Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.177/2004
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1A.177/2004 /viz

Sentenza del 29 novembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, giudice presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
30 luglio 2004 dell'Ufficio federale di giustizia.

Fatti:

A.
Il 19 febbraio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Z.________, nell'ambito del procedimento penale aperto contro B.________ e
altri, nel quadro dell'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata
alla contraffazione della contabilità di società del gruppo X.________, per
bancarotte fraudolente e per riciclaggio, ha presentato alla Svizzera una
richiesta di assistenza giudiziaria. L'autorità richiedente, ritenuto che
ingenti somme di denaro sarebbero state distratte a scapito della società
C.________ del citato gruppo e che parte di esse sarebbero transitate o state
depositate su conti presso la banca D.________, la banca E.________ e la
banca F.________ di Lugano e di Chiasso, ha chiesto il sequestro di qualsiasi
somma riconducibile a detti fatti, depositata presso questi istituti di
credito, e la consegna della documentazione bancaria dei conti.

B.
Fondandosi sull'art. XVIII cpv. 1 lett. a dell'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale, del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003
(RS 0.351.945.41; in seguito: l'Accordo), l'Ufficio federale di giustizia
(quale Ufficio centrale), con decisione di entrata in materia e di sequestro
del 2 marzo 2004, ha "delegato" l'esecuzione della rogatoria al Ministero
pubblico della Confederazione (MPC), competente per istruire procedure in
casi di criminalità organizzata e di riciclaggio di denaro (art. 340bis CP).
L'UFG ha inoltre posto sotto sequestro conti e averi presso la banca
D.________, la banca E.________ e la banca F.________ intestati, tra l'altro,
all'indagato A.________, sui quali sono stati effettuati bonifici sospetti,
ordinando alle banche di trasmettere al MPC la documentazione di queste
relazioni o di altre riferibili ai citati fatti. Infine, l'UFG ha autorizzato
le autorità giudiziarie italiane a consultare gli atti sequestrati, qualora
la loro presenza fosse necessaria per determinare la rilevanza delle
informazioni assunte (dispositivo n. III/3).
Con sentenza 1A.61/2004 del 13 aprile 2004 il Tribunale federale ha accolto,
in quanto ammissibile, un ricorso sottopostogli da A.________ e ha annullato
il citato dispositivo limitatamente al conto n. xxx presso la banca
D.________, intestato al ricorrente.

C.
Il 14 giugno 2004 A.________ ha consentito all'esecuzione semplificata
riguardo alla documentazione bancaria relativa a un suo conto presso la banca
F.________ indicato nella domanda estera; si è per converso opposto alla
consegna dei documenti del conto xxx. Mediante decisione incidentale del 30
luglio 2004 l'UFG, in accoglimento di una richiesta complementare del 23
luglio 2004 della menzionata Procura, ha autorizzato la presenza di
rappresentati dell'autorità estera alla cernita degli atti, invitando il
titolare del conto e il MPC a parteciparvi.

D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale. Chiede, in ordine, di concedere effetto sospensivo al
gravame, nel senso di sospendere l'esecuzione della rogatoria riguardo al
sequestro del conto xxx e alla partecipazione di magistrati esteri alla
cernita degli atti. Nel merito, postula di annullare la decisione dell'UFG,
adducendone la nullità assoluta, poiché non emanata dal MPC, cui l'UFG aveva
delegato l'esecuzione della rogatoria.
L'UFG propone di dichiarare inammissibile il ricorso. Con scritto del 4
ottobre 2004 il ricorrente, al quale è stata concessa la facoltà si
esprimersi sulla corrispondenza intervenuta tra l'UFG e il MPC in merito alle
rispettive competenze, ha ribadito le sue conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1).

1.2 La decisione impugnata, che autorizza la presenza di magistrati esteri
alla cernita degli atti bancari costituisce una decisione incidentale.
Secondo l'art. 80e lett. b della legge federale sull'assistenza
internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), sono
impugnabili separatamente le decisioni incidentali anteriori a quella finale
che producono un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro
di beni (n. 1) o mediante la presenza di persone che partecipano al processo
estero (n. 2; l'elenco dei pregiudizi è, di massima, esaustivo; DTF 127 II
198 consid. 2b, 126 II 495 consid. 5a–d). Occorre però rilevare che un tale
pregiudizio deve rimanere un'eccezione (FF 1995 III 3; DTF 126 II 495 consid.
3 e 5). Secondo la giurisprudenza, in questo ambito il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid.
2.1): spetta inoltre al ricorrente rendere verosimile, sulla base di elementi
specifici e concreti, che il sequestro di beni o valori o la presenza di
persone che partecipano al processo all'estero gli causa un pregiudizio
immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere
sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione
di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii).

1.3 Il ricorrente fa valere che l'UFG, avendo delegato l'esecuzione della
rogatoria al MPC, sarebbe stato incompetente a emanare la decisione
litigiosa, viziata pertanto da nullità assoluta: spettava quindi all'autorità
delegata valutare, e all'occorrenza autorizzare, la contestata partecipazione
di magistrati esteri alla cernita. L'assunto ricorsuale manifestamente non
regge e la censura dev'essere respinta.

1.3.1 In effetti, nella decisione impugnata l'UFG rileva che, nonostante la
formulazione imprecisa adottata nella decisione di entrata in materia del 2
marzo 2004 secondo cui "delegava l'esecuzione della richiesta di assistenza
al MPC", intendeva unicamente deferire l'esecuzione materiale della domanda,
riservandosi la competenza di emanare la decisione di chiusura, come avvenuto
nelle altre rogatorie nel cosiddetto affare X.________. Questa opinione, nel
senso che al MPC è stata delegata solo l'esecuzione delle misure coercitive,
ossia la raccolta della documentazione bancaria, mentre la cernita degli
eventuali atti da trasmettere rimaneva di competenza dell'UFG, è stata
espressamente condivisa, con scritto del 2 settembre 2004, anche dal MPC: non
si è quindi in presenza di un conflitto positivo di competenze. Per di più,
secondo la normativa in vigore (cfr. per la disciplina previgente l'art. 26
vAIMP), l'implicita critica concernente la delega (nella fattispecie
parziale) dell'esecuzione di una domanda d'assistenza giudiziaria a
un'autorità federale non più essere impugnata (art. 17 cpv. 4 in relazione
con l'art. 79 cpv. 2 e 4 e l'art. 26 AIMP; FF 1995 III pag. 21 all'art. 26, e
pag. 28 all'art. 79; cfr. anche l'art. 78 cpv. 4 AIMP).
Nella risposta al ricorso l'UFG ribadisce la sua competenza a decidere sulle
domande di assistenza nelle pratiche di particolare importanza relative alla
criminalità organizzata, ai casi di corruzione o ad altri gravi reati, quale
Ufficio centrale, conformemente a quanto stabilito dall'art. XVIII cpv. 1
lett. a dell'Accordo. Certo, l'imprecisa formulazione adottata dall'UFG
poteva trarre in inganno il ricorrente: i chiarimenti appena citati, sui
quali questi ha potuto esprimersi, dimostrano tuttavia che la sua competenza
è manifesta e che il MPC è stato semplicemente incaricato di effettuare le
necessarie misure coercitive. Per di più, essa non comporta alcun pregiudizio
per il ricorrente, ritenuto che sia le decisioni del MPC sia quelle dell'UFG,
che con ogni evidenza è l'autorità competente nel caso in esame (v. l'art.
XVIII cpv. 1 lett. a dell'Accordo; cfr. anche l'art. 79 cpv. 2 AIMP, secondo
cui l'UFG può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda
all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato
fosse stato commesso in Svizzera), sono impugnabili, entro lo stesso termine,
dinanzi al Tribunale federale (art. 80g e art. 80k AIMP; cfr. DTF 118 Ia 336
consid. 2; sentenza 1A.115/1996 del 16 gennaio 1997, consid. 8, nota al
patrocinatore del ricorrente). Del resto, l'istituzione dell'Ufficio centrale
secondo gli art. XVIII e XIX dell'Accordo costituisce una delle principali
misure atte ad accelerare la procedura di assistenza (messaggio del Consiglio
federale del 14 dicembre 1998, FF 1999 II 1237 e segg., 1263 e seg.). È
manifesto che l'UFG, quale Ufficio centrale, quando non disbrighi esso
medesimo la domanda, nella decisione di entrata in materia possa designare
l'autorità cantonale o federale incaricata dell'esecuzione della richiesta
(art. 80a e 79a AIMP in relazione con l'art. 34a OAIMP), come per esempio
della raccolta di documenti bancari o dell'audizione di testimoni; al termine
dell'esecuzione l'UFG emanerà la decisione di chiusura. Del resto, nella
decisione di entrata in materia del 2 marzo 2004, l'UFG ha espressamente
indicato i provvedimenti che il MPC doveva eseguire (dispositivo n. II/1-8) e
precisato che quest'ultimo doveva poi trasmettergli gli inserti rogatoriali
(dispositivo n. III/5). Le generiche censure ricorsuali, di natura meramente
dilatoria, sono quindi prive di ogni fondamento e, su questo punto, il
ricorso dev'essere respinto.

1.3.2 La circostanza, addotta dal ricorrente, fondata su un'altra
fattispecie, secondo cui nella decisione 1A.61/2004 del 13 aprile 2004 il
Tribunale federale aveva rilevato, comunque solo a titolo abbondanziale, che
sarebbe spettato al MPC, incaricato dell'esecuzione, conformemente
all'imprecisa formulazione adottata dall'UFG, decidere sulla presenza
dell'autorità estera alla cernita (consid. 2.6), non è decisiva. La questione
della "delega" non si poneva e non era litigiosa. Il ricorso del ricorrente
era stato in effetti accolto perché, allora, né l'autorità italiana aveva
chiesto, come previsto dall'art. IX dell'Accordo, di poter partecipare alla
cernita né l'UFG aveva fondato tale presenza sull'art. 65a cpv. 2 AIMP: esso,
prima dell'esecuzione della rogatoria, non poteva pertanto rilasciare
autorizzazioni indeterminate (consid. 2.3-2.5). Nella decisione impugnata,
l'UFG ha per converso autorizzato la criticata presenza dopo che la banca gli
ha trasmesso, per il tramite del MPC, la documentazione del conto litigioso e
dopo che il ricorrente ha precisato che su detta relazione non sarebbero
transitati fondi sospetti, ma unicamente somme derivanti da una sua attività
commerciale collaterale svolta tra il 1980 e il 1998, periodo antecedente a
quello descritto nella rogatoria iniziale. Le considerazioni esposte
nell'invocata sentenza, riferibili a una fattispecie diversa, non sono quindi
determinanti.

2.
2.1 Anche le critiche concernenti la partecipazione di magistrati esteri alla
cernita, manifestamente, non reggono. Infatti, di massima, contrariamente
all'assunto ricorsuale fondato su una prassi ormai superata, la presenza di
funzionari esteri a una misura di esecuzione, che deve mantenere il carattere
di passività che le è proprio (DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562, 117 Ib 51
consid. 5a, 113 Ib 157 consid. 7c pag. 169; causa 1A.69/2001 del 3 maggio
2001, consid. 1), non implica ancora, per l'interessato, un pregiudizio
immediato e irreparabile: ciò può essere il caso quando sussista il rischio
che le autorità estere, con la loro presenza, possano venire a conoscenza di
fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia
deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. Come ripetutamente
stabilito dalla giurisprudenza, questo rischio, di regola, può essere
evitato, quando l'autorità svizzera adotti le misure necessarie atte a
impedire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni
nell'ambito del procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari
stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo
la consegna di copie di atti fino al passaggio in giudicato della decisione
di chiusura (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 127 II 198 consid. 2b pag. 204;
sentenza 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004, consid. 2.5-2.8; Robert Zimmermann,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna
2004, n. 231-233, 296 e 296-1; Laurent Moreillon (editore), Entraide
internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2, 3 e 16 all'art. 65a
AIMP; contra Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in
Strafsachen, Basel 2001, n. 421/422 pag. 285 seg.). L'UFG potrà, se del caso,
omettere di sottoporre loro determinati documenti o escluderne
momentaneamente la presenza (DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562).

2.2 In concreto, nella domanda integrativa del 23 luglio 2004, l'autorità
rogante ha espressamente chiesto, fondandosi sull'art. IX dell'Accordo, di
poter partecipare alla cernita degli atti, "se necessario". Il ricorrente,
richiamando l'espressione "se necessario" utilizzata dall'autorità, ne deduce
che tale presenza non sarebbe necessaria e, quindi, nemmeno utile: non
sarebbero pertanto adempiuti i presupposti dell'art. 65a cpv. 2 AIMP, secondo
cui una siffatta presenza può essere ammessa qualora possa agevolare
considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale
all'estero. Con quest'argomentazione egli disattende che la criticata
partecipazione non si fonda sull'art. 65a AIMP ma, espressamente, sull'art.
IX dell'Accordo. Come si evince dal preambolo, l'Accordo ha lo scopo di
semplificare i rapporti tra i due Stati e l'art. IX, tranne l'incompatibilità
con i principi del diritto dello Stato richiesto, fattispecie non addotta dal
ricorrente né ravvisabile in concreto, non prevede altre riserve alla sua
applicazione. Insistendo sulla citata espressione, il ricorrente misconosce,
d'altra parte, che la partecipazione costituisce una facoltà e non un obbligo
dello Stato richiedente. Neppure il principio della proporzionalità,
richiamato dal ricorrente, a un esame "prima facie", parrebbe essere
disatteso, la richiesta non apparendo d'acchito manifestamente infondata
(cfr. DTF 130 II 329 consid. 3, 5 e 6). In effetti, nel citato complemento,
l'autorità italiana ha ribadito il coinvolgimento del ricorrente nelle
sospettate attività criminose, ha chiesto il sequestro di eventuali conti a
lui riconducibili e non ancora conosciuti allo stadio attuale delle indagini,
qualora dovessero risultare dall'esecuzione della rogatoria, e ha postulato
anche il sequestro degli importi depositati prima del 1990; ha inoltre
rilevato che il mancato sequestro di beni appartenenti al ricorrente da parte
di una Sezione civile del Tribunale di Z.________ non avrebbe alcuna
rilevanza in sede penale. L'utilità potenziale dei documenti del conto
litigioso intestato al ricorrente, indagato nel procedimento penale estero,
non può essere esclusa d'acchito; la loro disponibilità può rendere superfluo
l'inoltro di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3a
pag. 243 e rinvii).

2.3 Il ricorrente sostiene, infine, che nel complemento del 23 luglio 2004
l'autorità estera si sarebbe semplicemente impegnata a non utilizzare le
informazioni acquisite dalla presenza alla cernita prima dell'emanazione di
una decisione definitiva di chiusura della procedura di assistenza; ciò non
rappresenterebbe tuttavia un obbligo formale. La censura, speciosa, non
regge. Tenuto conto del principio della buona fede vigente tra gli Stati,
l'impegno assunto dall'Italia, che dev'essere valutato in relazione all'art.
IX cpv. 3 dell'Accordo, secondo cui i rappresentanti delle autorità estere
non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di
prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a
loro conoscenza, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente
sulla concessione e l'estensione dell'assistenza, è sufficiente (cfr., nel
caso in cui tale garanzia non sia espressamente prevista da un accordo
complementare, DTF 128 II 211 consid. 2.1 pag. 216; sull'osservanza del
principio della specialità da parte dell'Italia v. DTF 124 II 184 consid. 5 e
6). Questa garanzia essendo sufficiente per evitare il realizzarsi di un
pregiudizio immediato e irreparabile, il ricorso, su questo punto, dev'essere
dichiarato inammissibile. È infatti palese che i partecipanti al processo
all'estero devono rispettare il principio della specialità (FF 1995 III 24 ad
art. 65a; DTF 130 II 329 consid. 3, 124 II 184 consid. 5 e 6; sulla necessità
di evitare ogni rischio che possa comportare la rivelazione intempestiva
d'informazioni prima della chiusura della procedura d'assistenza v. DTF 127
II 198 consid. 2b pag. 204 e consid. 4a e rinvii).

2.4 La criticata partecipazione permetterà inoltre al ricorrente di far
valere immediatamente eventuali motivi, addotti con le sue censure di merito,
segnatamente riguardo alle dichiarazioni dell'indagato G.________ e
all'asserita estraneità del conto litigioso ai fatti oggetto d'indagine, che
potrebbero ostare alla trasmissione di determinati atti, spiegandone le
ragioni prima dell'emanazione di una decisione di chiusura (sulla procedura
da seguire nell'ambito della cernita di documenti sequestrati con la
partecipazione di magistrati esteri, v. DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 17 e
seg.; Zimmermann, op. cit., n. 479-2).

2.5 Le censure di merito non possono e non devono essere vagliate in questo
stadio della procedura. In effetti, nell'ambito dell'esame di un ricorso
incidentale, il principio della celerità (art. 17 cpv. 1 AIMP) impone di
risolvere unicamente le questioni suscettibili di comportare un pregiudizio
immediato e irreparabile, come in concreto quello della presenza di
magistrati esteri, le altre questioni potendo essere sollevate, se del caso,
in relazione a una decisione di trasmissione (DTF 130 II 329 consid. 3;
sentenza 1A.172/1999 del 29 settembre 1999, consid. 3e, apparsa in Pra 2000
38 204 seg.). Certo, il ricorrente accenna al fatto che il Procuratore
federale avrebbe dissuggellato la busta contenente la documentazione bancaria
del conto litigioso: anche questa censura, premesso che mal si comprendono i
motivi dell'apposizione dei suggelli (v. DTF 127 II 151 consid. 5a), non
dev'essere esaminata in questo stadio della procedura (DTF 127 II 151 consid.
4c/bb e 4d/bb, 130 II 302 consid. 3.2; cfr. sentenza 1A.283/2003 del 18
novembre 2004, consid. 3.2). Spetterà nondimeno all'UFG risolverla prima che
le autorità estere partecipino alla cernita dei documenti bancari.

2.6 Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

2.7 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo (al riguardo cfr. l'art. 80f cpv. 2 secondo periodo, che
rinvia all'applicazione, per analogia, dell'art. 80l cpv. 2 e 3 AIMP).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di
giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale (B 147 265) e, per conoscenza, al Ministero pubblico della
Confederazione.

Losanna, 29 novembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: