Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 803/2003
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I 803/03

Sentenza del 27 gennaio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

S.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato ENCAL, via
Giuseppe Romano 2, 73053 Patù, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 22 ottobre 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 13 maggio 2003, confermata anche l'11 giugno
successivo in seguito a opposizione, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di S.________, cittadina
italiana nata nel 1944, volta ad ottenere una rendita d'invalidità
dell'assicurazione svizzera a dipendenza di una inabilità lavorativa
addebitabile in particolare a un prolasso della mitrale con insufficienza
valvolare, gonartrosi con modesto impegno funzionale, incontinenza urinaria
da sforzo, sinusite fronto-mascellare e sindrome ansiosa,
l'interessata si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 22
ottobre 2003, ha parzialmente accolto il ricorso e retrocesso gli atti
all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione,
il giudice commissionale ha in particolare messo in evidenza l'insufficienza
di motivazione del parere sanitario dell'UAI, redatto dal dott. R.________,
posto a fondamento del provvedimento querelato, come pure l'incompletezza
dell'incarto, segnatamente dal profilo cardiologico, ortopedico e
neuropsichiatrico,
producendo una relazione di consulenza medico-legale 5 dicembre 2003 del
dott. F.________, attestante un tasso d'inabilità dell'80%, S.________,
assistita dal Patronato ENCAL, interpone ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, implicitamente, il
riconoscimento di una rendita d'invalidità,
sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI propone la reiezione del
gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato
a determinarsi,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il
giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione impugnabile
mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2),
sotto questo profilo il gravame interposto da S.________ si appalesa
ricevibile,
sempre in ordine, la domanda ricorsuale potrebbe invece dare adito a qualche
perplessità in merito all'adempimento dei requisiti di motivazione, la stessa
dovendo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335) e, in concreto,
indicare le censure avverso la pronunzia di rinvio,
la questione può tuttavia restare aperta, il ricorso non potendo comunque
trovare accoglimento,
nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, il giudice di prime
cure ha infatti ritenuto di non potere stabilire, sulla base degli
(incompleti) atti in possesso, se in concreto siano adempiute le premesse per
riconoscere il diritto a una rendita d'invalidità,
da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo
di scostarsi, ritenuto che, facendo difetto precise indicazioni sullo stato
invalidante dell'assicurata, all'adita Corte mancano gli elementi necessari
per determinarsi con la dovuta cognizione di causa,
nemmeno è in grado di supplire a tale mancanza la relazione 5 dicembre 2003
del dott. F.________, prodotta in sede ricorsuale, essendo sufficiente, a tal
proposito, rinviare al parere espresso, in sede di risposta al gravame, dal
servizio medico dell'UAI, al quale il documento in questione è stato
sottoposto per presa di posizione,
né può essere determinante ai fini del presente giudizio il fatto che sia
stata riconosciuta una rendita d'invalidità italiana, data la diversità delle
disposizioni legali applicabili nei due Paesi,
in tali condizioni e in attesa che l'UAI, dopo avere disposto i necessari
esami, statuisca di nuovo sull'eventuale diritto a una rendita d'invalidità,
la pronunzia commissionale non può che essere tutelata,

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura
semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 gennaio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: