscriminata di prove e
che la partecipazione dei magistrati italiani potrebbe comportare
un'utilizzazione anticipata delle informazioni acquisite, cagionandole un
danno irreparabile. In sostanza, secondo la ricorrente, la sola presenza di
partecipanti al processo estero sarebbe suscettibile, trattandosi di
informazioni inerenti alla sfera segreta, di comportare un simile
pregiudizio. Tuttavia, come si è visto (cfr. consid. 2.2), l'intervento di
funzionari esteri a una misura di esecuzione non implica ancora, di per sé,
un pregiudizio immediato e irreparabile per l'interessato: secondo la prassi,
la sussistenza di un simile pregiudizio dovendo essere resa perlomeno
verosimile.

2.4 In concreto, già nella citata richiesta integrativa l'Autorità estera ha
espressamente assicurato che non utilizzerà le informazioni litigiose prima
dell'emanazione di una decisione formale di chiusura (cfr. DTF 128 II 211
consid. 2.1 pag. 216). Essa ha nuovamente ribadito questo impegno con scritto
del 19 agosto 2004. Inoltre, il 16 settembre 2004, nell'ambito di un
precedente, analogo, complemento (cfr. causa 1A.217/2004), essa ha precisato
al MPC che le citate garanzie sono da interpretare alla luce degli art. IV e
IX dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale e ne agevola
l'applicazione, del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41). Secondo l'art. IX
dell'Accordo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente,
autorizza, tra l'altro, i rappresentanti di quest'ultimo ad assistere
all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i
principi dello Stato richiesto (cpv. 1). Questa norma prevede poi
espressamente che i rappresentanti dell'autorità straniera non possono
utilizzare, per indagini o come mezzo di prova, le informazioni inerenti a
una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza in tale ambito, prima
che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e
l'estensione dell'assistenza (cpv. 3). Inoltre, giusta l'art. IV cpv. 1
dell'Accordo, le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono né
essere utilizzate ai fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova
in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è
esclusa (cfr., sull'osservanza del principio di specialità da parte
dell'Italia, DTF 124 II 184 consid. 5 e 6). Nel citato scritto del 16
settembre 2004, l'Autorità richiedente ha altresì garantito che le
informazioni non saranno comunicate, nemmeno in via informale, a organi di
polizia giudiziaria. Nelle esposte circostanze, le garanzie addotte
dall'Autorità italiana sono sufficienti per evitare il realizzarsi di un
pregiudizio immediato ed irreparabile.

2.5 Comunque, anche dal profilo dall'art. 65a AIMP, vista la complessità dei
fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale e dei numerosi complementi
inoltrati in seguito, non vi è dubbio che la presenza di inquirenti esteri,
che meglio conoscono le diverse ramificazioni dell'inchiesta, potrà agevolare
l'esecuzione delle misure richieste. Essa potrà inoltre, se del caso, rendere
superfluo l'inoltro di ulteriori domande integrative: la contestata misura
rispetta quindi il principio della proporzionalità, essendo in relazione con
i fatti esposti nel complemento litigioso (cfr. sentenza del 18 ottobre 2004,
citata, consid. 2.9; DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6).

2.6 La criticata partecipazione permetterà inoltre alla ricorrente di far
valere immediatamente eventuali motivi, addotti nelle censure di merito del
presente gravame, che potrebbero ostare alla trasmissione di determinati
atti, spiegandone le ragioni prima dell'emanazione di una decisione di
chiusura (sulla procedura da seguire nell'ambito della cernita di documenti
sequestrati, con la partecipazione di magistrati esteri, v. DTF 130 II 14
consid. 4.4 pag. 17 e seg.; Zimmermann, op. cit., n. 479-2). È infatti
manifesto che la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta, in
particolare la consegna di documenti bancari all'Autorità estera, potrà
essere ordinata solo nell'ambito di una decisione di chiusura secondo gli
art. 80c o 80d AIMP. È inoltre palese, come è d'altra parte espressamente
stato assicurato, che i partecipanti al processo all'estero devono rispettare
il principio della specialità (FF 1995 III 24 ad art. 65a; DTF 130 II 329
consid. 3, 124 II 184 consid. 5 e 6; sulla necessità di evitare ogni rischio
che possa comportare la rivelazione intempestiva d'informazioni prima della
chiusura della procedura d'assistenza v. DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204 e
consid. 4a e rinvii). Ne segue che, confermando la presenza di magistrati
esteri, il MPC non ha violato il diritto federale, né ha abusato del potere
di apprezzamento che gli compete (art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP).

3.
La ricorrente fa valere numerose censure di merito, in particolare
un'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata riguardo al
contenuto e all'ammissibilità del complemento rogatoriale, il realizzarsi di
una ricerca indiscriminata di prove e l'insufficienza dell'esposto dei fatti
nel complemento. Come espresso nella citata sentenza del 18 ottobre 2004,
alla quale può essere qui rinviato, queste critiche non devono essere
vagliate in questo stadio della procedura, limitato alla questione della
presenza di magistrati esteri, ma possono essere sollevate, se del caso, in
occasione di una decisione di trasmissione (cfr. DTF 130 II 329 consid. 3).

4.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). L'emanazione del presente giudizio rende
priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 95799).

Losanna, 5 novembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: