Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 56/2003
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K 56/03

Sentenza dell'11 ottobre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

S.________, 1940, ricorrente,

contro

CSS Assicurazione, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 21 marzo 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
S.________, nata nel 1940, è assicurata contro le malattie presso la CSS
Assicurazione, dove la sua polizza prevede la copertura obbligatoria per le
cure medico-sanitarie, nonché diverse assicurazioni complementari,
il 13 dicembre 2000 l'assicuratrice ha promosso una procedura esecutiva nei
confronti di S.________ per uno scoperto di fr. 613.90, pari a partecipazioni
alle spese dovute per il periodo decorso dal 26 novembre 1999 al 25 luglio
2000,
l'opposizione interposta dall'interessata al precetto esecutivo è stata
rigettata dalla CSS con decisione 8 febbraio 2001,
l'assicurata si è opposta al provvedimento, richiamandosi all'assiurazione
complementare stipulata che le garantiva la copertura della partecipazione
alle spese per la cura medica e i medicamenti,
mediante decisione su opposizione 10 aprile (recte maggio) 2001 la CSS ha
condannato S.________ a saldare il debito di fr. 545.55 relativo alle
partecipazioni ai costi assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie nel periodo in questione, più le spese esecutive, importo
questo che non era coperto da nessuna assicurazione complementare conclusa
con l'assicuratrice,
S.________ ha deferito quest'ultima decisione al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, facendo nuovamente valere, oltre
all'intempestività dei provvedimenti 8 febbraio e 10 maggio 2001, di non
essere tenuta al pagamento delle partecipazioni ai costi, in quanto già
coperte dalle assicurazioni complementari appositamente stipulate,
l'insorgente rimproverava alla CSS di aver falsificato documenti, postulando
genericamente l'assunzione di ulteriori prove,
con giudizio 21 marzo 2003 la Corte cantonale ha respinto il ricorso, in
quanto ricevibile e riferito all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, rigettando di conseguenza l'opposizione interposta
dall'insorgente al precetto esecutivo 13 dicembre 2000 limitatamente
all'importo di fr. 545.55,
nella misura in cui l'atto dell'insorgente riguardava le assicurazioni
complementari, i primi giudici hanno pure respinto la petizione,
S.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di
diritto amministrativo con cui chiede, in sostanza, l'annullamento del
giudizio cantonale, rispettivamente delle decisioni della CSS, asseritamente
emanate fuori tempo utile, nonché il mantenimento dell'opposizione al
precetto esecutivo litigioso,
la ricorrente ripropone il rimprovero di falsità in documenti nei confronti
dell'assicuratrice, postulando l'erezione di una perizia e la trasmissione
degli atti al Ministero pubblico ticinese per avvio di una procedura penale,
chiede inoltre che venga acquisita tutta la documentazione concernente la sua
copertura assicurativa obbligatoria e complementare, come pure che venga
fatto ordine all'opponente di notificare ogni anno, con il dovuto anticipo, i
nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
l'insorgente fa poi valere che il giudizio impugnato sarebbe arbitrario e
parziale, lamentando in particolare la violazione del diritto federale e
delle norme costituzionali, nonché una grave disparità di trattamento nei
suoi confronti,
la CSS, con protesta di spese e ripetibili, propone la reiezione del gravame,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e
infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità
pubblica, ha rinunciato a determinarsi,
questa Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi
unicamente sull'oggetto della lite determinata dal provvedimento su
opposizione 10 maggio 2001, vale a dire sulla questione di sapere se la
ricorrente sia o meno tenuta al pagamento delle partecipazioni ai costi
pretese dall'assicuratrice opponente per fr. 545.55, spese esecutive
comprese,
ogni altra richiesta dell'interessata è in questa sede improponibile,
diversamente da quanto regolato dalla LAMI, conformemente all'art. 12 cpv. 2
e 3 LAMal, l'assicurazione malattia complementare praticata dagli
assicuratori malattia è retta dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA),
ne discende pertanto che al giudice delle assicurazioni sociali non possono
più, di principio, essere deferite le liti, di natura privatistica,
suscettibili di insorgere in questo ambito tra assicuratori e assicurati (DTF
124 V 135 consid. 3, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina),
nella misura in cui vengono fatte valere prestazioni risultanti da tale
copertura complementare, il ricorso di diritto amministrativo non è
ricevibile, il tema rientrando, per quanto detto, esclusivamente nella
competenza del giudice civile,
con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione malattie,
nel caso in esame - nel quale la controversia verte sulle partecipazioni alle
spese richieste dall'opponente per il periodo dal 26 novembre 1999 al 25
luglio 2000 - si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento),
come già in sede cantonale, la ricorrente solleva in primo luogo censure
riguardanti la tempestività degli atti amministrativi querelati,
i primi giudici, richiamandosi a dottrina e giurisprudenza, hanno giustamente
disatteso gli argomenti in proposito fatti valere dall'interessata, rilevando
in particolare come il termine di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, nel tenore
applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 2002, secondo il quale se
l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve
emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato, non fosse un termine perentorio bensì d'ordine,
a tale esposizione può essere prestata adesione, non senza tuttavia
soggiungere che il disposto legale in questione si riferisce alla decisione
iniziale, relativamente al provvedimento su opposizione assumendo esso per
contro solo valore indicativo (sentenza del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97;
cfr. pure DTF 125 V 188 e segg., secondo cui in assenza di una disposizione
speciale sul termine entro il quale l'assicuratore contro le malattie deve
statuire sull'opposizione, occorre richiamare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di ritardata giustizia, ipotesi questa
manifestamente non realizzatasi nella fattispecie in esame),
le considerazioni dell'autorità cantonale, la quale ha correttamente
illustrato le norme di legge e di ordinanza disciplinanti la partecipazione
ai costi assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(art. 64 LAMal, art. 93, 94 e 103 OAMal), meritano poi di essere condivise
anche per quanto concerne la fondatezza della pretesa di fr. 545.55 fatta
valere dall'assicuratrice opponente nei confronti dell'insorgente,
in questa sede basta ribadire - dopo aver ricordato che, conformemente
all'art. 64 cpv. 8 LAMal, le partecipazioni ai costi non possono essere
assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione
privato - che una cassa malati può, nel caso di incasso forzato di premi
assicurativi e di partecipazioni, qualora abbia iniziato la procedura
esecutiva per il recupero del credito senza prima avere formalmente deciso in
merito alla propria pretesa, rigettare un'eventuale opposizione a un precetto
esecutivo emanando una decisione formale riferentesi all'esecuzione in corso
(DTF 121 V 110 consid. 2 con riferimenti),
si rileva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza, un assicuratore
malattia può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida
così come di spese supplementari cagionate dalla mora dell'assicurato al
momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto
tali spese siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni
generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino - come si
avvera nel presente caso - una regolamentazione al riguardo (DTF 125 V 276),
anche per quel che concerne poi l'asserita violazione del codice penale può
essere fatto riferimento alle considerazioni dell'autorità cantonale, la
quale, per quanto di sua competenza, e senza disporre un sequestro degli atti
né l'allestimento di una perizia, ha respinto l'addebito di falsificazione di
documenti mosso nei confronti dell'assicuratrice opponente, osservando
tuttavia che l'insorgente era naturalmente libera di sottoporre la
fattispecie al Ministero pubblico, con possibilità, in caso di accertato
crimine o delitto, di chiedere la revisione della sentenza resa dal giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. gli art. 135 e 137 lett. a OG),

le conclusioni dei primi giudici, fondate su un esame oggettivo degli atti,
che devono ritenersi completi e comunque sufficienti a statuire, reggono di
fronte alle critiche prolisse e assai confuse della ricorrente,
in sostanza, l'interessata non riesce a spiegare in maniera precisa e
convincente in quale misura il giudizio impugnato sarebbe arbitrario e
parziale, né si può affermare che la pronuncia stessa sia lesiva del diritto
federale e delle norme costituzionali, rispettivamente contraria al principio
della parità di trattamento,
in simili circostanze il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia di primo
grado confermata,
giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure
di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte,  nessuna
indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o
agli organismi con compiti di diritto pubblico,
ciò vale anche per gli assicuratori malattia (DTF 118 V 169 consid. 7; cfr.
pure DTF 126 V 150 consid. 4a),

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 ottobre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: