Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 67/2003
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K 67/03

Sentenza dell'11 ottobre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

S.________, 1940, ricorrente,

contro

CSS Assicurazione, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 5 maggio 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
S.________, nata nel 1940, è assicurata contro le malattie presso la CSS
Assicurazione, dove la sua polizza prevede la copertura obbligatoria per le
cure medico-sanitarie, nonché alcune assicurazioni complementari,
il 19 febbraio 2002 l'assicuratrice ha promosso una procedura esecutiva nei
confronti di S.________ per uno scoperto di fr. 1009.30, pari a
partecipazioni dovute per il periodo dal 20 settembre 2000 al 16 ottobre
2001, oltre spese,
l'opposizione interposta dall'interessata al precetto esecutivo è stata
rigettata dalla CSS con decisione 8 marzo 2002, intimata l'11 marzo
successivo,
il 22 aprile 2002 l'assicurata si è opposta alla decisione, richiamandosi
all'assicurazione complementare stipulata che le garantiva la copertura
integrale della partecipazione alle spese per la cura medica e i medicamenti,
mediante provvedimento 7 giugno 2002 la CSS non è entrata nel merito
dell'opposizione, in quanto ritenuta tardiva,
sostenendo di aver agito in tempo utile, S.________ ha deferito quest'ultima
decisione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, facendo
valere, oltre all'intempestività dell'atto impugnato, di non essere tenuta al
pagamento delle partecipazioni ai costi, perché integralmente coperte dalle
assicurazioni complementari appositamente stipulate,
con giudizio 5 maggio 2003 la Corte cantonale ha respinto il ricorso e
confermato l'operato dell'assicuratrice,
S.________ produce ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede, in sostanza, l'annullamento del
giudizio cantonale, rispettivamente della decisione su opposizione 7 giugno
2002, asseritamente emanata fuori tempo utile, nonché il mantenimento
dell'opposizione al precetto esecutivo litigioso,

la ricorrente, che oltre a ciò presenta numerose altre richieste, sostiene,
come già in sede cantonale, di essersi tempestivamente opposta alla decisione
iniziale 8 marzo 2002,
la CSS, con protesta di spese e ripetibili, propone la reiezione del gravame,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e
infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità
pubblica, ha rinunciato a determinarsi,
questa Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi
unicamente sull'oggetto della lite determinata dal provvedimento su
opposizione 7 giugno 2002, vale a dire sulla questione di sapere se è a
giusta ragione o meno che l'assicuratrice abbia considerato tardiva
l'opposizione della ricorrente avverso la decisione iniziale 8 marzo 2002,
ogni ulteriore richiesta dell'interessata è improponibile in questa sede,
con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione malattie,
nel caso in esame - nel quale, come appena detto, la controversia verte sulla
sola tempestività dell'opposizione interposta avverso la decisione
amministrativa 8 marzo 2002 - si applicano tuttavia le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di
principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento),
nel querelato giudizio, cui si rinvia, è stato enunciato in modo corretto
che, giusta l'art. 85 cpv. 1 LAMal, nel tenore applicabile, in vigore fino al
31 dicembre 2002, le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni
facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate,
pure esattamente l'autorità cantonale ha ricordato che, contrariamente a ciò
che vale nell'assicurazione infortuni (cfr. DTF 126 V 119 e segg.), il
termine previsto dalla predetta norma non può in alcun modo essere sospeso
(DTF 123 V 129 consid. 1b),
nella fattispecie, la decisione iniziale della CSS è stata ricevuta dalla
ricorrente, per sua stessa ammissione, l'11 marzo 2002,
pacifico è inoltre che l'interessata si è opposta a tale provvedimento
soltanto il 22 aprile successivo, quando ormai il termine di 30 giorni di cui
all'art. 85 cpv. 1 LAMal era manifestamente già scaduto,
l'insorgente non ha fatto valere, né innanzi all'autorità cantonale, come
giustamente rilevato dai primi giudici, né in sede di procedura federale,
validi motivi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato,
l'assicuratrice opponente a ragione non è quindi entrata nel merito
dell'opposizione interposta dall'assicurata avverso il provvedimento formale
8 marzo 2002, considerandola come tardiva,
per quanto concerne poi le censure sollevate dalla ricorrente in merito alla
tempestività della decisione su opposizione in lite, la precedente istanza,
richiamandosi a dottrina e giurisprudenza, ha rettamente disatteso gli
argomenti in proposito fatti valere dall'interessata, evidenziando in
particolare come il termine di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal - anch'esso nel
tenore applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 2002 -, secondo il quale se
l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve
emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato, non fosse un termine perentorio bensì d'ordine,
anche a tale esposizione può essere prestata adesione, non senza tuttavia
soggiungere che il disposto legale in questione si riferisce alla decisione
iniziale, relativamente al provvedimento su opposizione assumendo esso per
contro solo valore indicativo (sentenza del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97;
cfr. pure DTF 125 V 188 e segg., secondo cui in assenza di una disposizione
speciale sul termine entro il quale l'assicuratore contro le malattie deve
statuire sull'opposizione, occorre richiamare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di ritardata giustizia, ipotesi questa
manifestamente non realizzatasi nella fattispecie in esame),
in simili circostanze il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia di primo
grado confermata,
non vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative,
bensì su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a
contrario),
giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure
di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte,  nessuna
indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o
agli organismi con compiti di diritto pubblico,
ciò vale anche per gli assicuratori malattia (DTF 118 V 169 consid. 7; cfr.
pure DTF 126 V 150 consid. 4a),

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.

3.
Non si assegnano ripetibili.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: