Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 85/2003
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U 85/03

Sentenza del 6 aprile 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Lustenberger; Grisanti,
cancelliere

C.________, ricorrente,

contro

Allianz Suisse Società di Assicurazioni, Hohlstrasse 552, 8048 Zurigo,
opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 21 febbraio 2003)

Fatti:

A.
Il 13 luglio 2001, la Allianz Assicurazione (Svizzera) SA ha ricevuto la
comunicazione che il proprio consulente C.________, assicurato contro gli
infortuni presso la medesima compagnia e già affetto da diabete mellito, in
data 4 giugno 2001 aveva riportato una "ferita con scarponi di montagna al
piede destro - sulle dita". Dal certificato medico del 16 agosto successivo,
redatto dall'Ospedale X.________, dott. S.________, risulta che il paziente,
dopo avere portato delle scarpe strette di lavoro in montagna, si era
procurato un mal perforans all'alluce destro, che ha reso necessario un
intervento di revisione ed amputazione dello stesso, effettuato in data 18
luglio 2001.

Mediante decisione del 23 agosto 2001 la Allianz ha negato ogni obbligo
contributivo in relazione all'evento in parola per carenza di un infortunio
ai sensi di legge. Anche dopo avere preso atto dell'opposizione
dell'interessato, con la quale egli, per la prima volta, oltre che alla
formazione di alcune vesciche ai piedi, riconduceva all'improvvisa caduta, su
entrambi i piedi, di "alcuni massi di sasso" la causa dell'accaduto,
l'istituto assicuratore, con decisione su opposizione del 6 giugno 2002, ha
sostanzialmente confermato il contenuto del primo provvedimento, ritenendo
poco o comunque meno verosimile la versione dei fatti addotta dall'assicurato
in sede di opposizione.

B.
Richiamando principalmente il certificato 21 marzo 2002 del dott. B.________
dell'Ospedale X.________, al quale l'interessato già in occasione di un suo
consulto del 4 luglio 2001 avrebbe riferito della caduta di un sasso sul
piede destro, C.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa in
lite nonché il riconoscimento delle prestazioni di legge.

Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, per pronuncia del 21
febbraio 2003, ha respinto il gravame e ha confermato l'operato
dell'assicuratore infortuni.

C.
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale ripropone le richieste di prima istanza.

La Allianz postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004
integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, ha rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici,
confermando l'operato dell'assicuratore opponente, abbiano negato l'obbligo
contributivo di quest'ultimo in relazione alle conseguenze dell'evento del 4
giugno 2001.

2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino
al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame
della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al
momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V
4 consid. 1.2).

3.
3.1 Giusta l'art. 6 LAINF, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso
d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie
professionali. È considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso ed
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario
che comprometta la salute fisica o psichica (art. 2 cpv. 2 LAMal, art. 9 cpv.
1 OAINF, nelle rispettive versioni in vigore fino alla loro abrogazione da
parte della LPGA; DTF 122 V 232 consid. 1 con riferimenti).

3.2 Un danno alla salute dovuto a un'infezione configura di principio una
malattia (cfr. ad es. sentenza del 2 febbraio 2004 in re A., U 339/02,
consid. 2.2). Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il
Tribunale cantonale ha tuttavia già ampiamente rammentato come, secondo
giurisprudenza, un'infezione possa avere natura infortunistica allorché i
germi patogeni dovessero essere penetrati nell'organismo attraverso una
ferita o una piaga di origine infortunistica. Per ammettere ciò occorre che
l'esistenza di una ferita di natura infortunistica sia stabilita a dovere,
non bastando per contro che l'agente patogeno abbia potuto infiltrarsi
all'interno del corpo umano attraverso delle banali escoriazioni o dei graffi
come se ne possono produrre quotidianamente. Al contrario, la penetrazione
nell'organismo dev'essere stata originata da una lesione ben determinata o
perlomeno in circostanze tipicamente infortunistiche e riconoscibili in
quanto tali (DTF 122 V 235 consid. 3a, STFA 1947 pag. 5 segg.; Bühler, Der
Unfallbegriff, in: Koller [editore], Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, pag. 228).
Pure correttamente i primi giudici hanno ricordato che qualora l'istruttoria
non permetta di accertare, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - un giudizio di mera possibilità non essendo per contro
sufficiente (DTF 115 V 142 consid. 8b; cfr. pure DTF 126 V 360 consid. 5b con
riferimenti) -, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio,
quest'ultimo deve considerarsi non dimostrato (DTF 116 V 140 consid. 4b, 114
V 305 consid. 5b; Bühler, op. cit., pag. 267). Infine, la pronuncia cantonale
ha pertinentemente esposto come, in presenza di versioni diverse e
contraddittorie, secondo giurisprudenza dev'essere accordata la preferenza
alle affermazioni rese spontaneamente subito dopo l'evento, quando ancora
l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid.
2a).

4.
4.1 Ora, indipendentemente da quanto riferito dal dott. B.________ nella
dichiarazione del 21 marzo 2002, a ragione la Corte cantonale ha ritenuto di
potere fondare la propria valutazione sulle indicazioni rese nell'annuncio
d'infortunio del 13 luglio 2001 e nel certificato medico 16 agosto 2001 del
dott. S.________. Infatti, a prescindere dall'assenza, in tali documenti, del
benché minimo accenno alla pretesa caduta di sassi sui piedi del ricorrente -
assenza tanto più curiosa se si considera la rilevanza della circostanza
invocata e il fatto che la descrizione dell'evento è stata dettata dallo
stesso insorgente al responsabile dell'Agenzia generale di B.________ della
Allianz, P.________ -, la versione fornita per la prima volta dall'assicurato
in sede di opposizione mal si concilia con il rapporto operatorio del 18
luglio 2001. In esso, il primario intervenuto, dott. K.________, ha riferito
di un mal perforans sotto l'alluce. Ora, come giustamente rilevato dai
giudici di prime cure, se effettivamente l'alluce destro dovesse essere stato
colpito da un sasso, la ferita incriminata e, di conseguenza, l'infezione
avrebbero dovuto, con ogni verosimiglianza, essere localizzate sul dorso
dello stesso e non sulla parte inferiore. Per contro, l'individuazione
dell'infetto sulla parte inferiore dell'alluce ben spiega la tesi posta a
fondamento del giudizio impugnato, secondo cui le scarpe strette da montagna,
unitamente all'azione di sfregamento da esse provocata e alla conseguente
formazione di vesciche, sarebbero all'origine dell'infezione.

4.2 In tali condizioni, e per quanto detto al consid. 3.2, questo Tribunale
può condividere la conclusione dei primi giudici che hanno ritenuto poco
probabile una penetrazione dei batteri responsabili dell'infetto all'interno
del corpo del ricorrente attraverso una ferita vera e propria. La formazione
di vesciche costituendo piuttosto un evento banale e senza importanza
particolare, riscontrabile quotidianamente, viene a mancare il requisito del
fattore esterno (straordinario). Di conseguenza, a ragione l'autorità
giudiziaria cantonale ha negato l'esistenza di un infortunio ai sensi di
legge.

5.
Manifestamente infondata è quindi la censura di pretesa violazione del
diritto di essere sentito per non avere il ricorrente asseritamente avuto la
possibilità di esprimersi sulla fattispecie prima della resa della decisione
23 agosto 2001 della Allianz. A prescindere dal fatto che l'assicuratore
opponente si è fondato sulla descrizione dei fatti resa direttamente o
indirettamente dallo stesso ricorrente e che gli atti all'inserto
documentano, sotto forma di nota interna dell'assicuratore infortuni,
l'avvenuta audizione di C.________ la mattina stessa del 23 agosto 2001,
giova ricordare a quest'ultimo che l'art. 30 cpv. 2 lett. b PA - applicabile
per analogia anche agli altri assicuratori LAINF che non siano l'Istituto
nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (RAMI 1992 no. U 152
pag. 196) - non impone all'autorità amministrativa di sentire le parti prima
di prendere una decisione impugnabile mediante opposizione.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 6 aprile 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: