Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.195/2004
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1A.195/2004 /biz

Sentenza del 29 luglio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

H. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Ministero pubblico
della Confederazione del 6 agosto 2004.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha
presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di
assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei
confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione
indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro
proveniente dal delitto di peculato.

B.
Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha
chiesto di acquisire la documentazione bancaria di determinate società e
quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti. Con
decisione di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero pubblico
della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione della
rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza richieste. La
banca X.________ di Chiasso gli ha consegnato gli atti di una relazione
cifrata intestata a H.________, sulla quale aveva una procura generale suo
marito, l'indagato G.________. Dopo aver preso atto delle osservazioni
formulate dall'interessata, che ha addotto la sua estraneità ai fatti
rimproverati a una determinata società e ha rilevato che il procedimento
penale per il reato di riciclaggio che la concerneva in relazione al
procedimento della società Y.________SpA si è formalmente concluso con un
patteggiamento, con decisione di chiusura parziale del 6 agosto 2004 il MPC
ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti sequestrati.

C.
H.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio
federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 137 consid. 1, 58 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11)
sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1
cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto
sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile
dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della
contestata misura, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art.
9a lett. a OAIMP).

2.
2.1 La ricorrente fa valere che la decisione di entrata in materia e di
sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove,
visto che il suo conto sarebbe estraneo all'inchiesta della società
V.________Srl. Ella sostiene che l'allegato 1 al complemento rogatoriale del
12 giugno 2002, ossia un conteggio del 2 febbraio 1996 rinvenuto presso il
domicilio dell'indagato F.________, sulla base del quale sarebbe stato
rintracciato il conto in questione, non costituirebbe un fatto nuovo; si
tratterrebbe di un atto sequestrato dall'autorità italiana nel quadro della
vecchia procedura della società Y.________SpA, relativa all'operazione
W.________, con la quale era stata effettuata una sovrafatturazione con
ristorno delle differenze, conclusasi con patteggiamento e risarcimento del
danno. I movimenti del conto sarebbero avvenuti prima del 2 febbraio 1996,
per cui, secondo la ricorrente, il conteggio non potrebbe riferirsi
all'attività della società V.________Srl, che avrebbe preso avvio alla fine
del 1996. La ricorrente ne deduce che l'Autorità inquirente non avrebbe alcun
interesse ad acquisire documenti oggetto dell'inchiesta della società
Y.________SpA e della relativa operazione W.________, procedimento ormai
concluso.
La ricorrente rileva che il primo conto (da lei chiamato conto madre) presso
la banca X.________ di Chiasso è stato aperto dall'indagato F.________; esso
è stato poi estinto alimentando altri conti (denominati conti figli), uno
aperto dal citato inquisito, tre altri, tra cui quello qui litigioso,
dall'imputato G.________ e/o dalla ricorrente. Al riguardo ella richiama le
osservazioni inoltrate il 21 novembre 2003 al MPC, che concernono tuttavia i
conti dei citati indagati e quelle del 15 giugno 2004 che si riferiscono
anche al suo conto. Sostiene che una parte degli averi sarebbe riconducibile
alla ripartizione dei ristorni collegati all'operazione W.________, alla
quale si riferisce il menzionato conteggio, mentre l'altra parte proverrebbe
dall'estinzione del primo conto, preesistente al 1996. Questi averi sarebbero
pertanto estranei ai fatti attualmente oggetto d'inchiesta.

2.2 Nella decisione impugnata il MPC sostiene che i documenti di questo conto
possono fornire indicazioni riguardo all'occultamento e agli investimenti
derivanti dai sospettati reati, perpetrati anche da altre persone menzionate
nella rogatoria, ritenuto che l'indagato G.________ vi aveva una procura
generale. Su questa relazione sono stati infatti effettuati diversi
versamenti denominati "banconote", ad esempio nel 1997 per fr. 1'000'000.--,
fr. 600'000.-- e fr. 32'000.-- e nel 1998 prelevamenti denominati "pagamento"
per fr. 200'000.-- e fr. 800'00.--.

Secondo la rogatoria la ricorrente era indagata per il reato di riciclaggio
nell'ambito del procedimento penale xxx, reato da porre in relazione con
quello di peculato che sarebbe stato commesso dal 1995 al 2001, come si
evince dal complemento 9 aprile 2002. La circostanza che la ricorrente, come
gli altri due citati indagati, abbiano patteggiato la pena, al loro dire per
motivi di mera opportunità, non è decisiva. Questa documentazione può essere
senz'altro potenzialmente utile per l'autorità richiedente allo scopo di
poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro e esaminare l'eventuale
perpetrazione dei sospettati reati anche nei confronti degli altri numerosi
indagati ancora oggetto d'indagini. Ciò a maggior ragione se si tien conto
che la rogatoria è fondata pure sulla Convenzione sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre
1990 (CRic).

2.3 Del resto, la ricorrente si limita ad addurre che il suo conto, aperto
nel 1997 dal marito, indagato, è stato da una parte alimentato da una
precedente relazione intestata a questi, proveniente dagli averi del conto
originario, poi estinto, acceso dall'indagato F.________ e, dall'altra parte,
dalla ripartizione dei ristorni dell'operazione W.________. Questi accenni
non dimostrano affatto la manifesta irrilevanza dei documenti litigiosi: la
disponibilità del legale di fornire ulteriori informazioni al MPC e di far
esaminare le movimentazioni del conto da parte di una azienda di revisione è,
come ancora si vedrà, pertanto ininfluente.

2.4 Come rilevato dal MPC nelle osservazioni, dalla rogatoria e in
particolare dal complemento del 12 giugno 2002 risulta che la società
V.________Srl è stata costituita il 12 aprile 1995; anche un contratto tra
questa società e la società T.________ è stato stipulato nel 1995. La
circostanza, sulla quale insiste la ricorrente, che la società V.________Srl
ha iniziato le sue attività nel 1996 non è pertanto decisiva, a maggior
ragione visto che i fatti rimproverati alla ricorrente e agli indagati
concernono gli anni 1995-2001 e che il marito della prima, che ha procura
generale sul conto in esame, è attualmente indagato per peculato. Inoltre,
contrariamente all'assunto ricorsuale, l'autorità estera non sostiene che il
citato conteggio rinvenuto presso un indagato costituirebbe un fatto nuovo,
né tale circostanza è comunque determinante. La consegna delle informazioni
litigiose è quindi giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua
utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c).

2.5 Il fatto che le movimentazioni del conto litigioso non siano, di primo
acchito, direttamente riconducibili alla società V.________Srl, argomento
sulla quale è imperniato il ricorso, non è decisivo, ritenuto che, come
rettamente stabilito dal MPC, la domanda persegue lo scopo di determinare il
coinvolgimento di altre persone, in particolare degli altri indagati nei
diversi ramificati avvenimenti oggetto d'inchiesta e di rintracciare, se del
caso, i proventi degli ipotizzati reati. Non si può quindi sostenere, come
adduce la ricorrente, che la decisione di entrata in materia e di sequestro
costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo
tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367
consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a).
La ricorrente misconosce del resto che l'Autorità estera non ha limitato la
propria domanda ai fatti concernenti la società V.________Srl: essa ha
piuttosto sottolineato l'importanza delle richieste informazioni per
delineare il quadro complessivo dei sospettati reati e per permettere di
ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni
finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione
dei flussi di denaro e di pervenire quindi alla completa identificazione
delle persone e delle società coinvolte, nonché degli importi delittuosi
trasferiti all'estero. La criticata trasmissione è idonea a raggiungere tale
scopo.

2.6 Spetterà in effetti al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa
potrà esibire le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c),
atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia
addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Contrariamente a quanto
parrebbe sostenere la ricorrente, non spetta all'autorità di esecuzione né al
giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e
«prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla
credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità
delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova,
segnatamente della dichiarazione di E.________, richiamata dalla ricorrente,
secondo cui soltanto suo marito, indagato, avrebbe trattenuto personalmente
tutti i proventi della società V.________Srl, né di far allestire, come
proposto al MPC, un rapporto indipendente sui movimenti del conto (DTF 117 Ib
64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373
consid. 1c pag. 376) e, ancor meno, di valutare compiutamente la portata del
patteggiamento intervenuto. Trattandosi di una questione relativa alla
valutazione delle prove, spetterà alle competenti autorità italiane
risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine
pag. 552). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per
raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori dei reati, ma anche
per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati
siano effettivamente stati commessi e per verificare se, effettivamente, i
proventi illeciti sarebbero riconducili al marito della ricorrente (cfr. DTF
118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

2.7 Insistendo sul fatto che nei suoi confronti e riguardo ad altri indagati
una parte del procedimento estero si è concluso, la ricorrente disattende che
l'inchiesta segue il suo corso per gli altri reati, per cui, trattandosi di
materiale probatorio, la domanda non è divenuta priva d'oggetto, fintanto che
lo stesso non è concluso con un giudizio definitivo o lo Stato richiedente
l'ha ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a
ed., Berna 2004, n. 168). Non v'è inoltre alcun motivo di ritenere che
l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse divenuta priva di
oggetto.
Nella fattispecie è nondimeno manifesto che esiste una relazione diretta e
oggettiva tra i documenti litigiosi e i sospettati reati per i quali si
indaga (cfr. DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468, 125 II 65 consid. 6b/aa
pag. 73). La loro trasmissione all'Autorità rogante è giustificata: questa,
contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze
processuali, anche quelle oggetto del patteggiamento, e può quindi valutare
compiutamente se l'ipotesi accusatoria è fondata.

2.8 La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati
versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere infatti lasciata, di
massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non
dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere
determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a
quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di
assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della
proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in
procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 113 Ib 157 consid. 5a
pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF
120 Ib 251 consid. 5c), o se la domanda appaia abusiva, le informazioni
richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II
134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). D'altra parte, l'esame dell'idoneità
dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza:
per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata
al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117
Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Contrariamente
alla tesi della ricorrente, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti
litigiosi per il procedimento estero non possono pertanto manifestamente
essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b).

Per di più, la ricorrente non è legittimata a far valere diritti di terzi,
segnatamente l'asserita estraneità ai fatti sui quali si indaga di F.________
e G.________, titolari di altri conti e destinatari di decisioni separate del
MPC, sulla quale si esprime diffusamente nel gravame. Sotto questo aspetto il
ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione (DTF 130 II 162 consid.
1.1, 126 II 258 consid. 2d).

3.
3.1 Riguardo infine all'asserita lesione del principio della proporzionalità,
la ricorrente rileva che una trasmissione in blocco della documentazione, al
suo dire manifestamente estranea all'inchiesta della società V.________Srl,
sarebbe inammissibile.

3.2 Conformemente alla costante prassi, le persone toccate da una misura di
assistenza hanno l'obbligo di partecipare alla cernita dei documenti
sequestrati e di motivare, in modo preciso, per ogni singolo documento, le
loro obiezioni alla trasmissione. Non è d'altra parte ammesso che
l'interessato lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita
degli atti da trasmettere, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito
d'aver disatteso il principio della proporzionalità. L'autorità di
esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve tuttavia offrire al
detentore dei documenti la possibilità, concreta ed effettiva, di
consultarli, di esprimersi nell'ambito della necessaria cernita e di indicare
i documenti che non dovrebbero essere trasmessi. Ciò, affinché questi possa
esercitare il diritto di essere sentito e adempiere al dovere di cooperazione
(DTF 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid.
4c/aa). Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, in assenza di un
consenso dell'avente diritto all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP),
l'autorità di esecuzione non può limitarsi, invocando la "utilità
potenziale", a trasmettere in blocco i documenti sequestrati; essa deve
impartire agli interessati un termine per addurre, riguardo a ogni singolo
documento, gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Solo
in seguito, essa emanerà una decisione di chiusura accuratamente motivata
(DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; Zimmermann, op. cit., n. 479-1 e seg.). Il
rispetto di queste esigenze formali dev'essere scrupolosamente osservato,
come è avvenuto in concreto.

3.3 La ricorrente non fa espressamente valere di non aver potuto partecipare
alla cernita dei documenti, sulla cui prospettata trasmissione ella si è
espressa nelle osservazioni del 21 novembre 2003, limitandosi tuttavia a
rilevare che il conto è stato estinto con prelevamenti in contanti. Né il
MPC, dopo aver proceduto alla necessaria cernita e aver disposto il
dissequestro di conti di una società, non riconducibile a un indagato, e aver
esaminato le movimentazioni del conto litigioso, ha ordinato in maniera
inammissibile, in modo acritico e indeterminato la trasmissione in blocco dei
documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c,
115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). La ricorrente
misconosce inoltre che, secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono
informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati
patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché
debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e
sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento
del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c
inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza 1A.54/1999 del 14 maggio 1999,
consid. 4b, massima apparsa in Rep 1999 121).

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 132 307).

Losanna, 29 luglio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: