Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 811/2003
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I 811/03

Sentenza del 31 gennaio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

M.________ ricorrente, rappresentato dall'avv. Beni Dalle Fusine, piazza
Dante 8, 6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 28 novembre 2003)

Fatti:

A.
M.________, nato nel 1949, cittadino serbo, attivo quale muratore e
piastrellista, in data 27 settembre 2000 ha presentato istanza all'Ufficio
assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) tendente all'assegnazione
di prestazioni per adulti. A sostegno della propria richiesta ha prodotto
alcuni certificati medici secondo cui risultava inabile al lavoro al 100% dal
24 novembre 1999 in quanto affetto da sindrome lombo-vertebrale cronica con
turbe statiche, scoliosi sinistra convessa, protrusione discale L4/L5,
sindrome degenerativa della lombare con faccettopatie, tendomiogelosi e
miogelosi a catena, sindrome depressiva, stato dopo ulcera gastrica e
sintomatologia conversiva caratterizzata da disestesie del corpo a sinistra.

L'UAI, dopo aver sottoposto l'assicurato ad esami medico-specialistici
eseguiti dal dott. G.________, reumatologo, e dal dott. D.________,
psichiatra, e posto in atto alcuni accertamenti di natura economica, con
decisione del 7 gennaio 2003, confermata con provvedimento del 12 marzo
seguente in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha respinto
la domanda di rendita, ritenuto che il grado di incapacità al guadagno,
dedotto dal raffronto del reddito annuo da valido quale
muratore/piastrellista di fr. 68'754.- con quello ancora conseguibile con
l'invalidità secondo quanto previsto dai dati pubblicati dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di
statistica, in attività non qualificate, ridotto del 10% in seguito alle
limitazioni dovute al danno alla salute, pari a fr. 46'539.-, risultava
essere unicamente del 32.26%.

B.
Contro il provvedimento amministrativo l'assicurato è insorto con gravame al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento
e, segnatamente, il riconoscimento di una rendita di invalidità. Ha in
particolare censurato la fedefacenza delle perizie mediche esperite pendente
causa amministrativa ed il fatto che non era stato tenuto conto della
documentazione da lui prodotta, motivo per cui ha chiesto l'erezione di una
perizia giudiziaria specialistica essendo nel suo caso il grado di inabilità
lavorativa del 50%.

Tramite giudizio del 28 novembre 2003 il Tribunale cantonale ha respinto il
gravame, ritenuto che le perizie esperite in sede amministrativa risultavano
ineccepibili, mentre il grado di invalidità non raggiungeva il tasso minimo
previsto dalla legge.

C.
Avverso la pronunzia cantonale M.________, rappresentato dall'avv. Beni Dalle
Fusine, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, chiedendo l'assegnazione di una rendita intera di
invalidità. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi.

Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso.

Dopo la presentazione della risposta di causa il ricorrente ha prodotto nuova
documentazione medica che attesta l'esistenza di una patologia di natura
angiologica la quale, secondo il medico interpellato, giustificherebbe
l'erogazione di una rendita intera di invalidità. Ulteriore documentazione
relativa alla medesima patologia è stata trasmessa a questa Corte il 19
agosto, il 7 settembre, il 1° ottobre e il 5 novembre 2004.

I citati documenti sono stati inviati per conoscenza all'amministrazione, la
quale non si è espressa in merito.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità
giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia
negato a M.________ il diritto a una rendita di invalidità.

2.
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha
apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.
1.2). Ne discende che nel caso in esame, in cui la richiesta di prestazioni è
stata presentata nel settembre 2000, si applicano da un lato le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, per quanto attiene allo stato
di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio
2003 al 12 marzo seguente, data della decisione su opposizione impugnata,
trovano invece applicazione le nuove norme (per quanto concerne le
disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro
entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

3.
Nella misura in cui la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del
Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione
impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto
operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a
loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).

4.
Dopo la presentazione della risposta di causa dell'amministrazione il
ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica attestante un'arteriopatia
aorto-iliaca bilaterale che secondo il medico interpellato giustificherebbe
l'erogazione di una rendita intera di invalidità.

Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni non
è lecito produrre, dopo la scadenza del termine di ricorso, salvo nell'ambito
di un secondo scambio di allegati, nuovi documenti, a meno che essi
costituiscano fatti nuovi rilevanti o prove decisive ai sensi dell'art. 137
lett. b OG e siano pertanto suscettibili di giustificare la revisione della
sentenza del tribunale (DTF 127 V 357 consid. 4). Per questa norma, la
revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando
l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova
prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente.

In concreto la questione se i nuovi documenti vadano considerati, in quanto
atti a giustificare una revisione della sentenza, può per i motivi che
seguono, restare indecisa.

5.
Nei considerandi del querelato giudizio la Corte cantonale ha già
correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per
stabilire il grado di invalidità e, quindi, l'eventuale diritto alla rendita
di persone che svolgono attività lucrativa.

5.1 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza tuttavia ribadire che nel caso di assicurati attivi, il grado di
invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi. A
tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato
del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI), la differenza tra i due
importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità.

5.2 Va poi ricordato che al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato
di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è
incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

5.3 Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, secondo la
giurisprudenza determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza
pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

Così, le perizie affidate dagli organi dell'assicurazione invalidità, in sede
di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite
e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a
meno che sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(cfr. VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb).

Per quel che riguarda invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche
che possono contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico.
Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio,
di una perizia giudiziaria, il giudice deve pertanto valutare se questi
referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria
oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351; VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).

In relazione poi alle attestazioni del medico curante, questa Corte ha già
ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la generale
esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia
esistente col paziente, egli attesta a suo favore (VSI 2001 pag. 109 consid.
3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (sentenza dell'8 ottobre 2002 in re C., I 673/00). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

6.
Nel caso in esame dalla pronuncia cantonale emerge che il giudice adito ha
ritenuto fedefacenti le perizie esperite in sede amministrativa dai dottori
D.________, psichiatra, e G.________, reumatologo, così come i redditi
considerati per stabilire il grado di invalidità dell'assicurato secondo il
metodo ordinario.

Il ricorrente dal canto suo censura la forza probante delle perizie mediche
esperite in sede amministrativa, e di conseguenza sostiene che, ai fini di
stabilire il grado di inabilità lavorativa, la Corte cantonale avrebbe dovuto
ordinare una perizia giudiziaria. Pendente causa egli fa inoltre valere un
peggioramento dello stato di salute a causa di un'arteriopatia aorto-iliaca
bilaterale, che secondo il dott. P.________ giustificherebbe il versamento di
una rendita al 100% e di cui il dott. G.________ avrebbe già sospettato
l'esistenza pendente causa amministrativa, in occasione della redazione della
propria perizia.

6.1 Il dott. G.________, specialista in reumatologia, nella perizia esperita
all'attenzione dell'UAI il 21 novembre 2001, ha diagnosticato una sindrome
lombovertebrale cronica di entità lieve con turbe statiche del rachide
(scoliosi destroconvessa in zona lombare) e alterazioni degenerative
(discopatia L4/5 con ernia discale centrale, spondilartrosi tra L4 e S1), una
sindrome da dolore cronico (sospetta somatizzazione nell'ambito di
un'evoluzione depressiva), una sospetta osteopenia, una possibile
arteriopatia periferica a destra (sospetta claudicatio intermittente), nonché
tagabismo.

Per quanto concerne la possibile esistenza di un'arteriopatia, il dott.
G.________ ha in particolare precisato di aver riscontrato all'arto inferiore
destro una diminuzione della circolazione arteriosa da imputare ad una
probabile simile patologia. Il paziente - soggiunge il dott. G.________ -
avrebbe riferito di una sensazione di disestesia e bruciore che apparirebbe
regolarmente camminando oltre 10-15 minuti circa. Lo specialista afferma che
non gli sarebbe stato possibile chiarire se si tratti in parte di una
sindrome claudicante. Non gli è sembrato comunque che l'anomalia circolatoria
potesse modificare l'apprezzamento della capacità lavorativa.

Nelle proprie osservazioni finali l'esperto ha consigliato al medico curante
di valutare l'indicazione per un approfondimento diagnostico riguardante
un'eventuale arteriopatia periferica nella gamba destra, rispettivamente
l'esistenza di un'osteoporosi, patologie tuttavia - a suo dire - senza
influsso determinante sulla valutazione della capacità lavorativa.

A proposito del grado di capacità lavorativa dell'assicurato, il perito ha
precisato che il tasso era pari al 50% nella precedente attività di
muratore/piastrellista, mentre in attività che tenessero conto delle
limitazioni fisiche (impossibilità di alzare pesi superiori a 10-12 chili dal
suolo, movimenti di flessione del tronco con ritmo ridotto, impossibilità di
svolgere lavori in flessione o estensione prolungata), egli poteva
addirittura raggiungere una capacità lavorativa normale. Il medico ha
tuttavia indicato che la valutazione non considerava gli aspetti esulanti
dall'ambito reumatologico che risultavano dominanti e riguardavano una
sindrome algica diffusa interpretata quale sindrome da dolore cronico, da
ritenere espressione di un disagio di natura psico-sociale con manifestazioni
somatoformi.

Dal canto suo il dott. D.________ incaricato dall'UAI di esperire una perizia
psichiatrica, ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD 10: F 45.4) con evidenti segni di aggravamento, escludendo tuttavia -
contrariamente al medico curante dell'assicurato, dott. B.________,
psichiatra - una sindrome ansioso-depressiva o un altro quadro
psicopatologico maggiore. Egli ha pertanto attestato una capacità lavorativa
del 100% per qualsiasi lavoro ritenuto compatibile con le limitazioni
reumatologiche.

Alla luce delle conclusioni peritali succitate e senza procedere, come
suggerito dal dott. G.________, ad ulteriori approfondimenti di carattere
medico in relazione alla possibile esistenza di un'osteonia, rispettivamente
di un'arteriopatia, e delle relative conseguenze sull'incapacità lavorativa
dell'interessato, l'UAI ha quindi proceduto a fissare il grado di invalidità
dell'assicurato.

6.2 Pendente causa di ricorso di diritto amministrativo l'assicurato ha
trasmesso una valutazione angiologica eseguita dal dott. P.________ il 27
luglio 2004, il quale accerta una sintomatologia algica agli arti inferiori
sicuramente di origine mista, da un lato la problematica lombo- vertebrale
oggettivata un anno fa circa, senza però nozioni di canale spinale stretto, e
dall'altro un'arteriopatia aorto-iliaca bilaterale. Difficile sarebbe
stabilire con certezza quale delle due patologie sia predominante per
l'origine dei disturbi invalidanti del paziente. I dolori alla schiena che
insorgono immediatamente dopo l'inizio dello sforzo, farebbero pensare
piuttosto ad una problematica lombovertebrale, ma, vista l'assenza di un
canale spinale stretto, i dolori bilaterali alle gambe sono probabilmente da
attribuire alla patologia arteriosclerotica. Il dott. P.________ ritiene
quindi che da un lato occorrerà eseguire un'angiorisonanza magnetica e
dall'altro bisognerà rivalutare sicuramente la problematica alla schiena
sottoponendo il caso anche ad uno specialista. Dopo queste due procedure -
soggiunge il medico - si dovrà ancora decidere se procedere ad un tentativo
di angioplastica sub-intimale oppure ad un by-pass aorto-bifemorale. La
situazione clinica attuale comunque giustificherebbe l'erogazione di una
rendita di invalidità del 100%.

Dall'angiorisonanza eseguita all'aorta addominale il 6 agosto successivo
presso l'Ospedale Z.________, è risultata un'occlusione di partenza dell'asse
iliaco a destra e dell'arteria iliaca esterna di sinistra. I radiologi
interpellati hanno proposto un intervento di ricanalizzazione tramite
dissezione subintimale e una stenosi di partenza stretta dell'arteria iliaca
interna di sinistra.

In seguito l'assicurato si è pure recato in Serbia, dove si è sottoposto ad
una visita specialistica del prof. R.________, il quale ha proposto di
procedere ad un intervento chirurgico, che potrebbe da lui essere eseguito in
Svizzera, in particolare a Losanna.

7.
Sulla base degli atti medici summenzionati questa Corte ritiene di dover
concludere che sia la decisione su opposizione sia il giudizio cantonale si
fondano, da un punto di vista medico, su un accertamento incompleto dei fatti
rilevanti. In effetti, anche alla luce di quanto attestato dal dott.
P.________, che conferma, seppur tardivamente, i sospetti espressi dal dott.
G.________ già nel novembre 2001 in relazione all'esistenza di
un'arteriopatia, risulta probabile che i dolori alle gambe di cui soffriva
l'interessato già al tempo della procedura amministrativa (perlomeno per quel
che concerne la gamba destra) fossero da ricondurre non solo alle affezioni
lombari, che del resto secondo i medici interpellati non spiegavano del tutto
i disturbi lamentati dal paziente, rispettivamente alla sindrome da dolore
somatoforme, ma anche ad un'arteriopatia, la cui esistenza, tuttavia,
malgrado i chiari dubbi espressi in tal senso dal reumatologo, non è stata
per nulla investigata né dall'UAI, né dai curanti.

Solo approfondendo anche questo punto la Corte cantonale avrebbe potuto
disporre di un quadro completo dello stato di salute dell'assicurato e quindi
sarebbe stata in grado di pronunciarsi compiutamente.

In proposito va inoltre precisato che l'opinione del perito, secondo cui la
citata patologia non avrebbe limitato la capacità lavorativa dell'assicurato,
è irrilevante e quindi non è atta a giustificare l'omissione
nell'accertamento dei fatti in cui sono incorse le istanze precedenti. In
effetti, ritenuto che il dott. G.________ è specializzato in reumatologia,
non in angiologia, egli non era competente per trarre conclusioni del genere,
tanto più che non era nemmeno del tutto sicuro che tale patologia si fosse
effettivamente manifestata. Del resto non lo ha fatto concretamente, ma si è
limitato a formulare un'ipotesi.

Ne consegue che, alla luce di quanto dichiarato dal dott. G.________ nella
perizia esperita in sede amministrativa, reso plausibile anche da quanto
emerso a posteriori in questa sede, secondo cui da un punto di vista
angiologico ci si troverebbe ora confrontati con una situazione d'urgenza,
l'UAI avrebbe dovuto approfondire la questione medica chiaramente sollevata
dal perito e stabilire, tramite un consulto specialistico supplementare, se
tale affezione fosse effettivamente presente e quali fossero  le eventuali
conseguenze nel caso concreto per quanto concerne l'abilità lavorativa del
richiedente. Essendo infatti pendente una procedura amministrativa, fondata
sul principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti, questo compito non
spettava al medico curante.

In simili circostanze non si può pertanto affermare che la decisione
amministrativa su opposizione ed il giudizio impugnato si fondino su
accertamenti completi, in quanto neppure il giudice cantonale ha approfondito
le questioni mediche lasciate in sospeso dall' amministrazione.

Il ricorso va pertanto accolto e l'incarto ritornato all'amministrazione
affinché esperisca una perizia specialistica pluridisciplinare - nel cui
ambito l'assicurato venga esaminato da un punto di vista angiologico,
reumatologico e psichiatrico - al fine di accertare, in particolare, se
l'esistenza dell'arteriopatia stabilita definitivamente pendente causa di
ricorso di diritto amministrativo poteva già essere presente nel 2001, come
sospettato dal dott. G.________, e in caso di risposta affermativa quali
fossero le conseguenze di tale affezione, sommata agli ulteriori disturbi,
sulla capacità lavorativa dell'interessato già prima della decisione su
opposizione impugnata, momento fino al quale questa Corte tiene conto dei
fatti rilevanti ai fini del giudizio (DTF 129 V 4 consid. 1.2).

Sulla base delle nuove conclusioni peritali, l'UAI si pronuncerà nuovamente
sul grado di invalidità dell'assicurato così come sul diritto ad un'eventuale
rendita.

8.
A titolo del tutto abbondanziale dev'essere infine precisato che questa Corte
non può esprimersi, come richiestogli pendente causa dal ricorrente, sulla
fattibilità e sull'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione malattia
dell'intervento prospettato dal prof. R.________ presso la Clinica C.________
in relazione all'arteriopatia. In effetti tale questione è di competenza
esclusiva dell'assicuratore malattia cui è affiliato l'interessato e delle
relative condizioni di assicurazione.

9.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in lite, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico
dell'amministrazione soccombente (art. 159 e 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale
querelato del 28 novembre 2003 e il provvedimento amministrativo in lite del
12 marzo 2003 sono annullati e la causa è rinviata all'Ufficio assicurazione
invalidità del Cantone Ticino affinché, dopo aver esperito gli accertamenti
indicati nei considerandi, statuisca nuovamente sul grado di invalidità e
sull'eventuale diritto ad una rendita di M.________.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino verserà a M.________ la
somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo
di indennità di parte per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, alla Cassa di compensazione del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 gennaio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: