Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 270/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


U 270/03

Sentenza del 9 febbraio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön, Buerki Moreni, supplente;
Grisanti, cancelliere

P.________, Italia, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, Lucerna

(Giudizio del 16 ottobre 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 20 dicembre 1983 l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha soppresso la rendita
d'invalidità erogata a P.________ a decorrere dal 1° gennaio 1975 in seguito
ad un infortunio professionale subito nel 1972;

il gravame presentato dall'assicurato al Tribunale amministrativo del Canton
Lucerna è stato respinto con pronunzia del 23 dicembre 1985;
con sentenza del 30 aprile 1986 il ricorso di diritto amministrativo
sottoposto a questa Corte è stato dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione (U 13/86);
in data 23 giugno 1994 il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna ha
respinto, in assenza di fatti nuovi rilevanti, la domanda di revisione
presentata dall'assicurato;
il giudizio è quindi stato confermato dal Tribunale federale delle
assicurazioni, con sentenza del 18 gennaio 1995 (U 156/94);
con decisione del 5 ottobre 1999, l'INSAI, mancando "nova" atti ad indurlo a
procedere a una revisione, ha rifiutato di entrare nel merito della domanda
presentata da P.________ il 6 aprile 1998, mentre con provvedimento del 4
gennaio 2000 ha respinto l'opposizione presentata dall'interessato, adducendo
che sarebbe toccato all'ultimo tribunale che si era pronunciato nel merito a
statuire sull'istanza, non disponendo l'assicuratore infortuni della facoltà
di riesaminare un giudizio di questo tipo;

per sentenza 8 maggio 2000 il Tribunale federale delle assicurazioni ha
respinto l'istanza di revisione presentata il 25 gennaio 2000 da P.________,
in quanto inoltrata dopo il termine di perenzione di novanta giorni dalla
scoperta degli asseriti "nova" (U 34/00);
mediante giudizio del 15 maggio 2000 la Vicepresidente del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato contro la
decisione su opposizione dell'INSAI del 4 gennaio 2000, rilevando che la
domanda di revisione avrebbe dovuto essere presentata all'ultimo tribunale
che a suo tempo aveva deciso nel merito, ossia al Tribunale amministrativo
del Canton Lucerna;
con pronunzia 30 ottobre 2001 la Corte lucernese ha da un lato, nella misura
in cui era rivolto contro la decisione su opposizione dell'INSAI, respinto il
gravame trasmessogli dall'istanza giudiziaria ticinese osservando che
l'assicuratore infortuni aveva giustamente negato la propria competenza e,
dall'altro, ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto a determinarsi su
una nuova domanda di revisione sarebbe spettato esclusivamente al Tribunale
federale delle assicurazioni, pronunciatosi in ultima istanza sulla
precedente domanda di revisione con sentenza del 18 gennaio 1995;
rilevando che l'ultimo e unico giudizio di merito pronunciato da un'autorità
giudiziaria risultava essere quello del 23 dicembre 1985 del Tribunale
amministrativo del Canton Lucerna, cresciuto in giudicato, per sentenza del
13 gennaio 2003 (U 394/01) il Tribunale federale delle assicurazioni, adito
da P.________ con il patrocinio dell'avvocato Plinio Pianta, ha accolto il
ricorso, annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti alla Corte
lucernese, affinché statuisse sulla domanda di revisione presentata
dall'assicurato il 6 aprile 1998;
mediante giudizio del 16 ottobre 2003 il Tribunale amministrativo del Canton
Lucerna ha respinto il gravame (recte: ha respinto nel merito la domanda di
revisione presentata dall'assicurato all'INSAI il 6 aprile 1998 avverso il
giudizio del 23 dicembre 1985);
avverso la pronunzia cantonale P.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di
annullare la pronunzia impugnata e di entrare nel merito del ricorso con
conseguente riconoscimento della responsabilità dell'INSAI, delle prestazioni
assicurative arretrate e future nonché, infine, di porre a carico
dell'assicuratore infortuni spese e ripetibili, IVA compresa;
chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'INSAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e
infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità
pubblica, ha rinunciato a determinarsi;
il ricorrente chiede in via preliminare che la procedura si svolga in lingua
italiana;
il giudizio è stato redatto in lingua tedesca, mentre il ricorso di diritto
amministrativo è stato formulato in lingua italiana;
in concreto appare giustificato, come già nella precedente procedura sfociata
nella sentenza del 13 gennaio 2003, derogare al principio della lingua del
giudizio impugnato, atteso che il ricorrente è cittadino italiano di lingua
italiana, mentre l'INSAI, quale istituto operante a livello federale, deve
padroneggiare tutte le lingue ufficiali (cfr. consid. 1 non pubblicato in
RAMI 2002 no. U 460 pag. 415 con riferimenti);
seppur consistente in una semplice annotazione agli atti dell'agenzia INSAI
di Bellinzona, il Tribunale federale delle assicurazioni, nella predetta
sentenza di rinvio del 13 gennaio 2003 (U 394/01), ha già avuto modo di
qualificare la domanda - alla base della presente procedura - del 6 aprile
1998 quale istanza di revisione avverso il giudizio cantonale del 23 dicembre
1985;
la richiesta va quindi trattata, come lo ha fatto la Corte cantonale, quale
istanza ai sensi del § 175 della legge di procedura amministrativa del Canton
Lucerna (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege [VRG/LU] del 3 luglio 1972;
"Neue Tatsachen und Beweismittel" [fatti e mezzi di prova nuovi]);
secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale delle assicurazioni
esamina d'ufficio se sono dati i presupposti formali di validità e regolarità
della procedura;
allo stesso modo, esso verifica se è a giusto titolo che l'autorità
giudiziaria cantonale è entrata nel merito dell'atto processuale sottopostole
(DTF 128 V 89 consid. 2a, 125 V 405 consid. 4a);
il § 177 lett. b VRG/LU dispone che la domanda di revisione ai sensi del §
175 dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione, ma comunque al più tardi entro 10 anni dalla notifica del giudizio
(« Das Revisionsgesuch ist innert folgender Fristen einzureichen: b. im Falle
von § 175 innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes, jedoch
spätestens innert 10 Jahren seit Zustellung des Entscheides »);

la pronuncia impugnata, pur menzionando il § 177 VRG/LU, non ha esaminato
oltre la questione della tempestività della richiesta di revisione;
dagli atti all'inserto risulta che il giudizio cantonale del 23 dicembre 1985
è stato notificato a P.________ in data 7 gennaio 1986;
di conseguenza l'istanza precedente non avrebbe dovuto entrare nel merito
della domanda del 6 aprile 1998, quest'ultima essendo stata presentata fuori
tempo utile;
in tali condizioni, il gravame non può trovare accoglimento;
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative,
bensì su un tema processuale, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a
contrario);
le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere
poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1
OG);

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo
del Canton Lucerna e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 9 febbraio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: