Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.11/2004
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1A.11/2004 /bom

Sentenza del 7 settembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
B.________,
ricorrenti,
patrocinati dagli avv.ti Filippo Ferrari e Nadir Guglielmoni,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,
via Sorengo 7, casella postale, 6900 Lugano 3.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni
del 18 dicembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di L.________ ha avviato
un'indagine preliminare nei confronti di C.________, D.________, E.________ e
altri per il reato, imprescrittibile, di concorso in strage, commessa a
L.________ il 28 maggio 1974 e finalizzata ad attentare alla sicurezza dello
Stato, e di favoreggiamento personale, perpetrato a L.________ e in altre
località fino a giugno 2002. Il 14 novembre 2002 la citata Procura ha
presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria. La domanda
è stata completata il 28 marzo 2003 con riferimento a versamenti effettuati
in favore dell'inquisito I.________ da parte di F.________ e di B.________
per il tramite della G.________. Il 28 aprile 2003 l'autorità richiedente ha
precisato che l'avv. A._______ è indagato, mentre non lo è B.________; con
complemento del 23 maggio 2003 essa ha trasmesso quattro bonifici effettuati
per il tramite della H.________. La domanda tende in particolare ad acquisire
la documentazione relativa ai versamenti effettuati tra il 1° ottobre 1997 e
il 10 giugno 2002 per il tramite della G.________ da A._______ e da sua
moglie F.________ in favore di I.________.

B.
Con decisioni di entrata in materia del 15 e del 27 maggio 2003 il Ministero
pubblico della Confederazione (MPC) ha accolto la menzionata richiesta e
ordinato alla H.________ di consegnargli la documentazione relativa a
eventuali relazioni bancarie facenti capo ad A.________; con decisione
aggiuntiva del 22 agosto 2003 esso ha ordinato al H.________ di identificare
il titolare del conto dal quale sono stati effettuati quattro bonifici a
favore di I.________. Il MPC, con tre decisioni di chiusura (parziali) del 18
dicembre 2003, ha ordinato la trasmissione all'Italia delle rimesse della
G.________ e di documenti bancari della H.________ concernenti B.________ ed
A.________.

C.
A. ________ e B.________ impugnano queste decisioni con un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di annullarle unitamente alle
decisioni di entrata in materia.
Il MPC e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) propongono di respingere il
ricorso in quanto ammissibile.

Diritto:

1.
1.1  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2).

1.2  Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP;
RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione
internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale
(art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto
salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.3  In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP il Tribunale
federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso
esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d).

1.4  Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'autorità federale d'esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è
ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
AIMP.

1.5  Il diritto di ricorrere, secondo l'art. 80h lett. b AIMP, spetta a
chiunque sia toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza
giudiziaria” e abbia "un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della stessa”. I ricorrenti, che sono tenuti ad addurre i fatti
a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165),
la fondano adducendo semplicemente la loro qualità di destinatari delle
decisioni impugnate, concernenti la trasmissione di documenti bancari a loro
intestati. Essi non spiegano del tutto perché sarebbero legittimati ad
opporsi anche alla trasmissione di quattro rimesse della G.________ a favore
dell'indagato I.________; per di più soltanto due rimesse sono state
effettuate dai ricorrenti, per cui essi non sono manifestamente legittimati a
contestare la consegna degli altri atti, concernenti terze persone: in tale
misura il ricorso è inammissibile. La G.________ non ha impugnato la
decisione di trasmissione e i ricorrenti non sostengono ch'essa avrebbe agito
come istituto di credito; essi, non sottoposti direttamente e personalmente
alla criticata misura d'assistenza, non sono pertanto legittimati ad opporsi
alla consegna di atti acquisiti presso terzi. Secondo la costante
giurisprudenza, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a
ricorrere è infatti riconosciuta solo al titolare di un conto bancario, del
quale sono chieste informazioni, o alla persona o società direttamente
sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o
interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a AIMP; DTF 130 II 162 consid.

1.1 , 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b; Robert Zimmermann, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004,
n. 309 pag. 352, n. 310 pag. 356).

2.
2.1 I ricorrenti fanno valere una violazione del loro diritto di essere
sentiti, di partecipare al procedimento e di esaminare gli atti, perché non
avrebbero avuto accesso a tutti i documenti e a tutte le decisioni emanate
dal MPC, segnatamente quelle di entrata in materia e quelle con le quali
l'UFG ha delegato al MPC l'esecuzione della rogatoria. La censura, generica,
non regge.

Dall'incarto risulta infatti che il legale dei ricorrenti, con lettera del 6
ottobre 2003, comunicato di rappresentare A.________, aveva chiesto al MPC di
trasmettergli copia della rogatoria estera, dei relativi allegati e eventuali
complementi e di notificargli ogni decisione di chiusura. Il 14 ottobre 2003
il MPC gli ha trasmesso la rogatoria e il complemento del 28 marzo 2003
concernente il ricorrente. Il 19 novembre 2003 il MPC, precisato che
intendeva consegnare all'Italia determinati documenti del H.________, ha
fissato al ricorrente un termine, poi prorogato fino al 12 dicembre 2003, per
pronunciarsi in merito. Preso atto che nel frattempo il legale rappresentava
anche la ricorrente, il 28 novembre 2003 il MPC lo ha informato che intendeva
consegnare anche i documenti concernenti quest'ultima e gli ha fissato lo
stesso termine per pronunciarsi al riguardo. I ricorrenti non si sono
tuttavia espressi in merito.

2.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la
funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG,
permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti
costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II
132 consid. 2; Zimmermann, op. cit., n. 301).

Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la
giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che
una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono
influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7
consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 126 V 130 consid. 2a e b).
L'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui
intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132
consid. 2b e rinvii).

Di massima, le parti hanno il diritto di consultare la rogatoria e i suoi
allegati, nella misura in cui li concernino personalmente e direttamente: se
del caso, determinati passaggi della stessa, che non concernono gli aventi
diritto, possono essere depennati. Un'eventuale violazione del diritto di
essere sentito, derivante per esempio da un difetto di motivazione o dal
mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito dell'assistenza vedi
l'art. 80b AIMP), può essere sanata, di massima, anche nell'ambito della
presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4
pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmermann, op. cit., n.
265, 268 e 271).

L'autorità di esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve, come
avvenuto in concreto, offrire al detentore dei documenti la possibilità,
concreta ed effettiva, di consultarli, di esprimersi nell'ambito della
necessaria cernita e di indicare i documenti che non dovrebbero essere
trasmessi. Ciò affinché egli possa esercitare il diritto di essere sentito e
adempiere al dovere di cooperazione (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126 II
258 consid. 9b/aa pag. 262).

2.3  In quanto avente diritto, nella misura di cui si è detto (v. consid.
1.5)
il ricorrente aveva il diritto di consultare gli atti che lo concernevano
(art. 80b cpv. 1 AIMP), in particolare il complemento del 28 aprile 2003, nel
quale l'autorità richiedente indicava ch'egli era indagato per il reato di
favoreggiamento, come pure, e ciò vale anche per la ricorrente, la decisione
di delegare l'esecuzione della rogatoria al MPC: quest'ultimo non adduce
motivi, peraltro non ravvisabili, che potevano giustificare una limitazione
del diritto di esaminare gli atti (art. 80b cpv. 2 AIMP). Ai ricorrenti è
stata comunque offerta la possibilità di esprimersi sulla prospettata
trasmissione dei documenti; dopo aver richiesto e ottenuto una proroga del
termine fissato loro, essi non si sono tuttavia pronunciati in merito, né
hanno fatto uso del loro diritto di partecipare alla cernita dei documenti,
nell'ambito della quale avrebbero potuto esercitare anche il loro diritto di
consultare gli atti dell'incarto. Inoltre, neppure nel quadro della presente
procedura di ricorso essi hanno chiesto di poterli consultare. Di fronte a
queste rinunce non si può ritenere l'asserita violazione del diritto di
essere sentiti e di partecipare alla procedura.

2.4  Per di più, insistendo sul fatto che il MPC non ha trasmesso loro le
decisioni di entrata in materia, i ricorrenti, che non fanno valere che in
quel momento sarebbero stati adempiuti i presupposti dell'art. 80m AIMP
concernenti la notificazione di decisioni (DTF 124 II 124 consid. 2c ed d),
disconoscono che, secondo la giurisprudenza, quando queste decisioni sono
notificate soltanto alla banca, l'interessato, che intende opporvisi, deve
dimostrare una particolare diligenza: si può pertanto presumere che il
cliente se le procuri presso l'istituto di credito; ciò vale a maggiore
ragione nella fattispecie, visto che il ricorrente è avvocato. Si può inoltre
ritenere che, di regola, il cliente ha una conoscenza sufficiente di queste
decisioni quando ne è informato dalla banca, che in concreto aveva il diritto
di farlo (art. 80n AIMP; DTF 120 Ib 183 consid. 3a, 124 II 124 consid.
2d/aa-cc; Zimmermann, op. cit., n. 174).

3.
3.1 Secondo i ricorrenti, la domanda di assistenza sarebbe lacunosa e
contraddittoria. A sostegno della loro tesi adducono che le ritrattazioni di
I.________ si riferirebbero esclusivamente a un'altra strage, per cui la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di L.________ sarebbe
incompetente a perseguire gli asseriti reati. Ora, l'autorità richiesta non
deve, di massima, esaminare la competenza procedurale dell'autorità
richiedente, poiché ciò implicherebbe, in effetti, un esame completo del
diritto di procedura estero (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa, 114 Ib 254 consid.
5, 113 Ib 157 consid. 3 e 4). Inoltre, le ritrattazioni si riferiscono a
un'altra strage, ciò che non comporta manifestamente l'assenza di competenza
dell'autorità richiedente. Né, contrariamente all'assunto ricorsuale, il
fatto che I.________ ha ritrattato, peraltro solo in maniera parziale, le sue
dichiarazioni implica la perdita di un interesse concreto e attuale
all'esecuzione della rogatoria: l'assunzione dei richiesti mezzi di prova
potrà infatti confermare, o smentire, l'ipotesi accusatoria ed è quindi
manifestamente utile per far progredire le indagini italiane.

3.2  Contrariamente all'accenno ricorsuale, la domanda estera adempie le
esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni
esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la
qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti
essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non
sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata
(DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c
pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di
provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo
sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per
permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile
ricerca indiscriminata di prove.

L'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di una siffatta
ricerca (v. al riguardo DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/ aa
pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547
consid. 3a) è manifestamente infondato, ritenuto che l'autorità estera ha
chiesto di trasmetterle informazioni concernenti precisi accrediti
direttamente collegati con l'inchiesta estera, indicandone gli importi, il
momento della loro esecuzione, il destinatario e i presumibili autori.

3.3  Dalla domanda estera si evince che gli indagati sono sospettati d'avere
collocato un ordigno esplosivo in un cestino dei rifiuti metallico,
provocandone l'esplosione che comportò la morte di otto persone e il
ferimento di oltre cento. I.________, che in precedenza aveva svolto il ruolo
di "collaboratore di giustizia”, aveva formulato rilevanti dichiarazioni
accusatorie nei confronti di uno specifico indagato e di altri inquisiti
anche in procedimenti relativi a stragi compiute pure in un'altra città. Dal
1998 egli ha cessato di collaborare con le autorità giudiziarie e dal 2002 ha
ritrattato parte delle proprie dichiarazioni, confermando l'alibi fornito da
detto indagato con riferimento a un'altra strage. Le indagini hanno permesso
di formulare l'accusa di favoreggiamento sia nei confronti di I.________, che
avrebbe agevolato la posizione processuale di questo indagato e di altre
persone, a fronte della corresponsione di rilevanti somme di denaro.

I. ________ avrebbe poi fornito ammissioni parziali, ma significative, e
chiamato in causa il ricorrente.

3.4  I ricorrenti, limitandosi ad addurre che l'esposto dei fatti non
permetterebbe di capire se il loro coinvolgimento sia suffragato da indizi
oggettivi o sia il frutto di una tesi accusatoria fondata su mere
supposizioni, disconoscono sia che l'autorità richiedente non deve, come si è
visto, provare la commissione del prospettato reato, sia che il giudice
svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o
procedere a una valutazione del (contestato) mezzo di prova (DTF 122 II 367
consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib
264 consid. 3a). Nella fattispecie la commissione del reato è resa verosimile
e i ricorrenti non contestano i fatti posti a fondamento della rogatoria.

3.5  Spetterà all'autorità italiana verificare l'attendibilità delle
dichiarazioni litigiose, in parte poi ritrattate. Compete infatti al giudice
straniero del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi
compiutamente dei suoi diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire
o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non
emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura
abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità
di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una
valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, di eseguire o far
eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto
concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi
di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche
DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa
alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF
121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).

3.6  Il ricorrente sostiene che non sussisterebbe alcuna connessione tra i
suoi conti e l'inchiesta italiana. A torto. È infatti manifesto che,
trattandosi di relazioni intestate a un indagato si è in presenza di una
relazione diretta e oggettiva tra il procedimento penale estero e le
relazioni bancarie litigiose. La stessa conclusione vale per i conti della
ricorrente, usati per effettuare transazioni sospette. La ricorrente
misconosce che neppure l'eventuale qualità di persona fisica o giuridica non
implicata nell'inchiesta all'estero consente a priori di opporsi alle misure
di assistenza. Basta, infatti, che sussista una relazione diretta e oggettiva
tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa
eventualità si verifica in concreto e ciò senza che siano necessarie una sua
implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza
soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib
547 consid. 3a in fine; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 227). La consegna delle
informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini:
la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Del
resto, nemmeno nel gravame in esame, i ricorrenti spiegano perché i
versamenti litigiosi sarebbero del tutto estranei all'inchiesta italiana. Per
di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere
ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per
acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano
effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

4.
4.1 I ricorrenti sostengono che I.________ godrebbe, "de facto”, di
un'immunità in relazione ai fatti per i quali si indaga, ciò che sarebbe
contrario all'ordine pubblico svizzero e lesivo pertanto degli art. 1 e 2
AIMP.

La censura, in quanto ammissibile, manifestamente non regge. Con la loro
affermazione i ricorrenti non rendono affatto verosimile l'esistenza di un
rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei diritti dell'uomo nello
Stato richiedente, né fanno valere che il procedimento estero non
garantirebbe - argomento questo che potrebbe del resto far valere soltanto il
ricorrente quale persona perseguita e quindi legittimata ad invocare
l'asserita lesione - un livello di protezione minimo corrispondente a quello
offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla
CEDU e dal Patto ONU II, peraltro non richiamati (sul tema v. DTF 130 II 217
consid. 8.1 e 8.2 con rinvii, 129 II 268 consid. 6.1 e 6.2). I ricorrenti non
sono d'altra parte legittimati a far valere la lesione di diritti di terzi o
il solo interesse della legge (art. 80h lett. b AIMP; DTF 128 II 211 consid.

2.3 , 126 II 258 consid. 2d).

Neppure la circostanza che i ricorrenti non sono indagati per il reato di
concorso in strage (il ricorrente essendolo per quello di favoreggiamento) è
decisiva; l'assistenza dovendo essere concessa quando sia richiesta per la
repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto
svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii).

4.2  Con le stesse premesse circa la proponibilità della censura, giova
osservare che nella misura in cui il ricorrente accenna a una violazione
dell'ordine pubblico, asserendo che le ipotesi accusatorie si fonderebbero
esclusivamente sulle dichiarazioni, a suo dire inattendibili, rese da un
cosiddetto pentito (cfr., su questo tema e sull'ammissibilità, di massima,
della disciplina italiana in merito, DTF 117 Ia 401 e rinvii), adducendo
implicitamente la propria innocenza, la tesi sfugge alla cognizione del
Tribunale federale, poiché l'esame della colpevolezza incombe al giudice
italiano del merito, non a quello svizzero dell'assistenza o
dell'estradizione. Niente giustifica in concreto di derogare a questa prassi
invalsa (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 225
consid. 5a pag. 234).

4.3  Infondate sono pure le critiche di violazione del principio della
proporzionalità e del divieto di statuire "ultra petita” per il fatto che il
MPC ha ordinato la trasmissione di un avviso di addebito, non indicato nella
rogatoria, concernente la relazione bancaria del ricorrente, di atti bancari
della ricorrente, delle rimesse della G.________ riconducibili ai ricorrenti
e di bonifici in favore di I.________.
Il principio richiamato dai ricorrenti, desumibile da quello della
proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti
postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib
186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La
recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del
principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera
estensiva la domanda, qualora sia accertato che, come nella fattispecie, su
questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute;
tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di
un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo
Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.).
D'altra parte, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione
litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere
escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b), né la domanda
appare abusiva, le informazioni richieste non essendo del tutto inidonee a
far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b).

4.4  Infine, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo
chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non
presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi
tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'autorità di
esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro,
essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag.
371 seg.). Ora, i ricorrenti, né dinanzi al MPC e neppure nel loro gravame,
hanno indicato quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente
irrilevanti per il procedimento penale estero. Anche per questo motivo il
ricorso dev'essere respinto.

5.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (B 067 943).

Losanna, 7 settembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: