Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.222/2004
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1A.222/2004 /viz
1P.554/2004

Sentenza del 31 marzo 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

X. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Carlo Brusatori,

contro

Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

spese di esecuzione sostitutiva,

ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto
pubblico contro la sentenza emanata il 20 agosto 2004 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione dell'8 novembre 1996 il Dipartimento del territorio del Cantone
Ticino, constatato che sui fondi part. n. xxx e yyy di Arbedo, di proprietà
di X.________, e sui fondi part. n. aaa e bbb, di proprietà dello Stato,
erano depositati numerosi veicoli inservibili, oltre a rottami e copertoni
usati appartenenti a X.________, ha tra l'altro ordinato a questi di
sgomberarli entro trenta giorni e di consegnarli a un centro di raccolta
autorizzato. Poiché il ricorrente si era impegnato a costruire un capannone
per svolgervi la sua attività e depositarvi il materiale oggetto dell'ordine
dipartimentale, il termine di sgombero è poi stato prorogato sino al 30
novembre 1997.

B.
Dopo ulteriori atti procedurali che non occorre qui rievocare, il 17 aprile
2002 il Dipartimento del territorio ha diffidato inappellabilmente X.________
a sgomberare entro quindici giorni i veicoli, avvertendolo che in caso di
inadempienza sarebbe stata ordinata con spese a relativo carico l'esecuzione
d'ufficio. Essendo anche questo termine trascorso infruttuoso, con decisione
del 10 aprile 2003, la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del
territorio ha avvertito X.________ che a partire dal 5 maggio 2003 si sarebbe
proceduto all'esecuzione sostitutiva dell'ordine 8 novembre 1996, invitandolo
a spostare sulla particella n. yyy i veicoli ancora idonei alla circolazione.

C.
L'interessato ha impugnato questa risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato
del Cantone Ticino che, con decisione del 13 maggio 2003, ha dichiarato
irricevibile il gravame siccome volto essenzialmente a rimettere in
discussione l'ordine oggetto dell'esecuzione, ciò che non era più possibile
in quella procedura. Adito da X.________, il Tribunale cantonale
amministrativo ne ha respinto il 3 settembre 2003 il ricorso, confermando
sostanzialmente l'argomentazione del Governo. Con sentenza del 6 novembre
2003, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato
dall'interessato contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale (causa
1P.604/2003).

D.
Previo avvertimento dell'interessato da parte della Divisione dell'ambiente,
la ditta Y.________ SA di Giubiasco ha eseguito lo sgombero a partire dal 17
novembre 2003. Con decisione del 22 gennaio 2004, la Divisione dell'ambiente
ha quindi accertato che le spese di esecuzione sostitutiva, corrispondenti
alla fattura emessa dalla ditta incaricata, ammontavano a fr. 34'631.-- ed ha
ordinato a X.________ di rifonderle allo Stato. Il Consiglio di Stato ha
respinto, con risoluzione del 4 maggio 2004, un ricorso dell'interessato e
confermato la decisione della Divisione dell'ambiente. Adito da X.________,
il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, con sentenza del 20 agosto
2004, un ricorso contro la risoluzione governativa. Ha ritenuto superflue, e
non le ha quindi assunte, le prove indicate dal ricorrente. Ha poi
considerato insufficientemente motivata e comunque infondata l'eccezione di
nullità dell'ordine di sgombero, respingendo pure le censure relative alle
modalità di esecuzione dello sgombero, nonché al modo di classificare il
materiale asportato.

E.
X.________ impugna la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo con un
ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale. Chiede di dichiararla nulla e subordinatamente di
annullarla. Con entrambi i rimedi egli fa valere una violazione
dell'uguaglianza giuridica, del divieto dell'arbitrio, del principio della
buona fede, della garanzia della proprietà, della libertà economica e delle
garanzie procedurali generali. Il ricorrente postula inoltre di essere
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale. La Divisione dell'ambiente del
Dipartimento del territorio e il Municipio di Arbedo-Castione chiedono di
respingere i ricorsi. Invitato a presentare eventuali osservazioni, l'Ufficio
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha comunicato di
condividere la decisione impugnata. Il ricorrente ha in seguito preso
posizione sulle risposte delle Autorità e prodotto ulteriori documenti.
Con decreto presidenziale del 28 ottobre 2004 ai ricorsi è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.1 Il ricorrente presenta un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso
di diritto pubblico dai contenuti praticamente identici. Per la natura
sussidiaria del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), occorre
innanzitutto esaminare se siano date le condizioni per l'ammissibilità del
ricorso di diritto amministrativo (DTF 129 I 337 consid. 1.1 e rinvii).
Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del
ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità
cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero
dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata alcuna delle eccezioni
previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 129 I 337
consid. 1.1 e rinvii). Il ricorso di diritto amministrativo è pure
ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul
diritto federale e su quello cantonale, in quanto sia in discussione la
violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 128 I
46 consid. 1b/aa, 128 II 56 consid. 1a/aa e rinvii).
In concreto, i gravami sono diretti contro una decisione dell'ultima istanza
cantonale che conferma la decisione della Divisione dell'ambiente di porre a
carico del ricorrente le spese per lo sgombero di veicoli inservibili e
rottami depositati, esternamente, sui fondi già citati. La Corte cantonale ha
reso il suo giudizio fondandosi in prevalenza sull'art. 34 della legge
ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966
(LPamm), per il quale l'Autorità amministrativa esegue le proprie decisioni
(cpv. 1), e l'esecuzione forzata avviene segnatamente mediante esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato (cpv. 3, lett. b). La Divisione
dell'ambiente e il Dipartimento del territorio hanno tuttavia fondato
l'ordine di sgombero, l'esecuzione sostitutiva e l'obbligo di rifusione allo
Stato dei relativi costi essenzialmente sulla base della legge federale sulla
protezione delle acque, del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), la rimozione
delle carcasse essendo stata dettata soprattutto da ragioni di protezione
dell'ambiente e delle acque. In particolare, l'art. 54 LPAc prevede
esplicitamente che i costi di prevenzione e di riparazione dei danni siano
accollati a chi li ha causati (cfr. anche l'analogo art. 59 LPAmb). La Corte
cantonale ha del resto fondato la propria competenza sulla legge cantonale
del 2 aprile 1975 di applicazione della previgente legge federale contro
l'inquinamento delle acque, dell'8 ottobre 1971 (cfr. art. 124 lett. f), che
all'art. 3 riprende in sostanza il principio dell'imposizione delle spese
alla persona che ha causato l'evento dannoso o pericoloso. In tale ambito, il
diritto cantonale non ha una portata autonoma rispetto all'art. 54 LPAc,
direttamente applicabile, sicché in concreto è data solo la via del ricorso
di diritto amministrativo (cfr. sentenza 1A.248/2002 del 17 marzo 2003,
consid. 1.1, indicata in URP 2003, pag. 371 segg.).
1.2 Il ricorrente, che è stato obbligato a rifondere allo Stato le spese per
l'esecuzione sostitutiva dello sgombero, ha un interesse degno di protezione
all'annullamento della decisione impugnata ed è quindi legittimato a
ricorrere (art. 103 lett. a OG).

1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il
Tribunale federale se l'istanza inferiore, come nel caso, è un'autorità
giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti
oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 125 II 369 consid. 2d). Nell'ambito di questo rimedio possono
essere giudicate anche le censure relative alla violazione di diritti
costituzionali, che pure rientrano nella nozione di diritto federale ai sensi
dell'art. 104 lett. a OG (DTF 126 II 300 consid. 1b, 121 II 39 consid. 2d/bb
e rispettivi rinvii).

1.4 Nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente è comunque tenuto a
presentare una chiara e precisa motivazione, con riferimento alla fattispecie
cui si riferisce l'atto impugnato e alle tesi in esso contenute (cfr. art.
108 cpv. 2 OG; DTF 130 I 312 consid. 1.3.1 e riferimenti). Nell'ambito di
questa procedura il ricorrente non è però più abilitato a rimettere in
discussione l'ordine di sgombero originario, su cui sono basate le decisioni
dell'esecuzione sostitutiva e di rifusione dei costi allo Stato. Né egli può
in questa sede validamente contestare ulteriori precedenti decisioni
definitive e cresciute in giudicato (art. 101 lett. c OG; DTF 119 Ib 492
consid. 3c/bb). Nella misura in cui il ricorrente critichi l'ordine di
sgombero, insistendo segnatamente sulla pretesa utilizzabilità di taluni
materiali come pezzi di ricambio, sul fatto che l'ubicazione della sua
attività sarebbe conforme al piano regolatore e che non avrebbe mai causato
inquinamenti, il ricorso è pertanto inammissibile. Né il gravame può essere
esaminato nel merito laddove il ricorrente invochi genericamente una pretesa
violazione di diritti costituzionali senza confrontarsi con l'oggetto del
litigio, segnatamente con le argomentazioni esposte nel giudizio impugnato.

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione del diritto
di essere sentito per non avere assunto le prove da lui richieste, che
avrebbero tra l'altro permesso di accertare la mancata cernita del materiale
e l'eliminazione di veicoli e pezzi di ricambio ancora utilizzabili.

2.2 Il diritto di essere sentito, che comprende la facoltà per l'interessato
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro
assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano
influire sul giudizio (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa e rinvii), non impedisce di
principio all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove
richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare il suo
giudizio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a).

2.3 La Corte cantonale ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto superflue
le prove addotte dal ricorrente, rilevando in particolare che l'entità e la
natura dei materiali da rimuovere risultava con sufficiente chiarezza dalla
documentazione fotografica agli atti, che un sopralluogo avrebbe permesso a
quel momento unicamente di constatare l'avvenuto sgombero e che una perizia
sullo stato del terreno non si giustificava alla luce della natura degli
oggetti e della portata dell'ordine di rimozione. Premesso che il ricorrente
non sostanzia un eventuale arbitrio nell'apprezzamento anticipato delle prove
da parte della Corte cantonale, i mezzi probatori da lui indicati
concernevano essenzialmente questioni, come la fondatezza e le modalità dello
sgombero, già oggetto di decisioni anteriori definitive. D'altra parte, come
rilevato nel giudizio impugnato, il ricorrente era stato esplicitamente
invitato nelle decisioni dell'8 novembre 1996 e del 10 aprile 2003 a separare
i veicoli che intendeva conservare ed avvertito che, in caso di mancata
separazione, la scelta dei veicoli che avrebbero eventualmente potuto essere
rimessi in circolazione sarebbe stata eseguita in forma sommaria dai
funzionari della Sezione della circolazione. Non avendo il ricorrente dato
seguito all'invito, la Corte cantonale ha ritenuto contrario al principio
della buona fede sollevare in quella sede contestazioni sulle modalità della
cernita. In tali circostanze, sulla base di tale argomentazione, l'audizione
di testimoni riguardo allo svolgimento delle operazioni di sgombero poteva,
senza con ciò incorrere nell'arbitrio, essere considerata irrilevante. In
sostanza, essendo il litigio dinanzi all'ultima istanza cantonale
circoscritto all'aspetto dei costi dell'esecuzione forzata, la decisione di
rinunciare ad assumere ulteriori prove sulla base dell'apprezzamento
anticipato della loro rilevanza non è certo manifestamente insostenibile.
Considerata altresì la natura delle censure proponibili con il rimedio in
esame (cfr. consid. 1.4), l'assunzione di ulteriori prove non si giustifica
quindi nemmeno in questa sede (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II
274 consid. 1d).

3.
3.1 Il ricorrente considera nulla sia la decisione di rifusione delle spese
allo Stato sia la sentenza impugnata che la conferma. Ritiene inoltre
gravemente viziato già l'ordine di sgombero dell'8 novembre 1996, adducendo
ch'esso non sarebbe stato sorretto da accertamenti tecnici visto che una
perizia da lui commissionata escluderebbe un inquinamento del suolo e delle
acque. Premesso che con questa censura il ricorrente mette ancora in
discussione il provvedimento alla base della decisione di rifusione delle
spese, egli non espone difetti particolarmente gravi e manifesti, tali da
fondare la nullità della procedura avviata nei suoi confronti, né si
confronta con le argomentazioni addotte al proposito dalla Corte cantonale,
che ha in concreto escluso un simile vizio (cfr. sentenza impugnata, consid.
3.1; cfr. inoltre, sulla nozione di nullità delle decisioni, DTF 130 III 430
consid. 3.3, 129 I 361 consid. 2.1, 122 I 97 consid. 3a/aa).

3.2 Il ricorrente ritiene in ogni modo la decisione impugnata lesiva del
diritto, siccome le spese di cui è chiesto il rimborso non si riferirebbero
all'oggetto dell'ordine di sgombero dell'8 novembre 1996, al quale era
allegato uno specifico elenco dei veicoli inservibili da asportare. Sostiene
che, poiché i veicoli elencati sarebbero stati a suo tempo rimossi, si
imponeva di aggiornare la distinta, dando al ricorrente un'ulteriore
possibilità di ricorso, prima di eventualmente procedere all'esecuzione
forzata.
Contrariamente all'opinione del ricorrente, il fatto che le autovetture
inservibili elencate nella distinta annessa all'ordine di sgombero sarebbero
state nel frattempo rimosse non è decisivo, essendo le stesse comunque
sostituite con altri veicoli dallo stato sostanzialmente analogo. La tesi del
ricorrente implicherebbe infatti per l'autorità l'obbligo di notificargli una
nuova decisione ogni qualvolta gli oggetti interessati dalla decisione di
esecuzione fossero sostituiti da altri, ciò che equivarrebbe in pratica ad
ostacolare un ripristino efficace della situazione conforme alla legge (cfr.
sentenza 1A.248/2002 del 17 marzo 2003, citata, consid. 2.1). La decisione
posta in esecuzione imponeva chiaramente al ricorrente di sgomberare tutti i
veicoli inservibili unitamente ai rottami e ai copertoni usati e di
consegnarli a un centro di raccolta autorizzato. Invitando il ricorrente a
separare e a depositare in uno specifico luogo i veicoli che intendeva
conservare, essa implicava d'altra parte il divieto di continuare a
depositare indiscriminatamente altre carcasse e rottami sui fondi in
questione. Inoltre, la decisione di sgombero, menzionando a piè di pagina il
citato elenco, specificava che lo stesso si riferiva alla situazione
esistente il 7 novembre 1996. Attribuendo in tali circostanze una valenza
soltanto indicativa all'elenco dei singoli oggetti e ritenendo, a ragione,
che il ricorrente avesse in ogni caso compreso la portata del provvedimento,
la Corte cantonale non ha ecceduto o abusato del proprio potere di
apprezzamento.

3.3 In considerazione di quanto esposto, non risulta quindi che l'esecuzione
sostitutiva abbia oltrepassato il contenuto dell'ordine di sgombero, né che i
costi esposti comprendano spese inutili, non giustificate dalle necessità di
una corretta attuazione del provvedimento. Al proposito il ricorrente si
limita del resto a criticare genericamente la quantità di materiale asportato
e l'importo fatturato dalla ditta esecutrice. Premesso che in quest'ambito
l'autorità beneficia di un ampio margine d'apprezzamento, che impone di
stralciare unicamente le voci di spesa manifestamente inutili (DTF 102 Ib 203
consid. 6), il ricorrente né fornisce concreti elementi che permettano di
ritenere inattendibili i quantitativi esposti né allega indicazioni e prove
riguardo ai prezzi usualmente praticati da altre imprese del ramo. Risulta
inoltre dagli atti che lo Stato ha deliberato i lavori di sgombero alla ditta
Y.________ SA dopo averli messi a concorso.

4.
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico è inammissibile, mentre il
ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta siccome i gravami
erano sin dall'inizio privi della possibilità di esito favorevole (art. 152
cpv. 1 OG; DTF 122 I 267 consid. 2b). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti nella procedura del ricorso di diritto amministrativo (art. 159 cpv.
2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è
respinto.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del
ricorrente.

5.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di
Arbedo-Castione, alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del
territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino nonché all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio.

Losanna, 31 marzo 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: