Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.135/2004
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1A.135/2004 /biz

Sentenza del 25 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 23 aprile
2004 dall'Ufficio federale di giustizia.

Fatti:

A.
Il 10 febbraio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria
in materia penale, completata il 2 marzo successivo. Secondo l'autorità
richiedente, la B.C.________, controllata dalla B.________, il 30 dicembre
1999 avrebbe erogato alla Banca X.________, sul conto n. xxx, su disposizione
del direttore finanziario D.________, la somma di US $ 3'750'000 a titolo di
commissione per attività di consulenza legate a un'attività condotta dalla
Banca Y.________ collegata alla ricapitalizzazione di due società delle
Cayman Islands. Sulla base di contratti rinvenuti in seguito a perquisizioni
presso la Banca Y.________, l'autorità estera avrebbe appurato che erano
previste unicamente commissioni bancarie a favore di quest'ultimo istituto
bancario. Esse sospettano, quindi, che il bonifico disposto da D.________
sarebbe privo di un'adeguata giustificazione commerciale, potendo costituire
una distrazione di fondi a scapito del gruppo B.________. L'autorità estera
ipotizza la perpetrazione, da parte di D.________, E.________, F.________,
G.________ e altre persone dei reati di aggiotaggio e di riciclaggio. La
citata Procura ha chiesto il sequestro del menzionato conto bancario e
l'acquisizione della relativa documentazione.

B.
Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 19 febbraio 2004
l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ammesso la richiesta. Mediante
un'ulteriore decisione di entrata in materia, del 16 marzo 2004, l'UFG ha
ammesso anche la domanda complementare del 2 marzo 2004 e ha ordinato, come
richiesto dalle autorità italiane, il sequestro dei conti presso la Banca
X.________ riconducibili ad A.________ e alla H.________, che sarebbero stati
utilizzati per  la distrazione di denaro a scapito del Gruppo B.________, e
l'acquisizione della relativa documentazione bancaria. Il MPC, con decisione
di chiusura del 23 aprile 2004, ha ordinato la trasmissione all'Italia
dell'intera documentazione del conto n. xxx.

C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la richiesta
italiana.

L'UFG propone di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne
agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito:
l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di
applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la
prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente
o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2
dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c).

1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4). Le conclusioni
che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono,
di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e
rinvii).

1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione dell'UFG di trasmissione
di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso
di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2
in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente,
titolare del conto oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 80h
lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP).

2.
2.1 Il ricorrente fa valere in primo luogo l'incompetenza della Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, che indaga sull'ipotesi
del reato di aggiotaggio, visto che i reati fallimentari potrebbero essere
oggetto d'indagini solo da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma. Al dire del ricorrente, con la contestata trasposizione
giuridica, l'UFG avrebbe disatteso la tematica della competenza.

2.2 Ora, l'autorità richiesta non deve, di massima, esaminare la competenza
procedurale dell'autorità richiedente, poiché ciò implicherebbe, in effetti,
un esame completo del diritto di procedura estero. Ritenuto che nella
fattispecie, come ancora si vedrà, tale competenza non fa manifestamente
difetto al punto da rendere abusiva la domanda di assistenza, la Svizzera non
può negare la competenza dell'autorità richiedente (DTF 116 Ib 89 consid.
2c/aa, 114 Ib 254 consid. 5, 113 Ib 157 consid. 3 e 4).

2.3 Il ricorrente sostiene che occorrerebbe chiarire la questione di sapere
se l'UFG abbia già proceduto all'audizione dei funzionari bancari. Nella
risposta al ricorso l'autorità federale ha precisato che questa richiesta
sarà evasa dopo la trasmissione alle autorità richiedenti della
documentazione bancaria. Il quesito delle audizioni esula quindi dall'oggetto
del litigio.

3.
3.1 Secondo il ricorrente la commissione rogatoria sarebbe anacronistica,
poiché superata da eventi successivi. Nella domanda integrativa non sarebbe
più indicata l'ipotesi di riciclaggio, essendo menzionato soltanto l'art.
2637 CC italiano, ossia il reato di aggiotaggio. A sostegno della sua tesi
egli richiama un'ordinanza del 23 marzo 2004 dell'Ufficio del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che ha espressamente
riconosciuto la sua competenza per territorio (pag. 15), con la quale è stata
respinta la richiesta di giudizio immediato presentata dal Pubblico ministero
nei confronti di numerosi inquisiti per il reato di cui all'art. 2637 CC
italiano. Ne deduce che l'ipotesi di riciclaggio sarebbe stata esclusa e
scartata dall'autorità richiedente e non potrebbe più essere presa in
considerazione nell'ambito della domanda di assistenza.

3.2 L'assunto manifestamente non regge. Nella domanda integrativa del 2 marzo
2004 l'autorità richiedente ha rilevato che determinati inquisiti sono
indagati per i medesimi reati già attribuiti a E.________, segnatamente per
quelli di riciclaggio e/o reinvestimento di capitali illeciti e concorso in
aggiotaggio.

3.3 Inoltre, dalla richiamata ordinanza risulta che, se nei confronti di
E.________, I.________ e J.________ si procede per il reato di aggiotaggio,
contro altri inquisiti essa indaga anche per i reati previsti dagli art. 2624
e 2638 CC italiano. Il ricorrente disattende pure che questa ordinanza si
riferisce unicamente alla richiesta del Pubblico ministero di emanare un
decreto di giudizio immediato riguardo ai suddetti reati: ciò non implica,
manifestamente, che l'ipotesi del reato di riciclaggio, ancora oggetto
d'indagine e che non poteva essere pertanto oggetto di un'istanza di giudizio
immediato, proponibile solo quando dai fatti emerge l'evidenza della prova
(art. 453 comma 1 CPP italiano), sia decaduta.

Infondata è anche la tesi ricorsuale secondo cui la valutazione espressa dal
giudice nella citata ordinanza dimostrerebbe l'inconsistenza accusatoria dal
profilo strutturale ed oggettivo del reato di aggiotaggio. In effetti, il
giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di giudizio
immediato soltanto per l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 453
comma 1 CPP italiano, segnatamente per l'assenza di una situazione di
evidenza della prova, poiché l'accertamento del sospettato reato richiede
complesse ricostruzioni fattuali: egli ha ritenuto che non era indicato chi,
secondo l'accusa, avrebbe realizzato la diffusione delle notizie false e in
che cosa sarebbe consistita concretamente la condotta degli altri inquisiti,
facendo quindi difetto una rigorosa individuazione della forma concretamente
assunta dalla condotta concorsuale, ciò che non permetteva di esaminare il
ruolo svolto dai singoli imputati.

3.4 La circostanza che, per la mancanza dell'evidenza della prova, il giudice
ha respinto la richiesta di giudizio immediato, per numerosi indagati
limitata al reato di aggiotaggio, e ha ordinato la restituzione degli atti al
pubblico ministero (art. 455 CPP italiano), non comporta, palesemente, il
decadimento dell'imputazione di riciclaggio. Il ricorrente, limitandosi ad
addurre, a torto, l'incompetenza territoriale dell'autorità richiedente, non
contesta d'altra parte l'esistenza degli altri reati. Ora, l'assistenza
giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più
reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184
consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine). In quanto il
ricorrente intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe
alla competenza del giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112
Ib 576 consid. 3).
Del resto, il ricorrente non sostiene che l'art. 2637 CC italiano non avrebbe
un carattere penale giustificante l'assistenza. Secondo questa norma,
chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o
altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in
modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni (sul carattere penale del reato di false
comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 CC italiano vedi DTF 124 II 184
fatti pag. 186; sentenze 1A.19/1995 dell'8 maggio 1995, consid. 6, apparsa in
Rep 1994, n. 21 pag. 285 segg. e 1A.225/2000 del 14 febbraio 2001, consid.
3c).

3.5 Per di più, con scritto del 29 giugno 2004, trasmesso poi al
patrocinatore del ricorrente, l'autorità estera ha confermato all'UFG che il
procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari; ha
altresì precisato che in tale ambito si procede anche contro il ricorrente e
altre persone per le ipotesi di reato di associazione a delinquere (art. 416
CP Italiano), truffa pluriaggravata (art. 640 CP italiano), riciclaggio e
impiego di capitali illeciti (art. 648bis e ter CP italiano), ricettazione
fallimentare (art. 232 L.Fall.) e altro. È stato sottolineato, inoltre, che
la menzionata ordinanza del 23 marzo 2004 ha semplicemente comportato la
modifica del rito da immediato a ordinario e che nel frattempo è stato
chiesto il rinvio a giudizio.

3.6 Facendo valere un'asserita inconsistenza accusatoria dal profilo
strutturale e oggettivo del reato di aggiotaggio, il ricorrente, disconosce
sia che l'autorità richiedente non deve provare la commissione del
prospettato reato sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve
esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei
(contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b
pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). Nella fattispecie
la necessità di verificare l'eventuale commissione dei reati è comunque resa
verosimile e risulta esistere una relazione diretta e oggettiva tra il conto
sul quale è stata effettuata la transazione sospetta, di cui è titolare il
ricorrente, che secondo le dichiarazioni di E.________ fungeva da prestanome,
e i reati per i quali si indaga (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65
consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c); ora, questa eventualità si
verifica in concreto e ciò senza che siano necessarie una sua implicazione
nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi
del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in
fine; cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). La consegna delle informazioni
litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua
utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Per di
più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori
prove a carico dei presunti autori del reato, ma anche per acclarare, come
nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente
stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

3.7 Sempre con riguardo alla contestata perpetrazione dei reati, occorre
rilevare che spetterà all'autorità italiana verificare l'attendibilità delle
dichiarazioni rilasciate dagli inquisiti e competerà al giudice straniero del
merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati
(DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far
ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134
consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice
svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima
facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità
di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità delle loro
dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid.
5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag.
376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove,
spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag.
244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).

4.
4.1 Il ricorrente contesta poi l'adempimento del requisito della doppia
punibilità. Egli sostiene in particolare che, la competenza della procura
milanese essendo esclusa per le indagini di "distrazione di fondi" e dei
"reati fallimentari", l'autorità svizzera non potrebbe trasporre tali fatti
nel diritto svizzero. Come si è visto, l'assunto dell'asserita incompetenza
territoriale non è tuttavia decisivo.

4.2 Nella decisione impugnata, l'UFG rileva che secondo la domanda estera la
B.C.________, controllata dalla B.________, il 30 dicembre 1999 su
disposizione del direttore D.________, ha erogato alla Banca X.________, sul
conto n. xxx, la somma di US $ 3'750'000 a titolo di commissione per attività
di consulenza legata a un'operazione condotta dalla Banca Y.________ e
collegata alla ricapitalizzazione di due società delle Cayman Islands. Sulla
base di contratti rinvenuti nell'ambito di perquisizioni svolte presso la
Banca Y.________, le autorità richiedenti avrebbero appurato che erano
unicamente previste commissioni bancarie a favore di quest'ultimo istituto di
credito. Esse nutrono quindi il sospetto che il bonifico disposto da
D.________ sia privo di un'adeguata giustificazione commerciale e che,
pertanto, possa costituire una distrazione di fondi a scapito del gruppo
B.________. Come già rilevato, l'autorità inquirente ipotizza la
perpetrazione a carico di D.________, E.________, F.________, G.________ e
altri dei reati di aggiotaggio e di riciclaggio. Dalla domanda integrativa
del 2 marzo 2004 e dagli allegati, risulta che F.________ e E.________, in
concorso con altri indagati, hanno diffuso, per il tramite della sede
amministrativa di Milano della B.K.________, in tempi diversi e sulla base di
un medesimo disegno criminoso, notizie false, con le quali favorivano
rassicurazioni circa la solvibilità finanziaria del gruppo, invece in crisi
per lo meno a partire dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione
del prezzo dei titoli B.________.

Dagli atti, e in particolare dalle dichiarazioni di E.________, risulterebbe
che conti bancari accesi presso la Banca X.________, tra i quali uno
riconducibile al ricorrente, sarebbero stati utilizzati per le citate
operazioni sospette. L'UFG ha ritenuto che questi fatti, in Svizzera,
potrebbero configurare i reati di appropriazione indebita (art. 138 CP),
amministrazione infedele (art. 158 cpv. 2 CP), falsità in documenti (art. 251
CP), false indicazioni su attività commerciali (art. 152 CP), crimini o
delitti nel fallimento (art. 163 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
CP).

4.3 Per l'esame della doppia punibilità non è determinante tanto la
corrispondenza delle norme penali, quanto il quesito di sapere se i fatti
addotti nella domanda - eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero punibili
secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nella fattispecie
é manifesto che tali fatti, qualora fossero avvenuti in Svizzera, potrebbero
adempiere gli estremi dei reati indicati dall'UFG; essi giustificherebbero
comunque l'apertura di un'inchiesta penale.

4.4 Del resto, il ricorrente, precisato che non contesta che l'autorità
svizzera possa dare ai fatti inquisiti una qualificazione giuridica diversa,
censura ch'essa avrebbe operato una trasposizione sulla base di indicazioni
del tutto insufficienti, come risulterebbe dalla richiamata ordinanza. Egli
non contesta tanto l'adempimento del requisito della doppia punibilità,
quanto l'asserita carenza dell'esposto dei fatti posto a fondamento della
domanda estera. Contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la rogatoria
adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG, 28 AIMP e 10 OAIMP nella
misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto, il
motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve
esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di
esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe
essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64
consid. 5c pag. 88). Sono rispettate altresì le esigenze dell'art. 27 n. 1
lett. b e c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la
confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; CRic),
secondo cui la richiesta deve indicarne l'oggetto, i motivi e i fatti
rilevanti delle indagini. La ricorrente disattende, del resto, che l'esposto
dei fatti non si limita a quello contenuto nella rogatoria litigiosa, ma si
estende anche agli allegati prodotti dall'autorità richiedente, in concreto
anche alle dichiarazioni degli inquisiti.

4.5 Riguardo al sospettato reato di riciclaggio, il ricorrente misconosce
inoltre che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve
necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può
limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti
raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando
segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in
tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria
"più ampia possibile", cui tende non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure
gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic. Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic,
ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la
data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente all'assunto
ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di
riciclaggio, definito all'art. 6 CRic e non agli atti delittuosi che l'hanno
preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e CRic con la
specifica denominazione di "reato principale". Pertanto, quando l'autorità
richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita l'assistenza a
tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste il reato principale.
La Svizzera può quindi concedere l'assistenza quando il sospetto di
riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esistenza di
transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 367).

5.
5.1 Il ricorrente adduce che il bonifico litigioso è avvenuto il 30 dicembre
1999, mentre dalla citata ordinanza del 23 marzo 2004 risulterebbe che il
reato di aggiotaggio si riferirebbe alla situazione risultante nel 2002 e nel
2003, motivo per cui non sussisterebbe alcun rapporto di causalità tra il
bonifico del 1999 e un eventuale reato di aggiotaggio. L'assunto è impreciso,
ritenuto che nell'ordinanza, peraltro come si è visto non decisiva, che né
aveva per oggetto il reato di false comunicazioni sociali né i reati
fallimentari, si rileva semplicemente che la diffusione di false notizie non
appariva compiutamente descritta dal profilo della collocazione temporale e
spaziale, tuttavia sempre con riferimento alla carenza dell'evidenza della
prova. Del resto, anche nelle domande estere e nei loro allegati si precisa
che le false informazioni sono state diffuse in particolare nel 2002 e nel
2003, ciò che non esclude una loro divulgazione già nel 1999.

5.2 Infine, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il
procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente
all'obbligo che gli incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza
(DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli
non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli
atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per lo stesso. Anche per
questo motivo, il ricorso dev'essere respinto.

6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di
giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale (B 147 265/02).

Losanna, 25 gennaio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: