Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 295/2003
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Causa {T 7}
U 295/03

Sentenza del 16 ottobre 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente;
Grisanti, cancelliere

R._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, via Motta 24,
6901 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 9 ottobre 2003)

Fatti:

A.
In data 12 novembre 1998 R._________, nata nel 1980, di formazione estetista,
ma al momento dei fatti al beneficio di prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione, e, in quanto tale, assicurata presso l'Istituto nazionale
svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasta vittima di
un incidente della circolazione in sella a una motocicletta guidata dal suo
futuro marito. I medici del pronto soccorso dell'Ospedale X.________, che
l'hanno visitata il giorno stesso, hanno diagnosticato contusioni multiple,
escoriazioni e sospetta lesione legamentare al ginocchio destro.

Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto
le prestazioni di legge. A partire dall'11 gennaio 1999 l'assicurata è stata
dichiarata abile al lavoro al 100%, pur continuando ad usufruire di ripetute
sedute di fisioterapia a carico dell'INSAI, da ultimo ancora nel corso del
2001. Dopo avere lavorato, a partire dall'autunno 1999, per circa un anno
come cassiera presso i negozi I.________, l'assicurata ha aperto nel mese di
novembre-dicembre 2000 uno studio di estetista in proprio.

Con decisione formale del 4 gennaio 2002 l'assicuratore infortuni ha
assegnato all'interessata un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%,
negando per contro il diritto a una rendita di invalidità per mancanza di
postumi infortunistici suscettibili di pregiudicare in maniera apprezzabile
la capacità di guadagno. Il provvedimento è stato confermato in data 10
maggio 2002 in seguito all'opposizione interposta dall'avv. Marco Probst per
conto dell'interessata.

B.
Patrocinata dall'avv. Probst, R._________ si è aggravata al Tribunale delle
assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione
impugnata e l'assegnazione di una rendita di invalidità del 20% come pure di
un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%. In via subordinata ha
domandato il rinvio degli atti all'autorità amministrativa per ulteriori
accertamenti.

Ritenendo che l'assicurata avrebbe comunque potuto sfruttare appieno la
propria capacità lavorativa residua nell'attività di venditrice presso una
profumeria e considerando corretta la valutazione dell'INSAI in merito
all'indennità per menomazione dell'integrità, il Tribunale cantonale,
statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame mediante giudizio del 9
ottobre 2003.

C.
Sempre rappresentata dall'avv. Probst, R._________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede l'annullamento del giudizio impugnato con contestuale assegnazione di
una rendita di invalidità del 20% come pure di un'indennità per menomazione
dell'integrità del 10%. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia
A. Ferrari, ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004
integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), non si è espresso.

Diritto:

1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Tuttavia, nel caso in
esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché
il giudice delle assicurazioni sociali non può di principio tenere conto di
modifiche di legge o fattuali successive alla data della decisione su
opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con i riferimenti).

2.
2.1 Oggetto del contendere è in primo luogo il diritto di R._________ a una
rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali e di ordinanza, nonché i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti che devono essere adempiuti per conferire a una
persona assicurata il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione
contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF). Al riguardo va precisato che il
grado d'invalidità è determinato paragonando il reddito del lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro
(reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido; art. 18 cpv. 2 LAINF).

2.3 Giova qui rammentare che quale momento determinante per il raffronto dei
redditi dev'essere considerato quello dell'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita (DTF 129 V 222). A tal proposito, tenuto conto del rapporto 19 luglio
2000 del medico di circondario, dott. C.________, come pure del fatto che
l'interessata ancora nel mese di maggio 2001 ha ricevuto il benestare
dall'INSAI per un ciclo di nove sedute di fisioterapia, può essere prestata
adesione alla valutazione della Corte cantonale che ha ritenuto quale momento
determinante per questo raffronto l'anno 2001, non potendosi - al più tardi -
a partire da tale momento attendersi dalla continuazione della cura medica
alcun miglioramento sensibile dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF).

3.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1).
Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da
questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso laddove l'assicurato, prima di
essere riconosciuto incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione
(sentenza del 17 ottobre 2003 in re T., B 80/01, consid. 5.2.2, riassunta in
REAS 2004 pag. 239; cfr. pure le sentenze del 14 luglio 2006 in re P., I
201/06, consid. 5.2.3, e del 4 settembre 2002 in re L., I 774/01, consid.
3b).

3.1 Nel caso di specie, il primo giudice ha stabilito il reddito senza
invalidità in fr. 33'600.- annui, conformemente a quanto attestatogli
dall'Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI). Interpellata dal
Tribunale cantonale, l'AESI ha infatti dichiarato che, nel 2001, un'estetista
con certificato federale avrebbe potuto realizzare un salario mensile
iniziale di fr. 2'500.- e, dopo sei mesi di attività, di fr. 2'800.-.
3.2 Questo dato, di per sé non (più) contestato dalle parti, non può tuttavia
essere ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni. La ricorrente, al
momento dell'infortunio, aveva infatti da poco concluso la propria formazione
ed era, in qualità di disoccupata, alla ricerca di un'occupazione. Poiché
ella non percepiva alcun salario effettivo, che potesse essere utilizzato
quale reddito da valido, si deve fare riferimento ai dati statistici della
tabella TA1 dell'ISS, relativi ai salari medi (lordi) applicabili in Svizzera
nel settore privato.

Ora, prendendo il dato nazionale valido nel settore dei servizi personali
(ISS 2000, pag. 31, Tabella TA1, cifra 93, "Persönliche Dienstleistungen",
colonna 3 [preesistenza di specifiche conoscenze professionali; "Berufs- und
Fachkenntnisse vorausgesetzt"], donne ["Frauen"]), il reddito mensile di
riferimento sarebbe di fr. 3'109.-. A dimostrazione della validità del dato
considerato, si rileva che esso si avvicina di molto al valore riportato alla
Tabella TA7, concernente il settore privato e pubblico, per la cura del corpo
e dei vestiti ("Körper- und Kleiderpflege", ISS 2000, pag. 41, cifra 34,
colonna 3, donne: fr. 3'147.- mensili). Dopo adattamento dell'importo di fr.
3'109.- all'orario settimanale abituale (41,7 ore) e all'evoluzione salariale
nel settore specifico (2,1%) per l'anno 2001 (La Vie économique, 9/2006, pag.
90 seg., tabelle B9.2 e B.10.2), si ottiene un reddito annuo senza invalidità
di fr. 39'710,30.

3.3 Per il resto, correttamente la Corte di prime cure non ha tenuto conto
del reddito conseguibile da un'estetista indipendente sana, in quanto agli
atti non vi è alcun indizio che permetta di concludere che l'assicurata, in
assenza del danno alla salute, avrebbe aperto uno studio estetico in proprio.
Al momento dell'incidente l'interessata era, seppur da poco, diplomata e
iscritta all'assicurazione disoccupazione in quanto senza attività. Di
conseguenza si può e si deve presumere che essa fosse alla ricerca di
un'attività dipendente (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a, 1993 no. U
168 pag. 100 consid. 3b). Del resto, nel ricorso di diritto amministrativo
l'insorgente ha espressamente dichiarato di avere solo in un secondo tempo, a
causa dei noti problemi di salute e dopo non essere riuscita a reperire
un'attività quale estetista dipendente, optato per un'attività indipendente.
In simili condizioni non si può neppure sostenere che lo svolgimento di
un'attività indipendente facesse parte di una normale evoluzione della
carriera da lei intrapresa (RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). Quale
reddito senza l'invalidità andava quindi giustamente - anche se su altre basi
- computato il salario che l'assicurata avrebbe percepito esercitando
l'attività di estetista dipendente.

4.
Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalido, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in
primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a
condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF
126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano
dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili
dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DTF 129 V 472;
RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).

5.
Nel caso di specie, si tratta innanzitutto di determinare l'attività
esigibile dalla ricorrente dopo l'insorgenza del danno alla salute
riconducibile al noto infortunio, in modo tale da poi stabilire, su tale
base, il reddito da contrapporre al guadagno senza invalidità.

5.1 L'INSAI ha sostanzialmente fatto valere che l'assicurata sarebbe in grado
di svolgere in misura normale, e quindi senza limitazioni, la sua attività
appresa di estetista.

Per parte sua, il Tribunale cantonale non ha ritenuto necessario stabilire se
essa sia o meno ancora in grado di esercitare pienamente tale professione e
quindi di sfruttare completamente la propria capacità lavorativa residua in
tale attività, come ritenuto dall'INSAI ma contestato dal perito di parte,
dott. F.________. Osservando, sulla scorta di quanto attestato dall'AESI, che
il diploma di estetista le permetterebbe di esercitare, senza necessità di
ulteriore formazione complementare, anche l'attività di venditrice presso una
profumeria o un negozio specializzato, il primo giudice ha considerato
pienamente esigibile, per l'assicurata, l'esercizio, a tempo pieno, di una
tale attività, computandole un guadagno annuo di fr. 36'696.- per il 2001. Il
giudice cantonale ha dedotto tale importo dai dati elaborati dall'Ufficio
cantonale di statistica (Ustat) procedendo dai rilevamenti effettuati
dall'omonimo Ufficio federale. In particolare si è fondato sul dato
pubblicato dall'Ustat afferente il solo settore ticinese dei servizi, e più
precisamente il ramo della vendita al dettaglio di beni di consumo e servizi,
per accertare un reddito mensile di fr. 2'848.- per l'anno 2000, rivalutato a
fr. 3'058.- mensili (e, quindi, a fr. 36'696.- annui) per il 2001. Per tenere
conto delle particolarità del caso, il giudice cantonale ha applicato una
riduzione del 10% su questo valore, ottenendo così un reddito da invalido di
fr. 33'026.- e un grado d'invalidità dell'1,70% (recte: del 2% [sentenza del
15 gennaio 2004 in re S., U 173/02, pubblicata in SVR 2004 UV no. 12 pag.
44]), insufficiente per rivendicare il diritto a una rendita (RAMI 1988 no. U
48 pag. 230; per quanto attiene alla situazione instaurata dalla LPGA, cfr.
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stante
il quale, per avere diritto a una rendita d'invalidità l'assicurato
dev'essere invalido almeno nella misura del 10%).

L'insorgente, infine, rimprovera al Tribunale cantonale di non avere tenuto
conto, a titolo di reddito ipotetico da invalida, delle entrate da lei
effettivamente conseguite quale estetista indipendente, attività che ha
intrapreso dopo avere lavorato un anno come cassiera presso I.________ e
avere invano cercato un'occupazione quale estetista dipendente. A suo dire,
il grado di invalidità avrebbe dovuto essere fissato raffrontando il reddito
conseguibile nell'attività (ridotta, a causa soprattutto dei postumi
residuali interessanti il rachide cervicale) svolta dopo l'infortunio, con
quello realizzabile da un'estetista indipendente sana.

5.2 Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita
se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le
ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami
presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr.
pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera,
l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero
professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito
da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente
(cfr. sentenza del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso, per stabilire l'invalidità, vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute (si veda anche la sentenza del 9 maggio 2001 in re D., I
147/01).

5.3 Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso
di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti. Il compito del medico consiste infatti nel porre un
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid.
4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). È quindi
importante che il medico indichi chiaramente a quali attività si riferisce la
sua valutazione della capacità lavorativa.

5.4 Va poi precisato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica e astratta implicante,
da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, l'esistenza di un mercato strutturato in modo tale da offrire una
gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di
volta in volta stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità
dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano
in una forma talmente esigua da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c; sentenza del 20
aprile 2004 in re K., I 871/02, consid. 3).

5.5 Dagli atti medici all'incarto, in particolare dalla risonanza magnetica
eseguita nell'agosto 2000, risulta segnatamente la presenza di una discopatia
a livello C6-7 con spondilosi e protrusione anteriore del disco con una
discreta anterolistesi del corpo vertebrale C6 su C7, una lieve protrusione
diffusa del disco a questo livello senza compressione radicolare, nonché
lievi segni di uncartrosi e una lieve deformazione verosimilmente
post-traumatica anteriormente a livello del corpo vertebrale C 7. Per il
resto non si evidenziano compressioni radicolari o sicure lesioni
legamentari, mentre sono ravvisabili iniziali segni di discopatia a livello C
5-6. Una nuova risonanza eseguita il 16 gennaio 2003, così come altri esami
messi in atto precedentemente, hanno fatto stato di una situazione invariata.

A proposito dell'incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa
dell'assicurata, il dott. C.________, specialista in chirurgia, ha dichiarato
che l'interessata è in grado di svolgere l'attività appresa di estetista al
100%, in quanto eventuali limitazioni quali quelle relative alla pratica del
massaggio e della ceretta non sarebbero riconducibili all'infortunio, bensì
alla costituzione fisica piuttosto gracile (54 kg per un'altezza di 172 cm).
Per parte sua, il perito privatamente consultato dall'interessata, dott.
F.________, primario di ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale
X.________, dopo aver precisato che l'assicurata ha senza dubbio subito un
significativo trauma d'accelerazione/decelerazione della colonna cervicale -
comunque non menzionato nella cartella di pronto soccorso - ha per contro
dichiarato che l'assicurata è abile al 50% nelle attività pesanti inerenti
l'attività appresa di estetista, e meglio per quel che riguarda l'esecuzione
di massaggi e cerette, mentre lo è al 100% per quanto concerne le ulteriori
mansioni.

Nei confronti del signor P.________ dell'INSAI l'assicurata ha dal canto suo
dichiarato di lavorare solo alcuni giorni a tempo pieno, dovendosi per il
resto occupare anche della casa e non volendosi quindi sovraccaricare. A
proposito delle difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività appresa
ha precisato che esse riguardano l'applicazione di cerette e massaggi, in
quanto queste mansioni provocano l'insorgenza di dolori cervicali. Al
riguardo ha però aggiunto che il fatto di lavorare in proprio le permette di
alternare lavori leggeri a attività pesanti. Ha dichiarato di conseguire un
reddito netto di circa fr. 1'500.- mensili (o fr. 3'000.-/4'000.- lordi
mensili), quando invece il salario mensile di un'estetista dipendente si
aggirerebbe intorno a fr. 2'800.- alla fine del tirocinio e a fr. 3'200.-
dopo qualche anno di pratica. Al dott. F.________ l'interessata ha inoltre
dichiarato di svolgere la propria attività al 50% e di non poterla
incrementare a causa dei disturbi di cui soffre.

5.6 Un attento esame degli atti induce questa Corte a concludere che è
effettivamente irrilevante, ai fini del giudizio, stabilire se l'attività di
estetista è totalmente esigibile per l'assicurata, malgrado i postumi
dell'infortunio, oppure se vi siano limitazioni post-infortunistiche
ostacolanti l'esercizio delle mansioni più pesanti quali l'applicazione di
massaggi e cerette, come indicato dal dott. F.________. Come rettamente
evidenziato dal Tribunale di prime cure, infatti, la formazione di estetista
permette all'assicurata di svolgere, senza limitazioni e a tempo pieno, altre
attività senz'altro presenti in misura sufficiente sul mercato del lavoro
ticinese, tra cui quella di venditrice di prodotti cosmetici (a tal proposito
si veda già solo la lista fornita dalla ricorrente indicante 16 centri
specializzati). L'interessata resterebbe nell'ambito del suo settore di
formazione.

Secondo la generale esperienza della vita, la professione di venditrice di
prodotti cosmetici non comporterebbe inoltre mansioni pesanti e sarebbe
compatibile con i disturbi di cui soffre la ricorrente, non impedendole in
particolare di alternare la posizione seduta a quella eretta, tramite
l'ausilio di sgabelli o altro. Quanto all'asserita necessità di portare, in
una professione come quella di venditrice di prodotti cosmetici, dei tacchi a
spillo, che l'insorgente non potrebbe calzare a causa dei suoi disturbi,
questa Corte si limita ad osservare che esistono scarpe senza tacchi
ugualmente eleganti e consone all'abbigliamento normalmente richiesto in tale
genere di attività. La professione citata va pertanto considerata totalmente
esigibile per l'assicurata e, al contrario di quella attualmente esercitata
di estetista indipendente, le consente di ridurre notevolmente il danno, come
risulta dai dati salariali indicati al considerando seguente.

6.
6.1 In assenza, come nel caso di specie, di dati salariali maggiormente
attendibili, il reddito da invalida della ricorrente dev'essere stabilito
sulla base delle tabelle di cui all'ISS, l'esame non potendo per contro
avvenire sulla base di dati statistici cantonali, come invece ha fatto la
Corte cantonale. Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie
riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente
stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non
potersi (più) fare capo ai dati statistici relativi alle "grandi regioni"
(tabella TA13) per determinare il reddito ipotetico da invalido (cfr. pure la
sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3). Quest'ultimo
deve di conseguenza essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS.

6.2 Alla luce delle conclusioni esposte in merito all'attività esigibile, si
giustifica di prendere, anziché il valore mediano totale (meno favorevole per
l'interessata), il valore relativo alla cifra 52 della tabella TA1 (ISS 2000,
pag. 31, "Detailhandel und Reparatur", che si avvicina peraltro di molto
anche ai valori riportati alla tabella TA7 alla voce vendita di beni di
consumo/commercio al dettaglio, ISS 2000, pag. 41, cifra 27 ["Verkauf von
Konsumgütern, Detailhandel"]) che può senz'altro applicarsi anche a una
venditrice di prodotti cosmetici. Ora, anche volendo, nell'ipotesi
maggiormente favorevole per la ricorrente, prendere il valore della colonna 4
(fr. 3'457.- mensili) anziché quello, di per sé maggiormente indicato nel
caso di specie, considerata la formazione di cui dispone l'interessata, della
colonna 3 (fr. 3'734.- mensili), il grado d'invalidità risultante sarebbe
comunque nullo.

Infatti il reddito di base (fr. 3'457.- mensili) andrebbe adattato all'orario
settimanale (42,1 ore) e all'evoluzione salariale (2,4%) nel settore
specifico per l'anno 2001 (La Vie économique, 9/2006, pag. 90 seg., tabelle
B9.2 e B10.2). Ne conseguirebbe un importo di fr. 3'725,81 mensili (pari a
fr. 44'709,79 annui). Anche volendo applicare un tasso di riduzione del 10%,
riconosciuto dal primo giudice per tenere conto del fatto che l'assicurata si
troverebbe al primo impiego nell'attività specifica di venditrice (per il
resto, l'interessata, cittadina svizzera classe 1980, è stata giudicata in
grado di esercitare l'attività sostitutiva confacente senza scapito di
rendimento alcuno), si otterrebbe un reddito da invalida di fr. 40'238,89.
Ora, contrapponendo il reddito senza invalidità poc'anzi (consid. 3.2)
accertato (fr. 39'710,30.- annui) a quello da invalida (fr. 40'238,89), si
ottiene un grado d'invalidità nullo, il guadagno da invalida essendo
superiore a quello da valida. Ne discende che nessun diritto a una rendita
d'invalidità può essere riconosciuto all'insorgente.

7.
Resta ancora da esaminare se la ricorrente abbia diritto a un'indennità per
menomazione dell'integrità del 10%, come da essa preteso, oppure se debba
essere confermata l'indennità del 5% riconosciutale dall'INSAI e tutelata
dall'autorità giudiziaria cantonale.

7.1 L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale (art. 24 cpv. 1 LAINF). L'indennità per menomazione
dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve
superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). Su questa base l'autorità
esecutiva federale ha emanato l'art. 36 OAINF, il quale dispone che una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante
se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di
guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1). L'indennità per
menomazione dell'integrità è calcolata secondo le direttive figuranti
nell'allegato 3 dell'ordinanza medesima (cpv. 2). Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni, sono
concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo
(cpv. 3, 1a frase).

7.2 Dall'art. 25 cpv. 1 LAINF emerge quindi che l'indennità per menomazione
dell'integrità è fissata in funzione della gravità della menomazione
medesima. Quest'ultima viene valutata sulla base degli accertamenti medici.
Ciò significa che tutti gli assicurati portatori degli stessi postumi di
infortunio presentano un'identica menomazione dell'integrità; essa è in
effetti commisurata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo
l'indennità per menomazione dell'integrità si distingue quindi dall'indennità
per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si procede ad una
valutazione individuale del danno avuto riguardo alle particolarità del caso.
Contrariamente alla valutazione del torto morale secondo il diritto privato,
la fissazione dell'indennità per menomazione dell'integrità può prendere a
base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di
postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche
limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato
assicurato. In altri termini, l'importo dell'indennità per menomazione
dell'integrità non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma da una
valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica,
prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1,
113 V 221 consid. 4b e sentenze ivi citate).

7.3 L'allegato 3 dell'OAINF contempla una tabella delle menomazioni
dell'integrità calcolate in per cento del guadagno massimo assicurato. Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 124 V 32 consid. 1b e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). A
titolo esemplificativo la perdita di un alluce corrisponde ad una menomazione
del 5%, mentre la lussazione recidivante della spalla, la perdita della milza
o di un padiglione auricolare a una menomazione del 10%.

Per le menomazioni speciali o non indicate nell'elenco bisogna calcolare
l'indennità in funzione della gravità della menomazione applicando la tabella
per analogia (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La cifra 2 dell'allegato dispone
inoltre che in caso di perdita parziale di un organo o del suo uso,
l'indennità per la menomazione dell'integrità sarà corrispondentemente
ridotta, precisando comunque che nessuna indennità viene versata se la
menomazione dell'integrità risulta inferiore al tasso del 5% dell'ammontare
massimo del guadagno assicurato.

7.4 L'INSAI ha inoltre allestito delle tabelle in aggiunta a quella
succitata, le quali costituiscono unicamente direttive amministrative ai
propri organi e non vincolano pertanto i tribunali. Tuttavia questa Corte ha
già decretato che, nella misura in cui contengono unicamente dei valori
indicativi che contribuiscono a trattare allo stesso modo tutti gli
assicurati, esse sono compatibili con l'allegato 3 (DTF 116 V 157 consid. 3a,
113 V 219 consid. 2b; cfr. pure la sentenza del 28 giugno 2005 in re H., U
376/04, consid. 4).

7.5 Se, infine, un danno all'integrità fisica o psichica non è previsto né
nell'allegato 3 né nelle tabelle dell'INSAI, la valutazione va fatta tramite
un raffronto con gli altri danni alla salute di simile natura (DTF 113 V 219
consid. 3).

7.6 Nell'evenienza concreta, il grado dell'indennità per menomazione
dell'integrità stabilito dall'INSAI e confermato dal giudice cantonale si
fonda sulla tabella 7.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità,
edito dall'INSAI (edizione 1990), che contempla le affezioni post-traumatiche
della colonna vertebrale.

A giustificazione del grado del 5% il dott. C.________ ha precisato trattarsi
di « osteocondrosi senza sintomi radicolari, d'interessamento da 1 a 5
segmenti, della scala funzionale di dolorabilità : + positivo : 0 - 5% »,
aggiungendo che « nel caso specifico vista la persistenza di moderati
disturbi, è giustificato un tasso al massimo del 5% se si tiene conto pure di
una certa progressione delle alterazioni morfologiche post-traumatiche ». Il
dott. F.________ dal canto suo, per fissare il grado del 10%, si è fondato su
dei criteri internazionali.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata entrambi i medici sono
concordi nell'affermare che la fattispecie non è paragonabile ad una
lussazione abituale della spalla, che prevede, secondo l'allegato 3,
un'indennità del 10%.

7.7 A ben vedere, il giudizio del Tribunale di prime cure va confermato e il
ricorso di diritto amministrativo anche su questo punto respinto.

La valutazione dell'INSAI appare fondata e si basa, come per tutti gli altri
assicurati con affezioni analoghe, su tabelle elaborate a tal fine. Non si
vede come si potrebbe, nel caso concreto, applicare all'assicurata criteri
diversi rispetto a quelli ritenuti per tutti gli altri interessati. Così
facendo si incorrerebbe in una violazione del diritto costituzionale
all'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.). Se si considerassero i criteri
internazionali applicati dal dott. F.________, l'assicurata verrebbe
palesemente avvantaggiata, senza alcun valido motivo, rispetto ad altri nei
cui confronti è stato accertato il medesimo danno e il cui grado di
menomazione dell'integrità è stato calcolato conformemente alla legge e alle
citate tabelle. A parità di danno alla salute deve corrispondere per
principio il medesimo grado di menomazione dell'integrità, in quanto
l'indennità non dipende dalle circostanze del caso concreto.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 16 ottobre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: