Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.134/2004
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1A.134/2004 /biz

Sentenza del 7 aprile 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Alan Gianinazzi,

contro

Municipio di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

licenza edilizia in sanatoria,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 23 aprile
2004 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietario a Monte Carasso, sui monti di Mornera, in località
Murtiscia, del fondo part. xxx, situato fuori della zona edificabile, sul
quale sorge un rustico di 39 m2. Su questo fondo era pure eretto un
fabbricato di 4 m2 costruito in tavole di legno, con una copertura in
lamiera, adibito a legnaia. Nell'inventario degli edifici situati fuori delle
zone edificabili del Comune di Monte Carasso, il rustico è stato classificato
come "edificio trasformato anteriormente", mentre la legnaia è stata
qualificata come "edificio rilevato".

B.
Il 18 settembre 2001 A.________ ha comunicato al Municipio di Monte Carasso
l'intenzione di ripristinare dinanzi al suo rustico un muro di sostegno
pericolante. L'esecutivo comunale ha rilasciato il 20 settembre 2001 il nulla
osta all'intervento edilizio. Nell'ambito dei lavori di rifacimento del muro,
senza chiedere né ottenere un'autorizzazione, il proprietario ha demolito la
legnaia esistente e costruito un nuovo manufatto interamente in beton
costituito di una tettoia con una soletta di 2,40 m per 5,20 m, sostenuta da
due pilastri, coperta con un selciato in pietra naturale.

C.
Così sollecitato dal Municipio, il proprietario ha presentato il 26 febbraio
2002 una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione della tettoia
adibita al deposito di legna e ad uso terrazza. Il Dipartimento del
territorio del Cantone Ticino si è opposto alla domanda, ritenendo
inadempiute le condizioni per autorizzare una costruzione fuori della zona
edificabile e rilevando che l'intervento era stato ritenuto deturpante il
paesaggio da parte della Commissione delle bellezze naturali. Vista
l'opposizione dipartimentale, il Municipio ha negato la licenza edilizia con
decisione del 20 settembre 2002.

D.
Adito dal proprietario, con decisione del 16 settembre 2003, il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino ha respinto il ricorso e confermato il diniego della
licenza edilizia. Ha inoltre dichiarato nulla la licenza edilizia 20
settembre 2001 per il rifacimento del muro di sostegno, siccome rilasciata
direttamente dal Municipio senza coinvolgere l'autorità cantonale. Il Governo
ha quindi imposto al Municipio di ordinare al proprietario la presentazione
di una domanda di costruzione in sanatoria anche per la sistemazione del muro
di sostegno.

E.
Contro la decisione governativa il proprietario si è aggravato dinanzi al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, con sentenza del 23 aprile
2004, ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente al dispositivo sulle
spese processuali. La Corte cantonale ha ritenuto ingiustificato
l'accollamento al ricorrente della parte di spesa relativa all'accertamento
della nullità della licenza edilizia 20 settembre 2001 e al conseguente
ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, siccome
riconducibili a una mancanza dell'autorità comunale: ha quindi ridotto in
proporzione l'ammontare delle spese processuali stabilito dal Governo. Nel
merito, il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che il manufatto
non poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale, non essendo per un
aspetto realizzato il requisito dell'ubicazione vincolata e non trattandosi
da un altro della ricostruzione della legnaia demolita, ma di un'opera nuova,
diversa da quella preesistente. Ha inoltre considerato corretta la decisione
governativa di dichiarare nullo il permesso per il rifacimento del muro di
sostegno e d'imporre la presentazione di una domanda di costruzione in
sanatoria.

F.
A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo del 1° giugno
2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Postula
inoltre il rilascio della licenza edilizia per l'edificazione del manufatto
adibito a legnaia/terrazza e la conferma della licenza edilizia per il
rifacimento del muro. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto
federale, come pure l'accertamento inesatto e incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

G.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, mentre il Consiglio di
Stato e il Municipio di Monte Carasso si rimettono al giudizio del Tribunale
federale. Invitato a presentare eventuali osservazioni, l'Ufficio federale
dello sviluppo territoriale ha rinunciato ad esprimersi sul ricorso.
Con decreto presidenziale del 2 luglio 2004, al ricorso è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza
concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT),
conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della
zona edificabile, nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT (DTF
129 II 321 consid. 1.1). È irrilevante che l'impugnata decisione abbia
rilasciato oppure negato l'autorizzazione (cfr. DTF 118 Ib 335 consid. 1a,
concernente l'art. 24 vLPT). La sentenza impugnata, emanata dall'ultima
istanza cantonale, conferma il diniego della licenza edilizia sulla base
degli art. 24 e 24c LPT, per cui il ricorso di diritto amministrativo,
tempestivo, è di principio ammissibile.

1.2 Il ricorrente, proprietario del fondo oggetto del diniego della licenza
edilizia, ha un interesse degno di protezione all'annullamento della
decisione impugnata ed è quindi legittimato a ricorrere (art. 103 lett. a
OG).

1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il
Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'autorità
giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti
oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG). Né può essere vagliata l'eventuale inadeguatezza della decisione
impugnata, non prevista dall'art. 34 cpv. 1 LPT (cfr. art. 104 lett. c n. 3
OG).

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale, rinunciando ad esperire un
sopralluogo, avrebbe accertato in modo carente i fatti, omettendo di
considerare che i monti di Mornera sarebbero discosti e non raggiungibili con
le autovetture e, in particolare, che non sarebbero serviti dalla rete
elettrica pubblica né allacciati ad altre fonti energetiche principali.
Rileva che il riscaldamento dei rustici sarebbe quindi garantito unicamente
da camini e stufe a legna, sicché l'edificazione di una legnaia vicino
all'abitazione sarebbe dettata da esigenze pratiche ed oggettive, che
giustificherebbero di riconoscere il requisito dell'ubicazione vincolata.

2.2 Il Tribunale cantonale amministrativo ha accertato sulla base degli atti,
segnatamente fondandosi sulle fotografie e sui piani allegati alla domanda di
costruzione, che l'opera edificata sul fondo del ricorrente è costituita da
due pilastri e da una soletta in beton con una superficie di 12,48 m2 (2,40 m
per 5,20 m), rivestita con un selciato in pietra naturale. Essa è destinata
al deposito di legna nei pressi del rustico, comunque in diversa ubicazione,
ed è ora pure utilizzabile quale terrazza. Questi accertamenti, non
contestati dal ricorrente, non risultano manifestamente inesatti o
incompleti, ma sono anzi conformi alle risultanze degli atti. Non assunti
violando norme essenziali di procedura, essi sono quindi vincolanti per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG).
Il ricorrente insiste soprattutto sull'impossibilità di raggiungere il
proprio rustico con l'autovettura, sull'assenza di fonti energetiche
alternative e sulla conseguente necessità di riscaldarlo mediante legna da
ardere. Alla realizzazione del requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24
lett. a LPT) la giurisprudenza pone tuttavia presupposti severi, esigendo
segnatamente che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel
preciso luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al
suo esercizio o per la natura del terreno; il vincolo può anche essere
negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione, ma motivi
puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 129
II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a).
Premesso che il ricorrente non sostiene né dimostra che sarebbe stata
autorizzata un'utilizzazione del rustico quale residenza secondaria, i
bisogni di riscaldamento dello stesso e il limitato periodo di occupazione
dell'edificio principale non impongono dal profilo oggettivo la necessità di
costruire fuori della zona edificabile, in quella specifica ubicazione, un
nuovo manufatto di simile formato e proprietà edilizie per depositarvi
quantitativi rilevanti di legna e servire quale terrazza. Del resto, il
ricorrente non sostiene che la legnaia preesistente, di capienza decisamente
più contenuta rispetto a quella litigiosa, non consentisse di per sé il
deposito di un quantitativo sufficiente di legna. Negando in tali circostanze
il requisito dell'ubicazione vincolata, la Corte cantonale non ha quindi
violato l'art. 24 LPT. Né essa ha abusato del proprio potere di apprezzamento
ritenendo superfluo un sopralluogo e rinunciando quindi ad eseguirlo. Il
diritto di essere sentito, peraltro non esplicitamente invocato dal
ricorrente, non impedisce in effetti all'autorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non
potrebbero condurla a modificare il suo giudizio (DTF 124 I 208 consid. 4a,
122 II 464 consid. 4a). Per le stesse ragioni, l'esperimento di un
sopralluogo non si giustifica quindi nemmeno in questa sede (art. 95 OG; DTF
123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d). Considerato che la costruzione
litigiosa già difetta del requisito dell'ubicazione vincolata, non occorre
esaminare se essa sia anche in contrasto con interessi preponderanti (art. 24
lett. b LPT).

3.
3.1 Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di avere escluso
l'intervento litigioso dal campo di applicazione dell'art. 24c LPT. Sostiene
che il manufatto edificato sostituirebbe la legnaia preesistente, mantenendo
in sostanza la stessa funzione, e dovrebbe quindi essere considerato quale
trasformazione o ricostruzione secondo l'art. 42 OPT.

3.2 L'art. 24c LPT dispone che, fuori delle zone edificabili, gli edifici e
impianti utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non più conformi
alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria
situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente,
tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente,
ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o
modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).
L'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti situati fuori della zona
edificabile che sono divenuti non conformi alla destinazione della zona in
seguito a un cambiamento di regolamentazione. La protezione della situazione
acquisita riguarda innanzitutto le costruzioni realizzate o trasformate
conformemente al diritto materiale allora in vigore (art. 41 OPT; DTF 127 II
209 consid. 2c), vale a dire, di massima, prima del 1° luglio 1972, nel
momento in cui è entrata in vigore la legge federale dell'8 ottobre 1971
contro l'inquinamento delle acque, che ha esplicitamente introdotto il
principio della separazione del territorio edificato da quello inedificato
(DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).
3.3 Il ricorrente non dimostra che la precedente legnaia sarebbe stata
autorizzata e costruita in conformità al diritto materiale prima della data
determinante del 1° luglio 1972, ma si limita a sostenere, senza tuttavia
provarlo, che il manufatto sarebbe incontestabilmente esistito perlomeno già
a far tempo dal 1967. Comunque, a prescindere da questa circostanza, la Corte
cantonale ha accertato, conformemente agli atti e pertanto in modo vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG), che la legnaia demolita, di 4
m2, era eseguita con tavole di legno coperte da una lamiera, mentre il nuovo
manufatto è composto di due pilastri in beton e di una soletta in beton di
12,48 m2, rivestita con un selciato in pietra naturale. La nuova costruzione
è appoggiata al muro di sostegno, diversamente dalla precedente legnaia che
ne era staccata, ed è quindi pure posta in una differente ubicazione. Essa
serve ora anche da terrazza, mentre prima una simile utilizzazione non era
possibile data la copertura in lamiera ondulata leggermente in pendenza. In
tali circostanze, ritenute la completa demolizione del manufatto preesistente
e le caratteristiche manifestamente diverse della nuova costruzione, la Corte
cantonale non ha violato il diritto federale negando in concreto un caso di
trasformazione o ricostruzione ai sensi degli art. 24c LPT e 42 OPT (cfr. DTF
127 II 209 consid. 3).

4.
Il ricorrente critica infine il giudizio impugnato anche laddove conferma la
nullità della licenza edilizia del 20 settembre 2001 relativa al rifacimento
del muro di sostegno. Riconosce che un'autorizzazione eccezionale per un
progetto edilizio fuori della zona edificabile, rilasciata senza il consenso
dell'autorità cantonale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è
di principio nulla (cfr. art. 25 cpv. 2 LPT; DTF 111 Ib 213 consid. 5b, 128 I
254 consid. 3.1). Accennando al principio della buona fede, egli sostiene
tuttavia che, visti il tempo trascorso e la già avvenuta costruzione del muro
sulla base del nulla osta municipale, l'annullamento della licenza edilizia
sarebbe sproporzionato ed eccessivamente formalistico.
Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la fiducia
riposta tra l'altro anche in un'informazione ricevuta dall'autorità quando
quest'ultima sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a
determinate persone, quando tale autorità era competente a rilasciare
l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di
fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia
preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando
non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio
dell'informazione stessa (DTF 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1,
127 I 31 consid. 3a, 121 II 473 consid. 2c). Ora, il ricorrente non si
confronta con gli esposti criteri da adempiere cumulativamente, come
richiesto dalla giurisprudenza, spiegando in particolare per quali ragioni,
nonostante le sue conoscenze giuridiche nella materia, egli avesse serie
ragioni per potere ritenere valida la licenza edilizia litigiosa: il solo
fatto di avere fatto affidamento sul nulla osta rilasciato dal Municipio non
è decisivo, né è sufficiente, per ammettere una violazione dell'invocata
garanzia costituzionale (cfr. DTF 111 Ib 213 consid. 6a; sentenza 1A.17/1992
del 4 dicembre 1992, consid. 2b, parzialmente pubblicata in RDAF 1993, pag.
310 segg.).

5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti nella
procedura del ricorso di diritto amministrativo (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Monte Carasso,
al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Losanna, 7 aprile 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: