Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 281/2003
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U 281/03

Sentenza del 20 ottobre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Piero Mazzoleni, Piazza
Grande 26, 6600 Locarno,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 1° ottobre 2003)

Fatti:

A.
A.a M.________, nato nel 1968, al momento dell'incidente della circolazione
di cui è rimasto vittima in Germania in data 3 maggio 1997 svolgeva attività
lavorativa quale operaio ausiliario del Comune di I.________ e come tale era
assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI).

In seguito all'infortunio l'assicurato ha riportato una contusione cranica e
mascellare destra nonché fratture multiframmentarie dei seni paranasali. Il
medico curante, dott. S.________, che ha visitato l'assicurato il 5 maggio
1997, ha pure diagnosticato una sindrome cervico-cefalica traumatica, in
seguito alla quale sono state eseguite alcune sedute di fisioterapia.
Successivamente l'assicurato è stato sottoposto a tre interventi chirurgici
al naso. Il caso è stato assunto dall'INSAI.

A.b In data 26 ottobre 2000 il medico curante di M.________ ha notificato
all'assicuratore infortuni la persistenza, in conseguenza dell'infortunio del
1997, di dolori cervicali, segnatamente cervico-toracali a sinistra.

L'INSAI, con decisione 8 novembre 2000, non ha tuttavia ritenuto di doversi
assumere i costi relativi alle cure mediche inerenti i disturbi alla colonna
cervicale per carenza di nesso di causalità con l'incidente accaduto nel
1997.

A.c Nel corso del mese di novembre 2001 il medico curante di M.________ ha
nuovamente trasmesso all'INSAI documentazione attestante disturbi alla
colonna cervicale, in particolare una discopatia degenerativa a livello
C5/C6, con presenza di un'erniazione paramediana sinistra.

Mediante decisione del 7 marzo 2002, confermata il 2 agosto 2002 anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'assicuratore infortuni
ha nuovamente negato la propria responsabilità per quanto concerneva
l'assunzione di prestazioni relative ai disturbi alla colonna cervicale, per
gli stessi motivi già addotti nel precedente provvedimento amministrativo.

B.
Contro la decisione su opposizione M.________, rappresentato
dall'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), ha prodotto gravame al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione
delle prestazioni richieste in sede amministrativa.

Dopo aver sottoposto il caso al prof. R.________ e proceduto ad ulteriori
accertamenti indicatigli da quest'ultimo, con giudizio del 1° ottobre 2003 la
Corte cantonale ha respinto il gravame, misconoscendo l'esistenza di un nesso
di causalità tra la ricaduta, relativa ai disturbi alla colonna cervicale, e
l'infortunio subito dall'insorgente il 3 maggio 1997.

C.
L'assicurato, tramite l'avv. Piero Mazzoleni, insorge con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendone
l'accoglimento così come l'assegnazione delle prestazioni assicurative in
relazione all'infortunio del 3 maggio 1997. Dei motivi si dirà, se
necessario, nei considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'INSAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e
infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità
pubblica), non si è espresso.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno
alla salute insorto in seguito all'incidente della circolazione del 3 maggio
1997 ed i disturbi alla colonna cervicale notificati dall'assicurato
all'INSAI nel 2001.

2.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Tuttavia, nel caso in
esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché
da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4
consid. 1.2).

3.
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha
già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per
stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 10 segg. e art. 15-23 LAINF).

3.1 In proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un
infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre,
viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico
e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura
medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in
materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso
di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa
essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze
ivi citate).

3.2 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando
secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto
assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e
sentenze ivi citate).

A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un danno alla
salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone,
in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni
particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si
producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a).

3.3 Va inoltre rilevato che la responsabilità dell'assicuratore infortuni si
estende, di principio, a tutti i danni alla salute che si trovano in un
rapporto di causalità naturale e adeguata con l'evento assicurato. Le
prestazioni vengono quindi accordate anche in caso di ricadute o di
conseguenze tardive (art. 11 OAINF). Secondo la giurisprudenza è data una
ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla salute ritenuto guarito, che
necessita di un trattamento medico rispettivamente provoca una (nuova)
incapacità lavorativa. Con conseguenze tardive si intende per contro un danno
alla salute ritenuto guarito che causa, durante un lasso di tempo prolungato,
delle modifiche organiche o psichiche, per cui si crea uno stato patologico
differente. Le ricadute e le conseguenze tardive si riferiscono quindi per
definizione ad un infortunio effettivo. Esse non giustificano perciò
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni se non
esiste un nesso di causalità naturale e adeguata tra le nuove affezioni ed il
danno alla salute causato all'epoca dall'infortunio (DTF 118 V 296 consid. 2c
e riferimenti citati; RAMI 1994 no. U 206 pag. 327 consid. 2; sentenza del 1°
giugno 2004 in re A., U 35/03, consid. 2.2).
3.4 Per quanto concerne infine la valenza probante di un rapporto medico,
secondo la giurisprudenza decisivo è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il referto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).

4.
Nel caso in esame la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l'incidente della circolazione avvenuto nel maggio
1997 e la ricaduta annunciata nel novembre 2001 riguardante i dolori alla
colonna cervicale a sinistra, in particolare la discopatia degenerativa,
fondandosi da un lato sulle dichiarazioni del prof. R.________, specialista
in neurochirurgia, secondo cui per ammettere l'esistenza di un tale nesso
andava verificato se quanto dichiarato dal paziente in relazione alla
sussistenza regolare, a partire dall'infortunio, di disturbi alla colonna
cervicale, veniva confermato dagli atti medici, e dall'altro sul contenuto di
tali documenti, redatti dai medici curanti S.________, O.________ e
A.________, da cui sarebbe in realtà emerso che a far tempo dall'incidente
l'assicurato non aveva sempre sofferto di disturbi alla colonna cervicale.

Dal canto suo M.________ rimprovera all'autorità cantonale di non aver
sufficientemente approfondito la fattispecie, limitandosi a far proprie le
dichiarazioni del prof. R.________, invece di chiarire sia presso il dott.
S.________, medico curante, sia presso la dott.ssa B.________ del Centro
X.________, i motivi per cui sarebbe dato, a loro avviso, un nesso di
causalità naturale tra dolori cervicali e infortunio. Egli critica poi il
fatto che non è stata ordinata neppure la perizia psichiatrica suggerita sia
dal prof. R.________ che dai medici del Centro X.________.

5.
5.1 Dagli atti emerge che il dott. S.________, dopo l'incidente della
circolazione del 3 maggio 1997, aveva diagnosticato una sindrome
cervico-cefalica traumatica, per cui l'interessato si era sottoposto a sedute
di fisioterapia. Dalle radiografie eseguite allora non era tuttavia risultata
alcuna lesione ossea.

A proposito della persistenza nel tempo di tali disturbi, l'assicurato, in
data 28 maggio 2001, ha inoltre dichiarato all'INSAI di aver sempre sofferto,
dopo l'incidente, di dolori alla cervicale. Informazioni dello stesso tenore
sono state fornite sia al dott. L.________, specialista in neurochirurgia,
che al prof. R.________.

Al riguardo dalla cartella clinica trasmessa dal dott. S.________ alla Corte
cantonale emerge che effettivamente il ricorrente ha manifestato regolarmente
l'esistenza di dolori cervicali a far tempo dall'infortunio, e più
precisamente il 6 agosto e 17 novembre 1997 nonché il 4 febbraio, 19 maggio,
6 ottobre e 9 dicembre 1998. I disturbi si sono poi ripresentati, tuttavia
dopo oltre un anno e mezzo, il 2 agosto 2000 e, nuovamente dopo oltre un
anno, l'8 ottobre 2001, e da allora regolarmente, il 25 gennaio, 29 aprile e
18 ottobre 2002.

La risonanza magnetica eseguita nel novembre 2001, per verificarne l'origine,
ha permesso di accertare l'esistenza di una discopatia degenerativa a livello
C5/C6 con presenza di un'erniazione paramediana sinistra che indentava
all'ingresso del neuroforame la radice di C6 sinistra nonché uno sfioramento
del midollo all'origine della stessa radice. In sede centrale il disco
dimostrava segni di modica protrusione deformando lo spazio aracnoidale
anteriore.

5.2 Dalla documentazione medica summenzionata parrebbe di primo acchito
giustificato dedurre, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. K.________,
medico di circondario dell'INSAI, l'esistenza della cosiddetta sintomatologia
"ponte", che secondo il prof. R.________ permetterebbe di ammettere un nesso
di causalità naturale tra incidente e dolori cervicali. È infatti provato che
l'assicurato, a partire dall'incidente, ha regolarmente indicato al proprio
medico curante l'esistenza della problematica in esame e che quest'ultimo lo
ha sottoposto alle cure del caso.

Al riguardo va precisato che il fatto che la notifica dei dolori non sia
avvenuta in occasione di ogni visita medica, non può comportare da solo, come
ritenuto dal Tribunale cantonale, la negazione dell'esistenza di tale
sintomatologia: concludere in tal senso appare eccessivamente formale.

In effetti, a mente di questa Corte non risulta in alcun modo dalle
dichiarazioni del prof. R.________ che, per essere riconosciuta quale
"sintomatologia ponte" tra infortunio e ricaduta, la presenza dei disturbi
doveva essere ininterrotta. Dalle affermazioni dello specialista si deduce
per contro che i sintomi devono essersi presentati perlomeno con una certa
regolarità. Infatti egli ha espressamente affermato che il problema centrale
era quello di stabilire se nel periodo dall'agosto 1997 al febbraio 2002
l'assicurato avesse presentato, eventualmente in forma attenuata, sintomi e/o
segni compatibili con disturbi residui nel segmento cervicale.

Considerato poi che il ricorrente soffriva di diversi altri disturbi
persistenti, anche importanti, non riguardanti l'infortunio, e che egli ha
subito alcuni interventi chirurgici, è senz'altro verosimile che in alcuni
momenti altre malattie fossero per il paziente del tutto prioritarie.

5.3 Malgrado ciò, il nesso di causalità naturale non può essere ammesso in
questa sede per altri motivi. Un attento esame degli atti medici induce
infatti a ritenere che la fattispecie non è stata investigata in maniera
completa. Di conseguenza questa Corte non dispone di documentazione sanitaria
sufficiente per statuire.

Come emerge dalle cartelle cliniche agli atti, i dolori cervicali, anche se
presenti con una certa regolarità sull'arco di cinque anni, risultano essere
assenti, in questo lasso di tempo, durante due periodi particolarmente
prolungati rispettivamente di un anno e mezzo (dal 1998 al 2000) e, in
seguito, di un anno (dal 2000 al 2001).

La rilevanza, da un punto di vista medico, di tali periodi privi di sintomi,
ai fini del riconoscimento o meno della sintomatologia "ponte" e, quindi, del
nesso di causalità naturale, non è tuttavia stata chiarita, avendo omesso la
Corte cantonale di sottoporre al prof. R.________, per presa di posizione, le
risultanze degli accertamenti da lui suggeriti, eseguiti presso i medici
curanti. I referti dello specialista sono quindi privi di una conclusione
motivata, necessaria in concreto, essendo stata accertata una fattispecie
diversa da quelle da lui ipotizzate; segnatamente ci si è trovati confrontati
non soltanto con sintomi frequenti oppure con assenza di sintomi, bensì con
presenza di sintomi accompagnati da lunghi periodi asintomatici.

Pure non sufficientemente approfondita appare in questo contesto la questione
circa la localizzazione dei dolori che risultano dapprima a destra e in
seguito, dal 2000, a sinistra, in particolare la rilevanza di questo
spostamento. In proposito il prof. R.________ ha da un lato precisato che,
poiché l'urto ha riguardato la mascella destra, era del tutto plausibile che
i dolori si fossero manifestati sulla parte sinistra, mentre dall'altro ha
ammesso il nesso di causalità naturale con i dolori cervicali a destra
manifestatisi immediatamente dopo l'incidente.

Secondo questa Corte le citate dichiarazioni non sono tuttavia chiare e
appaiono contraddittorie. Esse vanno pertanto motivate in quanto risulta
difficile dedurre che in concreto ci si trovi confrontati con il medesimo
disturbo, rispettivamente con un'affezione derivante dal medesimo infortunio.

Non va dimenticato, poi, che il dott. M.________, specialista in ortopedia e
incaricato dall'INSAI di prendere posizione sulla questione, il quale ha tra
l'altro redatto due rapporti particolarmente dettagliati e approfonditi, ha
dichiarato, pronunciandosi in merito al rapporto del prof. R.________, che un
incidente del tipo di quello in esame non era atto a causare un'ernia del
disco (recte discopatia degenerativa) come quella risultante dalla risonanza
magnetica eseguita nel 2001, opinione che contrasta chiaramente con il parere
di quest'ultimo specialista, secondo cui un nesso potrebbe appunto esistere
in caso di sintomi "ponte".
Infine, come sostiene l'assicurato, il dott. S.________ e la dott.ssa
B.________, che hanno attestato un nesso di causalità tra incidente e dolori
cervicali, senza tuttavia addurre motivazione alcuna, non sono stati
interpellati ai fini di chiarire i motivi su cui si fondava la loro opinione.

Dev'essere poi ancora evidenziato che, secondo il dott. M.________, i danni
alla salute accertati tramite la risonanza magnetica non spiegherebbero tutti
i disturbi di cui soffre l'interessato. Di conseguenza vi potrebbe essere,
nel caso concreto, una componente di natura psichica, come suggerito dal
prof. R.________ e dagli specialisti del Centro X.________. Neppure tale
problematica è stata concretamente approfondita.

5.4 In conclusione la documentazione medica agli atti risulta a tratti poco
chiara, incompleta e non sufficientemente motivata. Essa non permette quindi
di statuire sull'esistenza o meno di un nesso di causalità naturale tra
incidente e ricaduta.

Ne consegue che il giudizio impugnato viola il diritto federale in
particolare per quanto riguarda l'accertamento dei fatti. Il ricorso di
diritto amministrativo va pertanto accolto nel senso che l'incarto viene
rinviato alla Corte cantonale affinché, tenuto conto di quanto esposto al
considerando precedente, faccia esperire una perizia specialistica e
statuisca nuovamente.

6.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Sostanzialmente vincente in causa, il
ricorrente, assistito da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1
e 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il
giudizio impugnato del 1° ottobre 2003, l'incarto è rinviato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda agli accertamenti
indicati nei considerandi e si pronunci nuovamente.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'assicuratore infortuni verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo d'indennità di parte
per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: