Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.193/2004
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1A.193/2004 /biz

Sentenza del 27 luglio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
B.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
del 6 agosto 2004 del Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha
presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di
assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei
confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione
indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro
proveniente dal delitto di peculato.

B.
Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha
chiesto di acquisire la documentazione bancaria di determinate società e
quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti. Con
decisione di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero pubblico
della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione della
rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza richieste. La
banca X.________ di Mendrisio gli ha consegnato gli atti di una relazione
cifrata cointestata a A.________ e B.________, sulla quale aveva procura
generale l'indagato, defunto, D.________. Dopo aver preso atto delle
osservazioni formulate dai contitolari del conto, con decisione di chiusura
parziale del 6 agosto 2004 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia
degli atti sequestrati.

C.
A.________ e B.________ impugnano questa decisione con un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla.
Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio
federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11)
sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale
e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale
(art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II
134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II
595 consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto
sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile
dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
La legittimazione dei ricorrenti, contitolari del conto oggetto della
contestata misura, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art.
9a lett. a OAIMP).

2.
2.1 I ricorrenti fanno valere in primo luogo che la decisione impugnata
sarebbe insufficientemente motivata e lesiva del diritto di essere sentito
per il rifiuto del MPC di prorogare, dal 15 giugno 2004 al 2 luglio 2004, il
termine per formulare le loro eventuali osservazioni sulla rilevanza della
documentazione sequestrata. Censurano altresì il rifiuto di concedere al loro
patrocinatore la facoltà di consultare detti atti presso la sede distaccata
del MPC a Lugano anziché a Berna.

2.2 Nelle materie rientranti, come l'assistenza internazionale in materia
penale, nella competenza giurisdizionale amministrativa federale, il ricorso
di diritto amministrativo consente di censurare anche la violazione dei
diritti costituzionali in relazione con l'applicazione del diritto federale e
segnatamente l'asserita lesione del diritto di essere sentito (DTF 124 II 132
consid. 2a e rinvii).

2.3 Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la
giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di
ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe
all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi
unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche
maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti: essa ha
essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con
cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97
consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine; Robert Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 273-1).
Orbene, il giudizio impugnato, che si esprime, anche se succintamente,
sull'applicazione di tutte le norme pertinenti, sugli elementi decisivi della
contestata misura e sull'asserita lesione del diritto di essere sentito
adempie tali esigenze.

2.4 Dal diritto di essere sentito discende anche il diritto dell'interessato
di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire
prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli
atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri
argomenti (DTF 129 I 85 consid. 4.1, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 7 consid.
2b).
Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio
da un difetto di motivazione o dal mancato accesso agli atti (sul loro esame
nell'ambito dell'assistenza vedi l'art. 80b AIMP), può essere sanata, di
massima, anche nell'ambito della procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid.
2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72;
Zimmermann, op. cit., n. 265, 268 e 273). Ora, i ricorrenti nemmeno hanno
chiesto di poter consultare gli atti nell'ambito della procedura in esame e
sanare in tal modo l'asserita lesione; per di più si tratta della
documentazione bancaria relativa ai loro conti, di cui si può presumere
ch'essi ne conoscano il contenuto o siano addirittura in possesso delle
relative copie, che potevano trasmettere al loro patrocinatore.
Ritenuto che non si trattava di documenti nuovi, ma di atti appartenenti e
conosciuti dai ricorrenti, il rifiuto di prorogare sino al 2 luglio 2004 il
termine assegnato al patrocinatore il 19 maggio 2004, scadente il 15 giugno
2004, per esprimersi sulla loro prospettata trasmissione all'Italia, non è
affatto anticostituzionale (causa 1A.212/2001 del 21 marzo 2002, consid.
2.2). Ciò tenuto conto non da ultimo dell'obbligo di celerità previsto
dall'art. 17a AIMP, della circostanza che i ricorrenti nemmeno adducono una
particolare complessità del contenuto degli atti da consultare, come pure del
loro limitato numero. Inoltre, con lettera del 1° giugno 2002, il MPC aveva
indicato al legale la possibilità di farsi sostituire da un collega. Il
patrocinatore, con risposta del 2 giugno successivo, ha comunicato
all'autorità federale che si sarebbe regolato di conseguenza. Il legale, che
ha poi rinunciato a consultare gli atti, si è comunque espresso, in maniera
del tutto generica, sulla contestata trasmissione, il 15 giugno 2004.

2.5 La critica ricorsuale alla negata possibilità di consultare gli atti
presso la sede distaccata del MPC a Lugano non è decisiva. Del resto,
ritenuto che detta sede non si è occupata dell'esecuzione della rogatoria in
questione, anche se una siffatta facoltà faciliterebbe il lavoro dei legali
che svolgono la loro attività in Ticino, ciò non varrebbe comunque per i
patrocinatori che la svolgono in altri Cantoni. Con il loro accenno, i
ricorrenti non dimostrano inoltre perché l'imposizione della consultazione
degli atti, come avviene di regola, presso la sede dell'autorità che si
occupa della vertenza sarebbe incostituzionale (DTF 126 I 7 consid. 2b;
Zimmermann, op. cit., n. 268).

3.
3.1 I ricorrenti fanno valere che la domanda di assistenza sarebbe
inammissibile poiché generica e lacunosa. Al loro dire, la rogatoria non
specificherebbe come sarebbero stati compiuti i sospettati reati né
indicherebbe in maniera circostanziata quando sarebbero stati perpetrati né
le somme riconducibili agli atti illeciti, per cui si sarebbe in presenza di
un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove.

3.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le
esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Tali disposizioni esigono
segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la
qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti
essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non
sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata
(DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c
pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di
provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo
sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per
permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile
ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1,
125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid.
3a).

3.3 Dalla domanda estera e dalla decisione impugnata risulta che tra il 1991
e il 1996 la società Y.________SpA, su concessione dell'Ente pubblico,
gestiva lo smaltimento dei rifiuti, riscuotendo le relative tasse. Invece di
riversarle allo Stato, gli indagati le avrebbero utilizzate a fini personali
per un ammontare complessivo di oltre 150 miliardi di lire. Con la complicità
di collaudatori preposti ai controlli della società concessionaria, gli
inquisiti avrebbero occultato questi fondi esibendo conti, concernenti i
servizi forniti nell'ambito della concessione, falsificati e maggiorati. Il
procedimento penale avviato in Italia per peculato, con il numero di
riferimento xxx, è stato rinviato al giudizio dell'autorità giudiziaria
competente.

Gli imputati nell'ambito dei procedimenti zzz e yyy sono accusati d'aver
trasferito gli importi sospetti in Svizzera tra il maggio 1995 e il febbraio
1996, facendoli transitare dalla Gran Bretagna mediante accorgimenti
contrattuali, contratti fittizi e investimenti aziendali, dissimulando in tal
modo la loro provenienza delittuosa. Destinataria finale dei fondi illeciti
sarebbe una società delle Isole Marshall, titolare o beneficiaria economica
di conti aperti in particolare presso banche ticinesi, sui quali su incarico
di due società sono stati effettuati vari bonifici. Il reato di riciclaggio,
derivante da quello di peculato, sarebbe stato commesso dal 1995 al 2001. Un
indagato, all'epoca amministratore della società Y.________SpA, è accusato
d'aver ricevuto per operazioni fittizie fondi versati da questa ditta a
un'altra società italiana, anch'essa riconducibile a questi. L'indagato,
deceduto, sarebbe stato il beneficiario economico di una delle società che
avrebbero effettuato bonifici alla società delle Isole Marshall, mentre la
beneficiaria economica di un'altra società coinvolta nei sospettati reati era
sua moglie.

3.4 I ricorrenti misconoscono che l'autorità estera non deve provare la
commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le
circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al
giudice straniero del merito, e non a quello svizzero dell'assistenza,
esaminare se l'accusa potrà esibire le prove dell'asserito reato (DTF 122 II
367 consid. 2c). Insistendo sulla loro estraneità ai reati indicati nella
domanda, i ricorrenti disattendono che la concessione dell'assistenza non
presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta,
coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello stato
richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare
se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non
soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib
547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica,
non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle
misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv.
1 AIMP. La contestata trasmissione è quindi giustificata, se del caso anche
allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare l'asserita
estraneità della relazione litigiosa e valutare se, sulla base di queste
nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sul trasferimento dei fondi illeciti
è o meno fondata: l'utilità potenziale di queste informazioni è quindi data
(DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2). Né è violato il principio
della proporzionalità (v. al riguardo DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603,
113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c) e la domanda nemmeno
appare abusiva, le informazioni richieste essendo idonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).

4.
4.1 I ricorrenti, richiamando una pronunzia del 3 ottobre 2002 del Tribunale
ordinario di Z.________ successiva quindi al complemento del 12 giugno 2002,
rilevano che il Giudice del riesame ha ritenuto che la fattispecie in
questione non parrebbe rientrare nello schema normativo del peculato, "tenuto
conto che, ammesso e non concesso che di appropriazione si possa
correttamente parlare, il bene oggetto della condotta illecita non è
inquadrabile nella categoria dei beni mobili". Ne concludono che l'assistenza
non potrebbe essere concessa per questo titolo di reato.

4.2 La censura è infondata. Da una parte, perché, come si è visto, il
procedimento penale avviato in Italia per peculato (art. 314 CP italiano),
con il numero di riferimento xxx, è stato rinviato al giudizio dell'autorità
giudiziaria competente. Dall'altra parte, perché la decisione invocata si
riferisce soltanto all'ordinanza della misura coercitiva della custodia
cautelare in carcere, poi annullata con l'ordine della scarcerazione
dell'insorgente, ritenuto che rimanevano zone d'ombra riguardo all'impianto
accusatorio non superabili in quello stadio della procedura. Per di più,
l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la
repressione di più reati e anche uno solo di essi sia punibile secondo il
diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid.
4.6 in fine).

4.3 Anche l'implicito assunto ricorsuale, secondo cui la richiesta italiana
riguardo a questo reato sarebbe divenuta priva di oggetto, non regge.
Trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera divenuta
senza oggetto una domanda straniera solo quando lo Stato richiedente la
ritiri espressamente o se il processo all'estero si sia nel frattempo
concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166;
Zimmermann, op. cit., n. 168). Nessuna di queste fattispecie è qui
realizzata.

4.4 I ricorrenti fanno valere, richiamando tuttavia la prassi cantonale al
riguardo, superata da anni e non più attuale, che il MPC non avrebbe
dimostrato la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa. Aggiungono
che dalla rogatoria e dai complementi non risulterebbero informazioni idonee,
che permetterebbero "di supporre, con certezza," l'esistenza di un legame tra
i fatti espostivi e il loro conto. Ora, la necessità, l'utilità e la
rilevanza potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento estero non
possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241
consid. 3a e b). In effetti, nella decisione impugnata sono indicati diversi
bonifici effettuati dal conto litigioso su una società menzionata nella
rogatoria e un prelevamento compiuto dall'indagato D.________ e un'operazione
di accredito proveniente da un conto di quest'ultimo.

Per di più, spettava ai ricorrenti indicare dinanzi all'autorità di
esecuzione quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti
per il procedimento estero, conformemente all'obbligo che incombe loro
secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c,
122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).

5.
5.1 Secondo i ricorrenti, le indagini preliminari sarebbero concluse.
Richiamando l'art. 405 cpv. 2 CPP italiano, essi rilevano che una richiesta
di proroga per espletare le indagini preliminari presentata dal Ministero
pubblico sarebbe tardiva, come stabilito in un'ordinanza 27 maggio 2003 del
Giudice per le indagini preliminari emanata nell'ambito del procedimento zzz,
che qui interessa. I ricorrenti, invocando gli art. 406 comma 8 e 407 comma 3
CPP italiano, sostengono che gli atti compiuti dopo la scadenza del termine
per le indagini preliminari sarebbero inutilizzabili. Ciò renderebbe
improponibile il complemento rogatoriale del 12 giugno 2002. La censura non
regge.

5.2 Il termine previsto dall'art. 405 comma 2 CPP italiano non è perentorio e
la durata massima dello stesso, nel caso in cui, come nella fattispecie, le
indagini richiedono il compimento di atti all'estero, è d'altra parte di due
anni (cfr. art. 407 comma 2 lett. c CPP italiano): spetterà quindi al giudice
estero valutare compiutamente tale questione (sentenza 1A.140/1990 del 26
settembre 1990). Inoltre il Tribunale federale, pronunciandosi
sull'applicazione dell'art. 2 lett. b CEAG riguardo al rifiuto
dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito ch'esso può essere
opposto per violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando
sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha pure precisato
che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano relativo all'attività
integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione
del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza
giudiziaria sono ammissibili, entro certi limiti, anche dopo l'emissione del
decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5).

Questo tribunale ha pure rilevato che l'art. 407 comma 3 CPP italiano,
relativo ai termini di durata massima delle indagini preliminari, richiamato
dai ricorrenti, non permette, di regola, di rifiutare l'assistenza (DTF 123
II 153 consid. 5e; cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al
nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI all'art. 407).
Per di più, i ricorrenti non perseguiti nel procedimento penale estero non
sono legittimati a far valere l'asserita, implicita lesione di diritti di
terzi e degli art. 2 lett. a AIMP e 2 CEAG (DTF 130 II 217 consid. 8.2, 128
II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d). Siffatte critiche potranno essere
sollevate, se del caso, dagli accusati nel quadro del procedimento penale
estero. Del resto la questione di sapere se i documenti possano essere
utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione
relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle autorità
italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244).

5.3 I ricorrenti accennano poi al fatto che D.________, contrariamente a
quanto indicato nelle rogatorie e nella decisione impugnata, non sarebbe mai
stato indagato, perché sarebbe deceduto prima dell'apertura del procedimento
estero. Con questo accenno, privo di qualsiasi riferimento a dati concreti,
essi non dimostrano tuttavia che l'esposto dei fatti sarebbe erroneo o
contraddittorio (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501): esso è quindi
vincolante per il Tribunale federale. Del resto, anche l'eventuale mancata
apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, ritenuto che secondo
il complemento del 12 giugno 2002 sarebbe deceduto il 13 febbraio 1997, non
sarebbe decisivo; infatti, egli era comunque coinvolto nei prospettati reati
e l'autorità estera sospetta che altri indagati sarebbero subentrati nei suoi
rapporti bancari. Orbene, la trasmissione di documenti di un conto bancario
sul quale egli disponeva di una procura generale è senz'altro idonea a far
progredire le indagini all'estero. A maggior ragione se si ricorda che anche
la vedova è indagata per riciclaggio e che una società indicata nella
rogatoria apparteneva al defunto. Contrariamente all'assunto ricorsuale tra
la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero
sussiste pertanto una relazione sufficiente, ritenuto che il conto litigioso
può essere stato usato per transazioni sospette (DTF 129 II 462 consid. 5.3,
125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c).

6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 132 307).

Losanna, 27 luglio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: