Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 34/2003
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K 34/03

Sentenza del 2 luglio 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble,
cancelliere

D.________, istante,

contro

CSS Assicurazione, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 18 ottobre 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
con giudizio 16 maggio 2001 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il ricorso interposto da D.________ avverso la decisione
26 settembre 2000 della Cassa malati Cristiano Sociale Svizzera (CSS), che
confermava il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare
all'interessata per il pagamento delle partecipazioni alle spese dovute per
gli anni 1998/99,

questo giudizio è cresciuto incontestato in giudicato,

il 2 luglio 2001 l'assicurata ha postulato la revisione della pronunzia
cantonale 16 maggio 2001,

l'istanza, in quanto ricevibile, è stata respinta dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni in data 18 ottobre 2002,

il 20 febbraio 2003 l'assicurata ha chiesto alla Corte cantonale la
restituzione del termine per presentare una domanda di riesame della citata
pronunzia di revisione, precisando che non aveva potuto agire in precedenza a
seguito dei postumi di un intervento subito all'occhio destro,

per giudizio 28 febbraio 2003 il giudice di primo grado ha respinto
l'istanza, in quanto intesa ad ottenere il riesame della pronunzia 18 ottobre
2002,

nella misura in cui lo scritto 20 febbraio 2003 dell'assicurata era invece da
considerare come domanda di restituzione dei termini per potersi aggravare
contro il giudizio di revisione 18 ottobre 2002, il giudice cantonale ha
trasmesso l'incarto per competenza al Tribunale federale delle assicurazioni,

giusta i combinati disposti  di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la
restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo
quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa,
di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare
l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato
e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,
l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa
bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della
forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze
personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi
citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo
giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in
oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi
interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1
OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30
giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre
2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata
fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di
agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per
accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio
2003 deve essere respinta,

insoluto può rimanere il tema di sapere se nell'istanza medesima possa essere
ravvisato l'atto omesso ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG,

la lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
La domanda di restituzione del termine per interporre ricorso di diritto
amministrativo avverso il giudizio 18 ottobre 2002 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino è respinta.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico
dell'istante e saranno compensate con le garanzie non ancora retrocesse in
altra procedura (K 203/00).

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: