Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.198/2004
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1A.198/2004 /biz

Sentenza dell'8 agosto 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

K. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 6 agosto
2004 dal Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha
presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di
assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei
confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione
indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro
proveniente dal delitto di peculato.

B.
Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha
chiesto di acquisire la documentazione bancaria di determinate società e
quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti. Con
decisione di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero pubblico
della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione della
rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza richieste. Il
4 ottobre 2002 la banca U.________ di Ginevra ha inviato una segnalazione di
riciclaggio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, rilevando
che il beneficiario economico del conto uuu della K.________, conto vvv
presso una banca di Lugano a partire dal 1° luglio 2002, potrebbe essere,
contrariamente alle informazioni contenute nel formulario A, non I.________,
genero dell'indagato F.________, ma quest'ultimo oppure l'indagato
G.________; ha sottolineato che la relazione era stata utilizzata come
garanzia per prestiti bancari concessi a una società di Z.________, i cui
beneficiari economici sono i due citati inquisiti. L'istituto di credito ha
poi consegnato, come richiesto dal MPC, la documentazione del menzionato
conto. L'Autorità estera, con complementi del 7 novembre e del 17 dicembre
2003, ha precisato che in seguito agli atti trasmessi per rogatoria dal
Principato di Monaco anche I.________ è indagato per riciclaggio.

Dopo aver preso atto delle osservazioni formulate dalla società interessata,
che ha addotto l'estraneità dei suoi averi ai fatti oggetto d'inchiesta, con
decisione di chiusura parziale del 6 agosto 2004 il MPC ha ordinato la
trasmissione all'Italia degli atti sequestrati.

C.
La K.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale di annullarla
e, in via subordinata, di rinviare la causa al MPC per nuova decisione nel
senso dei considerandi.
Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio
federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11)
sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1
cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto
sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile
dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della
contestata misura, è pacifica, indipendentemente dalla dubbia titolarità dei
suoi aventi diritto economico (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art.
9a lett. a OAIMP; DTF 131 II 169 consid. 2.2, 129 II 268 consid. 2.3.3). La
ricorrente non è tuttavia legittimata a far valere diritti di terzi,
segnatamente l'asserita estraneità ai fatti sui quali si indaga di F.________
e G.________, titolari di altri conti e destinatari di decisioni separate del
MPC, sulla quale si esprime diffusamente nel gravame. Sotto questo aspetto il
ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione (DTF 130 II 162 consid.
1.1, 126 II 258 consid. 2d).

2.
2.1 La ricorrente fa valere, riprendendo in larga misura le censure proposte
da alcuni indagati nell'ambito di altri ricorsi (v. cause 1A.196 e 197/2004),
che la decisione di entrata in materia e di sequestro costituirebbe
un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, visto che il suo conto
sarebbe estraneo all'inchiesta società V.________Srl, come pure a quella
della vecchia procedura società Y.________SpA, relativa all'operazione
W.________, con la quale era stata effettuata una sovrafatturazione con
ristorno delle differenze, conclusasi con patteggiamento e risarcimento del
danno. Visto che secondo l'Autorità richiedente i fondi sarebbero stati
prelevati dalla società Y.________SpA, ciòè altrove e prima che fosse attiva
la società V.________Srl, non vi sarebbe alcun interesse ad acquisire tali
documenti. La ricorrente adduce l'estraneità dei suoi averi anche con la
vicenda società Y.________SpA, sostenendo che questa prova potrebbe essere
fornita tramite un rapporto indipendente di un'azienda di revisione svizzera,
come indicato al MPC.

2.2 Nella decisione impugnata il MPC sostiene che i documenti del conto
litigioso possono fornire indicazioni riguardo all'occultamento e agli
investimenti derivanti dai sospettati reati, perpetrati anche da F.________ e
G.________.

Secondo la rogatoria questi inquisiti erano indagati per il reato di peculato
nell'ambito del procedimento penale xxx, reato da porre in relazione con
quello di riciclaggio che sarebbe stato commesso dal 1995 al 2001, come si
evince dal complemento 9 aprile 2002. La circostanza, sulla quale insiste la
ricorrente, ch'essi abbiano patteggiato la pena, al loro dire per motivi di
mera opportunità, non è decisiva, osservato ch'essi sono nuovamente indagati,
in merito a una diversa fattispecie, per il reato di peculato nel
procedimento penale yyy.
Nella decisione impugnata si sottolinea come il beneficiario economico del
conto litigioso è attualmente indagato per riciclaggio. Per di più, come si è
visto, non è escluso che gli aventi diritto economico siano gli indagati
F.________ o G.________. È quindi manifesto che la documentazione litigiosa
può essere potenzialmente utile per l'Autorità richiedente allo scopo di
poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro e esaminare, segnatamente,
l'eventuale perpetrazione dei sospettati reati anche nei confronti degli
altri numerosi indagati ancora oggetto d'indagini, in particolare dei due
inquisiti appena citati. Ciò a maggior ragione se si tien conto che la
rogatoria è pure fondata sulla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990 (CRic) e
che il beneficiario economico è indagato proprio per questo reato.

2.3 Del resto, la ricorrente si limita a sostenere che i suoi averi sarebbero
estranei alle inchieste società Y.________SpA e società V.________Srl e non
potrebbero essere utili per le indagini concernenti altre persone. Questi
accenni tuttavia non dimostrano affatto la manifesta irrilevanza dei
documenti litigiosi: la disponibilità del legale di fornire ulteriori
informazioni al MPC e di far esaminare le movimentazioni del conto da parte
di un'azienda di revisione è, come ancora si vedrà, pertanto ininfluente.

2.4 Come rilevato dal MPC, dalla rogatoria e in particolare dal complemento
del 12 giugno 2002 risulta che la società società V.________Srl è stata
costituita il 12 aprile 1995; il contratto tra questa società e la società
T.________ è stato stipulato il 14 marzo 1995. La circostanza addotta dalla
ricorrente, che la società V.________Srl ha iniziato le sue attività nel
1996, non è pertanto decisiva. I fatti oggetto di patteggiamento della pena
concernevano in effetti gli anni 1991-1996, mentre quelli relativi al reato
di riciclaggio proveniente da quello di peculato sarebbero stati commessi dal
1995 al 2001. La consegna delle informazioni litigiose è quindi giustificata
e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è
chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c).

2.5
Il fatto che le movimentazioni del conto litigioso non siano, di primo
acchito, direttamente riconducibili alla società V.________Srl, argomento
sulla quale è imperniato il ricorso, come rilevato, non è decisivo, ritenuto
che, come rettamente ritenuto dal MPC, la domanda persegue lo scopo di
determinare il coinvolgimento di altre persone, in particolare degli altri
indagati nei diversi ramificati avvenimenti oggetto d'inchiesta, e di
rintracciare, se del caso, i proventi degli ipotizzati reati. Non si può
quindi sostenere, come adduce la ricorrente, che la decisione di entrata in
materia e di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata
di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid.
6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a).

La ricorrente misconosce del resto che l'Autorità estera non ha limitato la
propria domanda ai fatti concernenti la società V.________Srl: essa ha
piuttosto sottolineato l'importanza delle richieste informazioni per
delineare il quadro complessivo dei sospettati reati e per permettere di
ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni
finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione
dei flussi di denaro e di pervenire quindi alla completa identificazione
delle persone e delle società coinvolte, nonché degli importi delittuosi
trasferiti all'estero. La criticata trasmissione è chiaramente idonea a
raggiungere tale scopo.

2.6 Spetterà in effetti al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa
potrà esibire le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c),
atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia
addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Contrariamente a quanto
parrebbe sostenere la ricorrente, non spetta all'autorità di esecuzione né al
giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e
«prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla
credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità
delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova,
segnatamente della dichiarazione di E.________, richiamata dalla ricorrente,
secondo cui soltanto suo marito, indagato, avrebbe trattenuto personalmente
tutti i proventi della società V.________Srl, né di far allestire, come
proposto al MPC, un rapporto indipendente sui movimenti del conto (DTF 117 Ib
64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373
consid. 1c pag. 376) e, ancor meno, di valutare compiutamente la portata del
patteggiamento intervenuto. Trattandosi di una questione relativa alla
valutazione delle prove, spetterà alle competenti autorità italiane
risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine
pag. 552). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per
raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori dei reati, ma anche
per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati
siano effettivamente stati commessi e per verificare se, di fatto, i proventi
illeciti sarebbero riconducili alla ricorrente o ad altri indagati (cfr. DTF
118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

2.7 Insistendo sul fatto che riguardo a determinati indagati una parte del
procedimento estero si è concluso, la ricorrente disattende che l'inchiesta
segue il suo corso per gli altri reati, per cui, trattandosi di materiale
probatorio, la domanda non è divenuta priva d'oggetto, ritenuto che il
processo all'estero non si è ancora concluso con un giudizio definitivo né lo
Stato richiedente l'ha ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag.
166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 168). Non v'è inoltre alcun motivo di ritenere
che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva di oggetto.

2.8 Nella fattispecie è nondimeno manifesto che esiste una relazione diretta
e oggettiva tra i documenti litigiosi e i sospettati reati per i quali si
indaga (cfr. DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468, 125 II 65 consid. 6b/aa
pag. 73). L'avente diritto economico del conto intestato alla ricorrente è
infatti I.________, indagato per riciclaggio, genero dell'inquisito
F.________; d'altra parte, come indicato nella citata segnalazione,
quest'ultimo o l'indagato G.________ sarebbero verosimilmente i beneficiari
economici della relazione in esame. Essa è stata inoltre utilizzata come
garanzia per prestiti bancari concessi a tre società, di cui sono beneficiari
economici gli ultimi due menzionati indagati. Inoltre, nelle osservazioni il
MPC rileva che dai documenti trasmessi dall'Autorità richiedente nel
complemento del 7 novembre 2003 risulta che un teste, direttore di una
società di Montecarlo, ha confermato che questi due indagati erano andati da
lui in compagnia di I.________, nel gennaio 2003, per dare istruzioni sulla
costituzione di un incarto concernente i movimenti dei conti della
ricorrente: secondo il teste, scopo della ricostruzione sarebbe stato di
dimostrare alla giustizia svizzera che gli averi avrebbero avuto origini
lontane e sarebbero estranei alle accuse mosse dalle autorità italiane.
Infine, sempre secondo il MPC, dalla documentazione trasmessa dall'Autorità
rogante risulta che gli averi dei conti della ricorrente, poi trasferiti su
quello litigioso, sono stati alimentati dal 1995 al 2001. Del resto, anche
l'accenno ricorsuale secondo cui il conto in discussione è costituito
esclusivamente di titoli non è decisivo. Nel complemento del 7 novembre 2003
l'Autorità estera ha infatti precisato d'aver ricostruito un'operazione di
acquisto di titoli da parte degli indagati F.________ e G.________ con denaro
prelevato dalla società Y.________SpA, trasferiti nel Principato di Monaco.

2.9 La trasmissione dei documenti litigiosi all'Autorità rogante è quindi
giustificata: questa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte
le risultanze processuali, anche di quelle oggetto del patteggiamento, e può
quindi valutare compiutamente se l'ipotesi accusatoria è fondata.
La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati
versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere infatti lasciata, di
massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non
dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere
determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a
quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di
assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della
proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in
procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 113 Ib 157 consid. 5a
pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF
120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni
richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II
134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). D'altra parte, l'esame dell'idoneità
dei mezzi di prova è circoscritto, come già visto, a un giudizio "prima
facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale
probatorio è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid.
3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a
pag. 605). Contrariamente alla tesi della ricorrente, l'utilità e la
rilevanza potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento estero non
possono pertanto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c,
121 II 241 consid. 3a e b). La conclusione ricorsuale in via subordinata, di
rinviare gli atti al MPC per nuova decisione ai sensi dei considerandi,
dev'essere quindi respinta.

3.
3.1 La ricorrente fa valere che il requisito della doppia incriminazione non
sarebbe adempiuto riguardo agli indagati. Aggiunge che non sarebbe detto che
il denaro in questione sarebbe stato prelevato dalla società Y.________SpA ad
opera degli indagati mediante un crimine, visto ch'essi erano azionisti della
società e avrebbero potuto riceverli senza commettere reati. Contesta poi che
a carico di I.________ possa essere imputato il reato di riciclaggio secondo
i criteri del diritto svizzero: nella fattispecie, ritenuti i vari movimenti
e passaggi degli averi pervenuti sul conto litigioso, nei confronti di questo
indagato non sarebbe possibile ricostruire in maniera certa il collegamento
tra i suoi averi e l'infrazione precedente. L'ipotetico danno nella vicenda
società Y.________SpA sarebbe inoltre stato integralmente risarcito. Con
questi accenni la ricorrente non dimostra tuttavia che l'esposto dei fatti
sarebbe erroneo o contraddittorio (DTF 126 II 495 consid. 5e3/aa pag. 501):
esso è quindi vincolante per il Tribunale federale.

3.2 Nella decisione impugnata il MPC ha stabilito che il diritto italiano,
contrariamente a quello svizzero, dispone che il reato di riciclaggio può
essere contestato solo alla persona che non ha concorso nel reato e non a
quella che lo ha commesso (art. 648bis CP italiano). Ora, per l'esame della
doppia punibilità non è determinante tanto la corrispondenza delle norme
penali, quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda -
eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto
svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Ciò non può essere seriamente
contestato in concreto. La ricorrente disconosce inoltre che l'inchiesta
penale non concerne soltanto i citati indagati, ma anche numerose altre
persone.

La ricorrente misconosce poi che riguardo ai presupposti del reato di
riciclaggio, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve
necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può
limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti
raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando
segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in
tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria
"più ampia possibile", cui tendono non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure
gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata
su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del
"reato". Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si
riferisce unicamente al reato di riciclaggio, definito all'art. 6 CRic, e non
agli atti delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti
all'art. 1 lett. e CRic con la denominazione di "reato principale". Pertanto,
quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita
l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste il
reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza anche quando
il sospetto di riciclaggio è fondato, come nella fattispecie, sull'esistenza
di transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n.
367).

4.
4.1 Riguardo infine all'asserita lesione del principio della proporzionalità,
la ricorrente rileva che una trasmissione in blocco della documentazione, al
suo dire manifestamente estranea all'inchiesta società V.________Srl, sarebbe
inammissibile.

4.2 Conformemente alla costante prassi, le persone toccate da una misura di
assistenza hanno l'obbligo di partecipare alla cernita dei documenti
sequestrati e di motivare, in modo preciso, per ogni singolo documento, le
loro obiezioni alla trasmissione. Non è d'altra parte ammesso che
l'interessato lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita
degli atti da trasmettere, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito
d'aver disatteso il principio della proporzionalità. L'autorità di
esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve tuttavia offrire al
detentore dei documenti la possibilità concreta ed effettiva di consultarli,
di esprimersi nell'ambito della necessaria cernita e di indicare i documenti
che non dovrebbero essere trasmessi. Ciò, affinché questi possa esercitare il
diritto di essere sentito e adempiere al dovere di cooperazione (DTF 126 II
258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa). Il
Tribunale federale ha recentemente precisato che, in assenza di un consenso
dell'avente diritto all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), l'autorità
di esecuzione non può limitarsi, invocando la "utilità potenziale", a
trasmettere in blocco i documenti sequestrati; essa deve impartire agli
interessati un termine per addurre, riguardo a ogni singolo documento, gli
argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Solo in seguito,
essa emanerà una decisione di chiusura accuratamente motivata (DTF 130 II 14
consid. 4.3 e 4.4; Zimmermann, op. cit., n. 479-1 e seg.). Il rispetto di
queste esigenze formali dev'essere scrupolosamente osservato, come è avvenuto
in concreto.

4.3 La ricorrente non fa espressamente valere di non aver potuto partecipare
alla cernita dei documenti. Sulla loro prospettata trasmissione si è
espressa, limitandosi tuttavia a contestare in maniera generica
l'implicazione dei menzionati indagati nelle osservazioni del 15 giugno 2004.
Né il MPC, dopo aver proceduto alla necessaria cernita e aver disposto il
dissequestro di conti di una società, non riconducibile a un indagato, e aver
esaminato le movimentazioni del conto litigioso, ha ordinato in maniera
inammissibile, in modo acritico e indeterminato la trasmissione in blocco dei
documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c,
115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). La ricorrente
misconosce inoltre che, secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono
informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati
patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché
debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e
sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento
del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c
inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza 1A.54/1999 del 14 maggio 1999,
consid. 4b, massima apparsa in Rep 1999 121).

5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 132 307).

Losanna, 8 agosto 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: