Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.118/2004
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1A.118/2004 /bom

Sentenza del 3 agosto 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, giudice presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________, attualmente detenuto
ricorrente, patrocinato dagli avv.ti Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

estradizione agli Stati Uniti d'America,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
del 7 aprile 2004 dell'Ufficio federale di giustizia.

Fatti:

A.
Il 10 marzo 2000 l'Office of International Affairs presso il Dipartimento di
giustizia degli Stati Uniti d'America (OIA) ha chiesto l'arresto di
A.________, cittadino della Repubblica di San Marino, condannato in
contumacia negli Stati Uniti a un periodo di reclusione non determinato da un
minimo di cinque a un massimo di quindici anni per i reati di omicidio
involontario di secondo grado (2 capi di accusa) e di aggressione di secondo
grado. Le autorità giudiziarie americane rilevano che nel 1991 il ricercato,
durante una gara illegale tra autovetture ("drag race”) nei pressi di New
York, ha travolto un'altra automobile, uccidendo due persone e ferendone
gravemente una terza. Arrestato, ma poi rilasciato su cauzione, egli ha
lasciato gli Stati Uniti senza attendere l'esito del processo a suo carico;
per tale motivo, il 1° settembre 1992 il giudice della Contea di Nassau,
nello Stato di New York, ha emesso un ordine di arresto nei suoi confronti.

B.
Il 14 ottobre 2003 l'interessato è stato incarcerato sulla base di un ordine
di arresto provvisorio ai fini estradizionali, spiccato lo stesso giorno
dall'Ufficio federale di giustizia (UFG); l'arrestato si è opposto
all'estradizione. Il 16 ottobre seguente, l'UFG ha emanato un ordine di
arresto in vista d'estradizione, notificato il 18 ottobre all'interessato.
Contro quest'ordine, A.________ non ha interposto reclamo. Con nota
diplomatica del 3 dicembre 2003, l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a
Berna ha chiesto l'estradizione del detenuto.

Con sentenza del 19 febbraio 2004, la Camera d'accusa del Tribunale federale
ha respinto in quanto ammissibile un reclamo dell'estradando contro il
rifiuto dell'UFG di dare seguito a una sua domanda di scarcerazione del 9
gennaio 2004 (causa 8G.10/2004).

C.
Nel memoriale l'interessato ha ribadito la sua opposizione adducendo carenze
formali della domanda e facendo valere, in particolare, una lesione
dell'ordine pubblico svizzero per l'inadeguatezza della pena estera. Il 7
aprile 2004 l'UFG ha concesso l'estradizione.

D.
A.  ________ impugna dinanzi al Tribunale federale questa decisione con un
ricorso di diritto amministrativo. Chiede, in via principale, di respingere
la domanda di estradizione e, in via subordinata, di invitare l'UFG a
richiedere agli Stati Uniti d'America di completarla ai sensi dei
considerandi.

L'UFG propone di respingere il ricorso. Nella replica del 2 giugno 2004 il
ricorrente ha ribadito le proprie tesi e conclusioni.

Diritto:

1.
1.1  Ai rapporti svizzero-statunitensi nell'ambito dell'estradizione si
applica il Trattato di estradizione conchiuso il 14 novembre 1900 ed entrato
in vigore il 10 settembre 1997 (RS 0.353.933.6, TEstrSU). Per le questioni
non regolate esaustivamente dal Trattato si applicano, nella misura in cui
non contrastino con lo spirito e lo scopo dello stesso, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale
(DTF 123 II 134 consid. 1a; cfr. anche l'art. 23 TEstrSU; sul rapporto e sul
primato del diritto internazionale sul diritto interno v. DTF 122 II 140
consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei
diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.), la legge
federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale
(AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11).

1.2  L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv.
1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta
il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b).
Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve
attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione,
salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134
consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio
dell'ufficialità, esso è tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non
gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576
pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con
piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice
svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona
perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag.
220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e al suo completamento
sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid.
1c).

1.3  La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di
estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b) e
il gravame è tempestivo. Il ricorso ha effetto sospensivo per legge (art. 21
cpv. 4 AIMP).

2.
2.1 Dal profilo formale, il ricorrente fa valere in primo luogo che la sua
carcerazione estradizionale, a partire dal 13 dicembre 2003, sarebbe stata
illegale. Ciò poiché l'autorità richiedente ha prodotto l'ordine di arresto
del 1° settembre 1992 soltanto il 17 dicembre 2003, quindi dopo il termine di
60 giorni previsto dall'art. 13 cpv. 4 TEstrSU.

2.2  Il 14 ottobre 2003 il ricorrente è stato arrestato ai fini
estradizionali. L'UFG, dopo aver concesso un termine di 40 giorni
all'autorità richiedente per presentare la domanda formale di estradizione,
l'ha prorogato, su richiesta, di 20 giorni, fino al 12 dicembre successivo.
La richiesta di estradizione è giunta all'UFG il 5 dicembre 2003. Nella
risposta al ricorso, l'UFG rileva che dall'esame della versione originale
della domanda di estradizione è risultato ch'essa conteneva un ordine di
arresto 14 maggio 1991 emesso da un giudice della Contea di Nassau, mentre le
copie in lingua inglese contenevano l'ordine di arresto 1° settembre 1992
della Corte distrettuale degli Stati Uniti. L'11 dicembre 2003 l'UFG ha
quindi chiesto all'OIA di trasmettergli, entro il 19 dicembre seguente,
quest'ultimo ordine di arresto, certificato conforme all'originale, ciò che è
avvenuto il 17 dicembre seguente.

2.3  Secondo l'art. 9 cpv. 3 lett. a TEstrSU, quando la persona perseguita
non
è ancora stata condannata la domanda d'estradizione contiene una copia
certificata conforme del mandato d'arresto; se gli atti a sostegno della
domanda non contengono tutte le indicazioni necessarie, le autorità
competenti possono chiedere un complemento di informazioni (art. 10 TEstrSU).
La carcerazione provvisoria termina se, entro 40 giorni dall'arresto
dell'individuo perseguito, le autorità svizzere non hanno ricevuto la domanda
formale d'estradizione e gli atti a sostegno della stessa; su richiesta,
questo termine può essere eccezionalmente prorogato di 20 giorni (art. 13
cpv. 4 TEstrSU, art. 50 cpv. 1 AIMP).

2.4  Nella fattispecie, l'ordine di arresto provvisorio dell'UFG, basato sui
dati diffusi dall'Interpol di Washington, menzionava quale provvedimento
restrittivo della libertà personale l'ordine di arresto per omicidio colposo
del 1° settembre 1992 della Corte distrettuale degli Stati Uniti, Distretto
Est di New York. Di contro, la versione originale della domanda di
estradizione conteneva quale provvedimento restrittivo della libertà l'ordine
di arresto del 14 maggio 1991 del giudice della Contea di Nassau, tendente ad
assicurare la partecipazione dell'accusato all'udienza circa il giudizio
sulla colpevolezza. Certo, l'ordine di arresto provvisorio fa riferimento a
una decisione trasmessa entro il termine fissato dall'UFG, che superava di
pochi giorni quelli previsti dall'art. 13 cpv. 4 TEstrSU: costituirebbe
tuttavia un eccesso di formalismo non dare seguito alla domanda soltanto per
la circostanza che, per un'evidente svista, l'autorità richiedente in un
primo tempo ha tempestivamente prodotto l'ordine di arresto del 14 maggio
1991 e non quello del 1° settembre 1992, emanato poiché il ricorrente non si
era presentato all'udienza per il giudizio di condanna. Ad ogni modo, i
documenti prodotti con la formale domanda di estradizione soddisfano le
esigenze dell'art. 9 TEstrSU per cui, giusta l'art. 13 cpv. 5 TEstrSU, il
ricorrente non può prevalersi di eventuali imprecisioni anteriori per opporsi
al suo arresto o alla concessione dell'estradizione, potendo essere
nuovamente arrestato, visto che l'atto litigioso a sostegno della domanda è
stato inviato successivamente (cfr., riguardo all'applicazione dell'analogo
art. 16 della Convenzione europea di estradizione [RS 0.353.1; CEEstr], le
sentenze 1A.32/1996 del 15 marzo 1996, consid. 2b, apparsa in Rep 1996 102 e
1A.89/1995 del 16 maggio 1995, consid. 2b/ bb), come peraltro rilevato nella
decisione del 19 febbraio 2004 della Camera d'accusa del Tribunale federale
(consid. 5).

3.
3.1
Il ricorrente, rilevato d'essere stato condannato in contumacia nel 1992 a
pene detentive di durata indeterminata, da un minimo di cinque a un massimo
di quindici anni, incentra il suo gravame sulla severità della pena, a suo
dire inaudita, incomprensibile, sconcertante, fuori misura e lesiva pertanto
dell'ordine pubblico svizzero. Ritenuto ch'egli ha settant'anni, la sanzione
equivarrebbe, in sostanza, a una condanna a morte.

3.2 Secondo la domanda di estradizione, il 26 novembre 1991 il ricorrente
avrebbe partecipato, alla guida della sua automobile sportiva, su Merrick
Avenue, nella Contea di Nassau nello Stato di New York, a una gara di
accelerazione ("drag race”) illegale, cambiando continuamente corsia per
evitare i veicoli più lenti. La sua autovettura viaggiava alla velocità di
oltre 70 miglia all'ora (110 km/h), invece delle 40 (64 km/h) previste nella
zona, quando si scontrò con un altro veicolo che non partecipava alla gara e
che stava uscendo da un parcheggio. Nell'incidente furono uccise due persone
e una terza fu gravemente ferita.

3.3  Dall'affidavit del vice procuratore distrettuale della Contea di Nassau,
allegato alla domanda e richiamato dal ricorrente, risulta ch'egli è stato
processato dal 13 al 24 luglio 1992 dinanzi a una giuria ("grand jury”) sulla
base di un atto d'accusa, anch'esso allegato alla domanda, per i reati di
omicidio involontario di secondo grado (due capi di accusa), di omicidio
colposo (due capi di accusa) e di aggressione di secondo grado. Il ricorrente
era presente durante l'intero processo, era patrocinato da un avvocato e ha
potuto difendersi dalle accuse mossegli. Il 24 luglio 1992, la giuria l'ha
dichiarato colpevole di due capi d'accusa di omicidio involontario di secondo
grado e dell'accusa di aggressione di secondo grado; non è stato per contro
condannato per omicidio colposo, un reato minore compreso nell'accusa di
omicidio involontario di secondo grado. Il verdetto della giuria è
considerato una condanna (punto 10). Successivamente, il ricorrente è stato
rilasciato su cauzione in attesa della sentenza, fissata per il 1° settembre
1992: in quella sede egli non si è presentato, ma era rappresentato dal suo
avvocato, che aveva la facoltà di addurre argomenti in suo favore.

Poiché il ricorrente non si è presentato all'udienza, è stato spiccato il
noto mandato di arresto. Il 1° settembre 1992 egli è stato condannato in
contumacia a una pena di reclusione indeterminata da un minimo di cinque a un
massimo di quindici anni per ciascuno dei capi di accusa di omicidio
involontario e a una reclusione indeterminata da un minimo di 2 1/3 anni fino
a un massimo di sette anni per l'aggressione; è stato inoltre disposto che le
pene siano scontate contemporaneamente. Nell'affidavit si precisa che nello
Stato di New York una sentenza non determinata fissa il periodo di reclusione
minimo e massimo, per cui il ricorrente deve scontare una pena di almeno
cinque anni, ma non superiore ai quindici.

Il 28 settembre 1992, il difensore del ricorrente ha presentato una notifica
di appello, dimostrando con ciò l'intenzione di insorgere contro la
menzionata sentenza. Visto che il ricorrente, negli ultimi 11 anni, non ha
perfezionato la richiesta di appello entro un tempo ragionevole, il
procuratore distrettuale rileva che intenderebbe chiedere la decadenza della
notifica di appello, il ricorrente avendo lasciato illegalmente la
giurisdizione dopo la condanna.

Dopo cinque anni, il comitato consultivo per la concessione della libertà
provvisoria riesaminerà il caso per decidere se il condannato potrà essere
messo in libertà provvisoria sotto supervisione; in caso di mancato rilascio,
il caso è riesaminato ogni due anni; inoltre, in caso di buona condotta, il
periodo massimo di reclusione può essere ridotto a dieci anni (punto 17). Ne
segue che l'assunto ricorsuale, secondo cui in considerazione dell'età del
ricorrente la pena equivarrebbe in sostanza a una condanna a morte,
manifestamente non regge; né all'estradizione osta l'art. 6 TEstrSU
concernente la pena capitale.

3.4  Il ricorrente, rilevato che si è in presenza di una sentenza
contumaciale
(art. 9 cpv. 5 TEstrSU), sostiene che farebbero difetto le informazioni e gli
atti elencati ai capoversi 2 e 4 dell'art. 9 TEstrSU. Egli fa valere che, in
assenza di una copia certificata conforme della sentenza penale,
l'estradizione dev'essere negata. Adduce poi che l'UFG, nell'esaminare i
documenti che devono essere prodotti a sostegno della domanda, avrebbe
applicato a torto l'art. 41 AIMP, invece dell'art. 9 cpv. 2 e cpv. 4 TEstrSU,
ed eccepisce che nella fattispecie il principio del diritto più favorevole
all'assistenza sarebbe irrilevante. Fa valere che la richiesta non
adempirebbe comunque nemmeno i presupposti dell'art. 41 AIMP, l'ordine di
arresto essendo stato prodotto tardivamente e la domanda essendo sprovvista
della decisione penale esecutoria.

3.5  L'assunto non regge. Gli allegati alla domanda adempiono i requisiti
richiesti dal capoverso 2 dell'invocata norma. Nella decisione impugnata
l'UFG ha stabilito che a sostegno della domanda è stato prodotto il
menzionato ordine di arresto del 1° settembre 1992, per cui, anche per i
motivi già esposti (cfr. consid. 2), l'estradizione può essere concessa sulla
base di tale ordine, in applicazione dell'art. 41 AIMP, norma più favorevole
alla cooperazione internazionale dell'art. 9 TEstrSU.

3.6  Secondo l'art. 1 cpv. 1 TEstrSU le parti contraenti si obbligano a
estradarsi, conformemente alle disposizioni del trattato, gli individui
perseguiti per un reato motivante l'estradizione oppure ritenuti colpevoli
dalle autorità competenti dello Stato richiedente. Dà luogo all'estradizione
un reato che, secondo il diritto delle due parti, può essere punito con una
pena privativa della libertà di almeno un anno; se la domanda si riferisce a
un individuo che è stato condannato, l'estradizione è accordata solamente se
la durata della pena da espiare è di almeno sei mesi (art. 2 cpv. 1 TEstrSU),
condizione manifestamente adempiuta in concreto. La questione di sapere se il
reato è qualificato con termini identici o diversi nel diritto di entrambe le
parti contraenti è irrilevante (art. 2 cpv. 2 lett. a TEstrSU; cfr. anche DTF
117 Ib 337 consid. 4a).

3.7  Secondo l'art. 9 cpv. 4 TEstrSU, se l'individuo perseguito è già stato
ritenuto colpevole o condannato, la domanda d'estradizione deve essere
corredata:
"(a) di una copia certificata conforme della sentenza penale o, se
l'individuo perseguito è stato ritenuto colpevole ma la pena non è ancora
stata pronunciata, di una dichiarazione relativa dell'autorità giudiziaria;
(b) di una copia dell'atto d'accusa con indicazioni sui capi d'accusa per cui
l'individuo perseguito è stato ritenuto colpevole;
(c) di una copia certificata conforme del mandato d'arresto o della
dichiarazione giusta la quale l'individuo perseguito deve essere arrestato
per l'esecuzione della pena; e
(d) se la pena è già stata pronunciata, di una copia certificata conforme
della pena pronunciata nonché di una dichiarazione circa la parte di pena non
eseguita.”
3.8 Ricordato che alla domanda sono state allegate le norme penali rilevanti,
l'espressione "una copia certificata conforme” non implica assegnazioni di
competenza speciali a un'autorità competente in materia. Per "sentenza
penale” secondo l'art. 9 cpv. 4 lett. a TEstrSU s'intende il "dispositivo” e
non la sentenza complessiva. Infatti, secondo il messaggio del 21 novembre
1990 del Consiglio federale, occorre tener conto del fatto che un individuo
può essere dichiarato colpevole senza che sia ancora stata pronunciata una
sentenza, situazione sconosciuta al diritto svizzero, segnatamente quando la
decisione è passata in giudicato soltanto parzialmente a causa di un ricorso
limitato alla questione della misura della pena (FF 1991 I 81, 86 seg.;
Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale,
Basilea 2004, n. 6 all'art. 9 TEstrSU, pag. 632). Al citato affidavit è stato
allegato l'atto d'accusa, con le relative norme penali, emesso dalla giuria
della Contea di Nassau; nell'affidavit si sottolinea inoltre che secondo le
leggi dello Stato di New York, il verdetto della giuria è considerato una
condanna (punti 8 e 10). Il giudice C.________ ha poi condannato il
ricorrente a una pena che va da cinque a quindici anni, come risulta altresì
dalla copia del "certificato della disposizione” che riprende il dispositivo
della decisione litigiosa, e da un documento di affidamento all'istituto di
correzione, sottoscritti da un cancelliere della contea (punto 11), anch'essi
allegati alla domanda.
Il vice procuratore generale distrettuale ha inoltre precisato che, secondo
la prassi di detta Contea, è il cancelliere del tribunale che rimane in
possesso delle copie originali di tutti gli atti d'accusa e dei mandati
d'arresto: egli ne ha pertanto ottenuto copie conformi, allegate alla domanda
di estradizione (punto 9). Ora, dai citati atti risulta il dispositivo della
contestata sentenza e non vi è alcun motivo ragionevole per ritenere che tali
documenti non siano conformi agli originali o emananti da un'autorità
manifestamente incompetente. La circostanza che non siano firmati da un
giudice, ma dal cancelliere della Contea di Nassau, che può essere ritenuto
un "altro funzionario” ai sensi dell'art. 12 lett. a TestrSU, non è quindi
decisiva; del resto, anche i dispositivi delle sentenze del Tribunale
federale sono sottoscritti da un cancelliere e non da un giudice (art. 37
cpv. 1 OG).

Inoltre, l'autorità richiesta non deve, di massima, esaminare la competenza
procedurale dell'autorità richiedente, poiché ciò implicherebbe, in effetti,
un esame completo del diritto di procedura estero (DTF 116 Ib 89 consid.
2c/aa, 114 Ib 254 consid. 5, 113 Ib 157 consid. 3 e 4). Ciò vale, a maggior
ragione, per la questione di sapere se un determinato atto, segnatamente il
dispositivo della sentenza litigiosa, è conforme al diritto estero.
L'autorità svizzera non deve quindi vagliare la validità dei documenti
prodotti, trasmessi in concreto dal Dipartimento di giustizia americano. Non
si è infatti in presenza di un caso di violazione particolarmente manifesta
del diritto procedurale straniero, che faccia apparire la domanda di
estradizione come un abuso di diritto e consenta altresì di dubitare della
conformità della procedura estera ai diritti minimi della difesa (Moreillon,
op. cit., n. 2-5 all'art. 41 AIMP e n. 3 all'art. 9 TEstrSU; sentenza
1A.15/2002 del 5 marzo 2002, consid. 3.1 e 3.2). Scopo del trattato è infatti
di semplificare le relazioni tra i due Stati contraenti in materia di
estradizione (messaggio, pag. 82). Anche l'assunto ricorsuale, secondo cui il
comitato consultivo per la concessione della libertà provvisoria ("Board of
Parole”) non sarebbe un'autorità indipendente e avrebbe soltanto un potere
consultivo e non decisionale, non è determinante, visto che nell'ambito della
liberazione condizionale il giudizio spetta al giudice (cfr. Niklaus Schmid,
Strafverfahren und Strafrecht in den Vereinigten Staaten, 2a ed., Heidelberg
1993, n. 2.2.4 pag. 177). Ne segue che la conclusione ricorsuale subordinata
tendente a invitare l'autorità richiedente a completare la domanda di
estradizione dev'essere disattesa.

3.9  Secondo l'art. 7 TEstrSU, norma di natura potestativa, se l'individuo
richiesto è stato condannato in contumacia, le autorità competenti svizzere
possono rifiutare l'estradizione, se ritengono che lo Stato richiedente non
dia sufficienti garanzie che i diritti di difesa dell'individuo richiesto
siano rispettati (v. anche gli art. 37 cpv. 2 AIMP e 40 OAIMP; cfr. riguardo
alla condanna in contumacia e il diritto di partecipare personalmente
all'udienza, DTF 127 I 312 consid. 3 e 4). Come si è visto, il ricorrente ha
partecipato personalmente al processo, assistito da un difensore, ed è stato
rilasciato dopo aver versato una cauzione di 50'000 US $. Egli non si è per
contro presentato all'udienza di condanna, fissata per il 1° settembre 1992,
nell'ambito della quale era nondimeno rappresentato dal suo legale, che
avverso questa sentenza ha inoltrato un'istanza di appello e ha quindi potuto
far uso dei rimedi di diritto contro la sentenza contumaciale. I diritti
minimi della difesa sono stati pertanto rispettati. La circostanza ch'egli,
per sottrarsi alla giustizia, ha lasciato gli Stati Uniti e non si è
presentato all'udienza, nell'ambito della quale era comunque rappresentato
dal suo difensore, non fa apparire lesiva dei diritti minimi della difesa la
contestata sentenza, ch'egli poteva far riesaminare davanti a una seconda
istanza giudiziaria (v. sui principi relativi all'estradizione per
l'esecuzione di sentenze contumaciali, DTF 129 II 56 consid. 6.3 e 6.4 e
rinvii, 117 II 337 consid. 5b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 452, con relativa
nota al piede n. 880, n. 453). Ricordato che nei rapporti con gli Stati non
europei non è applicabile la CEDU, convenzione più volte richiamata dal
ricorrente, ma il Patto ONU II, ratificato dai due Stati (DTF 123 II 511
consid. 7d pag. 526), neppure l'art. 14 cpv. 5 del Patto, secondo cui ogni
individuo condannato per un reato ha il diritto a che l'accertamento della
sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda
istanza in conformità della legge, non osta all'estradizione, ritenuto che il
legale del ricorrente ha presentato una dichiarazione di appello; né egli
adduce che, secondo le leggi o la prassi dello Stato di New York, l'appello
inoltrato da un fuggitivo sarebbe inammissibile né ciò risulta dal citato
affidavit, secondo il quale la dichiarazione di appello sarebbe del resto
ancora pendente (sentenza 1A.197/2000 del 21 luglio 2000, consid. 4c/aa e bb;
Zimmermann, op. cit., n. 453-1 in fine).

4.
4.1 La severità della pena, in particolare in relazione all'età del
ricorrente, censura sulla quale è imperniato il gravame, contrariamente
all'assunto ricorsuale né è incomprensibile né è lesiva dell'ordine pubblico
svizzero.

Certo, la pena può apparire severa, anche se nell'ipotesi più favorevole al
ricorrente la stessa potrebbe limitarsi a cinque anni. Non spetta comunque al
giudice svizzero pronunciarsi sulla (contestata) colpevolezza
dell'estradando, sulla fondatezza delle accuse mossegli (DTF 122 II 373
consid. 1c) e sulla durata della pena pronunciata nei suoi confronti. In tale
ambito il ricorrente si limita del resto a rilevare che la velocità era sì
superiore al limite in vigore, ma non certo a livelli da gare di velocità, e
d'aver sempre recisamente contestato d'aver partecipato alla gara litigiosa.
Egli non dimostra, tuttavia, che i fatti posti a fondamento della domanda,
fondati sulle dichiarazioni di alcuni testimoni, sulla ricostruzione della
dinamica dell'incidente e delle autovetture coinvolte, come pure sulle tracce
lasciate da pneumatici, sarebbero stati accertati in maniera erronea o
sarebbero lacunosi o contraddittori.

4.2  Secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda di cooperazione in materia
penale è irricevibile, se vi è motivo di credere che il procedimento
all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU
II. Questa norma persegue lo scopo di evitare che la Svizzera presti il suo
concorso, per il tramite dell'assistenza giudiziaria o dell'estradizione, a
procedimenti che non garantirebbero alla persona perseguita un livello di
protezione minimo corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati
democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che
contrasterebbero con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico
internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1, 126 II 324 consid. 4a, 125 II 356
consid. 8a). La Svizzera contravverrebbe ai suoi obblighi internazionali
estradando una persona a uno Stato nel quale sussistono seri motivi per
ritenere che un rischio di trattamenti contrari alla CEDU o al Patto ONU II
minacci l'interessato (DTF 129 II 268 consid. 6.1, 126 II 258 consid. 2d/aa).
L'art. 2 AIMP si applica a tutte le forme di cooperazione internazionale,
compresa l'assistenza e l'estradizione (DTF 126 II 268 consid. 6.1). L'esame
delle questioni poste dall'art. 2 AIMP implica un giudizio di valore sugli
affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime
politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti
fondamentali e sul loro rispetto effettivo, come pure sull'indipendenza e
sull'imparzialità del potere giudiziario (DTF 129 II 268 consid. 6.1). In
tale ambito, il giudice della cooperazione internazionale deve dar prova di
una particolare prudenza. Non è infatti sufficiente che la persona accusata o
condannata nello Stato richiedente asserisca di essere minacciata da una
situazione politico-giuridica speciale; egli deve rendere verosimile
l'esistenza di un rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei
diritti dell'uomo nello Stato richiedente, suscettibile di pregiudicarlo
concretamente (DTF 129 II 258 consid. 6.1 e rinvii).

4.3  Il ricorrente sostiene, a torto, che i fatti rimproveratigli
configurerebbero, nel diritto svizzero, soltanto gli estremi dell'art. 117 CP
(omicidio colposo), secondo cui chiunque per negligenza cagiona la morte di
alcuno è punito con la detenzione o con la multa. Anche in Svizzera il suo
agire potrebbe configurare gli estremi dell'art. 111 CP (omicidio
intenzionale), secondo cui chiunque intenzionalmente uccide una persona è
punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano
le condizioni previste negli articoli 112 e segg. CP. Il Tribunale federale
proprio recentemente ha confermato in effetti una condanna a 6 ½ anni di
reclusione per ripetuto omicidio (eventualmente) intenzionale (art. 111 CP)
di due imputati che nell'ambito di una gara automobilistica spontanea avevano
provocato la morte di due giovani pedoni (sentenza 6P.138/2003 del 26 aprile
2004, destinata a pubblicazione in DTF 130 IV xxx).

4.4  L'età, o eventuali malattie, del ricorrente, nato nel 1934, circostanze
sulle quali egli pure insiste particolarmente, non costituiscono un motivo,
peraltro non previsto dal TEstrSU, di rifiuto dell'estradizione (Zimmermann,
op. cit., n. 459 e n. 461; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi,
Zurigo 2002, pag. 101). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che l'art.
37 cpv. 1 AIMP, secondo cui l'estradizione può essere negata se la Svizzera
può assumere l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò può sembrare
opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita,
disposizione del resto inapplicabile in virtù del principio del primato del
diritto internazionale (DTF 122 II 485), non è applicabile nei confronti di
uno Stato che è parte contraente alla CEEstr, convenzione alla quale si
ispira il TEstrSU (messaggio, n. 21 pag. 84): ha quindi ritenuto che
l'applicazione da parte della Svizzera della riserva formulata dalla Francia
riguardo agli art. 1 e 2 CEEstr non permetteva di tenere conto della giovane
età della persona estradata (DTF 129 II 100 consid. 3.1 e 3.2). La stessa
conclusione deve valere per un estradando in età avanzata. Per di più,
incentrando il gravame sulla sua età, il ricorrente non sostiene né rende per
nulla verosimile che negli Stati Uniti, nell'ambito dell'esame della sua
carcerabilità, non si terrà conto, se del caso, di tale circostanza e del suo
stato di salute.

4.5  Il ricorrente, incentrando il suo ricorso sulla severità della pena
pronunciata nei suoi confronti, disattende che la durata della pena non
costituisce, di per sé, un motivo (di ordine pubblico internazionale) per
opporsi all'estradizione; né la CEDU né il Patto ONU II (v. art. 7 e 10 cpv.
1), dei quali egli si prevale, vietano infatti l'esecuzione di una pena
detentiva a vita, perlomeno nella misura in cui sussista la possibilità di
una liberazione condizionale. Nell'ambito di una procedura estradizionale, la
Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo
Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati.
La particolare severità della pena non la fa d'altra parte apparire come
manifestamente esagerata e senza alcun rapporto con l'agire rimproverato al
ricorrente, ove si consideri ch'egli ha provocato la morte di due persone e
il ferimento, in maniera grave, di una terza. Del resto, anche in Svizzera la
tendenza, come si è visto, è di sanzionare in maniera più severa questo
genere di azioni, per cui la pena litigiosa non appare a tal punto
sproporzionata da dover essere considerata, per sé stessa, come una
violazione dei diritti dell'uomo (DTF 121 II 296 consid. 4a e consid. 5
sull'esecuzione di una pena detentiva a vita). Ciò a maggior ragione se si
ricorda che il ricorrente potrebbe essere liberato dopo cinque o dieci anni.
Non sussistono d'altra parte motivi seri per ritenere, né il ricorrente
limitandosi a insistere sulla sua età lo rende verosimile, che nello Stato
richiedente egli sarà sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti, lesivi dell'ordine pubblico internazionale (cfr. art. 2 lett. a
AIMP; DTF 123 II 161 consid. 6a e b con rinvii, 511 consid. 5a).

4.6  Neppure la circostanza che nei confronti del ricorrente è stata
pronunciata una pena di durata indeterminata, muta l'esito del gravame.
Infatti, tale pena è espressamente prevista dall'art. 70.00 CP dello Stato di
New York, secondo cui una pena di reclusione per un reato dev'essere una
sentenza non determinata; quando si impone tale sentenza, il tribunale deve
fissare un termine massimo di reclusione in base alle disposizioni del comma
2 di questa sezione (comma 1). Secondo il comma 2 di questa norma, il massimo
per una sentenza non determinata dev'essere almeno di tre anni e il termine
per un reato grave di classe C è fissato dal Tribunale e non può superare i
quindici anni. Alla domanda sono state inoltre allegate le disposizioni
legali determinanti, segnatamente l'art. 125.15 CP dello Stato di New York,
concernente l'omicidio involontario di secondo grado, l'art. 120.05, relativo
all'aggressione di secondo grado, e l'art. 15.05, concernente la colpevolezza
e le definizioni di stati mentali colpevoli, in particolare la "deliberata
imprudenza”. Al riguardo il ricorrente si diffonde sulla nozione di
negligenza, segnatamente consapevole e inconsapevole, sostenendo che il
Tribunale federale avrebbe avvicinato la cosiddetta "recklessness” al dolo
eventuale (sentenza 1A.197/2000 del 21 luglio 2000, consid. 2d). Rilevato che
si trattava tuttavia di reati patrimoniali, mentre che in concreto a suo
dire, i reati erano di natura colposa, ne deduce che in materia di
circolazione stradale non sarebbe ragionevolmente ipotizzabile un'imputazione
per omicidio intenzionale. L'assunto, come si è visto, non regge, per cui il
quesito non dev'essere esaminato oltre.

4.7  Il ricorrente rileva poi che i documenti allegati alla domanda non
permettono di stabilire se l'esecuzione della pena irrogata sia o no
prescritta secondo il diritto dello Stato richiedente (art. 5 TEstrSU; cfr.
sul tema della prescrizione, Heimgartner, op. cit., pag. 145; Peter Popp,
Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n.
258-261; Zimmermann, op. cit., n. 436 e 437; Sonja Gafner d'Aumeries, Le
principe de la double incrimination, En particulier dans les rapports
d'entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Suisse et les
Etat-Unis, tesi, Basilea 1992, pag. 43, 51 e segg., 196). Sostiene che in
Svizzera per il medesimo reato, a suo dire omicidio colposo secondo l'art.
117 CP, l'esecuzione della pena si prescriverebbe dopo 10 anni (art. 73 CP).
L'assunto non regge. È vero che nel citato affidavit si rileva soltanto che,
al momento della presentazione dell'accusa, il perseguimento penale non era
prescritto secondo l'art. 30.10 CPP dello Stato di New York (punto 16): la
questione però non è decisiva, ritenuto che in concreto si tratta
dell'esecuzione della pena. Ricordato che secondo l'art. 5 TEstrSU la
prescrizione secondo il diritto dello Stato richiesto non costituisce un
ostacolo all'estradizione, il ricorrente disconosce che in Svizzera il suo
agire potrebbe adempire gli estremi dell'art. art. 111 CP, punibile con la
reclusione non inferiore a cinque anni, con un termine di prescrizione della
pena di vent'anni.
Inoltre, come risulta dalle informazioni fatte assumere dal Tribunale
federale per il tramite dell'UFG e trasmesse al ricorrente, segnatamente una
conferma dell'”Office of the district attorney” della Contea di Nassau del 26
luglio 2004 e una dell'OIA del 28 luglio 2004, nello Stato di New York non
esiste alcuna normativa sulla prescrizione della pena (ciò che è segnatamente
il caso anche per lo Stato del New Hampshire, sentenza 1A.197/2000 del 21
luglio 2000, consid. 3b). Nella fattispecie, visto il tempo trascorso dalla
condanna, la mancanza di questo istituto giuridico non viola manifestamente
l'ordine pubblico internazionale.

5.
Infine, anche l'assunto ricorsuale secondo cui, in violazione dell'art. 9
cpv. 4 lett. d TEstrSU, farebbe difetto una dichiarazione circa la parte di
pena non eseguita, è manifestamente infondato. Dal citato affidavit risulta
che il ricorrente ha soltanto partecipato al processo e che è stato
rilasciato dietro prestazione di una cauzione affinché si presentasse
all'udienza di condanna. Limitandosi ad affermare, che se ne dovrebbe dedurre
ch'egli avrebbe scontato parte della pena nella forma del carcere preventivo,
il ricorrente non indica tuttavia né il luogo né la durata di questa asserita
detenzione. La critica non dev'essere pertanto esaminata oltre.

6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e all'Ufficio federale di
giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione
estradizioni (B 114093).

Losanna, 3 agosto 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: