Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 76/2003
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U 76/03

Sentenza del 15 aprile 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Lustenberger; Grisanti,
cancelliere

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

F.________, Italia, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 10 febbraio 2003)

Fatti:

A.
In data 12 marzo 2002 F.________, frontaliere italiano nato nel 1979, mentre
stava lavorando come piastrellista alle dipendenze dell'impresa C.________
all'interno di un cantiere a B.________, e in quanto tale era assicurato
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI), ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Più
precisamente, nel salire i gradini di una casa in costruzione con un pacco di
piastrelle fra le mani del peso di circa 25 kg e delle dimensioni di 40 x 40
cm, l'interessato ha avvertito un cedimento improvviso del ginocchio
sinistro. Una risonanza magnetica messa in atto l'11 luglio 2002 ha
evidenziato una lesione completa non recentissima del legamento crociato
anteriore.

Mediante decisione del 13 maggio 2002, sostanzialmente confermata in data 26
luglio 2002 anche in seguito all'opposizione interposta dalla Zurigo
Compagnia di Assicurazioni (Zurigo Assicurazioni) in qualità di assicuratore
malattia in caso di perdita di guadagno, l'INSAI ha negato il proprio obbligo
contributivo in relazione al danno al ginocchio sinistro ritenendo mancanti i
presupposti per ammettere l'esistenza di un infortunio o comunque di una
lesione corporale parificabile ai postumi d'infortunio.

B.
F.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, il quale, per pronuncia del 10 febbraio 2003, ha accolto il gravame.
Accertata l'esistenza di una lesione parificata ad infortunio, il giudice
cantonale ha annullato la decisione querelata e ha rinviato gli atti
all'assicuratore infortuni per definire il diritto alle prestazioni
dell'interessato dal profilo materiale e temporale.

C.
L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame,
l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su
opposizione del 26 luglio 2002. Oltre a ravvisare nella presentazione
dell'impugnativa cantonale un chiaro intervento della Zurigo Assicurazioni e
pertanto un tentativo di quest'ultima di eludere le regole che impediscono ad
un assicuratore malattia operante nell'ambito del diritto privato di
ricorrere avverso la decisione di un assicuratore contro gli infortuni,
l'assicuratore ricorrente, rilevata l'incongruenza della versione dei fatti
resa dall'assicurato successivamente al rilascio della decisione su
opposizione, rimprovera al primo giudice di avere erroneamente ammesso
l'esistenza di un fattore esterno come pure di avere riconosciuto la
repentinità dell'azione lesiva e chiede, in proposito, che il Tribunale
federale delle assicurazioni precisi la propria giurisprudenza in materia.

F. ________ propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio
2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), ha rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 L'impugnativa ha per oggetto l'assunzione assicurativa delle conseguenze
- apparentemente perduranti (almeno) fino alla data della decisione su
opposizione in lite (cfr. verbale del 24 settembre 2002 redatto
dall'assicurato per conto della Zurigo Assicurazioni) - di un evento
verificatosi nel marzo 2002 concernente un frontaliere italiano con attività
lavorativa in Svizzera.

1.2 Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che
regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC).

1.3 Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente
fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché la sentenza del 12 marzo
2004 in re E., H 14/03, consid. 5, destinata alla pubblicazione nella
Raccolta ufficiale), i presupposti materiali per un eventuale obbligo
prestativo dell'istituto ricorrente si determinano in ogni caso secondo il
diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC,
il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71), cui rinvia l'art. 1 cpv. 1
Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, per l'art. 53 di detto
regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro - come può essere qualificato, secondo
un'interpretazione convenzionale ampia, anche se non proprio corrispondente
alla definizione d'infortunio dell'ordinamento interno, l'evento del 12 marzo
2002 (cfr. Edgar Imhof, Eine Anleitung zum Gebrauch des
Personenfreizügigkeitsabkommens und der VO 1408/71, in: Hans-Jakob Mosimann
[editore], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pagg. 32 e 74)
-, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire
dello Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente (art.
1 lett. q del medesimo regolamento) -, sono erogate dall'istituzione
competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se
l'interessato risiedesse in quest'ultimo (per le prestazioni in denaro tale
principio configura per contro una norma generale sancita dall'art. 52 lett.
b del regolamento). Ora, l'istituzione competente, alla quale, conformemente
all'art. 1 lett. o punto i del regolamento n. 1408/71, l'interessato era
assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'INSAI, l'assicurato
in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività
subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato
alla legislazione di tale Stato (cfr. art. 13 n. 2 lett. a dello stesso
regolamento; cfr. pure cfr. Heinz-Dietrich Steinmeyer, in: Maximilian Fuchs
[editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 2, ed., Baden-Baden 2002,
pagg. 180 e 184 seg., n. 11, 30 e 31 all'art. 13; cfr. inoltre Maximilian
Fuchs, in: Maximilian Fuchs [editore], Kommentar zum Europäischen
Sozialrecht, 2, ed., Baden-Baden 2002, pag. 407, n. 3 all'art. 52). Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione
dell'eventuale diritto a prestazioni di F.________ in conseguenza dell'evento
in parola (cfr. pure Circolare n. 19 del 18 gennaio 2002 dell'UFAS
concernente gli effetti dell'accordo sulla libera circolazione delle persone
sull'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, pagg. 10 e 13,
nonché Maximilian Fuchs, op. cit., pag. 407, n. 4 all'art. 52).

2.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni
sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente alla decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid.
1.2).

3.
Oggetto del contendere è in particolare la questione di sapere se a ragione
il primo giudice abbia accertato l'obbligo, per l'assicuratore ricorrente, di
assumere le conseguenze della lesione al ginocchio sinistro lamentato
dall'assicurato. Essendo pacifico che, in assenza di un evento esterno
straordinario, il danno alla salute non può essere qualificato - secondo
l'ordinamento svizzero applicabile - come infortunio, quest'ultimo essendo
definito dall'art. 9 cpv. 1 OAINF - nella versione applicabile in concreto,
in vigore fino al 31 dicembre 2002 (a partire dal 1° gennaio 2003 la relativa
definizione essendo per contro riportata dall'art. 4 LPGA) - quale l'azione
repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un
fattore esterno straordinario, l'esame ricorsuale verte unicamente
sull'esistenza - ammessa dall'autorità giudiziaria cantonale - di una lesione
parificabile ai postumi d'infortunio.

4.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, il Tribunale
cantonale ha già ampiamente esposto le norme legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare che le
lesioni corporali enunciate dall'elenco esaustivo - non suscettibile in
particolare di essere interpretato, per analogia, in via estensiva (DTF 114 V
302 consid. 3d) - di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione
applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 1998), eccezion fatta per
la straordinarietà del fattore esterno, devono presentare tutti gli elementi
caratteristici dell'infortunio (cfr. DTF 123 V 44 consid. 2b; RAMI 2001 no. U
435 pag. 332) e sono ad esso assimilate anche se la loro causa prima è da
ricondurre ad una malattia o a fenomeni degenerativi, purché un evento a
carattere infortunistico abbia aggravato o reso manifesto il preesistente
danno alla salute (DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti).

5.
L'assicuratore ricorrente solleva in limine la questione della legittimazione
procedurale della Zurigo Assicurazioni, la quale, dopo avere interposto a
proprio nome opposizione contro la decisione formale del 13 maggio 2002,
avrebbe - secondo l'INSAI - di fatto agito quale vera ricorrente in sede
cantonale, rispettivamente quale vera parte opponente nella presente sede,
contravvenendo alle chiare regole in materia.

5.1 Questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimazione a
ricorrere di un assicuratore privato avverso la decisione di un assicuratore
contro gli infortuni in applicazione dell'art. 129 OAINF (anch'esso nella
versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre dicembre
2002). Ricordando lo scopo perseguito da tale norma, che si propone di
coordinare le attività dei vari assicuratori sociali interessati
disciplinandone il diritto di opposizione e di ricorso, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha circoscritto, conformemente al tenore letterale del
disposto, il suo campo applicativo ai soli assicuratori sociali (DTF 125 V
339; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 259 nota 368). Per il resto, essa
Corte ha pure affermato la propria competenza a verificare d'ufficio le
condizioni di ricevibilità - e in particolare la questione di sapere se a
ragione l'istanza precedente sia entrata nel merito di una domanda - non solo
riguardo alla procedura ricorsuale cantonale ma anche a quella di opposizione
ai sensi dell'art. 105 LAINF (sempre nella versione applicabile fino a fine
dicembre 2002; RAMI 1993 no. U 175 pag. 200).

5.2 Alla luce di questa situazione, vien da domandarsi se l'INSAI sia
correttamente entrato nel merito dell'opposizione della Zurigo Assicurazioni
e se il Tribunale cantonale non avrebbe piuttosto dovuto considerare
definitiva la decisione del 13 maggio 2002 e pertanto dichiarare irricevibile
il ricorso di F.________ che non si è opposto né si è altrimenti determinato
su tale decisione. Tale quesito può tuttavia rimanere insoluto in quanto
l'interessato, al quale era stata trasmessa copia dell'opposizione 14 maggio
2002, non aveva più oggettivamente motivo di contestare personalmente la
decisione iniziale dopo che la stessa era stata precedentemente notificata
dall'INSAI alla Zurigo Assicurazioni. Potendo, senza sua colpa, ritenere che
la prima compagnia assicuratrice fosse effettivamente legittimata ad agire,
F.________ ha conservato il proprio diritto di ricorso (cfr. DTF 127 V 110
consid. 2b, 116 Ib 426 consid. 3a).

5.3 Per il resto, l'impugnativa essendo comunque stata presentata a nome e
per conto proprio, nessun abuso manifesto o inammissibile sostituzione di
parte possono essere ravvisati nel fatto che l'assicurato, che di principio è
libero di farsi rappresentare da chi meglio ritiene, si sia fatto aiutare
nella redazione della memoria ricorsuale da un assicuratore privato, cui
difetta la legittimazione a ricorrere.

6.
6.1 Ritenendo di potersi esimere dal decidere se quanto dichiarato
dall'assicurato in un secondo tempo (cfr. sub consid. 7) completasse oppure
contraddicesse la versione dei fatti precedentemente esposta, l'istanza
precedente ha ammesso l'esistenza di una lesione parificata ad infortunio ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF, riconoscendo in particolare la
presenza di un fattore esterno repentino.

6.2 Recentemente questa Corte, confermata la giurisprudenza sviluppata nelle
sentenze pubblicate in DTF 123 V 43 e RAMI 2001 no. U 435 pag. 332 e ribadita
l'esigenza di un fattore esterno, ha avuto modo di precisare quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, prendente origine esternamente al corpo
("ausserhalb des Körpers liegender, objektiv feststellbarer, sinnfälliger,
unfallähnlicher Vorfall"; DTF 129 V 466).

Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad
infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona
assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa
dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna
semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona
assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 469 seg. consid.
4.2.1 e 4.2.2), essa Corte ha subordinato, in via di principio, il
riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera
pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un
certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di
un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno
specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo
eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente
controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto, conformemente a
quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un
fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione,
che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di
originare dei traumi sviluppantisi all'interno del corpo ("körpereigene
Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata,
il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto
a influssi esterni incontrollabili: DTF 129 V 470 consid. 4.2.3).

Sempre nella stessa occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
specificato che gli eventi verificantisi durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi d'infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai
quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di
pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3 e la casistica ivi
sviluppata; cfr. pure sentenza del 7 novembre 2003 in re P., U 113/03,
consid. 3.2).
6.3 Nel caso di specie, l'assicurato ha dato atto che l'evento si è
verificato nell'ambito della propria attività abituale di piastrellista.
Potendo anche altrimenti ritenere che il trasporto, all'interno di un
cantiere, di un pacco di piastrelle di 25 kg e di dimensioni non eccessive
rientri nel novero dei procedimenti motori consueti di tale professione e
configuri pertanto un atto ordinario non presentante il necessario potenziale
di pericolo accresciuto, l'esistenza di un fattore esterno nel senso
suesposto dev'essere negata. In questo senso si è peraltro recentemente
pronunciata questa Corte in merito alla richiesta di un'assicurata - alta 156
cm e pesante 75 kg - che, intenta nell'ambito della sua attività
professionale abituale a sballare degli elementi da costruzione del peso di
14 kg, aveva riportato una lesione alla schiena (sentenza del 31 ottobre 2003
in re P., U 94/03, consid. 3.2). Anche in quella circostanza, pur
riconoscendo, in considerazione del peso non indifferente dell'elemento per
costruzione (senz'altro equiparabile a quello delle piastrelle trasportate da
F.________, giovane uomo abituato al lavoro pesante), l'esistenza di un caso
limite (sentenza citata, consid. 3.3), il Tribunale federale delle
assicurazioni ha infatti respinto il ricorso dell'assicuratore malattia
dell'interessata facendo appunto notare che i processi motori nell'ambito
dell'abituale attività professionale sono da considerare degli atti
quotidiani e non degli eventi assimilabili ad infortunio (cfr. inoltre la
casistica sviluppata da questo Tribunale in DTF 129 V 471 consid. 4.3).
6.4 In tali condizioni, la presenza del fattore esterno dovendo essere
esclusa, non mette più conto di esaminare ulteriormente se l'azione lesiva
lamentata dall'interessato - che, peraltro, si osservi di transenna, ha
ammesso di avere accusato i disturbi, anche se in modo leggero, già un anno
prima dell'evento - fosse o meno repentina.

7.
Resta da esaminare se l'esito di tale analisi possa essere eventualmente
sovvertito dalle dichiarazioni rese dall'assicurato posteriormente
all'emanazione della decisione su opposizione allorquando questi, nonostante
avesse in precedenza, in occasione del rapporto di audizione 18 aprile 2002,
osservato di avere apparentemente fatto un passo normale senza che gli fosse
successo nulla di particolare, il 24 settembre 2002 dichiarò che, nel salire
le scale con passo veloce, con la vista dei gradini impedita ed il piano di
appoggio dei piedi (gradini) grezzo ed irregolare, non avrebbe
improvvisamente più avuto un appoggio sicuro sul piede sinistro ed avrebbe
così subito la torsione subitanea del ginocchio.

7.1 Secondo giurisprudenza, in presenza di versioni contraddittorie di un
assicurato, il giudice deve di principio accordare la preferenza alle
affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne
ignorava le conseguenze giuridiche (principio della priorità della
dichiarazione della prima ora: DTF 121 V 47 consid. 2a).

7.2 Nel caso specifico, l'esposizione dei fatti resa in un secondo tempo, che
si sofferma per la prima volta su dettagli importanti che non potevano con
ogni verosimiglianza, soprattutto in considerazione delle puntuali domande
formulategli dall'INSAI, sfuggire all'interessato in occasione dell'audizione
del 18 aprile 2002, non configura una semplice precisazione di quanto
comunicato in precedenza, bensì una nuova versione che contraddice il
contenuto di quella precedente, resa in prossimità dell'evento in esame. A
questa prima esposizione deve essere accordata la priorità.

8.
In esito alle suesposte considerazioni, non essendo adempiuti tutti i
requisiti per ammettere un obbligo contributivo a carico dell'assicuratore
infortuni giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF, il ricorso dell'istituto insorgente
merita di essere accolto, mentre la pronuncia cantonale, che ha statuito
diversamente, dev'essere annullata. E' così confermata la decisione su
opposizione del 26 luglio 2002 dell'INSAI.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale
impugnato del 10 febbraio 2003 essendo annullato.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Zurigo Compagnia di
Assicurazioni, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 aprile 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: