Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.211/2004
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1A.211/2004 /biz

Sentenza del 18 ottobre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

L. ________,
ricorrente, patrocinata dagli avv.ti Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (presenza
dell'autorità inquirente estera a operazioni di assistenza giudiziaria),

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 23 agosto 2004 del
Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva
presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza
giudiziaria, completata, in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i
reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in
effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali,
ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il
gruppo è il beneficiario economico.

Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, la cui esecuzione è stata
anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in
particolare del 20 maggio 2002, concernenti un procedimento penale contro il
citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di
appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e
riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato
inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato di cui
era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti
bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996
del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30
settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11
marzo 2004).

B.
Mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata procura ha chiesto di
eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la
documentazione di numerosi conti bancari e di poter partecipare all'esame
degli atti sequestrati. Essa ha garantito di non utilizzare le informazioni
prima d'averle ottenute nel quadro di una decisione formale di trasmissione.

Con ordinanza di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la
richiesta integrativa; esso ha autorizzato le autorità giudiziarie italiane,
segnatamente il sostituto procuratore della citata Procura, a partecipare
alla cernita della documentazione per determinare la rilevanza delle
informazioni assunte (dispositivo n. 3).

C.
La L.________ ha impugnato questa decisione, conformemente all'indicazione
(errata) contenuta nei rimedi di diritto, dinanzi al Tribunale penale
federale, che ha trasmesso il gravame, per competenza, al Tribunale federale.
Chiede di concedere effetto sospensivo al ricorso e di riformare il
dispositivo n. 3 della decisione impugnata nel senso di non autorizzare la
presenza dell'autorità italiana.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) e il MPC propongono di dichiarare
inammissibile il ricorso; il MPC chiede inoltre di non concedere l'effetto
sospensivo all'impugnativa.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 L'art. 80g cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), dispone che la decisione
incidentale, presa dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla
decisione finale è impugnabile separatamente, entro il termine di dieci
giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto
amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile, ai sensi
dell'art. 80e lett. b, mediante il sequestro di beni (n. 1) o la presenza di
persone che partecipano al processo all'estero (n. 2). Occorre però rilevare
che un tale pregiudizio deve rimanere un'eccezione (FF 1995 III 3; DTF 126 II
495 consid. 3 e 5): anche secondo la giurisprudenza il ricorso di diritto
amministrativo, in tale ambito, è ammissibile solo in via eccezionale (DTF
128 II 211 consid. 2.1, 253 consid. 3).

1.3 Nel complemento del 22 giugno 2004 l'autorità richiedente ha chiesto
espressamente di poter partecipare all'esame dei documenti bancari allo scopo
di esprimersi sulla loro rilevanza e di poter individuare ulteriori relazioni
bancarie, in vista dell'inoltro di eventuali domande integrative. Essa si è
inoltre impegnata a non utilizzare le informazioni ottenute fino alla loro
trasmissione mediante decisione formale di chiusura. Certo, essa non ha
espressamente fondato la richiesta di partecipazione sull'art. IX
dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale, del 10 settembre 1998 (in
seguito: l'Accordo; RS 0.351.945.41), concernente la presenza di persone
straniere nello Stato richiesto; l'Accordo è stato comunque richiamato
riguardo alle modalità di trasmissione (diretta) della domanda (art. XVII).
Secondo l'art. IX dell'Accordo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato
richiedente, autorizza, tra l'altro, i rappresentanti di quest'ultimo ad
assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile
con i principi dello Stato richiesto (cpv. 1). Questa norma prevede poi
espressamente che i rappresentanti dell'autorità straniera non possono
utilizzare, per indagini o come mezzo di prova, le informazioni inerenti a
una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza in tale ambito, prima
che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e
l'estensione dell'assistenza (cpv. 3).
Nella decisione impugnata il MPC, ritenendo che la partecipazione dei
rappresentanti dell'autorità estera può agevolare considerevolmente
l'esecuzione della domanda, ha implicitamente fondato la contestata
autorizzazione sull'art. 65a AIMP, norma di cui ha richiamato il capoverso 3,
unitamente all'art. IX cpv. 3 dell'Accordo. L'art. 65a AIMP dispone che ai
partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza a
operazioni di assistenza giudiziaria, nonché la consultazione degli atti,
qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento
giuridico (cpv. 1); la loro presenza può parimenti essere ammessa, con la già
citata riserva del capoverso 3, qualora possa agevolare considerevolmente
l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero (cpv. 2).

1.4 Spetta al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla
base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni o la presenza
di partecipanti al processo all'estero gli causa un pregiudizio immediato e
irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante
un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura
(DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii). In concreto la
ricorrente si limita tuttavia ad addurre che gli atti litigiosi contengono
informazioni coperte dal segreto bancario, ciò che, come si vedrà, non è
sufficiente a dimostrare un pregiudizio immediato e irreparabile.

1.5 Infatti, di massima, la presenza di funzionari esteri a una misura di
esecuzione, che deve mantenere il carattere di passività che le è proprio
(DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid.
7c pag. 169; causa 1A.69/2001 del 3 maggio 2001, consid. 1), non implica
ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e irreparabile: ciò può
essere il caso quando sussista il rischio che le autorità estere, con la loro
presenza, possano avere conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima
che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata
dell'assistenza. Questo rischio può tuttavia essere evitato, quando
l'autorità svizzera adotti le misure necessarie atte a impedire
un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del
procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano
appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la consegna di
copie di atti fino al passaggio in giudicato della decisione di chiusura (DTF
128 II 211 consid. 2.1, 127 II 198 consid. 2b pag. 204; causa 1A.228/2003 del
10 marzo 2004, consid. 3.3.1; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 231-233, 296 e
296-1; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière
pénale, Basilea 2004, n. 2, 3 e 16 all'art. 65a AIMP).

In concreto, già nel citato complemento l'autorità richiedente ha
espressamente assicurato che non utilizzerà le informazioni litigiose prima
dell'emanazione di una decisione formale di chiusura (cfr. DTF 128 II 216
consid. 2.1 pag. 216). Essa ha nuovamente ribadito questo  impegno con
scritto del 6 agosto 2004. Inoltre, il 16 settembre 2004, confermate queste
garanzie, essa ha precisato al MPC che le stesse sono da interpretare alla
luce dell'art. IV, concernente l'utilizzazione delle informazioni in
osservanza del principio della specialità, e dell'art. IX dell'Accordo
(sull'osservanza del principio della specialità da parte dell'Italia v. DTF
124 II 184 consid. 5 e 6). L'autorità richiedente ha garantito, altresì, che
le informazioni non saranno comunicate, neppure in via informale, a organi di
polizia giudiziaria.

1.6 La ricorrente non fa valere che la contestata autorizzazione sarebbe
incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto (art. IX cpv.
1 del Trattato), né ciò è ravvisabile nella fattispecie. Certo, l'art. 65a
AIMP fa uso di un'espressione potestativa («può parimenti essere ammessa»),
che conferisce all'autorità di esecuzione un largo potere di apprezzamento.
In concreto le autorità inquirenti estere hanno però espressamente richiesto,
richiamando in seguito anche l'art. IX dell'Accordo, di poter partecipare
all'audizione, spiegandone i motivi. Ora, come si evince dal preambolo,
l'Accordo ha lo scopo di semplificare i rapporti tra i due Stati e l'art. IX,
tranne l'incompatibilità con i principi del diritto dello Stato richiesto,
non prevede altre riserve alla sua applicazione (cfr. le direttive del 2003
dell'UFG sull'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia relative
all'Accordo, segnatamente riguardo all'art. IX).
Del resto, anche dal profilo dall'art. 65a AIMP, vista la complessità dei
fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale e dei numerosi complementi
inoltrati in seguito, non vi è dubbio che la presenza di inquirenti esteri,
che meglio conoscono le diverse ramificazioni dell'inchiesta, potrà agevolare
l'esecuzione delle misure richieste. Essa potrà inoltre, se del caso, rendere
superfluo l'inoltro di ulteriori domande integrative: la contestata misura
rispetta quindi il principio della proporzionalità, essendo in relazione con
i fatti esposti nel complemento (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in
fine e 6).

1.7 La criticata partecipazione permetterà inoltre alla ricorrente di far
valere immediatamente eventuali motivi che potrebbero ostare alla
trasmissione di determinati atti, spiegandone le ragioni prima
dell'emanazione di una decisione di chiusura (sulla procedura da seguire
nell'ambito della cernita di documenti sequestrati, con la partecipazione di
magistrati esteri, v. DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 17 e seg.; Zimmermann,
op. cit., n. 479-2). È infatti manifesto che la trasmissione di informazioni
inerenti alla sfera segreta, in particolare la consegna di documenti bancari
all'autorità estera, potrà essere ordinata solo nell'ambito di una decisione
di chiusura secondo gli art. 80c o 80d AIMP. È inoltre palese, come l'hanno
d'altra parte espressamente assicurato, che i partecipanti al processo
all'estero devono rispettare il principio della specialità (FF 1995 III ad
art. 65a, pag. 24; DTF 130 II 329 consid. 3, 124 II 184 consid. 5 e 6; sulla
necessità di evitare ogni rischio che possa comportare la rivelazione
intempestiva d'informazioni prima della chiusura della procedura d'assistenza
v. DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204 e consid. 4a e rinvii). Ne segue che,
confermando la presenza di magistrati esteri, il MPC non ha violato il
diritto federale, né ha abusato del potere di apprezzamento che gli compete
(art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP).

1.8 Occorre infine ricordare che censure di merito concernenti la richiesta
italiana, in particolare quelle relative a un bonifico sospetto che secondo
la ricorrente sarebbe invece riconducibile a una corretta e legale operazione
commerciale, estranea ai fatti oggetto dell'inchiesta estera, non possono e
non devono essere vagliate in questo stadio della procedura. In effetti,
nell'ambito dell'esame di un ricorso incidentale, il principio della celerità
(art. 17 cpv. 1 AIMP) impone di risolvere unicamente le questioni
suscettibili di comportare un pregiudizio immediato e irreparabile, come in
concreto quello della presenza di magistrati esteri, le altre questioni
potendo essere sollevate, se del caso, in occasione di una decisione di
trasmissione (DTF 130 II 329 consid. 3; causa 1A.172/1999 del 29 settembre
1999, consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204 seg.).

2.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo (al riguardo cfr. l'art. 80f cpv. 2 secondo periodo, che
rinvia all'applicazione, per analogia, dell'art. 80l cpv. 2 e 3 AIMP).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 95799).

Losanna, 18 ottobre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: