Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 124/2003
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U 124/03

Sentenza del 23 giugno 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

B.________, opponente, rappresentato dalla Società X.________,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio 2 aprile 2003)

Fatti:

A.
In data 23 settembre 2000, B.________, nato nel 1962, al momento dei fatti
alle dipendenze, quale operaio, della ditta P.________ SA e, come tale,
assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un infortunio professionale -
scivolando da un macchinario è stato colpito al volto e al torace da un
contenitore del peso di ca. 80/100 kg - a seguito del quale ha riportato una
commozione cerebrale, una ferita lacero-contusa alla fronte nonché una
frattura dell'osso e del setto nasale.

In seguito l'infortunato ha manifestato pure vertigini, cefalee,
irascibilità, ansia, fatica, insonnia, difficoltà di concentrazione,
diminuzione della memoria e cambiamento del carattere, come anche disturbi
psichici, segnatamente una depressione reattiva.

Il caso è stato assunto dall'INSAI che ha corrisposto le relative prestazioni
fino all'8 marzo 2002.

Con decisione formale 30 ottobre 2002, confermata il 10 dicembre 2002 in
seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, patrocinato dal Patronato
INAC, l'assicuratore infortuni ha negato un'ulteriore propria responsabilità,
essendo l'interessato abile al lavoro al 100% e non ritenendo di doversi
assumere i costi relativi alla cura dei disturbi psichici per carenza di
nesso di causalità adeguato con l'infortunio.

B.
Contro la decisione su opposizione B.________ ha interposto ricorso al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, sempre patrocinato dal
Patronato INAC, cui ha in seguito revocato il mandato, chiedendo l'ulteriore
assunzione del caso da parte dell'INSAI e comunicando di essere ricoverato
presso il servizio di psichiatria della Clinica M.________.

Per giudizio del 2 aprile 2003 la Corte cantonale ha accolto il gravame,
annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato l'incarto
all'INSAI affinché procedesse conformemente ai considerandi e rendesse una
nuova decisione. Il Tribunale adito ha in particolare concluso che il nesso
di causalità tra infortunio e danno alla salute andava valutato alla luce
della giurisprudenza relativa al trauma d'accelerazione della colonna
vertebrale e non secondo la giurisprudenza in materia di evoluzione psichica
abnorme.

C.
L'INSAI insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento della pronunzia cantonale così
come la conferma della decisione su opposizione del 10 dicembre 2002, con cui
ha rifiutato la responsabilità per i disturbi comportanti cure e un'inabilità
lavorativa successiva all'8 marzo 2002. Dei motivi si dirà, se necessario,
nei considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'intimato, rappresentato dalla Società
X.________, ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004
integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), non si è espresso.

Diritto:

1.
1.1 Ai fini di stabilire l'esistenza o meno di un nesso di causalità adeguato
tra l'infortunio subito dall'assicurato ed i disturbi successivi all'8 marzo
2002, controversa è la questione di sapere se le conseguenze sono analoghe a
quelle riscontrabili in caso di trauma d'accelerazione della colonna
vertebrale oppure se ci si trova confrontati con un caso di evoluzione
psichica abnorme.

1.2 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame si
applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché
da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 126 V 166 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice, ha
già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per
stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 10 segg. e art. 15-23 LAINF).

2.1 In proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un
infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe realizzato allo stesso modo. Non occorre,
viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico
e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura
medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in
materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso
di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa
essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze
ivi citate).

2.2 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo
il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi
citate).

2.2.1 A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un danno
alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si
pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni
particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si
producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). È quindi essenzialmente in
presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo
importante.

2.2.2 Nel caso di disturbi di natura psichica conseguenti ad infortunio, la
valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato viene effettuata
in base a determinati criteri nell'ipotesi in cui ci si trovi confrontati
oppure no con un trauma tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, con un
trauma analogo o con un trauma cranio-cerebrale. Se viene in particolare
ammessa l'esistenza di uno dei traumi elencati, per stabilire l'adeguatezza
del nesso causale ci si deve fondare sui criteri elencati in DTF 117 V 366
seg. consid. 6a e 382 seg. consid. 4b, se si tratta di un infortunio di media
gravità, non essendo decisivo accertare se i disturbi siano piuttosto di
natura psichica o fisica (DTF 117 V 367 consid. 6a). Per contro, negli altri
casi l'esame dell'adeguatezza si deve eseguire in base ai criteri di cui alle
sentenze pubblicate in DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid. 5c/aa.

In particolare il tema dell'adeguatezza del rapporto causale tra un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di
deficit funzionale organico ed i pregiudizi, rispettivamente le limitazioni
della capacità lavorativa e di guadagno ad esso riconducibili (DTF 122 V 415,
117 V 359), deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel
caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 e
403) allorché le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi
di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate,
sono comunque completamente relegate in secondo piano rispetto alla marcata
problematica psichica (DTF 123 V 99 consid. 2a con riferimenti).

In seguito ad una precisazione della sua prassi, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha tuttavia recentemente stabilito che l'esame del nesso di
causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili
nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio,
conformemente a quanto sancito in DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la
problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo
l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di
tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso
dell'intera evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il
giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai
secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano (RAMI 2002
no. U 465 pag. 438 seg. consid. 3a e b e riferimenti ivi citati).

3.
3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte un trauma del tipo "colpo di
frusta" è dato nel caso in cui successivamente all'infortunio compaiano
sintomi quali vertigini, cefalee, insonnia, paure, sensibilità ai rumori,
amnesie, nervosismo e cambiamento di carattere (DTF 117 V 369 segg.).
3.2 Ora, nel caso in esame, dalla documentazione medica agli atti risulta che
l'assicurato ha palesemente manifestato sin dall'inizio i tipici sintomi del
trauma da accelerazione della colonna vertebrale, segnatamente, appunto,
vertigini, cefalee, irascibilità, ansia, fatica, insonnia, difficoltà di
concentrazione, diminuzione della memoria e cambiamento del carattere.

Se è vero inoltre che in seguito è stata pure diagnosticata una depressione
reattiva e che l'assicurato è stato ricoverato presso la Clinica M.________
per problemi psichici, è altrettanto esatto che la componente psichica si è
tuttavia manifestata oltre un anno e mezzo dopo l'infortunio e non è mai
stata in primo piano. La depressione è stata infatti diagnosticata la prima
volta durante una visita presso il pronto soccorso dell'Ospedale R.________
nel marzo 2002, mentre il ricovero per motivi psichici presso la Clinica
M.________ risale al dicembre 2002. La terapia antidepressiva a cui si fa
infine allusione nella risposta al ricorso veniva applicata già nel 1991,
tuttavia "quale terapia per il dolore cronico", non ai fini della cura di una
malattia psichica, che non era del resto ancora stata diagnosticata.

Al riguardo va ancora rilevato che del tutto insostenibile, in quanto priva
di fondamento, è l'affermazione dell'INSAI secondo cui il fatto che
l'assicurato sin dall'inizio mal sopportasse i bambini dimostrava l'esistenza
di problemi psichici. In effetti, come già ribadito, sino al mese di marzo
2002 nessun medico ha mai diagnosticato disturbi psichici. Del resto le
conseguenze dell'infortunio di cui soffriva, quali ad esempio le cefalee,
rispettivamente la sensibilità al rumore, potevano aver provocato una simile
reazione.

Infine, anche ipotizzando che dall'aprile 2002 predominassero i disturbi
psichici, visto anche il ricovero ad essi riconducibile, non si può
senz'altro affermare che nel corso dell'intera evoluzione - dall'incidente
fino al momento determinante per il giudizio e, meglio, il 10 dicembre 2002
-, i disturbi fisici, complessivamente, abbiano giocato un ruolo assai
secondario e siano stati completamente relegati in secondo piano.

In effetti è provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che a partire dall'incidente,
avvenuto nel settembre 2000, e durante tutta l'evoluzione della malattia, le
problematiche di natura fisica hanno giocato un ruolo di primo piano.

In simili condizioni questa Corte non può che condividere le conclusioni cui
è giunto il Tribunale di prime cure, secondo cui, trattandosi di un trauma
tipo "colpo di frusta", nel caso in esame il nesso di causalità adeguato va
stabilito in base alla giurisprudenza pubblicata in DTF 117 V 366 seg. e 382
seg., senza distinguere tra disturbi psichici e fisici.

3.3 In queste condizioni il giudizio cantonale merita tutela.

4.
Visto l'esito del gravame, all'opponente, assistito da un patronato, spetta
un'indennità per ripetibili della sede federale, la quale sarà posta a carico
dell'assicuratore infortuni soccombente (art. 159 e 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'INSAI verserà all'opponente la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta
sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura
federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 23 giugno 2004

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: