Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 75/2003
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Causa {T 7}
U 75/03

Sentenza del 12 ottobre 2006
Ia Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Schön, Borella, Kernen e Buerki
Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere

S.________, ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale
Ticinese (OCST), Via S. Balestra 19, 6901 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 6 febbraio 2003)

Fatti:

A.
S. ________, nato nel 1950, alle dipendenze della M.________ SA in qualità di
montatore esterno, in data 16 marzo 1999 è rimasto vittima di un infortunio
professionale riportando lo "sfrangiamento" del tendine lungo del bicipite
sinistro.

Le conseguenze dell'incidente sono state assunte dall'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) che, con provvedimento
del 25 giugno 2002, ha assegnato all'assicurato una rendita di invalidità del
29% a decorrere dal 1° maggio 2002. Ritenendo l'interessato ancora in grado
di svolgere un'attività leggera al 100%, l'istituto assicuratore ha posto a
fondamento della sua valutazione un reddito da valido di fr. 57'720.- annui e
un reddito da invalido pari a fr. 41'041.- annui. L'INSAI ha confermato il
proprio provvedimento in data 24 luglio 2002 anche in seguito all'opposizione
presentata dall'Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) per conto
dell'assicurato.

B.
Con il patrocinio dell'OCST, S.________ ha deferito la decisione su
opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo
l'assegnazione di una rendita di invalidità del 40% sulla base di un reddito
da invalido di fr. 34'982.- annui.

Per giudizio del 6 febbraio 2003 la Corte cantonale ha respinto il gravame
rilevando segnatamente che il reddito da invalido stabilito dall'INSAI sulla
base della documentazione raccolta presso diversi posti di lavoro (DPL)
corrispondeva grossomodo, una volta applicate le deduzioni del caso per
tenere conto delle particolarità personali e professionali dell'assicurato, a
quello deducibile dalle tabelle salariali sia regionali che nazionali di cui
all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio
federale di statistica, e poteva pertanto essere confermato.

C.
Sempre assistito dall'OCST, S.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale domanda di
annullare il giudizio impugnato e di assegnargli una rendita di invalidità
del 40%. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'INSAI ha proposto di respingerlo,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e
infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità
pubblica), non si è determinato.

Diritto:

1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Tuttavia, nel caso in
esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché
il giudice delle assicurazioni sociali non può di principio prendere in
considerazione le modifiche di legge o dei fatti successive alla data della
decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con i riferimenti).

2.
2.1 Oggetto del contendere è il grado di invalidità dell'assicurato, e in
particolare il reddito annuo conseguibile nonostante il danno alla salute.
Reddito che, a suo dire, andrebbe fissato in fr. 34'982.- (fr. 43'728.- meno
una riduzione del 20%) e non in fr. 41'041.-, come stabilito dall'INSAI.

2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali e di ordinanza, nonché i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti che devono essere adempiuti per conferire a una
persona assicurata il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione
contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF). Al riguardo va precisato che il
grado d'invalidità è determinato paragonando il reddito del lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro
(reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido; art. 18 cpv. 2 LAINF).

3.
3.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio del diritto alla
rendita [DTF 128 V 174]), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, come persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1), o
comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro
identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la
Circolare, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,
cifra marg. 3025).

3.2 Nel caso di specie, il primo giudice ha stabilito, per l'anno 2002 (DTF
128 V 174), il reddito senza invalidità in fr. 57'720.-. Tale valutazione
risulta dagli atti e non è contestata dalle parti.

4.
4.1 Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalido,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato
in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a
condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF
126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano
dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili
dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (RAMI 1999 no. U
343 pag. 412).

4.2 Questi principi sono stati confermati dal Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza pubblicata in DTF 129 V 472. In tale occasione
questa Corte ha dichiarato conforme al diritto federale l'applicazione dei
salari deducibili dalla DPL, precisando tuttavia che essi possono essere
unicamente ritenuti se, oltre all'edizione di almeno cinque fogli DPL,
contengono indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in
linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul
salario più elevato, su quello più basso e su quello medio del gruppo
corrispondente cui è fatto riferimento. In caso contrario non è possibile
fondarsi su DPL, ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In quella sede il Tribunale federale delle assicurazioni ha pure precisato
che eventuali contestazioni in relazione alla scelta e alla rappresentatività
dei fogli DPL vanno di principio fatte valere nell'ambito della procedura di
opposizione. Infine, è stato stabilito che dai valori ottenuti applicando il
materiale DPL non è possibile operare deduzioni (DTF 129 V 475 segg. consid.
4.2.1-4.2.3). Per contro, la questione di sapere se e in quale misura i
salari fondati sui dati statistici ISS possano o debbano essere ridotti
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente e che
le consentono di operare una deduzione massima del 25% (DTF 126 V 75).

5.
5.1 Si tratta innanzitutto di determinare l'attività esigibile dal ricorrente
dopo l'insorgenza del danno alla salute riconducibile all'infortunio, in modo
tale da poi stabilire, su tale base, il reddito da contrapporre al guadagno
senza invalidità.

5.2 Il giudice di prime cure ha già evidenziato come sia incontestato il
fatto che S.________, pur non essendo più in grado di svolgere la sua
abituale attività di montatore, possa invece esercitare, a tempo pieno e con
un rendimento completo, delle attività sostitutive leggere che rispettino le
limitazioni poste dal medico di circondario dell'INSAI, dott. A.________,
specialista in chirurgia ortopedica (rapporto medico di chiusura del 5
dicembre 2001, pag. 4: "L'assicurato può molto spesso sollevare/portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, però soltanto di rado pesi da 5-10
kg fino all'altezza dei fianchi e mai pesi da 10-25 kg. L'assicurato non
riesce più a sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto. Però
riesce a maneggiare molto spesso degli attrezzi di leggera entità, spesso di
media entità e mai di pesante entità. I lavori con la rotazione manuale [...]
non sono limitati. L'assicurato non può più lavorare sopra la testa, ma può
molto spesso fare la rotazione del tronco, può molto spesso assumere la
posizione seduta e inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi e
inclinata in avanti [...]. La posizione inginocchiata o la flessione delle
ginocchia le può eseguire molto spesso. La posizione seduta di lunga durata è
esigibile molto spesso, e quella in piedi talvolta. Può molto spesso
camminare fino a 50m, può spesso camminare per lunghi tragitti, può talvolta
camminare su terreno accidentato, molto spesso può salire le scale, però di
rado salire su scale a pioli").

5.3 Nonostante il danno alla salute, l'assicurato, tenuto conto delle
limitazioni funzionali messe in evidenza dall'esperto sanitario, dispone di
un'ampia gamma di attività alternative possibili. Il mercato del lavoro
equilibrato offre posti a sufficienza e ciò segnatamente nel settore dei
servizi.

6.
6.1 Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato contesta la validità
e l'applicabilità dei dati DPL considerati dall'INSAI, ritenuti non
scientifici. Inoltre chiede che per determinare il reddito da invalido
vengano utilizzati i dati elaborati dall'Ufficio cantonale di statistica
(Ustat) - a partire dai rilevamenti pubblicati dall'omonimo Ufficio federale
- e vengano presi in considerazione i salari conseguibili in attività leggere
e non qualificate nel Cantone Ticino. Egli postula una riduzione, dal
guadagno così determinato (fr. 43'728.-), del 20% per tenere conto delle
particolarità della sua situazione personale e professionale.

6.2 In concreto emerge dagli atti che per stabilire il reddito da invalido
del ricorrente, l'INSAI, dopo aver proceduto ad altrettanti accertamenti
presso la F.________ SA, la N.________ SA, la I.________ & Co, la B.________
SA e la G._________ SA, si è fondato su cinque fogli DPL (no. 6622: operaio
di fabbrica; no. 2454: operaio di fabbrica; no. 2626: cassiere di negozio fai
da te; no. 2452: operaio di fabbrica; no. 2308: impiegato, venditore).

I documenti raccolti dall'INSAI, già contestati in sede di opposizione, non
possono tuttavia essere posti alla base del presente giudizio, la
documentazione presentata non adempiendo le condizioni poste dalla
giurisprudenza pubblicata in DTF 129 V 472, i cui principi risultano
applicabili anche alle procedure allora ancora pendenti (DTF 122 V 184
consid. 3b; RAMI 2000 no. U 370 pag. 106 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati). In particolare, nonostante l'edizione dei cinque fogli DPL, mancano
indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro documentati entranti in
linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure
indicazioni sul salario più elevato, su quello più basso e su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.

7.
7.1 In siffatte circostanze, il reddito da invalido del ricorrente dev'essere
stabilito sulla base delle tabelle ISS, l'esame non potendo per contro
avvenire sulla base di dati statistici cantonali. Secondo la prassi di questo
Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari lordi
standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati (DTF 129 V 476, 124
V 323 consid. 3b/aa). Resta da definire quale tabella applicare tra le varie
riportate dall'ISS.

7.2 Pur criticandone il carattere discriminatorio ed evidenziando il fatto
che i salari nel Cantone Ticino sono notoriamente più bassi rispetto a quelli
medi nazionali, il Tribunale cantonale, nella sua valutazione, ha dapprima
esaminato la situazione alla luce della tabella TA1 relativa ai redditi che
avrebbe mediamente potuto conseguire in Svizzera, nel 2002 e nel settore
privato, un uomo in attività semplici e ripetitive (valore totale,
comprendente i settori servizi e produzione), e ha osservato come il dato
ritenuto dall'INSAI risultasse ridotto di poco più del 29% rispetto al
reddito ipotetico da invalido calcolato secondo la tabella TA1 e quantificato
dal primo giudice in fr. 58'266.-. Fatta questa premessa, la precedente
istanza ha quindi calcolato il reddito da invalido in attività semplici e
ripetitive pure in base alla tabella TA13, riguardante i valori specifici
della regione ticinese, e lo ha stabilito in fr. 52'896.-. Sottolineando come
i valori specifici per il Cantone Ticino fossero più adatti a determinare il
guadagno ancora esigibile e facendo notare che il reddito da invalido
determinato dall'INSAI (fr. 41'041.-) corrispondeva a una riduzione
leggermente superiore al 22% del reddito ottenuto in virtù della TA13,
l'autorità giudiziaria cantonale ha ritenuto attendibile il dato utilizzato
dall'assicuratore infortuni e ne ha tutelato l'operato. A comprova della sua
plausibilità, il giudice di prime cure ha pure rilevato che l'importo di fr.
41'041.- configurava nel contempo una riduzione di poco inferiore al 18% del
reddito (fr. 49'927.-) calcolato secondo i dati statistici cantonali
elaborati dall'Ustat.

7.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni si è quasi sempre orientato
alla tabella TA1, concernente i salari nazionali medi nel settore privato (si
vedano a mero titolo esemplificativo le recenti sentenze pubblicate in SVR
2006 IV no. 21 pag. 76 consid. 3.2.2 [del 17 agosto 2005 in re C., I 545/02],
no. 15 pag. 54 consid. 3.2 [dell'8 luglio 2005 in re S., I 18/05], 2005 IV
no. 33 pag. 123 consid. 3.2.1 [del 16 dicembre 2004 in re J., I 770/03], RAMI
2004 no. U 512 pag. 284 consid. 4.3 [del 9 gennaio 2004 in re X., U 349/02],
2001 no. U 439 pag. 347 [del 7 agosto 2001 in re K., U 240/99]).

7.4 Solo saltuariamente questa Corte si è scostata da tale prassi.
Cionondimeno, in una sentenza pubblicata in RAMI 2000 no. U 405 pag. 399
(sentenza del 19 settembre 2000 in re L., U 66/00) essa ha pur sempre
osservato non esistere un principio secondo cui ci si debba sempre e
forzatamente fondare sulla tabella TA1 relativa ai valori nazionali, essendo
piuttosto le circostanze del caso concreto a determinare quale sia la tavola
da applicare nella singola fattispecie. In quella occasione, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha giudicato ammissibile l'applicazione della
tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così
facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido
di un assicurato che ha accesso sia al settore privato che a quello pubblico.

7.5  In quest'ordine di idee, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
pure, a più riprese, e prevalentemente in vertenze ticinesi, tutelato e
ritenuto, più o meno esplicitamente, non criticabile l'applicazione
(alternativa) della tabella TA13, che compendia i salari relativi alle grandi
regioni, per tenere conto delle differenze regionali (si vedano ad esempio le
sentenze del 26 agosto 2004 in re C., I 355/03, consid. 7.4, del 20 aprile
2004 in re K., I 871/02, consid. 6.2 e 6.3, del 13 giugno 2003 in re G., I
475/01, consid. 4.4, del 7 maggio 2003 in re J., I 237/01, consid. 6.2.2, del
20 febbraio 2002 in re P., U 189/00, consid. 3b, del 10 agosto 2001 in re R.,
I 474/00, consid. 3c/aa).

8.
8.1 Per i motivi che verranno esposti nel presente considerando, questa Corte,
con decisione plenaria del 10 novembre 2005, ha deciso che la precedente
prassi che tollerava la possibilità di fare capo ai dati statistici relativi
alle "grandi regioni" (tabella TA13) di cui all'ISS per determinare il
reddito ipotetico da invalido non può più essere ammessa (cfr. pure sentenza
del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3). Non può pertanto più
essere ulteriormente convalidata la prassi del Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino e l'applicazione sistematica dei valori statistici
(federali o cantonali) relativi alla regione ticinese per tenere conto delle
frequenti (ma non sempre, nel caso concreto, necessariamente esistenti)
differenze tra salari regionali e nazionali.

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo
Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile
lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di
trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione
alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come
pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle
rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali
TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni
casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla
realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere,
anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi
regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio,
nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli
stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a
un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va)
nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare
il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro
che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statistici. In
questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo
l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare,
se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della
sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di
assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o
di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4 A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa
stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse
possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va
di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS
applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche
siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle
tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione
dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il
principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango
costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni
federali.

9.
Per quanto concerne il reddito da invalido entrante in linea di
considerazione nella presente fattispecie, esso dev'essere di conseguenza
stabilito sulla base dei dati statistici di cui alla tabella TA1 dell'ISS.
Alla luce delle conclusioni esposte in merito all'attività esigibile (consid.
5.2 e 5.3), esso può, nell'ipotesi maggiormente favorevole per il ricorrente,
essere quantificato in fr. 40'876,01 annui.

Anche volendosi limitare, come pretende l'insorgente, al solo settore dei
servizi, secondo la tabella TA1 di cui all'ISS 2002 (pag. 43), il valore di
base da ritenere per uomini esercitanti attività semplici e ripetitive
(livello di requisiti 4) in detto ambito, con un orario settimanale di 40
ore, ammonterebbe infatti a fr. 4'206.- mensili (pari a fr. 50'472.- annui).
Adeguato all'orario lavorativo settimanale medio nello stesso settore per
l'anno 2002 (41,8 ore [La Vie économique, 9/2006, pag. 90, tabella B9.2]),
questo valore si eleverebbe a fr. 52'743,24 annui. Ora, in considerazione
della giurisprudenza in materia (DTF 126 V 75 segg.), tutt'al più si
giustificherebbe ancora una riduzione massima e del tutto generosa del 22,5%
dal dato così ottenuto per tenere conto delle concrete circostanze personali
e professionali suscettibili di incidere sul guadagno conseguibile su un
mercato equilibrato del lavoro: età (anno di nascita: 1950), impossibilità di
esercitare attività medio-pesanti e scarsa scolarizzazione.

10.
Ne discende che il reddito da invalido - da contrapporre al reddito da valido
di fr. 57'720.- - non può essere fissato in misura inferiore a fr. 40'876,01,
mentre il tasso d'invalidità - arrotondato (DTF 130 V 121; SVR 2004 UV no. 12
pag. 44 [sentenza del 15 gennaio 2004 in re S., U 173/02]) - non può essere
stabilito di grado superiore al 29%.

In tali circostanze, la pronuncia impugnata dev'essere, nel suo risultato,
confermata e il ricorso di diritto amministrativo respinto.

11.
Vertendo sull'assegnazione o il riconoscimento di prestazioni assicurative
(art. 134 OG), la procedura è gratuita.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 12 ottobre 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della Ia Camera: Il Cancelliere: