Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.154/2004
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1A.154/2004 /viz

Sentenza del 10 giugno 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica Ceca,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
13 maggio 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La Procura generale della Repubblica di Olomouc, sezione distaccata di
Ostrava, ha presentato, l'8 ottobre 2003, al Ministero pubblico del Cantone
Ticino una richiesta di assistenza giudiziaria tendente all'acquisizione di
documentazione bancaria nell'ambito del procedimento penale avviato nei
confronti di B.________ e altre persone ignote, per titolo di violazione
degli obblighi inerenti alla gestione di beni altrui (§ 255 capitolo 1 e 3, §
10 capitolo 1 lett. c CP della Repubblica ceca).

B.
Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 17 novembre 2003 il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto la domanda e ordinato le
misure richieste, segnatamente l'identificazione dei beneficiari del conto n.
xxx presso la banca K.________ di Lugano per il periodo dal 1° luglio 2002 al
novembre 2003. Mediante decisione di chiusura del 7 gennaio 2004 il Ministero
pubblico ha ordinato la trasmissione all'autorità estera della documentazione
bancaria.
Avverso questa decisione A.________, titolare del conto litigioso, è insorto
alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CRP) che, con giudizio del 13 maggio 2004, ha respinto il gravame.

C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la richiesta di
assistenza. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, l'Ufficio
federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Ministero
pubblico del Cantone Ticino propone di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 321 consid. 1).

1.2 La Repubblica ceca e la Svizzera sono parti contraenti della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG;
RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia
penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982
(OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente
Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come
pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello
convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana
da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno
oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di
massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e
rinvii).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con
l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare della
relazione bancaria oggetto della criticata misura d'assistenza è pacifica
(art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP).

2.
2.1 Il ricorrente fa valere in primo luogo che l'esposto dei fatti sarebbe
lacunoso e confuso. Le asserite lacune impedirebbero altresì di pronunciarsi
sull'adempimento del requisito della doppia punibilità.

2.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le
esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni
esigono segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la
qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti
essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non
sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata
(DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c
pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di
provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo
sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per
permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile
ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1,
125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid.
3a).

2.3 Dalla decisione impugnata e dalla rogatoria risulta che nella Repubblica
ceca è in atto un procedimento penale contro B.________ e altre persone,
ancora ignote, per aver approvato, a nome della società commerciale
X.________ SA, la concessione di un credito di 140'000'000.-- corone ceche
alla società Y.________ s.r.l., rappresentata dal citato indagato. E ciò
benché quest'ultima società non avesse alcun dipendente e la sua attività
consistesse solo nella gestione patrimoniale di un'altra società: si poteva
quindi supporre che detta società non potesse adempiere ai propri obblighi e
pertanto, in assenza di garanzie, non avrebbe potuto accedere direttamente al
menzionato credito. Alla scadenza del credito, prevista per il 31 gennaio
2003, il pagamento della garanzia e degli interessi non è avvenuto.
Considerato che la sua concessione era avvenuta a condizioni non standard e
che ai funzionari bancari doveva risultare evidente che il cliente non era in
grado di adempiere i propri obblighi, detto credito avrebbe comportato, per
la X.________ SA, un danno di 140'000'000.-- corone ceche. Una parte del
credito sarebbe stata trasferita su un conto bancario svizzero, segnatamente
tramite tre bonifici, di cui uno del 10 luglio 2002 della società Y.________
di 187'500.-- € sul citato conto presso la banca K.________.

2.4 Il ricorrente adduce semplicemente che nella rogatoria non verrebbero
indicati i funzionari bancari coinvolti nei fatti né si preciserebbe se essi
abbiano danneggiato intenzionalmente l'istituto di credito né perché è
ipotizzato un concorso nel reato e neppure se in tale ambito l'inquisito
avrebbe agito quale istigatore; nemmeno sarebbe dimostrata l'esistenza
dell'asserito danno. Con queste argomentazioni il ricorrente disconosce sia
che l'autorità richiedente non deve, come si è visto, provare la commissione
del prospettato reato sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve
esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei
(contestati) mezzi di prova e della fondatezza della tesi accusatoria (DTF
122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid.
3a, 107 Ib 264 consid. 3a).

2.5 Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione del
sospettato reato è comunque resa verosimile. Il ricorrente, insistendo sul
fatto ch'egli non rientrerebbe nel novero delle persone sospettate e ch'egli
non potrebbe essere parificato al beneficiario del provento del reato.
Sostiene inoltre che la prova richiesta non avrebbe alcuna rilevanza, anche
perché non è affermato che la concessione del credito sarebbe stata richiesta
per effettuare pagamenti in suo favore: infatti in tal caso il beneficiario e
la causale del pagamento sarebbero già noti, per cui questi accertamenti non
sarebbero più necessari. Adduce poi che la sua relazione bancaria non sarebbe
stata utilizzata per compiere alcun reato e, insistendo sulla sua estraneità
ai fatti descritti nella rogatoria, nonché sottolineato che non sussisterebbe
alcuna connessione tra il suo agire e le indagini estere, conclude per
l'inammissibilità della rogatoria.

2.6 Il ricorrente, insistendo sulla sua asserita estraneità al sospettato
reato, disconosce, che l'eventuale qualità di persona fisica o giuridica non
implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle
misure di assistenza. Egli disattende inoltre che l'art. 10 cpv. 1 AIMP,
implicitamente da lui richiamato, concernente la sfera segreta di persone non
implicate nel procedimento penale, che costituiva una norma del resto non
applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è
stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i
titolari di conti bancari che fossero stati usati per operazioni sospette non
potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid.
5b, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604). Basta, infatti, che sussista una
relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il
quale si indaga. Ora, questa eventualità si verifica in concreto, senza che
siano necessarie una sua implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno
una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251
consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Robert Zimmermann, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004,
n. 227). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a
far progredire le indagini: la loro utilità potenziale è data (DTF 126 II 258
consid. 9c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per
raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche
per acclarare, come nella fattispecie, se il reato fondatamente sospettato
sia effettivamente stato commesso (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

2.7 Pure l'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di una
ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition"; cfr. su
questo tema DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122
II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a) è
manifestamente infondato. Nella rogatoria il conto litigioso è espressamente
indicato, unitamente al giorno e all'importo del sospettato versamento.
Contrariamente all'assunto ricorsuale tra la richiesta misura d'assistenza e
l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto, e chiaramente,
una relazione sufficiente.

3.
3.1 Il ricorrente non contesta che nel § 255 CP della Repubblica ceca si
possano ravvisare gli elementi costituivi del reato di amministrazione
infedele (art. 158 CP), come ritenuto dal Ministero pubblico e dalla CRP
nell'ambito dell'esame della doppia punibilità. Al riguardo egli si limita a
osservare che la descrizione dei fatti non permetterebbe di rilevare sospetti
logici circa il danno e non indicherebbe l'aspetto intenzionale del dolo,
ritenuto che il dolo eventuale dev'essere ammesso con molto ritegno.

3.2 Ora, ricordato che per l'esame della doppia punibilità non è determinante
tanto la corrispondenza delle norme penali, quanto il quesito di sapere se i
fatti addotti nella domanda - eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero
punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc), nel caso
dell'art. 158 CP il dolo eventuale è sufficiente, anche se non dev'essere
ammesso alla leggera, mentre l'autorità estera ha accertato la sussistenza di
un danno (cfr., anche sugli altri elementi costitutivi del reato secondo il
previgente art. 159 CP, DTF 120 IV 190). Orbene la concessione di prestiti
particolarmente rischiosi, di cui l'autore conosce il rischio o perlomeno lo
prende in considerazione, può configurare gli estremi del reato di
amministrazione infedele (cfr. DTF 122 IV 279 consid. 2-d; Marcel Alexander
Niggli, in: Basler Kommentar StGB, vol. II, Basilea 2003, n. 114 e 115
all'art. 158 e rinvii).

3.3 Competerà quindi al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa
potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c),
atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia
addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Trattandosi di una
questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità
estere risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a
in fine pag. 552). Quelle autorità, contrariamente all'autorità svizzera,
dispone di tutte le risultanze processuali e potrà quindi valutare
compiutamente se il bonifico litigioso sia o no collegato ai sospettati
reati.

3.4 Riguardo alla pretesa lesione del principio della proporzionalità, il
ricorrente ribadisce ch'egli non potrebbe essere qualificato come titolare
del conto che avrebbe beneficiato del provento di reato, visto che
nell'esposto dei fatti non è indicato alcun sospetto nei suoi confronti. I
pagamenti ricevuti dalla Y.________ avrebbero una causale lecita, come
dimostrerebbero i nuovi documenti da lui prodotti, motivo per cui le prove
chieste sarebbero inutili.

3.5 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una
domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero
dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità
richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per
pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può
sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera
che conduce le indagini: la richiesta di assunzione di prove può essere
rifiutata solo se l'invocato principio, nella limitata misura in cui può
esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d
pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann,
op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o
se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto
inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241
consid. 3a). Ciò, come si è visto, non si verifica in concreto.

3.6 Per di più, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il
procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente
all'obbligo che gli incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza
(DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli
non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione, e neppure
dinanzi alla Corte cantonale, quali singoli atti e perché sarebbero
sicuramente irrilevanti per lo stesso. La produzione di nuovi documenti,
tardiva e quindi inammissibile, non muta l'esito del gravame.

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (B 145174).

Losanna, 10 giugno 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: