Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.213/2004
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1A.213/2004 /biz

Sentenza del 26 settembre 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
5 agosto 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 19 maggio 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale nell'ambito del procedimento aperto contro B.________ per titolo di
bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e frode fiscale. La richiesta
tende, tra l'altro, a ottenere l'acquisizione di documentazione bancaria e
societaria di ditte coinvolte nel sospettato meccanismo di distrazione
dell'IVA. La domanda è stata completata con esposto del 2/4 dicembre 2003.

B.
Con decisioni di entrata in materia e di esecuzione del 4 giugno e del 29
dicembre 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ammesso la
domanda. Ha quindi ordinato, come richiesto dall'Autorità estera, di
identificare le relazioni presso la banca C.________ di Lugano riconducibili
ad A.________, indicando espressamente la relazione denominata xxx, nonché
l'interrogatorio di un impiegato della banca. Mediante decisione di chiusura
del 29 gennaio 2004 il Procuratore pubblico ha ordinato la consegna
all'Italia della documentazione del conto xxx e dei verbali d'interrogatorio
15 gennaio 2004 di un gestore patrimoniale e di un ex direttore dell'istituto
di credito. A.________ è insorto presso la Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con sentenza del 5
agosto 2004, ha respinto il ricorso.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla. Dei motivi si
dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

Il Ministero pubblico del Cantone Ticino e l'Ufficio federale di giustizia,
quest'ultimo senza tuttavia formulare particolari osservazioni, propongono di
respingere il ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del
Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 321 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo che la completa, concluso il 10 settembre 1998 ed
entrato in vigore il 15 luglio 2003 (RS 0.351.945.41). La legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS
351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili
alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I
cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II
134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II
595 consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana
da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con
l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

1.5 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), manifesta riguardo al
conto di cui è titolare (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a
lett. a OAIMP), la fonda, per quanto concerne la trasmissione dei due verbali
d'interrogatorio, sostenendo semplicemente ch'essa sarebbe equiparabile alla
consegna dei documenti del conto stesso. La tesi manifestamente non regge.
Quale terzo, egli non è infatti legittimato a contestare la consegna di
verbali di audizione allo Stato richiedente, nemmeno quando le informazioni
contenute, come da lui asserito, lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162
consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Certo, egli
sostiene, tuttavia in maniera generica, che si sarebbe in presenza di
un'eccezione a tale regola, poiché le informazioni contenute nel verbale di
audizione sarebbero equiparabili alla trasmissione dei documenti bancari
(vedi al riguardo DTF 124 II 180 consid. 2). Ciò non è manifestamente il caso
nella fattispecie, ritenuto che i testimoni si sono limitati a esprimersi sui
rapporti avuti con il ricorrente e non sul conto litigioso. D'altra parte, le
audizioni non tendevano affatto a svuotare di ogni senso e a eludere le norme
sulla protezione giuridica, tutelate in concreto, riguardo a informazioni sul
conto bancario (DTF 124 II 180 consid. 2b). Il ricorrente non è quindi
legittimato a opporsi alla trasmissione dei due verbali d'audizione: in tale
misura il ricorso è inammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente contesta l'esposto dei fatti fornito dall'Autorità
richiedente, sostenendo ch'esso né consentirebbe di capire se il "meccanismo"
sul quale essa indaga, al suo dire incomprensibile, sia un fatto reale o una
semplice ipotesi di lavoro né di sapere in cosa consista il sospettato reato,
segnatamente se configuri una truffa fiscale o un'altra infrazione. Egli
riconosce che la descrizione dei fatti posta a fondamento della rogatoria, e
del giudizio impugnato, fornisce certamente l'idea di un complesso meccanismo
con transazioni simulate, che potrebbe configurare una frode fiscale, ma, in
quei termini, esso sarebbe privo di logica. Con quest'argomentazione il
ricorrente disattende tuttavia che quando, come in concreto, la decisione
impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii); siffatti estremi non sono
ravvisabili in concreto, visto che le critiche ricorsuali si limitano a
proporre un'altra interpretazione, più favorevole al ricorrente, dei fatti
descritti nella richiesta estera.

2.2 Una truffa in materia fiscale (sul tema cfr. DTF 125 II 250 consid. 5b,
117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c) può essere commessa,
oltre che nei casi di inganno astuto in cui si faccia ricorso a manovre
fraudolente secondo l'art. 146 CP, mediante l'uso di documenti inesatti o
falsificati (DTF 126 IV 165 consid. 2a, 125 II 250 consid. 3b e 5a, 122 IV
197 consid. 3d). Il Tribunale federale ha recentemente stabilito che si è
sempre in presenza di una truffa in materia fiscale allorché il contribuente
presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti ai sensi
dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250 consid. 3).

2.3 Il Tribunale federale ha altresì stabilito che in determinate
circostanze, che non parrebbero tuttavia essere adempiute nella fattispecie,
si può essere in presenza non soltanto di una truffa in materia fiscale, ma
di una truffa di diritto comune secondo l'art. 146 CP ai danni dell'ente
pubblico: ciò può verificarsi, segnatamente, quando l'autore non abbia
commesso atti fraudolenti allo scopo di conseguire una tassazione o una
restituzione (nel quadro di un procedimento di rimborso d'imposta) erronee o
a lui più favorevoli, ma abbia deciso di propria iniziativa di arricchirsi
illegalmente, raggirando le autorità, facendo valere, in maniera astuta e in
modo sistematico, diritti di rimborso fittizi di persone esistenti o
inventate, ottenendone il pagamento per il tramite di documenti falsi (DTF
110 IV 24 consid. 1e e rinvii; sentenze 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002,
consid. 5.1 e 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 2, concernenti
fattispecie analoghe).

2.4 La Corte cantonale ha ritenuto, in maniera vincolante per il Tribunale
federale, che secondo la rogatoria B.________, con altri indagati, avrebbe
gestito un complicato sistema di truffa in materia di IVA, simulando almeno
parzialmente un commercio di prodotti informatici, per il tramite di diverse
società situate sul territorio dell'Unione europea. Ciò sarebbe avvenuto
grazie alla creazione di una società con sede fittizia all'estero, ma in
realtà completamente gestita dall'Italia, che acquisterebbe da fornitori
italiani prodotti informatici in esenzione d'imposta per poi venderli, sempre
in esenzione d'imposta, in Italia a società che esistono solo sulla carta
(definite società "cartiere"). Queste ultime società venderebbero poi i
prodotti a imprese filtro, le quali li rivenderebbero infine a clienti
italiani. Questo meccanismo, grazie all'emissione di fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti e alla truffa ai danni dello Stato italiano,
permette di immettere sul mercato prodotti a prezzi altamente concorrenziali.

2.5 Secondo la CRP, dai complementi rogatoriali si evince che la società
D.________SpA, società fallita, di cui il ricorrente era il presidente del
consiglio di amministrazione, ha venduto, raggirando le disposizioni
sull'IVA, prodotti informatici per circa 42 miliardi di lire alla E.________
(società di cui sono stati occultati i libri contabili, che non ha mai
presentato dichiarazioni per il prelievo dell'IVA e che è priva di qualsiasi
magazzino, cioè una cosiddetta società, "cartiera"), che prima aveva sede in
Italia e poi si è trasferita fittiziamente in Francia. Gli stessi prodotti
venivano poi rivenduti a clienti italiani della società D.________SpA, sempre
senza IVA. Il guadagno conseguito veniva poi diviso tra la società
D.________SpA, E.________ e i clienti italiani su conti svizzeri. Il "modus
operandi" risulta quindi essere il medesimo di quello rimproverato a
B.________ nell'originaria domanda di assistenza, chiaramente connessa ai
complementi concernenti il ricorrente. Esprimendosi sulla rogatoria iniziale,
il Tribunale federale ha ritenuto che i presupposti per concedere
l'assistenza erano adempiuti (causa 1A.100/2004 del 9 marzo 2005).

La Corte cantonale ha rilevato inoltre che le perquisizioni effettuate presso
la E.________, già E.________s.r.l., hanno confermato che a Nizza, alla sua
sede, esisteva solo un locale con un fax e che la sola documentazione
disponibile di questa società è stata rinvenuta presso una società di Torino
gestita da B.________. La E.________s.r.l. risulta far parte delle società
"cartiere" di cui B.________ si serviva per attuare il meccanismo di frode
dell'IVA. La E.________, con sede in Italia, era titolare di un conto presso
la banca C.________ di Lugano, come tutte le società di B.________ coinvolte
nell'inchiesta. Dalle dichiarazioni di un liquidatore di una società di
elettronica risulta che sono stati effettuati acquisti di prodotti
informatici della società F.________, tra l'altro dalla società E.________,
su indicazione di B.________, presentato quale funzionario commerciale della
società F.________ dal direttore commerciale della società D.________SpA. La
CRP ha pure rilevato che secondo un rappresentante legale di una società
estera con sede fittizia a Nizza, pure coinvolta nel meccanismo ideato da
B.________ e titolare anch'essa di un conto presso la citata banca, la
società F.________, per ragioni commerciali, non vendeva a una società estera
i suoi prodotti se destinati al territorio nazionale. Per questo motivo
occorreva simularne l'uscita dal territorio e, anche per questo fatto,
usufruire di condizioni di acquisto favorevoli. La Corte cantonale ha
ritenuto infine che dalla richiesta e dai suoi complementi risultano il luogo
e il periodo di commissione dei sospettati reati e le persone indagate, tra
le quali figura il ricorrente.

2.6 Limitandosi ad addurre un'asserita illogicità economica, rispettivamente
fiscale, del menzionato meccanismo, che non permetterebbe all'autorità rogata
di stabilire se si sia in presenza di una truffa fiscale, di una sottrazione
fiscale o semplicemente di imposte dovute e non solute, il ricorrente non
rende verosimile che, come ritenuto dalla Corte cantonale, non sarebbero
adempiuti gli estremi di una truffa in materia fiscale o degli altri reati
indicati nella rogatoria. Il ricorrente si limita a rilevare che se
l'acquirente finale è una ditta italiana, essa avrebbe ovviamente la
possibilità di "scaricare" integralmente l'IVA che paga sui prodotti che
acquista, ragione per cui, al suo dire, non avrebbe alcun guadagno in una
siffatta operazione, ma solo un costo supplementare. Sostiene, inoltre, che
se l'inganno consistesse nella semplice sede fittizia all'estero della
E.________, ciò non spiegherebbe perché la merce "fittiziamente" esportata
potrebbe poi "rientrare" in Italia senza pagare l'IVA all'importazione.

2.7 Il ricorrente, incentrando le sue critiche sul contestato adempimento dei
presupposti di una truffa in materia fiscale, disattende che, come ritenuto
dalla CRP, gli inquirenti esteri sospettano altresì la perpetrazione dei
reati di bancarotta fraudolenta, di omissione di contabilità e di falsità in
documenti. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è
richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo
il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462
consid. 4.6 in fine).

2.8 Ritenuto che il ricorrente si limita a contestare, peraltro in maniera
generica, l'esistenza di una chiara descrizione del reato addebitatogli,
occorre ricordare che l'autorità richiedente non deve provare la commissione
del prospettato reato né il giudice svizzero dell'assistenza deve esaminare
il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei (contestati)
mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in
alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). Nella fattispecie la necessità
di verificare l'eventuale commissione dei reati è comunque resa verosimile.
Del resto, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere
ulteriori prove a carico dei presunti autori del reato, ma anche per
acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano
effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

2.9 Il ricorrente adduce poi implicitamente la propria estraneità ai
sospettati reati, rilevando che la circostanza d'essere il presidente del
consiglio di amministrazione della società D.________SpA non potrebbe
giustificare il suo coinvolgimento nell'inchiesta, essendo pacifico che in
una società di quelle dimensioni il presidente non si occupa delle vendite e
degli aspetti commerciali o fiscali. Aggiunge poi che non vi sarebbero indizi
di una sua partecipazione al reato. Ora, come si è visto, il quesito della
contestata colpevolezza sfugge alla competenza del giudice dell'assistenza,
ritenuto comunque che il ricorrente è indagato nel procedimento penale estero
(DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3).

2.10 Sempre con riguardo alla contestata perpetrazione dei reati, occorre
rilevare che spetterà all'autorità italiana valutare compiutamente i mezzi di
prova, anche mediante l'esame della documentazione bancaria litigiosa;
competerà poi al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà
esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c),
atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia
addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta
all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro
di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o
far eseguire indagini sulla (contestata) credibilità di testimoni o di
indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in
generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib
347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di
una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità
italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid.
3a in fine pag. 552).

3.
3.1 Riguardo all'esistenza di una relazione diretta e oggettiva tra i
sospettati reati e il conto litigioso, la CRP rileva che lo stesso è stato
espressamente indicato nella rogatoria e che dalle indagini italiane
risultano legami tra il ricorrente e persone e società coinvolte nelle
indagini. Da quanto esposto risulta chiaramente una relazione diretta e
oggettiva tra i documenti litigiosi e i sospettati reati per i quali si
indaga (cfr. DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468, 125 II 65 consid. 6b/aa
pag. 73). La consegna di tali documenti permetterà all'Autorità richiedente
di poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse
relazioni oggetto d'indagine (DTF 122 II 367 consid. 2). La contestata
trasmissione è quindi giustificata. L'utilità potenziale di queste
informazioni è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367
consid. 2c). L'assunto del ricorrente, indagato nel procedimento estero,
secondo cui il suo conto non avrebbe nulla a che vedere con il procedimento
oggetto della rogatoria, non può essere condiviso.

Egli disattende inoltre che l'Autorità estera non ha limitato la propria
domanda ai fatti concernenti il ricorrente: essa ha piuttosto sottolineato
l'importanza delle richieste informazioni per delineare il quadro complessivo
dei sospettati reati e per permettere di ricostruire compiutamente
l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere
dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro e di
pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e delle società
coinvolte, nonché degli importi delittuosi trasferiti all'estero. La
criticata trasmissione è idonea a raggiungere tale scopo.

3.2 Il ricorrente sostiene che l'esame della documentazione del conto
dimostrerebbe la manifesta estraneità della sua relazione bancaria ai fatti
oggetti d'inchiesta, ritenuto ch'essa è stata alimentata soltanto al momento
della sua apertura con due versamenti, mentre le uscite sarebbero avvenute,
in gran parte, verso altri suoi conti o relazioni intestate alla moglie.
Riguardo ai versamenti in contante che l'hanno alimentato, egli si limita a
sostenere che la sua estraneità ai fatti oggetto d'indagine sarebbe manifesta
sia per l'ammontare sia per la data, visto che gli asseriti reati sarebbero
avvenuti fino al 2001 e che la quota degli illeciti profitti a lui spettante,
secondo l'esposizione dei fatti di rogatoria, avrebbe dovuto essere molto più
importante rispetto ai versamenti intervenuti sul suo conto. Con questi
semplici accenni egli non dimostra tuttavia, come rettamente ritenuto dalla
CRP, che i documenti litigiosi non sarebbero potenzialmente utili per
l'inchiesta italiana (v. sull'obbligo di indicare dinanzi all'autorità di
esecuzione quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per
il procedimento estero DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d
pag. 371 seg.).
3.3 Non si è d'altra parte in presenza dell'asserita ricerca indiscriminata
di prove ("fishing expedition"), ritenuto che tra la richiesta misura
d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste una
relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa
pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). La circostanza sulla quale insiste il
ricorrente, della sua asserita estraneità ai fatti oggetto d'inchiesta, è,
come si è visto, ininfluente.

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (B 141 564).

Losanna, 26 settembre 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: