Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.100/2004
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1A.100/2004 /biz

Sentenza del 9 marzo 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 10 marzo 2004
dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 19 maggio 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale nell'ambito del procedimento aperto contro B.________ per titolo di
bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e frode fiscale. La richiesta
tende, tra l'altro, a ottenere l'acquisizione di documentazione bancaria e
societaria di ditte coinvolte nel sospettato meccanismo di distrazione di
importi IVA.

B.
Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 18 luglio 2003 il
procuratore pubblico ha ammesso la domanda. Ha quindi ordinato, come
richiesto dall'autorità estera, di identificare le relazioni presso la banca
C.________ di Lugano riconducibili a A.________, oggetto di bonifici girati
dal conto xxx della società D.________ di Panama e di trasmettergli i
documenti di apertura e i giustificativi dal 1° gennaio 1996 al 30 aprile
2003. Mediante decisione di chiusura del 13 agosto 2003 il procuratore
pubblico ha ordinato, tra l'altro, la consegna all'Italia della
documentazione del conto yyy presso la banca C.________ di Lugano, intestato
a A.________, un verbale d'interrogatorio di una direttrice di una società
fiduciaria di Lugano e la documentazione bancaria prodotta da uno studio
legale concernente il conto xxx. A.________ è insorto presso la Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale,
con sentenza del 10 marzo 2004, ha respinto il ricorso.

C.
A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale. Chiede, in via provvisionale, di concedere l'effetto sospensivo al
gravame e, in via principale, di annullare la decisione impugnata.

L'Ufficio federale di giustizia, senza formulare particolari osservazioni, e
il Ministero pubblico propongono di respingere il ricorso, mentre la Corte
cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo che la completa, concluso il 10 settembre 1998 ed
entrato in vigore il 15 luglio 2003 (RS 0.351.945.41). La legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS
351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili
alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I
cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II
134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II
595 consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana
da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con
l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Il ricorso contro la decisione di trasmissione ha
effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), per
cui la richiesta in via provvisoria del ricorrente è superflua.

1.5 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda adducendo
semplicemente che la decisione impugnata concerne una relazione bancaria di
cui è titolare. Ciò vale, tuttavia, soltanto riguardo alla trasmissione degli
atti del suo conto (art. 80h AIMP e 9a lett. a OAIMP; DTF 130 II 162 consid.
1.1, 128 II 211 consid. 2.3).
1.5.1 Il ricorrente non è per contro legittimato a insorgere contro la
trasmissione di documentazione bancaria sequestrata presso terzi,
segnatamente presso uno studio legale e concernente il conto della società
D.________ di Panama.

1.5.2 Quale terzo, il ricorrente non è neppure legittimato a contestare la
consegna di un verbale di audizione allo Stato richiedente, nemmeno quando le
informazioni contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162 consid. 1.1,
126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Egli non sostiene del resto
che si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale regola, come segnatamente
quando le informazioni contenute nel verbale di audizione possano essere
equiparate a una trasmissione di documenti bancari (vedi, al riguardo, DTF
124 II 180 consid. 2), né ciò è ravvisabile nella fattispecie. Egli non è
quindi legittimato ad opporsi alla trasmissione del verbale d'audizione della
direttrice della fiduciaria e a presentare il ricorso nel mero interesse
della legge (DTF 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362 e
rinvii).

2.
2.1 Il ricorrente rileva che i fatti descritti nel gravame inoltrato alla CRP
non sarebbero stati sostanzialmente contestati dai giudici cantonali. Con
quest'argomentazione egli disattende che quando, come in concreto, la
decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è
vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente
inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura
(art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii); siffatti estremi
non sono addotti in concreto.

2.2 Il ricorrente rileva che alla ditta E.________ vengono rimproverate
fatturazioni fittizie, che avrebbero consentito il pagamento in Svizzera di
importi pari alla somma totale delle fatture emesse al netto delle
provvigioni; sostiene che si tratterrebbe, se del caso, dell'esportazione
illecita di capitali o di un'eventuale evasione fiscale, ma non di una truffa
all'IVA.

2.3 Una truffa in materia fiscale (sul tema cfr. DTF 125 II 250 consid. 5b,
117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c) può essere commessa,
oltre che nei casi di inganno astuto in cui si faccia ricorso a manovre
fraudolente secondo l'art. 146 CP, mediante l'uso di documenti inesatti o
falsificati (DTF 126 IV 165 consid. 2a, 125 II 250 consid. 3b e 5a, 122 IV
197 consid. 3d). Il Tribunale federale ha recentemente stabilito che si è
sempre in presenza di una truffa in materia fiscale allorché il contribuente
presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti ai sensi
dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250 consid. 3). Limitandosi ad
asserire che si potrebbe essere in presenza di una sottrazione fiscale, il
ricorrente non spiega, come ritenuto dalla Corte cantonale, perché non
sarebbero adempiuti gli estremi di una truffa in materia fiscale.

2.4 Il Tribunale federale ha altresì stabilito che in determinate
circostanze, che non parrebbero tuttavia essere adempiute nella fattispecie,
si può essere in presenza non soltanto di una truffa in materia fiscale, ma
di una truffa di diritto comune secondo l'art. 146 CP ai danni dell'ente
pubblico: ciò può verificarsi, segnatamente, quando l'autore non abbia
commesso atti fraudolenti allo scopo di conseguire una tassazione o una
restituzione (nel quadro di un procedimento di rimborso d'imposta) erronee o
a lui più favorevoli, ma abbia deciso di propria iniziativa di arricchirsi
illegalmente raggirando le autorità, facendo valere, in maniera astuta e in
modo sistematico, diritti di rimborso fittizi di persone esistenti o
inventate, ottenendone il pagamento per il tramite di documenti falsi (DTF
110 IV 24 consid. 1e e rinvii; sentenze 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002,
consid. 5.1 e 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 2, concernenti
fattispecie analoghe).

2.5 La Corte cantonale ha ritenuto, in maniera vincolante per il Tribunale
federale, che secondo la rogatoria B.________, con altri indagati, avrebbe
gestito un complicato sistema di truffa IVA, simulando almeno parzialmente un
commercio di prodotti informatici, per il tramite di diverse società situate
sul territorio dell'Unione europea. Ciò sarebbe avvenuto grazie alla
creazione di una società, con sede fittizia all'estero ma in realtà
completamente gestita dall'Italia, che acquisterebbe da fornitori italiani
prodotti informatici in esenzione d'imposta, per poi venderli, sempre in
esenzione d'imposta, in Italia a società che esistono solo sulla carta.
Queste ultime società venderebbero poi i prodotti a imprese filtro, le quali
li rivenderebbero infine a clienti italiani. Questo meccanismo, grazie
all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e alla
truffa ai danni dello Stato italiano, permette di immettere sul mercato
prodotti a prezzi altamente concorrenziali.

2.6 Come stabilito dalla Corte cantonale, potrebbe quindi entrare in linea di
conto non solo una semplice sottrazione fiscale, ma una truffa in materia
fiscale (DTF 125 II 250 consid. 3, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77). Per di
più, come rettamente rilevato dalla CRP, gli inquirenti esteri sospettano
altresì la perpetrazione dei reati di bancarotta fraudolenta, di omissione di
contabilità e di falsità in documenti. Ora, l'assistenza giudiziaria può
essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di
essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc
pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine). In quanto poi il ricorrente adduce
la propria estraneità ai sospettati reati e nega una sua eventuale
colpevolezza, ciò che non gli è peraltro contestato, il quesito sfugge alla
competenza del giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576
consid. 3).

2.7 Ritenuto che il ricorrente non contesta, di per sé, se non in maniera del
tutto generica, l'esistenza di un reato per il quale l'assistenza può essere
concessa, occorre ricordare che l'autorità richiedente non deve provare la
commissione del prospettato reato né il giudice svizzero dell'assistenza,
come già rilevato, deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a
una valutazione dei (contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c,
118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid.
3a). Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione dei
reati è resa verosimile. Del resto, l'assistenza dev'essere accordata non
soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori del
reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati
fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547
consid. 3a pag. 552).

2.8 Sempre con riguardo alla contestata perpetrazione dei reati, occorre
rilevare che spetterà in particolare all'autorità italiana verificare
compiutamente anche l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla
testimone mediante l'esame della documentazione bancaria; competerà poi al
giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le
prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non
emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura
abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità
di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una
valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far
eseguire indagini sulla (contestata) credibilità di testimoni o di indagati
per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di
altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4;
cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione
relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane
risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine
pag. 552).

3.
3.1 Il ricorrente sostiene semplicemente che tra la società D.________ di
Panama e il suo conto sussisterebbe soltanto un labile legame. Inoltre, ciò
che verrebbe contestato alla ditta E.________, società indicata nella
rogatoria, sarebbe di aver onorato fatture fittizie: non vi sarebbero
tuttavia nella stessa considerazioni circa un possibile collegamento che
permetterebbe di identificare il ricorrente. Questi insiste sul fatto che
l'inchiesta concerne B.________, mentre egli non è accusato di nulla, il suo
nome essendo stato fatto da una testimone, che, limitandosi ad affermare che
i sette bonifici sono "probabilmente in relazione con la fattispecie oggetto
del procedimento estero", non avrebbe fornito elementi utili per permettere
di ritenere un suo coinvolgimento; tale riferimento sarebbe insufficiente per
ammettere una sua implicazione nella procedura penale, visto ch'egli sarebbe
un terzo non implicato, assunto sul quale incentra il proprio gravame.

3.2 Egli disattende però che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera
segreta di persone non implicate nel procedimento penale, disposizione
implicitamente da lui richiamata, che costituiva una norma del resto non
applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è
stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i
titolari di conti bancari che fossero stati usati per operazioni sospette non
potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid.
5b, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604).

3.3 Inoltre, sempre contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la
concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui
confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella
procedura aperta nello Stato richiedente (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag.
552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata
nell'inchiesta all'estero non consente quindi a priori di opporsi alle misure
di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva
tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che
siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una
colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid.
5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Robert Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). È
quindi a torto che il ricorrente insiste sul fatto che la sua posizione
dovrebbe essere trattata separatamente da quella dell'inquisito B.________.

3.4 Riguardo ai rapporti tra l'indagato e il ricorrente, la CRP rileva come
dal citato verbale di interrogatorio risulta che determinati bonifici
provenienti da società menzionate nella rogatoria sono stati accreditati sul
conto società D.________ di Panama e poi girati su quello del ricorrente. È
quindi manifesto che esiste una relazione diretta e oggettiva tra i documenti
litigiosi e i sospettati reati per i quali si indaga (cfr. DTF 129 II 462
consid. 5.3 pag. 468, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). La consegna di tali
documenti permetterà all'autorità richiedente di poter ricostruire
compiutamente i flussi di denaro tra le diverse relazioni oggetto d'indagine
(DTF 122 II 367 consid. 2). La contestata trasmissione è quindi giustificata,
se del caso anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter
verificare l'asserita estraneità dei citati importi. L'utilità potenziale di
queste informazioni è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367
consid. 2c).

3.5 Il ricorrente sostiene che la decisione di chiusura del procuratore
pubblico sarebbe troppo vaga e generale e che la stessa non dimostrerebbe una
relazione diretta tra il suo conto e i sospettati reati. Dalla domanda di
assistenza non risulterebbe nessuna relazione tra le operazioni che hanno
condotto ai versamenti sul suo conto, né le operazioni segnalate dalla
testimone rientrerebbero nel complesso meccanismo fiscale litigioso. Ne
conclude che nei suoi confronti si sarebbe pertanto in presenza, semmai, di
un'ipotesi di reato distinta.

Ora, ricordato che oggetto del litigio non è tanto la decisione del Ministero
pubblico quanto quella della Corte cantonale, il ricorrente non precisa
perché l'esposto dei fatti indicato nella rogatoria sarebbe lacunoso. Occorre
d'altra parte considerare che, specie se l'inchiesta come nella fattispecie è
al suo inizio, non si può pretendere che lo Stato richiedente fornisca
particolari che proprio la domanda di assistenza intende chiarire. Inoltre,
la tesi ricorsuale incentrata sulla sua estraneità ai sospettati reati, non
è, come si è visto, decisiva.

4.
4.1 Il ricorrente sostiene che si sarebbe dovuto valutare la rilevanza
potenziale dei documenti per l'inchiesta estera tenendo conto anche in tale
ambito delle accuse, perlomeno indirette, mosse nei suoi confronti.

La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati
versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di
massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non
dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere
determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a
quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di
assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della
proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in
procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 113 Ib 157 consid. 5a
pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF
120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni
richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II
134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Per le ragioni già esposte, ciò non è
il caso.

4.2 Non si è d'altra parte in presenza dell'asserita ricerca indiscriminata
di prove ("fishing expedition"), ritenuto che tra la richiesta misura
d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste una
relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa
pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). La circostanza sulla quale insiste il
ricorrente, che l'esistenza del suo conto non sia stata indicata nella
rogatoria, ma soltanto da una testimone è ininfluente, visto che l'autorità
estera ha espressamente chiesto di individuare tutti i conti oggetto di
accrediti o addebiti dal conto società D.________ di Panama  L'agire del
Ministero pubblico è pertanto corretto, ricordato che tale modo di procedere
può evitare la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121
II 241 consid. 3).

4.3 Il ricorrente adduce infine che nella fattispecie non sarebbe stata
operata alcuna cernita dei documenti da trasmettere. La censura è
manifestamente infondata.

Certo, la parte richiesta non può trasmettere in blocco tutti gli atti di una
relazione bancaria, in modo acritico e indeterminato, e lasciarne la cernita
all'autorità estera (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 369 consid. 2c, 115
Ib 186 consid. 4). Nella fattispecie è tuttavia manifesto che tale cernita ha
avuto luogo. Dalla decisione di chiusura risulta infatti, che il procuratore
pubblico, dopo aver esaminato la documentazione bancaria raccolta per
valutarne la pertinenza ai fini del procedimento estero, ne ha restituito una
parte ai diretti interessati. D'altra parte, il ricorrente non fa valere che
il procuratore pubblico non gli avrebbe concesso la facoltà, concreta ed
effettiva, di poter partecipare alla necessaria cernita, affinché potesse
adempiere al suo dovere di cooperazione (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126
II 258 consid. 9b/aa pag. 262) o che un eventuale vizio in tale ambito
avrebbe potuto essere sanato dinanzi alla Corte cantonale.

4.4 Per di più, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il
procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente
all'obbligo che gli incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza
(DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli
non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli
atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per lo stesso. La critica,
tardiva, è quindi inammissibile.

5.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (B 141 564).

Losanna, 9 marzo 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: