Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 271/2003
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U 271/03

Sentenza dell'11 gennaio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

SWICA Assicurazioni SA, 8401 Winterthur, ricorrente, rappresentata dall'avv.
Bruno Notari, via Nizzola 1, 6501 Bellinzona,

contro

D._________, Italia, opponente, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 settembre 2003)

Fatti:

A.
A.a In data 13 settembre 1997, D._________, nato nel 1942, residente in
Italia, coniugato, al momento dei fatti alle dipendenze, quale cameriere,
della ditta G.________ SA e, come tale, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso la Swica Assicurazioni SA, è rimasto vittima di un
tamponamento da tergo presso un incrocio sito in territorio di N._________
mentre si stava recando al lavoro.

I medici del pronto soccorso dell'Ospedale B.________, che lo hanno visitato
il giorno dopo l'incidente, hanno diagnosticato un trauma da "colpo di
frusta" con distorsione della colonna cervicale, nonché un'impotenza
funzionale con disturbi alla testa, riconoscendo un'incapacità lavorativa del
100%.

Dal canto suo, l'assicurato ha accusato dolori al collo, alla schiena e al
torace, asserendo di aver, pur essendosi sentito confuso e a disagio, svolto
attività lucrativa dopo l'incidente, ma di aver constatato perdite di memoria
e di aver dormito male a causa dei dolori.

Il caso è stato assunto dalla Swica che ha corrisposto le prestazioni di
legge.

A partire dall'11 novembre 1997 D._________ è stato ritenuto nuovamente abile
al lavoro al 100%. Egli ha tuttavia dichiarato ai medici di non essere mai
stato privo di dolori e che la situazione sarebbe peggiorata da un punto di
vista dell'umore. Ha inoltre cominciato a mal tollerare il rumore ed i
bambini e a soffrire di cefalee.

A.b Dal 1° al 27 giugno 1998 l'assicurato è stato ricoverato alla Clinica
N.________. Durante tale degenza, egli il 9 giugno 1998 ha notificato alla
Swica una ricaduta dell'infortunio del 13 settembre 1997.

Dopo aver fatto esaminare l'assicurato dal proprio medico fiduciario, la
Swica, con decisione del 14 dicembre 1998, ha considerato non essere più
necessario alcun trattamento, essendo i disturbi residui riconducibili ad
alterazioni statiche e degenerative. Mediante lo stesso provvedimento,
l'assicuratore ha assegnato a D._________, il quale ha cautelativamente
presentato opposizione, un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%.

A.c In data 1° giugno 1999, l'assicurato ha annunciato un'ulteriore ricaduta,
adducendo che dal precedente mese di aprile lo stato di salute sarebbe
nuovamente peggiorato e che egli aveva già consumato tutte le vacanze per
riposarsi.

Il 1° luglio seguente, mentre si trovava sul posto di lavoro, l'interessato
ha perso conoscenza, motivo per cui dall'8 al 13 luglio è stato ricoverato
presso l'Ospedale V.________.

Esperiti ulteriori accertamenti specialistici, di natura neurologica,
neuropsicologica e psichiatrica, la Swica, con decisione del 18 ottobre 2001,
ha tuttavia ritenuto raggiunto lo status quo sine già dal 28 giugno 1998,
data alla quale l'interessato è stato dimesso dalla Clinica N.________. Il
provvedimento è stato successivamente confermato in data 25 aprile 2002 in
seguito all'opposizione presentata dall'assicurato.

B.
Contro la decisione su opposizione D._________, patrocinato dall'avv.
Sciuchetti, ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, chiedendo, in via principale, l'accertamento di un nesso di
causalità tra infortunio e disturbi accusati, con rinvio degli atti
all'assicuratore infortuni, ed, in via subordinata, il versamento di
indennità giornaliere per un'inabilità lavorativa totale dal 1° giugno 1999,
il successivo riconoscimento di una rendita di invalidità pari almeno al 50%,
nonché un'indennità per menomazione dell'integrità di grado indeterminato.

Alla luce delle conclusioni della perizia giudiziaria esperita dal prof.
L.________, specialista in neurologia, e di quelle del Servizio S.________,
tratte nell'ambito della procedura tendente all'ottenimento di una rendita
AI, tramite giudizio del 22 settembre 2003, la Corte cantonale ha accertato
l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra incidente della
circolazione e danni alla salute lamentati dall'assicurato, ragione per la
quale ha accolto il gravame, annullato la decisione su opposizione impugnata
e rinviato l'incarto alla Swica affinché si pronunciasse sul diritto a
prestazioni dopo il 28 giugno 1998.

C.
La Swica, rappresentata dall'avv. Notari, insorge con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo
l'annullamento della pronunzia cantonale così come la conferma della
decisione su opposizione del 25 aprile 2002. Dei motivi si dirà, se
necessario, nei considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'intimato, sempre rappresentato
dall'avv. Sciuchetti, ne propone la reiezione e chiede, accessoriamente, di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.

Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione
malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale
della sanità pubblica), non si è espresso.

Diritto:

1.
1.1 Contestato è, in casu, il diritto di D._________, frontaliere italiano
con attività lavorativa in Svizzera, al versamento di prestazioni
dell'assicurazione infortuni dopo il 28 giugno 1998.

1.2 Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che
regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC).

1.3 Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente
fattispecie (cfr. DTF 130 V 160 consid. 5 e 128 V 317 consid. 1b/bb), i
presupposti materiali per un eventuale obbligo prestativo dell'assicuratore
infortuni ricorrente oltre la data litigiosa del 28 giugno 1998 si
determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a
seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. sentenza del 15 aprile
2004 in re F., U 76/03, consid. 1.3).

2.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF).

Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 333 consid. 2.5, 447 consid. 1.2.1 e riferimenti ivi
citati).

3.
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha
già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per
stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 10 segg. e 15-23 LAINF).

3.1 In proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un
infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non
occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del
danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad
altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o
psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione
sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su
indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della
probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezza-mento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di
specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato
dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate).

3.2 In materia di lesioni al rachide cervicale conseguenti a infortunio del
tipo "colpo di frusta" senza prova di deficit funzionale, l'esistenza di un
rapporto di causalità naturale tra l'infortunio e l'incapacità di lavoro o di
guadagno deve essere ammessa, di principio, in presenza del quadro clinico
tipico riconosciuto in tale ambito, caratterizzato da disturbi multipli,
quali diffusi mal di testa, vertigini, disturbi della concentrazione e della
memoria, nausee, affaticabilità, disturbi della vista, irritabilità, labilità
affettiva, depressione ecc. Occorre tuttavia che l'esistenza di un tale
trauma cervicale come pure le sue conseguenze siano debitamente attestate da
indicazioni mediche attendibili (DTF 119 V 340 consid. 2b/aa). Ciò significa
che non basta dimostrare la presenza di un trauma cervicale per ricondurre a
quest'ultimo tutta una serie di disturbi, peraltro rientranti nel quadro
tipico di una simile lesione, senza avere precedentemente accertato se i
singoli disturbi siano o meno conseguenza del trauma cervicale oppure
eventualmente di una patologia preesistente (sentenza del 2 settembre 2003 in
re L., U 299/02, consid. 2.3).

Inoltre questa Corte ha precisato che, per poterne ammettere il nesso di
causalità naturale, i disturbi a livello della nuca o del rachide cervicale
devono manifestarsi nello spazio di 72 ore al massimo dall'evento
infortunistico. In questa valutazione assumono particolare rilievo gli
avvenimenti del giorno dell'infortunio e del periodo successivo, le
indicazioni della persona infortunata e l'esattezza con la quale esse vengono
riportate, così come pure le modalità - anche di tempo - nelle quali i medici
intervenuti hanno compiuto i propri accertamenti (sentenza citata 2 settembre
2003 in re L. consid. 2.3, nonché RAMI 2000 no. U 359 pag. 29).

4.
4.1 Ora, nel caso in esame, dalla documentazione specialistica agli atti
risulta che i medici che hanno visitato l'assicurato il giorno dopo
l'infortunio, così come i curanti e periti intervenuti in seguito, hanno
accertato un trauma da "colpo di frusta"; inoltre l'assicurato ha palesemente
manifestato, nei tempi suindicati, alcuni tipici sintomi del trauma da
accelerazione della colonna vertebrale, segnatamente dolori al collo, schiena
e torace, confusione, perdita di memoria ed insonnia. In seguito si sono poi
aggiunti altri sintomi quali sensibilità ai rumori nonché depressione e
apatia.

Il perito giudiziario, prof. L.________, specialista in neurologia, ed il
Servizio S.________, per l'assicurazione invalidità, hanno inoltre confermato
l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra infortunio e disturbi
lamentati dall'assicurato anche dopo la data litigiosa del 28 giugno 1998.

Giovi infine, abbondanzialmente, rilevare che è già stato attestato da
periti, in base a studi scientifici recenti, che anche in caso di
tamponamenti a bassa velocità le conseguenze possono essere rilevanti. Di
conseguenza, anche nell'ipotesi di incidenti della circolazione
apparentemente insignificanti non può essere a priori negata l'esistenza di
un trauma del tipo "colpo di frusta" con relativo danno alla salute (RAMI
2003 no. U 489 pag. 359).

4.2 L'esistenza di un nesso di causalità naturale non è del resto contestata
nella fattispecie in esame. In effetti, in via principale, l'assicuratore
infortuni censura la dinamica dell'incidente e, quindi, la sua collocazione,
da parte della Corte cantonale, per quanto riguarda la gravità.

Così, il Tribunale di prime cure ha in concreto considerato l'incidente
stradale di cui è rimasto vittima l'assicurato quale infortunio di media
gravità, al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti,
ammettendo l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra evento e
disturbi lamentati, essendo data la presenza incisiva di tre fattori
concomitanti e, meglio, il criterio dei disturbi persistenti, della durata
eccezionalmente lunga della cura medica, nonché del grado e della durata
dell'incapacità lavorativa (v. al riguardo il successivo conside-rando 6.3).

Secondo la ricorrente si tratterebbe per contro di un infortunio
insignificante, motivo per cui non sarebbe dato alcun nesso di causalità
naturale.

In proposito va tuttavia ricordato che la dinamica dell'incidente e la
relativa classificazione riguarda l'eventuale esistenza o meno di un nesso di
causalità adeguato (sentenza dell'8 aprile 2002 in re S., U 357/01, consid.
3), non naturale che, come indicato ai considerandi precedenti, dev'essere
stabilito in base a valutazioni mediche.

5.
Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un evento è
da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate).

5.1 A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un danno
alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si
pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni
particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si
producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). È quindi essenzialmente in
presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo
importante.

5.2 Nel caso di disturbi di natura psichica conseguenti ad infortunio, la
valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato viene effettuata
in base a determinati criteri nell'ipotesi in cui ci si trovi confrontati
oppure no con un trauma tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, con un
trauma analogo o con un trauma cranio-cerebrale. Se viene in particolare
ammessa l'esistenza di uno dei traumi elencati, per stabilire l'adeguatezza
del nesso causale ci si deve fondare sui criteri elencati in DTF 117 V 366
seg. consid. 6a e 382 seg. consid. 4b, se si tratta di un infortunio di media
gravità, non essendo decisivo accertare se i disturbi siano piuttosto di
natura psichica o fisica (DTF 117 V 367 consid. 6a). Per contro, negli altri
casi l'esame dell'adeguatezza si deve eseguire in base ai criteri di cui alle
sentenze pubblicate in DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid. 5c/aa.

In particolare il tema dell'adeguatezza del rapporto causale tra un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di
deficit funzionale organico ed i pregiudizi, rispettivamente le limitazioni
della capacità lavorativa e di guadagno ad esso riconducibili (DTF 122 V 415,
117 V 359), deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel
caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 e
403) allorché le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi
di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate,
sono comunque completamente relegate in secondo piano rispetto alla marcata
problematica psichica (DTF 123 V 99 consid. 2a con riferimenti ivi citati).

In seguito ad una precisazione della sua prassi, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha tuttavia recentemente stabilito che l'esame del nesso di
causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili
nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio,
conformemente a quanto sancito in DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la
problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo
l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di
tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso
dell'intera evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il
giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai
secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano (RAMI 2002
no. U 465 pag. 438 seg. consid. 3a e b e riferimenti ivi citati).

6.
Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi
psichici e infortunio - analogamente alla giurisprudenza in DTF 117 V 366
consid. 6a e b (cfr. pure sentenza del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98,
consid. 2b) -, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di trattamento,
visti i numerosi casi esistenti, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
obiettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138 segg. consid. 6-7, 405 segg.
consid. 4-6). Questa Corte ha in particolare classificato gli infortuni, a
seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o
leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio
(cfr. anche RAMI 1990 no. U 101 pag. 213 consid. 8).

6.1 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha
fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a
priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

6.2 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del
nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa
dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono
in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

6.3 Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non
possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di
sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere
risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o
indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I
criteri di maggior rilievo sono:

le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i dolori somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

In tal caso non si distingue tuttavia tra conseguenze psichiche e fisiche
dell'infortunio, non essendo rilevante la natura psichica o fisica dei
disturbi (DTF 117 V 367 consid. 6a; sentenza del 21 giugno 1999 in re E.,
sopra citata, consid. 2b).

6.4 Non è necessario tener conto in ogni caso di tutti i criteri anzi
menzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare uno solo per
riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e
incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un
unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato tra
quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso
addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo
può inoltre essere sufficiente quando riveste un'impor-tanza particolare, per
esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle
lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di complicazioni
durante la cura. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo
un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più
criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per
esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi
insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono
essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché
l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid.
8c/bb).

7.
7.1 A proposito, in primo luogo, della dinamica dell'incidente, va precisato
che, come indicato dal Tribunale cantonale, questa Corte colloca di regola i
tamponamenti avvenuti di fronte a strisce pedonali o semafori nella categoria
media, al limite degli infortuni leggeri (RAMI 2003 no. U 489 pag. 360
consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata).

In alcuni casi è comunque stato ammesso unicamente un infortunio leggero,
poiché la modifica della velocità in seguito alla collisione si era rivelata
esigua (delta-v inferiore ai 10 km/h; sentenza dell'8 aprile 2002 in re S., U
357/01, consid. 3b/bb) e vi era altresì carenza di disturbi manifestatisi
immediatamente dopo l'incidente (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U
22/01, consid. 7.1; in quel caso l'assicurato aveva unicamente sofferto di
dolori alla nuca, senza conseguenze sulla capacità lavorativa, e non aveva
ritenuto necessario recarsi immediatamente dal medico, che è stato consultato
solo quattro giorni dopo; inoltre i tipici sintomi del trauma da "colpo di
frusta" si erano manifestati oltre due anni dopo l'incidente; si veda anche
sentenza del 7 agosto 2001 in re B., U 33/01, consid. 3a).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni,
tuttavia, nel caso in cui si manifestino conseguenze immediate che non sono
palesemente indipendenti dall'incidente, va - quale eccezione alla regola
succitata - esaminata l'esistenza di un nesso di causalità adeguato anche in
caso di infortuni leggeri, tenendo conto degli stessi criteri applicabili a
quelli di media gravità (RAMI 2003 no. U 489 pag. 360 consid. 4.2 e 1998 no.
U 297 pag. 243).

7.2 Nel caso in esame, la questione di sapere se correttamente la Corte
cantonale abbia classificato l'infortunio nella categoria degli eventi di
media gravità, al limite degli incidenti leggeri, può rimanere irrisolta. In
effetti, in concreto l'esistenza di un nesso di causalità adeguato va in ogni
caso esaminata a titolo eccezionale, tenuto conto delle conseguenze provocate
dall'infortunio (si veda anche sentenza dell'8 aprile 2002 in re S., già
citata, consid. 3b/bb). Diversamente dal caso esaminato nella succitata
sentenza del 29 ottobre 2002 in re S. (U 22/01), l'assicurato ha manifestato
immediatamente dopo l'incidente dolori alla nuca e alla schiena, si è sentito
confuso ed ha notato, durante lo svolgimento della propria attività, perdite
di memoria, motivo per cui il giorno dopo si è presentato per un controllo
presso il servizio di pronto soccorso dell'Ospedale B.________. Gli ulteriori
sintomi tipici del "colpo di frusta" - quali cefalee, sensibilità ai rumori,
depressione - non hanno poi tardato a manifestarsi. Egli è inoltre stato
dichiarato inabile al lavoro al 100% per circa due mesi.

Ne consegue che il fatto che le versioni delle parti coinvolte nell'incidente
non coincidano è irrilevante ai fini dell'esito della presente procedura. A
titolo abbondanziale va del resto rilevato che il Tribunale cantonale,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ai fini della
classificazione dell'incidente, non si è mai fondato sulla versione
successiva, secondo cui il tamponamento risultava più grave - nella
descrizione compare infatti il termine "violento" -, bensì sulla prima
indicata dall'assicurato e, meglio, su quella che risulta dall'annuncio di
infortunio e dagli atti del pronto soccorso.

In effetti la Corte cantonale così ha descritto l'incidente: "D._________, al
volante della propria autovettura, si trovava fermo ad uno "Stop", quando è
stato improvvisamente tamponato dal conducente di un'automobile che lo
seguiva. La vettura .... ha riportato danni materiali tutto sommato modesti,
così come si evince dalla documentazione presente nell'incarto".

In simili condizioni va esaminato, ai fini di stabilire l'esistenza di un
nesso causale adeguato, se due dei tre fattori concomitanti ammessi dalla
Corte cantonale siano effettivamente adempiuti, ritenuto che nel caso
concreto devono appunto essere dati tre fattori cumulativamente (DTF 117 V
367).

In subordine la Swica sostiene infatti che il presupposto della persistenza
dei disturbi sarebbe dato, non tuttavia quello della durata eccezionale della
cura medica, rispettivamente del grado e della durata dell'incapacità
lavorativa.

8.
8.1 Per quanto riguarda il presupposto della durata eccezionalmente lunga del
trattamento medico, dagli atti emerge che a partire dall'infortunio
l'assicurato è sempre stato in cura. Egli non ha mai smesso di assumere
antidolorifici (quale conseguenza del dolore persistente, ammesso anche dalla
ricorrente), antidepressivi e sonniferi. Inoltre si è sottoposto a
fisioterapia e ginnastica, iniezioni intraarticolari e ad un trattamento
della durata di un mese presso la Clinica N.________. L'interessato risulta
poi regolarmente in cura dal dott. G.________, reumatologo, e dal dott.
C.________, medico curante in Italia. I trattamenti hanno tuttavia prodotto
unicamente sollievo temporaneo. Il perito giudiziario, a proposito di
possibili cure, ha dal canto suo dichiarato in sede cantonale di non essere
in grado di proporne alcuna.

Al momento dell'emanazione della decisione su opposizione del 25 aprile 2002
la cura medica perdurava quindi da oltre quattro anni e mezzo e non era
ancora terminata.

In simili condizioni, si deve concludere che il fattore concomitante della
durata eccezionale della cura medica è adempiuto in concreto. In effetti
questa Corte ne ha già ammesso l'esistenza nel caso in cui il trattamento è
durato ben quattro anni (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01),
rispettivamente in cui le cure, non ancora terminate, perduravano da oltre
tre anni (sentenza del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98). Non sufficiente è
stata considerata per contro una cura durata oltre due anni e mezzo (sentenza
del 22 maggio 2002 in re B., U 339/01).

Al riguardo va ancora precisato che in circostanze simili a quelle esaminate
in concreto, in cui le varie cure mediche non hanno dato l'esisto sperato, è
stato pure riconosciuto come dato il criterio del decorso sfavorevole
dell'esito della cura (sentenza succitata del 29 ottobre 2002 in re S. e RAMI
2003 no. U 489 pag. 362 consid. 4.6).

Ciò deve valere anche nella fattispecie concreta in cui l'assicurato non ha
tratto giovamento dalle cure e altresì sono comparse complicazioni rilevanti
quali le ripetute perdite di conoscenza.

8.2 Per quel che concerne il fattore del grado e della durata dell'inabi-lità
lavorativa, risulta dagli atti che l'assicurato ha ripreso l'attività al 100%
dopo due mesi. Egli ha tuttavia subito incontrato serie difficoltà nello
svolgimento della propria attività - malgrado la buona volontà, riconosciuta
da diversi sanitari - a causa della presenza di dolori, del loro
peggioramento così come di uno stato psichico non ottimale. In proposito lo
psichiatra interpellato dal Servizio S.________ ha dichiarato che ciò era
riconducibile al fatto che la ripresa in tempi brevi del lavoro non aveva
permesso una rielaborazione del trauma. In seguito, durante la degenza presso
la Clinica N.________, nel giugno 1998, l'assicurato è stato nuovamente
inabile al lavoro al 100%. Dopo la ripresa dell'attività è comunque
subentrato un nuovo peggioramento, motivo per cui già all'inizio del 1999
l'interessato aveva in pratica terminato le ferie a sua disposizione allo
scopo di riposarsi. Per questo motivo il dott. G.________ ha attestato
un'inabilità lavorativa pari ad un terzo (33.3%) dal 1° giugno 1999. In
seguito ad un ricovero in ospedale dal 1° al 13 luglio 1999 l'incapacità
lavorativa era nuova-mente totale, successivamente di nuovo pari ad un terzo.
Dal 5 no-vembre 1999 l'assicurato è tuttavia stato dichiarato durevolmente
inabile al lavoro al 100%.

Pure dalla perizia del prof. L.________ dell'11 luglio 2003 e da quella del
Servizio S.________ del 26 giugno 2002 emerge come l'incapacità lavorativa
sia pari al 70-75% per motivi riconducibili all'infortunio.

Al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'incapacità lavorativa
totale perdurava quindi già circa da oltre due anni e mezzo e continua a
tutt'oggi, mentre si può ritenere, alla luce delle conclusioni del Servizio
S.________, che quella parziale sia durata all'incirca due anni e non un solo
anno come emerge dagli atti dell'assicuratore infortuni. In effetti, i periti
dell'assicurazione invalidità hanno precisato, in maniera attendibile, alla
luce delle succitate circostanze (costante difficoltà nello svolgimento
dell'attività a tempo pieno, utilizzo delle vacanze per riposarsi, ecc.), che
la capacità lavorativa ridotta del 30% decorreva già dal novembre 1997 e,
meglio, dall'istante della ripresa dell'attività lavorativa fino al novembre
1999, in cui è subentrata un'incapacità del 70%.

A mente di questa Corte, alla luce dei suesposti fatti è pertanto
giustificato ritenere adempiuto, come indicato dalla Corte cantonale, anche
il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa (si vedano in
proposito RAMI 2003 no. U 489 pag. 361 consid. 4.4 e la casuistica pubblicata
in RAMI 2001 no. U 442 pag. 544 consid. 3d/aa, in particolare, a titolo di
esempio, DTF 117 V 359 nonché sentenze del 19 dicembre 1991 in re J., U
86/90, e del 21 giugno 1999 in re E., U 128/98).

8.3 Ne consegue che essendo dato il nesso di causalità adeguato tra
infortunio e disturbi successivi al 28 giugno 1998, il ricorso di diritto
amministrativo è infondato, mentre il giudizio impugnato va confermato.

9.
9.1 Trattandosi di una lite in materia di assegnazione o rifiuto di
prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Nella misura
in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, la domanda
di assistenza giudiziaria dell'opponente è quindi priva di oggetto.

9.2 Anche l'istanza di gratuito patrocinio è priva di oggetto. In effetti,
essendo l'assicurato vittorioso in causa, egli ha diritto al rimborso delle
spese ripetibili (art. 135 in relazione con l'art. 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'assicuratore infortuni ricorrente verserà all'opponente la somma di fr.
2500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità
di parte per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 gennaio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: