Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 53/2003
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K 53/03

Sentenza dell'11 gennaio 2006
IIa Camera

Giudici federali Borella, Frésard e Gianella, supplente; Grisanti,
cancelliere

Visana Assicurazioni SA, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, ricorrente,

contro

M.________, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'8 aprile 2003)

Fatti:

A.
M.________, assicurato contro le malattie presso la Cassa malati Visana, nel
corso degli anni ha accumulato arretrati nel pagamento dei premi
dell'assicurazione malattia (anni 1996, 1997 [da febbraio a dicembre], 1998 e
1999) e delle partecipazioni ai costi (già a partire dal 1992). Mediante
precetto esecutivo no. ... del 5 maggio 2000, fatto emettere dall'Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di B.________, la Cassa ha chiesto il pagamento
di complessivi fr. 12'292.95, oltre a fr. 440.- per spese amministrative e di
richiamo.

A seguito dell'opposizione dell'interessato, la Visana ha confermato con
decisione del 5 giugno 2000 la sua pretesa creditoria e rigettato
l'opposizione al precetto esecutivo.

Con atto 4 luglio 2000 l'assicurato si è opposto alla decisione di Visana che
con decisione su opposizione 3 luglio 2002 ha confermato il pregresso
pronunciato.

B.
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino contestando, oltre all'entità delle spese amministrative
addebitategli, considerate sproporzionate, la correttezza dell'importo
richiesto, ritenuto errato in quanto non considerava il "bonus" del 20-30%,
desumibile dal materiale informativo della Cassa, che sarebbe stato promesso
agli assicurati che non avevano beneficiato di prestazioni.

Con giudizio 8 aprile 2003 la Corte Cantonale ha parzialmente accolto il
ricorso e ha condannato l'assicurato al pagamento di fr. 11'709.40 per premi
dal 1996 al 1999 e per partecipazioni, oltre alle spese esecutive.
Contestualmente ha rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo
no. ... dell'UEF di B._______ limitatamente a questo importo. A motivazione
della loro pronuncia, i primi giudici hanno ritenuto che la partecipazione
alle spese di M.________ per gli anni dal 1992 al 1998 andava stabilita in
fr. 666.20, anziché in fr. 744.15 come aveva conteggiato l'assicuratore
malattia. A tale importo andavano quindi aggiunti i premi assicurativi per
l'anno 1996 di fr. 2'031.60 (fr. 169.30 x 12), per il 1997 di fr. 2'528.40
(fr. 210.70 x 12), per il 1998 di fr. 2'947.20 (fr. 245.60 x 12) e per il
1999 di fr. 3'096.- (fr. 258.- x 12) per complessivi fr. 10'603.20. Quanto
alle spese amministrative e di sollecito di fr. 440.-, i giudici cantonali le
hanno riconosciute perché conformi alla giurisprudenza in materia.

C.
La Visana interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale
nella misura in cui esso non ha riconosciuto i premi per le assicurazioni
complementari e per l'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LAMal
per l'anno 1996. Osserva che il premio assicurativo per quest'anno
ammonterebbe a fr. 2'977.20 (fr. 169.30  [premio mensile dell'assicurazione
base] + fr. 4.40 [premio mensile per l'assicurazione di indennità giornaliera
secondo la LAMal] + 74.40 [premio mensile per le assicurazioni complementari]
x 12 mesi) e non a fr. 2'031.60 (fr. 169.30 x 12) come invece ritenuto dai
primi giudici. Per il resto, la Cassa condivide le altre poste del calcolo.
Essa chiede pertanto di condannare l'assicurato al versamento di fr.
12'655.-, oltre alle spese esecutive. Dei motivi si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi.

M.________ e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione
malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale
della sanità pubblica), hanno rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino
al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame
della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento
dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid.
1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2), nel caso di specie il 3 luglio
2002.

2.
2.1 Nel caso di specie si tratta innanzitutto di verificare la competenza
ratione materiae del giudice delle assicurazioni sociali a statuire anche in
merito alle assicurazioni complementari scadute nel 1996.

2.2 Il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la legge federale
sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) in sostituzione della
LAMI del 13 giugno 1911. Vigente quest'ultima legge, il contenzioso in
materia di assicurazioni complementari ex art. 3 cpv. 5 LAMI era di
competenza del giudice delle assicurazioni sociali, secondo la procedura
stabilita dagli art. 30 segg. LAMI (DTF 108 V 42, 105 V 296 consid. 1b).

Con l'entrata in vigore della LAMal, le assicurazioni complementari stipulate
con le casse malati - essendo di natura civile in conformità dell'art. 12
cpv. 3 LAMal - sono ora disciplinate dalla legge federale sul contratto di
assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Ne consegue che il giudice delle
assicurazioni sociali non è più competente per le liti, di natura privata,
che potrebbero sorgere in questo ambito tra gli assicuratori malattia e gli
assicurati (DTF 124 V 135 consid. 3 e riferimenti ivi citati).

2.3 Va qui ricordato che il Cantone Ticino - in attuazione dell'art. 47 cpv.
2 della Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione
privata (RS 961.01), secondo cui per le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie giusta la
LAMal sull'assicurazione malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice
e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove - ha emanato la legge di applicazione della Legge
federale sull'assicurazione malattie (LCAMal, in: RL 6.4.6.1), entrata in
vigore con effetto rettroattivo al 1° gennaio 1996. L'art. 75 cpv. 1 di detta
legge (LCAMal) stabilisce che le contestazioni degli assicuratori tra loro,
con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione,
praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Per il suo secondo capoverso è applicabile per analogia la
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni.

Questa soluzione consistente, in sostanza, nel delegare alla stessa
giurisdizione cantonale i due tipi di disputa, rispecchia la volontà espressa
dal legislatore in occasione degli ultimi dibattiti parlamentari in merito
alla LAMal (cfr. Spira, Le contentieux en matière d'assurance-maladie selon
le nouveau droit, in RJJ 1996, pag. 200; DTF 126 V 23 consid. 1a non
pubblicato).

2.4 Giusta la disposizione transitoria di cui all'art. 102 cpv. 2 LAMal, le
casse malati dovevano adeguare al nuovo diritto le disposizioni relative alle
prestazioni complementari entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore
della LAMal (prima frase), ossia entro il 1° gennaio 1997, ritenuto che i
diritti e gli obblighi degli assicurati erano retti dal previgente diritto
sino all'effettuazione dell'adeguamento (seconda frase). Pertanto, durante
questo periodo transitorio, le liti concernenti l'applicazione del vecchio
diritto in materia di assicurazioni complementari continuavano ad essere di
competenza del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 134).

2.5 Ora, come è già stato accertato da questa Corte in altra vicenda
giudiziaria concernente la qui ricorrente, Visana ha proceduto ad adattare le
proprie disposizioni in merito alle assicurazioni complementari a partire dal
1° gennaio 1997 in conformità alla citata disposizione transitoria della
LAMal (cfr. DTF 126 V 23 consid. 1b). A comprova di questo fatto,
l'assicuratore malattia ha ribadito, sia in sede di risposta cantonale che in
sede di ricorso di diritto amministrativo, che "con effetto dal 1° gennaio
1997 le stesse sono state trasformate in assicurazioni complementari secondo
LCA".

2.6 Ne consegue che la controversia relativa al premio assicurativo 1996
rientra nella competenza del giudice delle assicurazioni sociali non solo per
quanto riferito al premio base, ma anche con riferimento alla copertura
complementare. Stesso discorso vale per il contenzioso relativo al premio per
l'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LAMal.

3.
Dalla documentazione all'inserto risulta che effettivamente durante il 1996
M.________ beneficiava presso la Visana anche di una copertura per
assicurazioni complementari. Di conseguenza, il relativo premio dev'essere
riconosciuto alla Cassa ricorrente. L'importo desumibile dagli estratti agli
atti è di fr. 74.40 mensili. A ciò si aggiungono i premi per l'assicurazione
di indennità giornaliera secondo la LAMal (cat. D00) di fr. 4.40 mensili.
Risultano pertanto dovuti per l'anno 1996 fr. 945.60 (78.80 x 12)
supplementari, così come richiesto da Visana.

3.1 Ne consegue che il ricorso di Visana è accolto. M.________ dovrà pertanto
versare alla ricorrente l'importo complessivo di fr. 12'655.- (fr. 11'709.40
+ fr. 945.60). Limitatamente a siffatto importo deve essere rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo in rassegna.

4.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG e contrario). Le spese processuali che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico dell'assicurato (art. 135 in relazione con gli
art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale
impugnato dell'8 aprile 2003 e la decisione su opposizione  querelata del 3
luglio 2002 sono modificati nel senso che M.________ è condannato a versare
alla Visana l'importo di fr. 12'655.-. Di conseguenza l'opposizione al
precetto esecutivo n. ... dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di B.________
è rigettata in via definitiva limitatamente a tale importo.

2.
Le spese processuali, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico di
M.________.

3.
L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dalla Cassa malati ricorrente viene
retrocesso.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 gennaio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

p. Il Giudice presidente la IIa Camera: Il Cancelliere: