Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.174/2004
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1A.174/2004 /bom

Sentenza del 13 settembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
istante,

contro

Comune di Giornico, 6745 Giornico
patrocinato dall'avv. Alberto Stefani,
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dal Consiglio di
Stato,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale di espropriazione, via Bossi 3, 6900 Lugano,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Revisione della sentenza del Tribunale federale
del 28 agosto 2001 (causa 1A.98/2001).

visto e considerato:
che con sentenza del 28 agosto 2001 (causa 1A.98/2001) la I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto
amministrativo del 30 maggio 2001 di A.________ diretto contro una sentenza
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in materia di espropriazione
materiale;

che con istanza di revisione del 30 luglio 2004 A.________ chiede di
riesaminare la decisione del 28 agosto 2001 e di attribuirle un congruo
indennizzo;
che non sono state chieste osservazioni alla domanda;
che questa Corte è competente per rendere il giudizio richiesto (DTF 96 I 279
consid. 2);
che, in sostanza, l'istante richiama implicitamente l'art. 136 OG, secondo
cui la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile, tra
l'altro, quando non è stato deciso su singole conclusioni (lett. c) e quando
il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano
dagli atti (lett. d);
che la revisione è inoltre ammissibile quando l'istante, dopo la sentenza, ha
conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva
potuto fornire nella procedura precedente (art. 137 lett. b);
che, affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di
revisione, non occorre che le condizioni poste dagli art. 136 o 137 OG siano
adempiute, ma basta invece che il richiedente lo pretenda e che l'istanza
soddisfi i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96
I 279 consid. 1);
che la domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e
giustificare che è fatto valere in tempo utile, indicando inoltre la
modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste (art. 140
OG);
che secondo l'art. 141 cpv. 1 OG, la domanda dev'essere depositata  presso il
Tribunale federale, a pena di perenzione, entro trenta giorni dal ricevimento
della sentenza per i casi previsti dall'art. 136 (lett. a) ed entro novanta
giorni dalla scoperta del motivo di revisione per quelli previsti dall'art.
137 (lett. b);
che l'istante adduce semplicemente che, nella contestata sentenza, è stato
rilevato ch'ella non aveva presentato una domanda di costruzione,
sottolineando di non averlo potuto fare poiché il terreno era inedificabile,
che non si sarebbe tenuto conto del fatto che il Cantone aveva suggerito
l'inserimento della sua particella alla zona R2, ma che il Comune non vi
aveva dato seguito, che nemmeno si sarebbe tenuto conto che nel 1991 e nel
1992 il Cantone e la Confederazione avevano versato sussidi per l'esproprio
di terreni analoghi al suo, che i fondi vicini erano edificabili o edificati
e che, infine, ella avrebbe potuto vendere il fondo, risparmiando in tal modo
interessi ipotecari;
che l'istanza, presentata quasi tre anni dopo la notificazione della
criticata sentenza, nel settembre 2001, è manifestamente tardiva (art. 141
OG) e quindi inammissibile, visto che i motivi addotti dall'istante, peraltro
esaminati dal Tribunale in quanto rilevanti per il giudizio (v. sentenza del
28 agosto 2001, consid. 3b e c), gli erano chiaramente noti già in quel
momento;
che l'accenno, secondo cui l'istante avrebbe appreso solo recentemente dai
giornali la possibilità di presentare una domanda di revisione, è
ininfluente, tale facoltà - in particolare il termine per presentare la
domanda - essendo notoria per essere questa procedura espressamente
disciplinata dagli art. 136 - 144 OG;

che l'istante, all'epoca patrocinata da un legale, non fa valere alcun motivo
che le avrebbe impedito di inoltrare tempestivamente la domanda di revisione
che, siccome tardiva, dev'essere dichiarata inammissibile;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);

richiamato l'art. 143 cpv. 1 OG;

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
L'istanza di revisione è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'istante.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Tribunale
di espropriazione, al Tribunale amministrativo e allo Stato del Cantone
Ticino, come pure all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Losanna, 13 settembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: