Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 8/2003
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P 8/03

Sentenza del 22 giugno 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble,
cancelliere

M.________, ricorrente, vedova del fu O.________

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 febbraio 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
per decisione 14 agosto 2002 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha
aumentato la prestazione complementare alla rendita AI spettante ad
O.________, nato nel 1953, portandola da fr. 241.- a fr. 320.- mensili con
effetto dal 1° agosto 2002,
l'interessato ha deferito la decisione amministrativa con ricorso al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che si tenesse
conto dell'intervenuto aumento della pigione, notificatogli nel luglio 2002,
già a partire da quello stesso mese e non invece dal solo mese di agosto,
mediante provvedimento 14 novembre 2002, reso pendente lite in seguito
all'inserimento nel fabbisogno dell'assicurato, da diversi anni affetto da
diabete mellito, della somma forfettaria annua di fr. 2100.- per le spese
causate dal regime dietetico di cui necessitava, la Cassa ha ulteriormente
aumentato l'importo della prestazione complementare, fissandolo a fr. 495.-
mensili dal 1° ottobre 2002,
l'assicurato ha impugnato pure quest'ultimo provvedimento amministrativo,
chiedendo al Tribunale di prima istanza di tener conto delle spese per la
dieta già a partire dal febbraio 1999, ossia dal momento in cui, dopo una
degenza ospedaliera, avrebbe comunicato all'Ufficio AI cantonale di essere
affetto da diabete,
nel frattempo, il 20 novembre 2002, la Corte cantonale ha accolto nel senso
dei considerandi il gravame proposto contro la prima decisione
amministrativa, annullandola e trasmettendo gli atti alla Cassa affinché
procedesse ad un riesame della situazione di O.________ e rendesse in seguito
un nuovo provvedimento,
il giudice cantonale, da un canto, ha confermato la decisione di riconoscere
l'aumento della pigione soltanto dall'inizio di agosto 2002, poiché era nel
corso di quel mese che la Cassa aveva avuto conoscenza del cambiamento, né vi
era sufficiente motivo scusabile che potesse giustificare una restituzione
del termine,
essendo tuttavia emerso dall'istruttoria che l'insorgente era da anni affetto
da diabete e che egli necessitava di un regime dietetico, il primo giudice ha
ciò nondimeno annullato il provvedimento 14 agosto 2002 e disposto un riesame
del calcolo della prestazione complementare che contemplasse pure il rimborso
forfettario delle spese per prodotti dietetici per i quindici mesi precedenti
la relativa comunicazione alla Cassa, avvenuta nell'ottobre 2002,
la Corte cantonale, mediante giudizio 12 febbraio 2003, ha in seguito
respinto il ricorso presentato da O.________ contro la decisione
amministrativa 14 novembre 2002,
il primo giudice ha ritenuto ininfluente il fatto che l'Ufficio AI fosse
stato eventualmente al corrente già dal 1999 della malattia dell'assicurato,
lo stesso ufficio non essendo comunque tenuto a comunicare tali dati alla
Cassa, né quest'ultima doveva informarsi in merito presso la menzionata
amministrazione,
inoltre, la precedente pronunzia cantonale non era stata oggetto di
impugnazione, per cui quanto ivi stabilito poteva essere posto a base
dell'attuale giudizio, nel senso che la retroattività massima di quindici
mesi per il rimborso forfettario delle spese causate dal regime dietetico era
ammessa soltanto a partire dal momento in cui la Cassa aveva ottenuto
conoscenza della malattia dell'assicurato,
contro il secondo giudizio della Corte cantonale O.________ ha adito il
Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto
amministrativo, chiedendo il riconoscimento di una retroattività molto più
estesa,
la Cassa propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
il 9 settembre 2003 l'assicurato è deceduto,
con atto 26 novembre 2003 gli eredi hanno dichiarato di voler continuare la
procedura,
nel querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
correttamente ricordato come, secondo giurisprudenza, non esista nessun
obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i
dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto,
nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente
essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. RDAT
1999 I n. 70 pag. 277 consid. 4b),
alla luce di questa giurisprudenza, l'autorità cantonale ha giustamente
considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili
dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver, nel 1999, informato la Cassa,
e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari,
del fatto che O.________ necessitasse, a causa della sua malattia
invalidante, di un regime dietetico speciale,
per completezza si osserva che la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio
2003, non è applicabile alla presente fattispecie, poiché da un punto di
vista temporale sono di principio determinanti le norme vigenti al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. DTF 129 V 4 consid.
1.2),
l'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese
dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) prevede
che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime
dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non
vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di
malattia,
secondo la menzionata norma va rimborsata, a titolo di tali spese, una somma
forfettaria annua di fr. 2100.-,
giusta l'art. 2 lett. a OMPC le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi
ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate se il rimborso è fatto
valere entro quindici mesi dalla fatturazione,
dagli atti emerge, come già rilevato dalla precedente istanza, che la Cassa è
venuta a conoscenza della malattia dell'assicurato e del fatto che egli
necessitava, oltre che di una somministrazione quotidiana d'insulina, di un
regime dietetico particolare solo nel corso del mese di ottobre del 2002,
a ragione pertanto la Corte cantonale ha, in virtù del citato art. 2 lett. a
OMPC, concluso che tale, per la Cassa, nuovo elemento poteva essere preso in
considerazione solamente per i quindici mesi precedenti l'ottobre 2002,
quindi a partire dal luglio 2001, come già stabilito nel primo giudizio
cantonale, reso il 20 novembre 2002 e cresciuto incontestato in giudicato,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio AI cantonale, Bellinzona, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: