Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.217/2004
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1A.217/2004 /bom

Sentenza del 18 ottobre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Titolare del Conto N. XXX.________,
presso la banca R.________,
Titolare del Conto N. YYY.________,
presso la banca R.________,
Titolare del Conto N. ZZZ.________,
presso la banca R.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. dott. Alessandro Martinelli,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (presenza
dell'autorità inquirente italiana a operazioni di assistenza giudiziaria),

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 23 agosto 2004 del
Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva
presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza
giudiziaria, completata, in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i
reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in
effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali,
ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il
gruppo è il beneficiario economico.

Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare del 20
maggio 2002, concernenti un procedimento penale contro il citato indagato,
B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita,
frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale
federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi
ricorsi presentati da società e da un indagato di cui era stata ordinata la
trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano
(cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997,
1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002,
1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004).

B.
Mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata procura ha chiesto di
eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la
documentazione di numerosi conti bancari e di poter partecipare all'esame
degli atti sequestrati. Essa ha garantito di non utilizzare le informazioni
prima d'averle ottenute nel quadro di una decisione formale di trasmissione.

Con ordinanza di entrata in materia del 23 agosto 2004, il Ministero pubblico
della Confederazione (MPC) ha ammesso la richiesta integrativa; esso ha
autorizzato le autorità giudiziarie italiane, segnatamente il sostituto
procuratore della citata Procura, a partecipare alla cernita della
documentazione per determinare la rilevanza delle informazioni assunte
(dispositivo n. 3).

C.
I titolari del conto n. XXX.________, n. YYY.________ e n. ZZZ.________
impugnano questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo  del 22
settembre 2004 al Tribunale federale. Chiedono, in via preliminare, di
concedere effetto sospensivo al ricorso e di differire pertanto la cernita
dei documenti bancari trasmessi dalla banca R.________ fino all'evasione del
gravame e, in via principale, di modificare la decisione impugnata nel senso
di non autorizzare la presenza di rappresentanti dell'autorità estera alla
cernita degli atti; in via subordinata postulano di autorizzare la loro
presenza soltanto alla cernita dei documenti di apertura del conto
XXX.________ e dei documenti concernenti le operazioni intercorse tra questa
relazione e i conti menzionati nel complemento del 22 giugno 2004; in via
ancor più subordinata chiedono di modificare la decisione impugnata nel senso
di autorizzare la contestata partecipazione soltanto riguardo ai documenti
del conto XXX.________.

D.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) e il MPC propongono di dichiarare
inammissibile il ricorso; il MPC chiede inoltre di non concedere l'effetto
sospensivo all'impugnativa.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 Il nome dei ricorrenti non è stato indicato nell'atto di ricorso, ma in
una lettera di stessa data trasmessa al Tribunale federale con il gravame,
dalla quale risulta che si tratta, per due conti, della medesima persona.
Questo modo di procedere rispetta le esigenze formali poste dall'art. 30 cpv.
1 OG. Tale norma, infatti, non esige che il nome del ricorrente sia indicato
nell'atto di ricorso, ma soltanto che questo sia firmato, vuoi dal
ricorrente, vuoi da un difensore che giustifichi il suo mandato con procura
scritta conformemente a quanto disposto dall'art. 29 OG. Non si è pertanto in
presenza di un ricorso anonimo (causa 1A.223/1992 del 29 marzo 1993, consid.
1c, apparsa in Rep 1993 142). Ritenuto che le decisioni rese durante la
procedura non devono essere trasmesse alle autorità estere e che si è in
presenza di una decisione incidentale, l'accorgimento adottato dal ricorrente
per evitare che lo Stato richiedente venga a conoscenza direttamente o
indirettamente di informazioni, la cui trasmissione presuppone che la
procedura di assistenza sia stata chiusa, di per sé non si giustifica; ciò
non toglie che il suo nome può essere omesso in questa sentenza (Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a
ed., Berna 2004, n. 314 e seg.).

2.
2.1 Al titolare dei conti XXX.________ e YYY.________ dev'essere riconosciuta
la legittimazione a ricorrere (art. 80h lett. b della legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 [AIMP; RS
351.1] in relazione con l'art. 9a lett. a della relativa ordinanza; DTF 130
II 162 consid. 1.1). Egli non è per contro legittimato riguardo al conto
ZZZ.________, sul quale adduce di avere semplicemente il diritto di procura.
In tale misura il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione. Chi
possiede una semplice procura sul conto è infatti toccato solo in maniera
indiretta e non è pertanto legittimato a ricorrere (DTF 123 II 161 consid.
1d/bb pag. 165; causa 1A.250/1998 del 25 giugno 1999, consid. 1d, apparsa in
Rep 1999 122 e 1A.257/1993 dell'11 febbraio 1994 apparsa in Rep 1994 289).

2.2 Con lettera del 21 settembre 2004 il MPC ha comunicato al patrocinatore
dei ricorrenti che sussisterebbe la possibilità di non fornire indicazioni
all'autorità richiedente riguardo ai conti YYY.________ e ZZZ.________
Qualora questa ipotesi dovesse realizzarsi, il ricorso, in tale misura,
sarebbe privo d'oggetto.

2.3 L'art. 80g cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale, presa
dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale è
impugnabile separatamente, entro il termine di dieci giorni dalla sua
comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto amministrativo in caso
di pregiudizio immediato e irreparabile, ai sensi dell'art. 80e lett. b,
mediante il sequestro di beni (n. 1) o la presenza di persone che partecipano
al processo all'estero (n. 2). Occorre però rilevare che un tale pregiudizio
deve rimanere un'eccezione (FF 1995 III 3; DTF 126 II 495 consid. 3 e 5):
anche secondo la giurisprudenza il ricorso di diritto amministrativo, in tale
ambito, è ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid. 2.1,
253 consid. 3).

Il ricorrente rileva d'aver preso conoscenza soltanto il 15 settembre 2004
della decisione impugnata del 23 agosto precedente, nella quale non si
menzionava tuttavia la criticata autorizzazione, trasmessagli il 14 settembre
2004 dall'istituto di credito. Visto l'esito del ricorso, la questione della
tempestività del gravame non dev'essere esaminata oltre (sulla questione v.
DTF 124 II 124 consid. 2d, 120 Ib 183 consid.  3a; cfr. anche DTF 125 II 65
consid. 2a).

2.4 Nel complemento del 22 giugno 2004 l'autorità richiedente ha chiesto
espressamente di poter partecipare all'esame dei documenti bancari allo scopo
di esprimersi sulla loro rilevanza e di poter individuare ulteriori relazioni
bancarie, in vista dell'inoltro di eventuali domande integrative. Essa si è
inoltre impegnata a non utilizzare le informazioni ottenute fino alla loro
trasmissione mediante decisione formale di chiusura. Certo, essa non ha
espressamente fondato la richiesta di partecipazione sull'art. IX
dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale, del 10 settembre 1998 (in
seguito: l'Accordo; RS 0.351.945.41), concernente la presenza di persone
straniere nello Stato richiesto; l'Accordo è stato comunque richiamato
riguardo alle modalità di trasmissione (diretta) della domanda (art. XVII).
Secondo l'art. IX dell'Accordo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato
richiedente, autorizza, tra l'altro, i rappresentanti di quest'ultimo ad
assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile
con i principi dello Stato richiesto (cpv. 1). Questa norma prevede poi
espressamente che i rappresentanti dell'autorità straniera non possono
utilizzare, per indagini o come mezzo di prova, le informazioni inerenti a
una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza in tale ambito, prima
che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e
l'estensione dell'assistenza (cpv. 3).
Nella decisione impugnata il MPC, ritenendo che la partecipazione dei
rappresentanti dell'autorità estera può agevolare considerevolmente
l'esecuzione della domanda, ha tuttavia implicitamente fondato la contestata
autorizzazione sull'art. 65a AIMP, norma di cui ha richiamato il capoverso 3,
unitamente all'art. IX cpv. 3 dell'Accordo. L'art. 65a AIMP dispone che ai
partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza a
operazioni di assistenza giudiziaria, nonché la consultazione degli atti,
qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento
giuridico (cpv. 1); la loro presenza può parimenti essere ammessa, con la già
citata riserva del capoverso 3, qualora possa agevolare considerevolmente
l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero (cpv. 2).

2.5 Spetta al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla
base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni o la presenza
di partecipanti al processo all'estero gli causa un pregiudizio immediato e
irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante
un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura
(DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Il ricorrente,
rilevato che gli atti litigiosi contengono informazioni coperte dal segreto
bancario, fa valere numerose censure di merito che osterebbero alla postulata
assistenza; critiche che, come si vedrà, non devono essere esaminate in
questo stadio della procedura.

2.6 Infatti, di massima, e come si vedrà ancora in seguito (consid. 2.7), la
presenza di funzionari esteri a una misura di esecuzione, che deve mantenere
il carattere di passività che le è proprio (DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag.
562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid. 7c pag. 169; causa 1A.69/2001
del 3 maggio 2001, consid. 1), non implica ancora, per l'interessato, un
pregiudizio immediato e irreparabile: ciò può essere il caso quando sussista
il rischio che le autorità estere, con la loro presenza, possano avere
conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità
competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza.
Questo rischio, di regola, può tuttavia essere evitato, quando l'autorità
svizzera adotti le misure necessarie atte a impedire un'utilizzazione
anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento
estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano appunti su
fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la consegna di copie di atti
fino al passaggio in giudicato della decisione di chiusura (DTF 128 II 211
consid. 2.1, 127 II 198 consid. 2b pag. 204; causa 1A.228/2003 del 10 marzo
2004, consid. 3.3.1; Zimmermann op. cit., n. 231-233, 296 e 296-1; Laurent
Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004,
n. 2, 3 e 16 all'art. 65a AIMP; contra Peter Popp, Grundzüge der
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, n. 421/422 pag. 285
seg.).

In concreto, già nel citato complemento l'autorità richiedente ha
espressamente assicurato che non utilizzerà le informazioni litigiose prima
dell'emanazione di una decisione formale di chiusura (cfr. DTF 128 II 211
consid. 2.1 pag. 216). Essa ha nuovamente ribadito questo  impegno con
scritto del 6 agosto 2004. Inoltre, il 16 settembre 2004, confermate queste
garanzie, essa ha precisato al MPC che le stesse sono da interpretare alla
luce dell'art. IV, concernente l'utilizzazione delle informazioni in
osservanza del principio della specialità, e dell'art. IX dell'Accordo
(sull'osservanza del principio della specialità da parte dell'Italia v. DTF
124 II 184 consid. 5 e 6). L'autorità richiedente ha garantito, altresì, che
le informazioni non saranno comunicate, neppure in via informale, a organi di
polizia giudiziaria. Queste garanzie sono sufficienti per evitare il
realizzarsi di un pregiudizio immediato e irreparabile.

2.7 Certo, il ricorrente adduce che la contestata autorizzazione sarebbe
incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiedente (art. IX
cpv. 1 del Trattato). L'art. 65a AIMP fa uso di un'espressione potestativa
(«può parimenti essere ammessa»), che conferisce all'autorità di esecuzione
un largo potere di apprezzamento. In concreto le autorità inquirenti estere
hanno però espressamente richiesto, richiamando in seguito anche l'art. IX
dell'Accordo, di poter partecipare all'audizione, spiegandone i motivi. Ora,
come si evince dal preambolo, l'Accordo ha lo scopo di semplificare i
rapporti tra i due Stati e l'art. IX, tranne l'incompatibilità con i principi
del diritto dello Stato richiesto, non prevede altre riserve alla sua
applicazione (cfr. anche le direttive del 2003 dell'UFG sull'assistenza
giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia relative all'Accordo, segnatamente
riguardo all'art. IX) e, in tale ambito, il ricorrente si limita a richiamare
il principio della proporzionalità. Ora, come rilevato anche dal ricorrente e
ricordato ch'egli non è legittimato ad opporsi alla contestata misura
riguardo al conto ZZZ.________, nel complemento l'autorità estera chiede
informazioni sul conto XXX.________, illustrandone le ragioni; il principio
della proporzionalità, a un esame "prima facie”, non è pertanto disatteso, la
richiesta non apparendo d'acchito manifestamente infondata (cfr. DTF 130 II
329 consid. 3, 5 e 6).

2.8 Il ricorrente critica la predetta prassi rilevando che sarebbe
sufficiente memorizzare la sua identità per vanificare il divieto di prendere
conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima dell'emanazione di una
decisione di chiusura. L'assunto non regge. Egli disconosce tuttavia che in
applicazione dell'invocato principio nella citata lettera del 21 settembre
2004 il MPC ha ventilato la possibilità di rinunciare alla presenza degli
inquirenti esteri riguardo alla cernita dei documenti del conto YYY.________;
esso potrà se del caso omettere di sottoporre loro determinati documenti o
escluderne momentaneamente la presenza (DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562).
Per di più le informazioni non possono comunque essere usate, prima della
decisione di chiusura, come mezzi di prova nel procedimento estero. In
siffatte circostanze la criticata partecipazione non è incompatibile con i
principi del diritto dello Stato richiesto e dev'essere autorizzata
conformemente all'art. IX dell'Accordo.

2.9 Del resto, anche dal profilo dall'art. 65a AIMP, vista la complessità dei
fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale e dei numerosi complementi
inoltrati in seguito, non vi è dubbio che la presenza di inquirenti esteri,
che meglio conoscono le diverse ramificazioni dell'inchiesta, potrà agevolare
l'esecuzione delle misure richieste. Essa potrà inoltre, se del caso, rendere
superfluo l'inoltro di ulteriori domande integrative: la contestata misura
rispetta quindi il principio della proporzionalità, essendo in relazione con
i fatti esposti nel complemento litigioso (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine,
5.1 in fine e 6).

2.10 La criticata partecipazione permetterà inoltre al ricorrente di far
valere immediatamente eventuali motivi, addotti nelle censure di merito del
presente gravame, che potrebbero ostare alla trasmissione di determinati
atti, spiegandone le ragioni prima dell'emanazione di una decisione di
chiusura (sulla procedura da seguire nell'ambito della cernita di documenti
sequestrati, con la partecipazione di magistrati esteri, v. DTF 130 II 14
consid. 4.4 pag. 17 e seg.; Zimmermann, op. cit., n. 479-2). È infatti
manifesto che la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta, in
particolare la consegna di documenti bancari all'autorità estera, potrà
essere ordinata solo nell'ambito di una decisione di chiusura secondo gli
art. 80c o 80d AIMP. È inoltre palese, come l'hanno d'altra parte
espressamente assicurato, che i partecipanti al processo all'estero devono
rispettare il principio della specialità (FF 1995 III 24 ad art. 65a; DTF 130
II 329 consid. 3, 124 II 184 consid. 5 e 6; sulla necessità di evitare ogni
rischio che possa comportare la rivelazione intempestiva d'informazioni prima
della chiusura della procedura d'assistenza v. DTF 127 II 198 consid. 2b pag.
204 e consid. 4a e rinvii). Ne segue che, confermando la presenza di
magistrati esteri, il MPC non ha violato il diritto federale, né ha abusato
del potere di apprezzamento che gli compete (art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP).

3.
3.1 Il ricorrente fa valere numerose censure di merito, in particolare
un'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata riguardo al
contenuto e all'ammissibilità del complemento rogatoriale, l'inutilità dei
documenti per l'inchiesta estera, il realizzarsi di una ricerca
indiscriminata di prove e l'insufficienza dell'esposto dei fatti nel
complemento. Queste critiche non possono e non devono essere vagliate in
questo stadio della procedura. In effetti, nell'ambito dell'esame di un
ricorso incidentale, il principio della celerità (art. 17 cpv. 1 AIMP) impone
di risolvere unicamente le questioni suscettibili di comportare un
pregiudizio immediato e irreparabile, come in concreto quello della presenza
di magistrati esteri, le altre questioni potendo essere sollevate, se del
caso, in occasione di una decisione di trasmissione (DTF 130 II 329 consid.
3; causa 1A.172/1999 del 29 settembre 1999, consid. 3e, apparsa in Pra 2000
38 204 seg.).
3.2 Infine nemmeno regge l'assunto ricorsuale secondo cui, in seguito
all'asserita scadenza del termine per compiere attività integrative di
indagine da parte del Pubblico Ministero milanese, la domanda presenterebbe
una grave deficienza secondo l'art. 2 lett. d AIMP e sarebbe quindi
inammissibile. Il Tribunale federale, applicando l'art. 2 lett. b CEAG
riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha
stabilito ch'esso può essere opposto per violazione del diritto di procedura
penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima
della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano,
relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero
successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini
nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili, entro certo limiti,
anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5). Esso ha
pure rilevato che l'art. 407 comma 3 CPP italiano, relativo ai termini di
durata massima delle indagini preliminari, non permette, di regola di
rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e) e ch'esso si riferisce
all'inutilizzabilità degli "atti d'indagine” e non a quella delle prove
illegittimamente acquisite secondo l'art. 191 CPP italiano:
l'inutilizzabilità delle stesse non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma solo
su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/ Vittorio Grevi, Commentario breve
al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI ad art. 407).
Del resto la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel
procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla
valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle autorità italiane (DTF 121
II 241 consid. 2b pag. 244).

4.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo (al riguardo cfr. l'art. 80f cpv. 2 secondo periodo, che
rinvia all'applicazione, per analogia, dell'art. 80l cpv. 2 e 3 AIMP).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 95799).

Losanna, 18 ottobre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: